Articolo 233 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
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19 aprile 1942
Art. 233.

Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorche' di primo grado.

La prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non e' da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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