TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4051 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Parte_1
Annunziata (Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in Via Caio Domenico C.F._1
Gallo presso lo studio dell'Avv. Mauro Spitale, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
E
, in persona del Commissario Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria, presso la sede dell' rappresentata e difesa dagli avv.ti Concetta Controparte_1
Conti, Simona Della Cava e Giuseppe Giordano.
- CONVENUTA -
OGGETTO: Lesione personale
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 20 luglio 2018, conveniva in giudizio, Parte_2 davanti al Tribunale di Messina, l' Controparte_1
pagina 1 di 9 cal fine di vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate a seguito della chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta avvenuta all'interno del parcheggio antistante il Policlinico Universitario di Messina.
L'attrice deduceva che in data 21/10/2015 alle ore 9,45 circa, camminando all'interno del
Policlinico, mentre si accingeva ad attraversare la strada di fronte al Padiglione F, cadeva a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile perché ricoperta da carte e rifiuti.
A seguito della caduta, la – riportando gravi lesioni personali - veniva soccorsa e Pt_1 trasportata presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio, ove le veniva refertata la
“frattura del soma di L2 e cedimento della limitante somatica superiore” con prognosi di 30 giorni.
Con lettera raccomandata A.R. del 20/11/2015 l'attrice chiedeva all'Azienda ospedaliera il risarcimento dei danni subiti senza, però, ottenere alcun riscontro.
In data 21/02/2018, su istanza della , veniva esperita la procedura di mediazione presso la Pt_1
Camera di conciliazione della Camera di Commercio di Messina, con esito negativo in ragione della mancata volontà, da parte della convenuta, di dare avvio alla predetta procedura.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/11/2018 si costituiva in giudizio l'
[...]
, che, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità della Controparte_1 domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande promosse da parte attrice e ne chiedeva il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di riconoscere il concorso di colpa della danneggiata.
Nel corso del giudizio venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti e veniva disposta la CTU medico legale sulla persona dell'attrice, Parte_1
La causa, non ulteriormente istruita, all'udienza a trattazione scritta del 16 maggio 2025 veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 9 In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, sollevata dalla convenuta
[...]
CP_1
In particolare, all'udienza del 10/01/2019 il giudice – tenuto conto della richiesta di parte attrice della richiesta di concessione del termine per esperire la procedura di negoziazione assistita – assegnava alle parti il termine di 30 giorni rinviando all'udienza del 17/06/2019.
Successivamente all'udienza del 17 giugno 2019 il procuratore dell'attrice esibiva al giudice l'invito a stipulare la negoziazione - ritualmente notificato alla convenuta con raccomandata
A/R del 21/01/2019 – alla quale l'Azienda convenuta, con missiva del 15/02/2019 (protocollo
N. 0003061/2019), comunicava di non aderire.
Orbene, rilevato che, nella materia oggetto di causa, la prova dell'avvio della negoziazione assistita rappresenta condizione di procedibilità dell'azione e che lo stesso giudice ha visionato e accertato in udienza l'avvenuta notificazione dell'invito alla negoziazione e la comunicazione della non adesione da parte della convenuta, è possibile disattendere l'eccepita improcedibilità.
L'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità dell' Controparte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c..
[...]
La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n.
4495/2011).
pagina 3 di 9 In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
Procedendo per gradi, va in primo luogo vagliata la ricostruzione dei fatti esposti nell'atto introduttivo dall'attrice al fine di valutare l'effettiva verificazione del sinistro così come dalla stessa descritto.
Preliminarmente, risulta dimostrata l'esistenza del sinistro oggetto di causa in ragione sia delle risultanze dell'istruttoria orale durante la quale il teste presente al momento del fatto, ha Tes_1 riferito “mi trovavo vicino alla signora quando è caduta, perché avevo accompagnato mia moglie per una visita al Policlinico. Poiché vi era una traccia di alcuni lavori ricoperta di foglie la signora è caduta, una traccia non si vedeva poiché vi erano delle foglie… ho prestato i primi soccorsi e dopo circa 10 minuti è arrivato il figlio della signora (non so chi l'abbia chiamato) e con l'ambulanza l'hanno portata via” che dall'accesso della , Pt_1 pochi minuti dopo dalla caduta, al Pronto Soccorso del Policlinico a mezzo di un'ambulanza, che si trovava all'interno del parcheggio dello stesso nosocomio.
Il teste ha, inoltre, aggiunto che “la striscia era visibile nella sua lunghezza, ma nel punto in cui è Tes_1 caduta la signora, per la presenza di foglie, non era visibile... la striscia era profonda circa una decina di centimetri... la signora stava attraversando la strada ed è caduta quasi alla fine della carreggiata”.
La documentazione fotografica prodotta in giudizio permette di constatare l'esistenza dell'anomalia del tratto di strada, coperto da carte e rifiuti, ove si è verificato il sinistro;
peraltro, il teste, indicato dalla convenuta azienda, escusso all'udienza del 13 ottobre Testimone_2
2020, ha riferito “I luoghi che mi vengono mostrati in foto non sono quelli del mio accertamento in quanto non sono quelli nei pressi del Padiglione F)… rispetto ai luoghi oggetto della mia ispezione, quelli che mi vengono mostrati in foto distano circa 40/50 metri” confermando, quindi, l'esistenza dell'anomalia e l'esatta pagina 4 di 9 ubicazione della stessa (ove, peraltro, è intervenuta l'ambulanza del 118 per trasportare l'attrice al Pronto Soccorso del Policlinico) aggiungendo: “I luoghi che mi vengono posti in visione si riferiscono alla strada posta ad angolo tra il padiglione A) ed il padiglione F)…”
Alla luce di quanto sopra emerso, è possibile affermare che la caduta dell'attrice è avvenuta a causa della buca descritta, avendo, il teste oculare, offerto una descrizione puntuale ed analitica del fatto storico e delle modalità di avvenimento, nonché dello stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro (riconosciuto dal teste nella documentazione fotografica esibita dal Giudice in udienza).
Si ritiene, pertanto, di poter confermare la dinamica e le condizioni della strada al momento dell'evento dannoso e ciò permette di ritenere la responsabilità dell' per il Controparte_1 sinistro in esame avendo la convenuta l'obbligo, ex art. 2051 c.c., di intervenire per evitare pericoli agli utenti.
Tuttavia, nel caso di specie, deve verificarsi se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Ebbene, proprio l'estensione della buca coperta da foglie e rifiuti, come si evince dalle fotografie in atti, e la circostanza che l'infortunio si è verificato in pieno giorno, alle ore 09:45 circa del mattino, e quindi, in condizioni di piena luminosità e visibilità, avrebbe dovuto indurre l' attrice, nonostante l'età, a procedere con la diligenza necessaria nel tratto indicato al fine, se non proprio di neutralizzare i pericoli connessi, almeno di ridurre i danni.
Inoltre, non va sottaciuto che la ha attraversato la strada adibita al traffico veicolare senza Pt_1 porsi sulle apposite strisce pedonali o sui marciapiedi e ha percorso la buca/traccia in maniera orizzontale rispetto all'asse viario cadendo solo alla fine della carreggiata, come riferito dal teste oculare, pertanto, la già percorsa anomalia della sede stradale avrebbe dovuta indurla a transitare l'ultimo tratto della carreggiata con maggiore attenzione. Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
pagina 5 di 9 Anche la Corte di legittimità ha recentemente affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Cass., Sez. III, n.
287/2015).
Facendo applicazione dei superiori principi ermeneutici, deve ritenersi che la domanda risarcitoria proposta dall' attrice possa trovare parziale accoglimento, pur avendo, la predetta, fornito, nel corso del giudizio, la prova in ordine sia alle modalità di verificazione dell'evento dannoso che alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno lamentato.
Infatti, per quanto concerne la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
Ed invero, nel caso di specie, la ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante sia in Pt_1 relazione alla dinamica dell'evento che in ordine alla riconducibilità dello stesso al cattivo stato manutentivo dei luoghi dove è avvenuta la caduta.
Alla luce di quanto sopra esplicato, si ritiene che il mancato impiego dell'ordinaria diligenza da parte della abbia inciso eziologicamente sui danni da essa riportati nella misura del 50%. Pt_1
Dunque, la convenuta va condannata al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice nella misura del 50%, come di seguito indicato.
L'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. consente di non esaminare la domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., che peraltro soggiace a requisiti ben più rigorosi.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il Consulente nominato, dott. , la Per_1 cui relazione viene utilizzata ai fini della presente decisione, in quanto ritenuta conforme al mandato conferito e logicamente motivata, ha constatato, in sede di visita medico-legale sulla persona di che “La lesione vertebrale sia avvenuta qualche ora dopo il trauma patito in Parte_2 occasione dell'attraversamento di un vialetto del Policlinico di Mesina appare sufficientemente dimostrato dalla
pagina 6 di 9 diagnosi formulata al Pronto Soccorso del Policlinico sulla scorta dell'esame clinico e delle evidenze degli esami strumentali effettuati, dalla consulenza ortopedica (eseguita nello stesso giorno) dalle successive consulenze specialistiche e dalla risultanze degli esami strumentali eseguiti nei mesi successivi all'evento traumatico.
Il Consulente ha riconosciuto una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, ITP al 50% giorni
30, giorni 30 al 25% ed un danno biologico nella misura di una percentuale invalidante pari al
10%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di un attento studio della documentazione clinica, ben motivate e non contestate.
Il danno subito dall'attrice deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
pagina 7 di 9 Conseguentemente, il danno non patrimoniale subito da va liquidato nella Parte_2 seguente misura: € 24.454,50 (importo ottenuto riconoscendo il 10% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 60 al momento del sinistro) di cui € 6.037,50 a titolo di danno biologico a cui vanno aggiunti € 3.450,00 per 30 gg di inabilità assoluta, € 1.725,00 per 30 gg. al 50% e €
862,50 per 30 gg. al 25%.
A tale somma deve essere sottratta la misura del 50% a fronte del concorso di colpa della Pt_1 nella verificazione del sinistro determinabile nella complessiva somma di € 12.227,25, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
L'attore ha altresì documentato spese mediche, ritenute congrue dal CTU, pari a € 272,00, a cui va sottratta la misura del 50% a fronte dell'accertato concorso di colpa per un totale rideterminato in euro 136,00.
L' va, quindi, condannata al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di euro 12.363,25, oltre Parte_2 interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Le spese di CTU medico-legale sono poste interamente a carico della convenuta azienda ospedaliera.
Le spese del giudizio, in ragione della decisione, vanno compensate per metà.
La convenuta azienda ospedaliera va condannata a pagare all'attrice l'altra metà delle CP_1 spese processuali, da distrarre in favore del difensore antistatario avv. Mauro Spitale e che si liquidano in euro 2.660,49 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri medi, importo così determinato: euro 121,99 per spese (già ridotto del 50%), euro 459,50 per studio (già ridotto del 50%), euro 388,50 (già ridotto del 50%) per fase introduttiva, euro 840,00 (già ridotto del 50%) per trattazione ed istruttoria, euro 850,50 (già ridotto del 50%) per fase decisionale
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4051/2018 r.g., vertente tra Pt_1
(attrice) e (convenuta),
[...] Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1.dichiara che il sinistro si è verificato per il 50% per colpa dell'
[...]
e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1 [...]
a pagare a la somma di euro 12.363,25, oltre Controparte_1 Parte_2 interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta azienda ospedaliera
3. compensa per metà le spese processuali tra le parti
4. condanna l' a pagare in favore dell'attrice l'altra Controparte_1 metà delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.660,49 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Mauro Spitale
Così deciso in Messina il 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4051 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Parte_1
Annunziata (Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in Via Caio Domenico C.F._1
Gallo presso lo studio dell'Avv. Mauro Spitale, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
E
, in persona del Commissario Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria, presso la sede dell' rappresentata e difesa dagli avv.ti Concetta Controparte_1
Conti, Simona Della Cava e Giuseppe Giordano.
- CONVENUTA -
OGGETTO: Lesione personale
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 20 luglio 2018, conveniva in giudizio, Parte_2 davanti al Tribunale di Messina, l' Controparte_1
pagina 1 di 9 cal fine di vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate a seguito della chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta avvenuta all'interno del parcheggio antistante il Policlinico Universitario di Messina.
L'attrice deduceva che in data 21/10/2015 alle ore 9,45 circa, camminando all'interno del
Policlinico, mentre si accingeva ad attraversare la strada di fronte al Padiglione F, cadeva a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile perché ricoperta da carte e rifiuti.
A seguito della caduta, la – riportando gravi lesioni personali - veniva soccorsa e Pt_1 trasportata presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio, ove le veniva refertata la
“frattura del soma di L2 e cedimento della limitante somatica superiore” con prognosi di 30 giorni.
Con lettera raccomandata A.R. del 20/11/2015 l'attrice chiedeva all'Azienda ospedaliera il risarcimento dei danni subiti senza, però, ottenere alcun riscontro.
In data 21/02/2018, su istanza della , veniva esperita la procedura di mediazione presso la Pt_1
Camera di conciliazione della Camera di Commercio di Messina, con esito negativo in ragione della mancata volontà, da parte della convenuta, di dare avvio alla predetta procedura.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/11/2018 si costituiva in giudizio l'
[...]
, che, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità della Controparte_1 domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande promosse da parte attrice e ne chiedeva il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di riconoscere il concorso di colpa della danneggiata.
Nel corso del giudizio venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti e veniva disposta la CTU medico legale sulla persona dell'attrice, Parte_1
La causa, non ulteriormente istruita, all'udienza a trattazione scritta del 16 maggio 2025 veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 9 In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, sollevata dalla convenuta
[...]
CP_1
In particolare, all'udienza del 10/01/2019 il giudice – tenuto conto della richiesta di parte attrice della richiesta di concessione del termine per esperire la procedura di negoziazione assistita – assegnava alle parti il termine di 30 giorni rinviando all'udienza del 17/06/2019.
Successivamente all'udienza del 17 giugno 2019 il procuratore dell'attrice esibiva al giudice l'invito a stipulare la negoziazione - ritualmente notificato alla convenuta con raccomandata
A/R del 21/01/2019 – alla quale l'Azienda convenuta, con missiva del 15/02/2019 (protocollo
N. 0003061/2019), comunicava di non aderire.
Orbene, rilevato che, nella materia oggetto di causa, la prova dell'avvio della negoziazione assistita rappresenta condizione di procedibilità dell'azione e che lo stesso giudice ha visionato e accertato in udienza l'avvenuta notificazione dell'invito alla negoziazione e la comunicazione della non adesione da parte della convenuta, è possibile disattendere l'eccepita improcedibilità.
L'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità dell' Controparte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c..
[...]
La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n.
4495/2011).
pagina 3 di 9 In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
Procedendo per gradi, va in primo luogo vagliata la ricostruzione dei fatti esposti nell'atto introduttivo dall'attrice al fine di valutare l'effettiva verificazione del sinistro così come dalla stessa descritto.
Preliminarmente, risulta dimostrata l'esistenza del sinistro oggetto di causa in ragione sia delle risultanze dell'istruttoria orale durante la quale il teste presente al momento del fatto, ha Tes_1 riferito “mi trovavo vicino alla signora quando è caduta, perché avevo accompagnato mia moglie per una visita al Policlinico. Poiché vi era una traccia di alcuni lavori ricoperta di foglie la signora è caduta, una traccia non si vedeva poiché vi erano delle foglie… ho prestato i primi soccorsi e dopo circa 10 minuti è arrivato il figlio della signora (non so chi l'abbia chiamato) e con l'ambulanza l'hanno portata via” che dall'accesso della , Pt_1 pochi minuti dopo dalla caduta, al Pronto Soccorso del Policlinico a mezzo di un'ambulanza, che si trovava all'interno del parcheggio dello stesso nosocomio.
Il teste ha, inoltre, aggiunto che “la striscia era visibile nella sua lunghezza, ma nel punto in cui è Tes_1 caduta la signora, per la presenza di foglie, non era visibile... la striscia era profonda circa una decina di centimetri... la signora stava attraversando la strada ed è caduta quasi alla fine della carreggiata”.
La documentazione fotografica prodotta in giudizio permette di constatare l'esistenza dell'anomalia del tratto di strada, coperto da carte e rifiuti, ove si è verificato il sinistro;
peraltro, il teste, indicato dalla convenuta azienda, escusso all'udienza del 13 ottobre Testimone_2
2020, ha riferito “I luoghi che mi vengono mostrati in foto non sono quelli del mio accertamento in quanto non sono quelli nei pressi del Padiglione F)… rispetto ai luoghi oggetto della mia ispezione, quelli che mi vengono mostrati in foto distano circa 40/50 metri” confermando, quindi, l'esistenza dell'anomalia e l'esatta pagina 4 di 9 ubicazione della stessa (ove, peraltro, è intervenuta l'ambulanza del 118 per trasportare l'attrice al Pronto Soccorso del Policlinico) aggiungendo: “I luoghi che mi vengono posti in visione si riferiscono alla strada posta ad angolo tra il padiglione A) ed il padiglione F)…”
Alla luce di quanto sopra emerso, è possibile affermare che la caduta dell'attrice è avvenuta a causa della buca descritta, avendo, il teste oculare, offerto una descrizione puntuale ed analitica del fatto storico e delle modalità di avvenimento, nonché dello stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro (riconosciuto dal teste nella documentazione fotografica esibita dal Giudice in udienza).
Si ritiene, pertanto, di poter confermare la dinamica e le condizioni della strada al momento dell'evento dannoso e ciò permette di ritenere la responsabilità dell' per il Controparte_1 sinistro in esame avendo la convenuta l'obbligo, ex art. 2051 c.c., di intervenire per evitare pericoli agli utenti.
Tuttavia, nel caso di specie, deve verificarsi se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Ebbene, proprio l'estensione della buca coperta da foglie e rifiuti, come si evince dalle fotografie in atti, e la circostanza che l'infortunio si è verificato in pieno giorno, alle ore 09:45 circa del mattino, e quindi, in condizioni di piena luminosità e visibilità, avrebbe dovuto indurre l' attrice, nonostante l'età, a procedere con la diligenza necessaria nel tratto indicato al fine, se non proprio di neutralizzare i pericoli connessi, almeno di ridurre i danni.
Inoltre, non va sottaciuto che la ha attraversato la strada adibita al traffico veicolare senza Pt_1 porsi sulle apposite strisce pedonali o sui marciapiedi e ha percorso la buca/traccia in maniera orizzontale rispetto all'asse viario cadendo solo alla fine della carreggiata, come riferito dal teste oculare, pertanto, la già percorsa anomalia della sede stradale avrebbe dovuta indurla a transitare l'ultimo tratto della carreggiata con maggiore attenzione. Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
pagina 5 di 9 Anche la Corte di legittimità ha recentemente affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Cass., Sez. III, n.
287/2015).
Facendo applicazione dei superiori principi ermeneutici, deve ritenersi che la domanda risarcitoria proposta dall' attrice possa trovare parziale accoglimento, pur avendo, la predetta, fornito, nel corso del giudizio, la prova in ordine sia alle modalità di verificazione dell'evento dannoso che alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno lamentato.
Infatti, per quanto concerne la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
Ed invero, nel caso di specie, la ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante sia in Pt_1 relazione alla dinamica dell'evento che in ordine alla riconducibilità dello stesso al cattivo stato manutentivo dei luoghi dove è avvenuta la caduta.
Alla luce di quanto sopra esplicato, si ritiene che il mancato impiego dell'ordinaria diligenza da parte della abbia inciso eziologicamente sui danni da essa riportati nella misura del 50%. Pt_1
Dunque, la convenuta va condannata al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice nella misura del 50%, come di seguito indicato.
L'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. consente di non esaminare la domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., che peraltro soggiace a requisiti ben più rigorosi.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il Consulente nominato, dott. , la Per_1 cui relazione viene utilizzata ai fini della presente decisione, in quanto ritenuta conforme al mandato conferito e logicamente motivata, ha constatato, in sede di visita medico-legale sulla persona di che “La lesione vertebrale sia avvenuta qualche ora dopo il trauma patito in Parte_2 occasione dell'attraversamento di un vialetto del Policlinico di Mesina appare sufficientemente dimostrato dalla
pagina 6 di 9 diagnosi formulata al Pronto Soccorso del Policlinico sulla scorta dell'esame clinico e delle evidenze degli esami strumentali effettuati, dalla consulenza ortopedica (eseguita nello stesso giorno) dalle successive consulenze specialistiche e dalla risultanze degli esami strumentali eseguiti nei mesi successivi all'evento traumatico.
Il Consulente ha riconosciuto una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, ITP al 50% giorni
30, giorni 30 al 25% ed un danno biologico nella misura di una percentuale invalidante pari al
10%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di un attento studio della documentazione clinica, ben motivate e non contestate.
Il danno subito dall'attrice deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
pagina 7 di 9 Conseguentemente, il danno non patrimoniale subito da va liquidato nella Parte_2 seguente misura: € 24.454,50 (importo ottenuto riconoscendo il 10% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 60 al momento del sinistro) di cui € 6.037,50 a titolo di danno biologico a cui vanno aggiunti € 3.450,00 per 30 gg di inabilità assoluta, € 1.725,00 per 30 gg. al 50% e €
862,50 per 30 gg. al 25%.
A tale somma deve essere sottratta la misura del 50% a fronte del concorso di colpa della Pt_1 nella verificazione del sinistro determinabile nella complessiva somma di € 12.227,25, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
L'attore ha altresì documentato spese mediche, ritenute congrue dal CTU, pari a € 272,00, a cui va sottratta la misura del 50% a fronte dell'accertato concorso di colpa per un totale rideterminato in euro 136,00.
L' va, quindi, condannata al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di euro 12.363,25, oltre Parte_2 interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Le spese di CTU medico-legale sono poste interamente a carico della convenuta azienda ospedaliera.
Le spese del giudizio, in ragione della decisione, vanno compensate per metà.
La convenuta azienda ospedaliera va condannata a pagare all'attrice l'altra metà delle CP_1 spese processuali, da distrarre in favore del difensore antistatario avv. Mauro Spitale e che si liquidano in euro 2.660,49 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri medi, importo così determinato: euro 121,99 per spese (già ridotto del 50%), euro 459,50 per studio (già ridotto del 50%), euro 388,50 (già ridotto del 50%) per fase introduttiva, euro 840,00 (già ridotto del 50%) per trattazione ed istruttoria, euro 850,50 (già ridotto del 50%) per fase decisionale
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4051/2018 r.g., vertente tra Pt_1
(attrice) e (convenuta),
[...] Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1.dichiara che il sinistro si è verificato per il 50% per colpa dell'
[...]
e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1 [...]
a pagare a la somma di euro 12.363,25, oltre Controparte_1 Parte_2 interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta azienda ospedaliera
3. compensa per metà le spese processuali tra le parti
4. condanna l' a pagare in favore dell'attrice l'altra Controparte_1 metà delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.660,49 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Mauro Spitale
Così deciso in Messina il 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 9 di 9