Sentenza 4 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2020, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OP MI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/07/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere Grazia MICCOLI;
sentite le conclusioni del PG Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. Luca VIGGIANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 luglio 2018 (depositata in data 6 dicembre 2018) la Prima Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da CA AN OP avverso la pronunzia con la quale - per quanto di interesse in questa sede- la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la condanna del suddetto OP per i reati di omicidio pluriaggravato e del collegato reato in materia di armi (capi a e b delle imputazioni).
2. Con atto sottoscritto dai difensori, muniti di procura speciale, il OP propone ricorso straordinario, deducendo l'errore di fatto "derivante dall'omessa considerazione di atti contenuti nel fascicolo processuale ed utilizzabili ai fini del giudizio".
2.1. Si duole il ricorrente dell'omessa valutazione della censura circa le rilevanti ed evidenti discrasie tra le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IC NC, riportate nel verbale illustrativo/riassuntivo e nella perizia di trascrizione integrale. Nella sentenza impugnata erroneamente questa Corte avrebbe ritenuto la "doglianza introdotta per la prima volta in appello e, pertanto, inammissibile in questa sede di legittimità", omettendo di considerare che si trattava di censure già diffusamente espresse con memorie depositate in primo grado, in sede di discussione del giudizio abbreviato dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli e poi in sede di appello.
2.2. Evidenzia il ricorrente che l'intero impianto accusatorio nei suoi confronti si reggeva sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia RU ON e IC NC e, per queste ragioni, di fondamentale importanza era l'attenta disamina della documentazione versata in atti. Dopo aver specificato i contrasti tra le dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori, il deducente sostiene che una scrupolosa lettura delle trascrizioni integrali avrebbe permesso, già nel corso dei giudizi di merito e - vieppiù- in quello di legittimità, di qualificare come indiretta la chiamata in correità del NC e finanche di comprendere che tra le dichiarazioni di quest'ultimo e del ON non vi fosse quella convergenza che era stata, invece, ravvisata mediante il confronto dei soli verbali riassuntivi degli interrogatori resi nelle date dell'11.10.2007 e del 7.2.2013. Più in particolare, prendendo atto dell'esistenza di memorie difensive e della presenza nel carteggio processuale sia dei verbali riassuntivi degli interrogatori dei collaboratori di giustizia sia della perizia trascrittiva, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto (anche tenuto conto della natura del rito con il quale si era proceduto) confrontarsi con il contenuto di questi atti cr' motivando in relazione ad essi. Ci sarebbe stato travisamento della prova nella sentenza della Corte di Assise di Appello, essendo stata omessa la considerazione della presenza di una trascrizione difforme ed avendo conferito alle dichiarazioni rese dal NC la funzione di riscontro rispetto a quelle del ON;
tale circostanza sarebbe stata idonea, in sede di legittimità, a disarticolare interamente l'impianto motivazionale della sentenza di secondo grado, se solo la Corte di Cassazione non avesse dichiarato inammissibile la relativa doglianza al punto 2.2.3 dell'impugnato provvedimento.
2.3. Quanto alla decisività del denunziato errore di fatto, il ricorrente deduce di non aver "beneficiato del controllo di legittimità che gli sarebbe spettato se solo fosse stato approfondito il motivo di doglianza sollevato circa la mancata convergenza delle dichiarazioni del NC".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Va premesso che l'istituto del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di molteplici interventi interpretativi da parte di questa Corte: da un lato si è precisato che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità, per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato;
dall'altro, si è rilevata la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. gen. (Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, rv. 221280). In aderenza a tale impostazione, nel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità ha gradualmente definito i contorni dell'istituto in esame, chiarendo che "l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo;
ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali." (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, Troise, Rv. 268953). Ne consegue che "qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). L'altro tema affrontato in diverse decisioni di questa Corte è stato quello dell'ambito applicativo dell'istituto, tenuto conto che la norma fa specifico riferimento alla ammissibilità "a favore del condannato", della "richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione". Si è così precisato che "l'efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di "bis in idem", e non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona. (conf. Corte cost. sentenze n. 115 del 1987, n. 267 del 1987, n. 282 del 1989). (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260696). Si è anche affermato che è ammissibile solo il ricorso proposto dal "condannato" anche nei casi in cui il giudicato sia "parziale", tanto che sempre le Sezioni Unite hanno ritenuto che "la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625- bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante)" (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935). Con recente decisione le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta a delineare l'ambito di applicabilità dell'istituto, affermando che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 26978901).
2. In via generale va quindi ribadito che il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. ha carattere di "straordinarietà" ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi" ed essenziali sui presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità. E', invece, escluso che il ricorso straordinario possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità. Deve allora ritenersi inammissibile il ricorso straordinario che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, Di Giorgio, Rv. 27377901). Infine, va evidenziato che quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo è onere del ricorrente dimostrare il contrario (ex multis, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 26898201; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 26311301).
3. Esposti i suindicati principi di carattere generale, va detto che nel caso in esame non risulta dedotta in maniera chiara e sufficiente la decisività dell'errore denunziato con l'atto di ricorso, tenuto conto dell'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata. Invero, in tale sentenza la posizione processuale del OP risulta valutata alla stregua delle stesse articolate «considerazioni, logiche e giuridiche, già illustrate nella valutazione del ricorso proposto dal Di IC, considerazioni «più rapidamente» ribadite per il ricorrente tenuto conto della specificità della sua posizione. E, così, la suddetta sentenza ha evidenziato come la Corte territoriale abbia in maniera logica e coerente «ritenuto affidabili le dichiarazioni collaborative del NC e del ON, ne ha legittimamente sottolineato la loro idoneità a riscontrarsi reciprocamente ed ha valutato, infine, le propalazioni del NC come dichiarazioni dirette e niente affatto de relato». Ha quindi proseguito nel sottolineare come i «punti ora elencati, tutti decisivi ai fini della presente motivazione, trovano il loro supporto dialettico nelle ragioni articolate nelle precedenti pagine da 17 a 20, dedicate alla parallela impugnazione del coimputato Di EN. Deve inoltre annotarsi che le denunciate discordanze non attengono ai nuclei essenziali dei due omicidi, che per l'omicidio DI il NC ed il ON furono esecutori materiali, di guisa che, quando il ON ricevette la o le telefonate degli specchiettisti i due erano necessariamente insieme. La valorizzazione delle dichiarazioni dirette giustifica pienamente la pretermissione delle prove a discarico. I due esecutori materiali dell'omicidio DI, concorrenti nell'omicidio AT non si contraddicono sul nucleo essenziale degli accadimenti e le divergenze puntualmente rilevate dalla difesa sono state giudicate, con giudizio di merito logico e coerente, non essenziali>> (pag. 21 della sentenza impugnata). Come si è detto, il ricorrente si duole dell'omessa valutazione della censura circa le discrasie tra le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NC, riportate nel verbale illustrativo/riassuntivo e nella perizia di trascrizione integrale, giacché nella sentenza impugnata erroneamente questa Corte ha ritenuto la "doglianza introdotta per la prima volta in appello e, pertanto, inammissibile in questa sede di legittimità", omettendo di considerare che si trattava di censure già diffusamente espresse con memorie depositate in primo grado, in sede di discussione del giudizio abbreviato dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli e poi in sede di appello. Orbene, si ribadisce che non si riesce a rilevare la decisività del denunziato errore, giacché le finalità -dichiarate dalla difesa- di evidenziare i contrasti tra le dichiarazioni rese dai collaboratori e di qualificare come indiretta la chiamata in correità del NC toccano temi che appaiono ultronei rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici di merito in relazione alle risultanze processuali;
valutazioni che risultano sindacate nella sentenza impugnata secondo i criteri di congruità, logicità e coerenza, con esclusione di vizi di travisamento (si vedano anche pagg. 17 - 20 della sentenza impugnata). Peraltro, le censure proposte con il ricorso in esame relativamente al travisamento della prova per omessa considerazione della presenza di una trascrizione difforme e per l'attribuzione alle dichiarazioni rese dal NC di riscontro rispetto a quelle del ON, caratterizzano l'impugnazione come un nuovo ricorso "ordinario", articolato su deduzioni di merito e prefiguranti una non consentita rivalutazione delle fonti di prova documentali e dichiarative.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna