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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1385/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1385/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARMELO Parte_1 C.F._1
DRAGO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Modica, via S. Cuore n. 64/a;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ELENA FRASCINO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Roberta Cicero in Modica, via S. Cuore n. 64/g;
CONVENUTA-OPPOSTA
e nei confronti di
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. STEFANIA FEDERICI, elettivamente domiciliata nel suo studio in La
Spezia, via Fontevivo n. 21/n;
INTERVENUTA
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 20/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla mediante note scritte. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14/3/2019 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2476/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18-19/12/2018, con cui era stato ingiunto a il pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 13.819,61 (oltre interessi e spese). CP_1 Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 10/6/2019 la Controparte_1 chiedeva:
- in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- in via preliminare, di confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione, con condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1
Con ordinanza del 21/6/2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 7/2/2022, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza del 20/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse Controparte_1 conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata in data 3/1/2025 si costituiva in giudizio la quale cessionaria del credito azionato dalla Controparte_2 Controparte_1
***
Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento della per le Controparte_2 seguenti ragioni.
Com'è noto, in base all'art. 111 c.p.c.:
- se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie (comma 1);
- in ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può essere estromesso (comma 3);
- la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (comma 4).
Inoltre, in base all'art. 268 c.p.c. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Secondo Cass. 2812/2018, “vale anche per il successore a titolo particolare la regola generale prevista dall'art. 268 c.p.c. … a tenore della quale l'intervento può avere luogo sino a quando non vengano precisate le conclusioni”.
Nel caso di specie, la è intervenuta nel presente giudizio (quale successore a Controparte_2 titolo particolare dell'opposta con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. Controparte_1 depositata in data 3/1/2025, cioè successivamente alla precisazione delle conclusioni (considerato che la presente causa è stata posta in decisione con ordinanza del 20/12/2024).
Conseguentemente, in base all'art 268 c.p.c. e al principio di diritto affermato da Cass. 2812/2018, l'intervento della risulta inammissibile. Controparte_2 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, formulata dall'opposta
[...]
di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di CP_1 mediazione, e ciò in quanto:
- per come chiarito da Cass. Sez. Un. 19596/2020, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, e non della parte opponente;
- peraltro, nel caso di specie, a seguito di ordinanza del 21/6/2019, la mediazione è stata ritualmente esperita (cfr. verbale di mediazione del 24/10/2019, allegato alle note scritte dell'opposta CP_1 del 10/2/2021).
[...]
Risulta infondata anche l'altra eccezione preliminare, formulata dall'opposta di Controparte_1 difetto di “ius postulandi”, e ciò in quanto:
- a margine dell'atto di citazione vi è la procura con cui l'opponente ha dichiarato: Parte_1
“mi rappresenta e difende con ogni facoltà di legge l'avv. Carmelo Drago”;
- tale procura, per quanto sintetica nella sua formulazione, risulta idonea a conferire al difensore dell'opponente il potere di rappresentarlo nel presente giudizio. Parte_1
Ciò premesso, nel merito, con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ha dedotto Controparte_1 di essere creditrice dell'opponente per la somma di euro 13.819,61 (oltre interessi e Parte_1 spese) in relazione al contratto di finanziamento del 24/3/2009, stipulato dall'opponente
[...]
con la Pt_1 Controparte_3
Con il primo motivo di opposizione (“nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi corrispettivi e di mora”) l'opponente ha dedotto: Parte_1
- che nel TAEG indicato in contratto (pari al 16,03%) non erano state calcolate le spese di assicurazione e le spese di incasso;
- che, pertanto, “secondo la perizia che sarà prodotta”, il TAEG era pari al 16,83%, percentuale superiore al tasso soglia del 16,65% (cfr. atto di citazione, p. 3);
- che, inoltre, il TAN non era quello indicato in contratto del 14,96%, ma era pari al 15,62%;
- che, sommando a tutti i costi il TAN corretto al 15,62%, il TAEG era pari al 17,49%, percentuale che sforava ancora di più il tasso soglia del 16,65%;
- che la percentuale degli interessi moratori era pari all'1,5% mensile, ovvero oltre il 18% annuo, percentuale ben superiore al tasso soglia del 16,65%;
- che, pertanto, data l'usurarietà dei tassi di interesse, non era dovuta alcuna somma a titolo di interessi corrispettivi e moratori.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Quanto agli interessi corrispettivi, va evidenziato che l'opponente ha sostenuto, Parte_1 sulla base di una perizia di parte, che il reale TAEG del contratto di finanziamento del 24/3/2009 era pari al 16,83% o al 17,49% (anziché al 16,03% indicato in contratto) e, dunque, superiore al tasso soglia del 16,65%, con conseguente usura.
Tuttavia, l'opponente non ha prodotto la perizia di parte che avrebbe accertato Parte_1
l'eccepita usura, il che impedisce di verificare la correttezza del procedimento in base al quale il perito avrebbe riscontrato l'eccepita usura.
Ma soprattutto, deve notarsi che la verifica in tema di usura deve essere condotta raffrontando il tasso soglia non con il TAEG, ma con il TEG, e ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto, in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG
(cfr. Cass. Sez. Un. 16303/2018 e Cass. 39898/2021).
Sul punto, va ricordato che:
- il TAEG indica “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito” (cfr. art. 121 TUB) e costituisce un parametro di costo che obbligatoriamente deve essere riportato “in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata” negli
“annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito”
(cfr. art. 123 TUB);
- si tratta, dunque, di un indicatore che, a fini di trasparenza, evidenzia il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento;
- in base all'art. 125bis TUB, l'omessa o erronea indicazione del TAEG determina l'applicazione di un tasso sostitutivo (tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto), con la precisazione che nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
- per contro, il TEG è il tasso impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari;
- dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari viene determinato il TEGM (per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del Tesoro), il quale (aumentato della metà) viene a costituire il c.d. tasso soglia;
- poiché il TAEG e il TEG sono tassi differenti, con funzioni differenti, gli stessi possono avere valori differenti;
- infatti, per come precisato dalla Banca d'Italia con le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” del 9/8/2016, “il calcolo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini anti-usura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, per diverse motivazioni;
tra le altre, per un diverso trattamento degli oneri e delle spese (a titolo di esempio le imposte e tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal
TEG ai fini antiusura ai sensi della Legge 108/96)”.
In sintesi, il TAEG e il TEG sono tassi differenti;
la verifica in merito all'eventuale usura deve essere effettuata confrontando il TEG (e non il TAEG) con il tasso soglia.
Pertanto, la verifica di usurarietà condotta dall'opponente raffrontando il TAEG al Parte_1 tasso soglia usura risulta erronea, portando ad esiti necessariamente non corretti, con conseguente infondatezza della doglianza formulata.
Quanto, invece, agli interessi moratori, va ricordato che, per come affermato da Cass. Sez. Un.
19597/2020, il tasso convenuto con riguardo agli interessi moratori non deve essere confrontato con il tasso soglia, ma deve essere confrontato con il tasso medio, più la maggiorazione media degli interessi moratori (rilevata da tutti i decreti ministeriali successivi al D.M. 25/3/2003), moltiplicato per il coefficiente in aumento (ove previsto dal decreto ministeriale) più i punti percentuali aggiuntivi (ove previsti dal decreto ministeriale).
Nel caso di specie, il decreto ministeriale relativo al primo trimestre 2009 (all. 3 all'atto di citazione) prevede:
- alla voce “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari, oltre 5.000”, un TEGM pari all'11,1%;
- una maggiorazione media degli interessi moratori pari a 2,1 punti percentuali;
- ai fini della determinazione degli interessi usurari, l'aumento dei tassi della metà.
Pertanto, in base alla formula indicata da Cass. Sez. Un. 19597/2020, nel caso di specie, quanto agli interessi moratori viene in rilievo un tasso soglia del 19,8% (TEGM 11,1% + maggiorazione media degli interessi moratori del 2,1% = 13,2% x 1,5 = 19,8%).
Per come affermato dallo stesso opponente , il tasso degli interessi moratori pattuiti Parte_1 con il contratto di finanziamento del 24/3/2009 era pari al 18% e, dunque, era inferiore al predetto tasso soglia (pari al 19,8%), con conseguente infondatezza della doglianza formulata.
Con il secondo motivo di opposizione (“errata indicazione del TAEG: nullità della clausola di determinazione degli interessi pattizi”) l'opponente ha eccepito che: Parte_1
- l'erronea indicazione del TAEG, per come espressamente previsto dagli artt. 116-117-125bis
TUB, comportava la nullità della clausola afferente agli interessi pattizi;
- infatti, il TAEG era stato indicato nella misura del 16,03%, ma “come meglio emergerà dalla relazione che sarà prodotta”, la misura effettiva del TAEG era pari al 17,49% (cfr. atto di citazione,
p. 7);
- pertanto, le rate del piano di ammortamento dovevano essere ricalcolate applicando il tasso di interesse legale o il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Anche in tal caso, va anzitutto evidenziato che l'opponente non ha prodotto la Parte_1 perizia di parte che avrebbe accertato l'erronea indicazione del TAEG, il che impedisce di verificare la correttezza del procedimento in base al quale il perito avrebbe riscontrato l'erronea indicazione del TAEG.
Ma soprattutto, è vero che l'art. 125bis TUB prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo, oltre che nei casi di mancata indicazione del TAEG, anche nei casi di applicazione di un TAEG diverso da quello indicato in contratto.
Tuttavia, nel caso di specie viene in rilievo un contratto di finanziamento stipulato in data
24/3/2009, e dunque anteriormente al 18/9/2010, data di entrata in vigore dell'art. 125bis TUB. Pertanto, al caso di specie non è applicabile l'art. 125bis TUB nella sua attuale formulazione, ma si applica l'art. 124 TUB, nella formulazione vigente alla data di conclusione del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio.
In base a tale (previgente) formulazione dell'art. 124 TUB:
“1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3. 2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG puo' essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”.
Da tale disposizione si evince che per i contratti di credito al consumo stipulati sino al 18/9/2010 si ha nullità delle clausole contrattuali e applicazione del tasso sostitutivo previsto dal quinto comma solo in caso di omessa indicazione del TAEG, e non di inesatta indicazione del TAEG. Nella disposizione citata manca, infatti, un'espressa sanzione di nullità correlata all'inesatta indicazione del TAEG.
Solo ai contratti di credito al consumo stipulati successivamente al 18/9/2010 si applica l'attuale formulazione dell'art. 125bis TUB, in base alla quale:
“6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Solo in base a tali disposizioni si ha nullità delle clausole contrattuali e applicazione del tasso sostitutivo previsto dal settimo comma, oltre che in caso di omessa indicazione del TAEG, anche in caso di inesatta indicazione del TAEG (“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che … non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG”).
Ne segue che nel caso di specie, al quale è applicabile la previgente formulazione dell'art. 124
TUB, e non l'attuale formulazione dell'art. 125bis TUB, l'applicazione di un TAEG diverso da quello indicato in contratto non può comunque comportare la nullità del contratto, né l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla legge.
D'altro canto, quanto all'eccepita violazione dell'art. 117 TUB, deve notarsi che:
- le “ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, per le quali l'art. 117, comma 7, TUB prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo, sono le ipotesi di pattuizione di “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati” (circostanza non ricorrente nel caso di specie, né contestata) nonché di clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (cioè più sfavorevoli rispetto a quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB, circostanza pure non contestata dall'opponente ); Parte_1
- come affermato da Cass. 39169/2021, “poiché ... l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (nello stesso senso, più recentemente, Cass. 17187/2023, 14000/2023 e 4597/2023).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente . Parte_1
Infine, deve rigettarsi la domanda (formulata dall'opposta con la comparsa di Controparte_1 risposta) di condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., non avendo nel Parte_1 caso di specie quest'ultimo posto in essere una condotta processuale contrassegnata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1385/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara l'inammissibilità dell'intervento della Controparte_2
2) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2476/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18-
19/12/2018;
3) condanna al pagamento, in favore della delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 11 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1385/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARMELO Parte_1 C.F._1
DRAGO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Modica, via S. Cuore n. 64/a;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ELENA FRASCINO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Roberta Cicero in Modica, via S. Cuore n. 64/g;
CONVENUTA-OPPOSTA
e nei confronti di
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. STEFANIA FEDERICI, elettivamente domiciliata nel suo studio in La
Spezia, via Fontevivo n. 21/n;
INTERVENUTA
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 20/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla mediante note scritte. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14/3/2019 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2476/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18-19/12/2018, con cui era stato ingiunto a il pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 13.819,61 (oltre interessi e spese). CP_1 Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 10/6/2019 la Controparte_1 chiedeva:
- in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- in via preliminare, di confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione, con condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1
Con ordinanza del 21/6/2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 7/2/2022, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza del 20/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse Controparte_1 conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata in data 3/1/2025 si costituiva in giudizio la quale cessionaria del credito azionato dalla Controparte_2 Controparte_1
***
Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento della per le Controparte_2 seguenti ragioni.
Com'è noto, in base all'art. 111 c.p.c.:
- se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie (comma 1);
- in ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può essere estromesso (comma 3);
- la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (comma 4).
Inoltre, in base all'art. 268 c.p.c. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Secondo Cass. 2812/2018, “vale anche per il successore a titolo particolare la regola generale prevista dall'art. 268 c.p.c. … a tenore della quale l'intervento può avere luogo sino a quando non vengano precisate le conclusioni”.
Nel caso di specie, la è intervenuta nel presente giudizio (quale successore a Controparte_2 titolo particolare dell'opposta con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. Controparte_1 depositata in data 3/1/2025, cioè successivamente alla precisazione delle conclusioni (considerato che la presente causa è stata posta in decisione con ordinanza del 20/12/2024).
Conseguentemente, in base all'art 268 c.p.c. e al principio di diritto affermato da Cass. 2812/2018, l'intervento della risulta inammissibile. Controparte_2 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, formulata dall'opposta
[...]
di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di CP_1 mediazione, e ciò in quanto:
- per come chiarito da Cass. Sez. Un. 19596/2020, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, e non della parte opponente;
- peraltro, nel caso di specie, a seguito di ordinanza del 21/6/2019, la mediazione è stata ritualmente esperita (cfr. verbale di mediazione del 24/10/2019, allegato alle note scritte dell'opposta CP_1 del 10/2/2021).
[...]
Risulta infondata anche l'altra eccezione preliminare, formulata dall'opposta di Controparte_1 difetto di “ius postulandi”, e ciò in quanto:
- a margine dell'atto di citazione vi è la procura con cui l'opponente ha dichiarato: Parte_1
“mi rappresenta e difende con ogni facoltà di legge l'avv. Carmelo Drago”;
- tale procura, per quanto sintetica nella sua formulazione, risulta idonea a conferire al difensore dell'opponente il potere di rappresentarlo nel presente giudizio. Parte_1
Ciò premesso, nel merito, con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ha dedotto Controparte_1 di essere creditrice dell'opponente per la somma di euro 13.819,61 (oltre interessi e Parte_1 spese) in relazione al contratto di finanziamento del 24/3/2009, stipulato dall'opponente
[...]
con la Pt_1 Controparte_3
Con il primo motivo di opposizione (“nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi corrispettivi e di mora”) l'opponente ha dedotto: Parte_1
- che nel TAEG indicato in contratto (pari al 16,03%) non erano state calcolate le spese di assicurazione e le spese di incasso;
- che, pertanto, “secondo la perizia che sarà prodotta”, il TAEG era pari al 16,83%, percentuale superiore al tasso soglia del 16,65% (cfr. atto di citazione, p. 3);
- che, inoltre, il TAN non era quello indicato in contratto del 14,96%, ma era pari al 15,62%;
- che, sommando a tutti i costi il TAN corretto al 15,62%, il TAEG era pari al 17,49%, percentuale che sforava ancora di più il tasso soglia del 16,65%;
- che la percentuale degli interessi moratori era pari all'1,5% mensile, ovvero oltre il 18% annuo, percentuale ben superiore al tasso soglia del 16,65%;
- che, pertanto, data l'usurarietà dei tassi di interesse, non era dovuta alcuna somma a titolo di interessi corrispettivi e moratori.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Quanto agli interessi corrispettivi, va evidenziato che l'opponente ha sostenuto, Parte_1 sulla base di una perizia di parte, che il reale TAEG del contratto di finanziamento del 24/3/2009 era pari al 16,83% o al 17,49% (anziché al 16,03% indicato in contratto) e, dunque, superiore al tasso soglia del 16,65%, con conseguente usura.
Tuttavia, l'opponente non ha prodotto la perizia di parte che avrebbe accertato Parte_1
l'eccepita usura, il che impedisce di verificare la correttezza del procedimento in base al quale il perito avrebbe riscontrato l'eccepita usura.
Ma soprattutto, deve notarsi che la verifica in tema di usura deve essere condotta raffrontando il tasso soglia non con il TAEG, ma con il TEG, e ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto, in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG
(cfr. Cass. Sez. Un. 16303/2018 e Cass. 39898/2021).
Sul punto, va ricordato che:
- il TAEG indica “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito” (cfr. art. 121 TUB) e costituisce un parametro di costo che obbligatoriamente deve essere riportato “in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata” negli
“annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito”
(cfr. art. 123 TUB);
- si tratta, dunque, di un indicatore che, a fini di trasparenza, evidenzia il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento;
- in base all'art. 125bis TUB, l'omessa o erronea indicazione del TAEG determina l'applicazione di un tasso sostitutivo (tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto), con la precisazione che nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
- per contro, il TEG è il tasso impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari;
- dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari viene determinato il TEGM (per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del Tesoro), il quale (aumentato della metà) viene a costituire il c.d. tasso soglia;
- poiché il TAEG e il TEG sono tassi differenti, con funzioni differenti, gli stessi possono avere valori differenti;
- infatti, per come precisato dalla Banca d'Italia con le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” del 9/8/2016, “il calcolo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini anti-usura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, per diverse motivazioni;
tra le altre, per un diverso trattamento degli oneri e delle spese (a titolo di esempio le imposte e tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal
TEG ai fini antiusura ai sensi della Legge 108/96)”.
In sintesi, il TAEG e il TEG sono tassi differenti;
la verifica in merito all'eventuale usura deve essere effettuata confrontando il TEG (e non il TAEG) con il tasso soglia.
Pertanto, la verifica di usurarietà condotta dall'opponente raffrontando il TAEG al Parte_1 tasso soglia usura risulta erronea, portando ad esiti necessariamente non corretti, con conseguente infondatezza della doglianza formulata.
Quanto, invece, agli interessi moratori, va ricordato che, per come affermato da Cass. Sez. Un.
19597/2020, il tasso convenuto con riguardo agli interessi moratori non deve essere confrontato con il tasso soglia, ma deve essere confrontato con il tasso medio, più la maggiorazione media degli interessi moratori (rilevata da tutti i decreti ministeriali successivi al D.M. 25/3/2003), moltiplicato per il coefficiente in aumento (ove previsto dal decreto ministeriale) più i punti percentuali aggiuntivi (ove previsti dal decreto ministeriale).
Nel caso di specie, il decreto ministeriale relativo al primo trimestre 2009 (all. 3 all'atto di citazione) prevede:
- alla voce “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari, oltre 5.000”, un TEGM pari all'11,1%;
- una maggiorazione media degli interessi moratori pari a 2,1 punti percentuali;
- ai fini della determinazione degli interessi usurari, l'aumento dei tassi della metà.
Pertanto, in base alla formula indicata da Cass. Sez. Un. 19597/2020, nel caso di specie, quanto agli interessi moratori viene in rilievo un tasso soglia del 19,8% (TEGM 11,1% + maggiorazione media degli interessi moratori del 2,1% = 13,2% x 1,5 = 19,8%).
Per come affermato dallo stesso opponente , il tasso degli interessi moratori pattuiti Parte_1 con il contratto di finanziamento del 24/3/2009 era pari al 18% e, dunque, era inferiore al predetto tasso soglia (pari al 19,8%), con conseguente infondatezza della doglianza formulata.
Con il secondo motivo di opposizione (“errata indicazione del TAEG: nullità della clausola di determinazione degli interessi pattizi”) l'opponente ha eccepito che: Parte_1
- l'erronea indicazione del TAEG, per come espressamente previsto dagli artt. 116-117-125bis
TUB, comportava la nullità della clausola afferente agli interessi pattizi;
- infatti, il TAEG era stato indicato nella misura del 16,03%, ma “come meglio emergerà dalla relazione che sarà prodotta”, la misura effettiva del TAEG era pari al 17,49% (cfr. atto di citazione,
p. 7);
- pertanto, le rate del piano di ammortamento dovevano essere ricalcolate applicando il tasso di interesse legale o il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Anche in tal caso, va anzitutto evidenziato che l'opponente non ha prodotto la Parte_1 perizia di parte che avrebbe accertato l'erronea indicazione del TAEG, il che impedisce di verificare la correttezza del procedimento in base al quale il perito avrebbe riscontrato l'erronea indicazione del TAEG.
Ma soprattutto, è vero che l'art. 125bis TUB prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo, oltre che nei casi di mancata indicazione del TAEG, anche nei casi di applicazione di un TAEG diverso da quello indicato in contratto.
Tuttavia, nel caso di specie viene in rilievo un contratto di finanziamento stipulato in data
24/3/2009, e dunque anteriormente al 18/9/2010, data di entrata in vigore dell'art. 125bis TUB. Pertanto, al caso di specie non è applicabile l'art. 125bis TUB nella sua attuale formulazione, ma si applica l'art. 124 TUB, nella formulazione vigente alla data di conclusione del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio.
In base a tale (previgente) formulazione dell'art. 124 TUB:
“1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3. 2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG puo' essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”.
Da tale disposizione si evince che per i contratti di credito al consumo stipulati sino al 18/9/2010 si ha nullità delle clausole contrattuali e applicazione del tasso sostitutivo previsto dal quinto comma solo in caso di omessa indicazione del TAEG, e non di inesatta indicazione del TAEG. Nella disposizione citata manca, infatti, un'espressa sanzione di nullità correlata all'inesatta indicazione del TAEG.
Solo ai contratti di credito al consumo stipulati successivamente al 18/9/2010 si applica l'attuale formulazione dell'art. 125bis TUB, in base alla quale:
“6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Solo in base a tali disposizioni si ha nullità delle clausole contrattuali e applicazione del tasso sostitutivo previsto dal settimo comma, oltre che in caso di omessa indicazione del TAEG, anche in caso di inesatta indicazione del TAEG (“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che … non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG”).
Ne segue che nel caso di specie, al quale è applicabile la previgente formulazione dell'art. 124
TUB, e non l'attuale formulazione dell'art. 125bis TUB, l'applicazione di un TAEG diverso da quello indicato in contratto non può comunque comportare la nullità del contratto, né l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla legge.
D'altro canto, quanto all'eccepita violazione dell'art. 117 TUB, deve notarsi che:
- le “ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, per le quali l'art. 117, comma 7, TUB prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo, sono le ipotesi di pattuizione di “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati” (circostanza non ricorrente nel caso di specie, né contestata) nonché di clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (cioè più sfavorevoli rispetto a quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB, circostanza pure non contestata dall'opponente ); Parte_1
- come affermato da Cass. 39169/2021, “poiché ... l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (nello stesso senso, più recentemente, Cass. 17187/2023, 14000/2023 e 4597/2023).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente . Parte_1
Infine, deve rigettarsi la domanda (formulata dall'opposta con la comparsa di Controparte_1 risposta) di condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., non avendo nel Parte_1 caso di specie quest'ultimo posto in essere una condotta processuale contrassegnata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1385/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara l'inammissibilità dell'intervento della Controparte_2
2) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2476/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18-
19/12/2018;
3) condanna al pagamento, in favore della delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 11 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo