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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 527/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Cristina Reggiani Presidente rel. dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 527/2021 promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con il patrocinio dell'Avv. SERRITIELLO SARA
APPELLANTE nei confronti di
con il patrocinio dell'Avv. GIUNTI MARCO Controparte_1
, e con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dell'Avv. SERRITIELLO SARA
APPELLATI avverso la sentenza n. 862/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
11/12/2020
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda riconvenzionale proposta da Eni ed accogliere quindi le conclusioni rassegnate con la prima memoria 183 c.p.c.
pagina 1 di 10 ovvero dichiarare ed accertare: 1) Che gli odierni appellanti nulla devono alla Cont convenuta appellata per le fatture oggetto di causa in quanto non provata risulta essere la domanda riconvenzionale proposta dalla medesima, in quanto non risultano provati i consumi ed i prezzi praticati. 2) In via di ulteriore merito Contr dichiarare la prescrizione, per tutti gli appellanti, dei crediti eventuali di portati nelle fatture oggetto di causa sino al 10.6.2010 e conseguentemente accertare che il deve esclusivamente all'appellata la somma di euro Pt_2
2.279,86 e che la deve esclusivamente la somma di euro 2.017,12, Parte_1
Cont determinando l'eventuale credito di nella misura prevista a pagina 5 della relazione peritale 3) In via ulteriore sempre di merito dichiarare che tutti Per_1 gli appellanti nulla devono a titolo di interessi moratori per quanto indicato in Cont narrativa. 4) La soccombenza di parte convenuta nel giudizio di primo grado e per l'effetto condannare detta al pagamento delle spese di causa del primo grado di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari ovvero compensare integralmente, in riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado di giudizio. 5) Condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado d'appello, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari.
Contr Per la parte appellata ( : Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello dai Sigg.ri , , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e e confermare in toto la sentenza di primo grado. Con vittoria di Parte_2 spese ed onorari di causa.
Per parte appellata ( : “…rimettendosi alle determinazioni CP_5 dell'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 862/2020, pubblicata l'11/12/2020, il Tribunale di Grosseto, definendo il giudizio promosso da Parte_1 Parte_2
e e Parte_3 Parte_4 CP_4 Controparte_2 Controparte_3 nei confronti di – giudizio avente ad oggetto il CP_1 Controparte_6 quantum dovuto dai primi nei confronti della società convenuta in dipendenza dei pagina 2 di 10 contratti di somministrazione di GPL stipulati dalle suddette parti nel giugno 2008
- ha così deciso:
“1) accoglie parzialmente la domanda promossa da CP_4 [...]
e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, CP_2 Controparte_3
Cont dichiara prescritto il credito di nei loro confronti per i consumi di GPL fino al mese di aprile 2010 (compreso), e non dovuto quello di cui alle fatture impugnate fino alla rettifica dei conteggi;
2) accoglie parzialmente la domanda promossa da , Parte_1 Pt_3
, e per le ragioni di cui in parte motiva e, per
[...] Parte_4 Parte_2
Cont l'effetto, dichiara prescritto il credito di nei loro confronti per i consumi di GPL fino al mese di aprile 2010 (compreso);
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di e, per l'effetto, CP_1 condanna al pagamento in suo favore della somma di € Parte_1
3.540,00, al pagamento in suo favore della somma di € 1.096,00, Parte_3
al pagamento in suo favore della somma di € 711,00 e Parte_4 Parte_2 al pagamento in suo favore della somma di € 9.390.00, oltre agli interessi moratori al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali ex art. 8 della Delibera AEEG
n° 229/2001 dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo;
4) respinge tutte le altre domande;
5) compensa le spese della fase di merito nella misura di ½ ex art. 92, co. 2
c.p.c.;
6) condanna a rifondere a e CP_1 CP_4 Controparte_2 Controparte_3 la residua quota di ½ delle spese di lite, che liquida complessivamente in €
170,00 per esborsi ed € 2.417,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
7) condanna , , e a Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 rifondere a la residua quota di ½ delle spese di lite, che liquida CP_1 complessivamente in € 2.417,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al
pagina 3 di 10 15% come per legge;
8) condanna altresì a rifondere a la spese di lite della Parte_1 CP_1 fase cautelare, che liquida in € 335,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
9) pone definitivamente a carico di , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
le spese della CTU, liquidate in atti.” Parte_2
2.Avverso tale pronuncia hanno interposto appello solo e Parte_1 Pt_3 Pt_4
fondando il gravame sulle seguenti censure: Pt_2
a) con riferimento all'importo oggetto della condanna di pagamento emessa nei confronti del la difesa appellante ha, in primo luogo, osservato Pt_2 che il documento contrattuale, sulla base del quale erano state messe le fatture, non era mai stato prodotto e quindi la domanda riconvenzionale Contr doveva essere rigettata, non avendo provato il proprio credito.
In via subordinata, ha evidenziato che la prescrizione quinquennale del Contr credito, vantato da come riconosciuta dal primo giudice con riguardo al dovuto per le forniture sino a tutto il mese di aprile 2010, in realtà era errata con riferimento all'arco temporale considerato, in quanto avrebbero Contr dovuto ritenersi prescritti anche i crediti pretesi da per le forniture sino al 10/6/2010, dal momento che l'unico atto interruttivo della prescrizione Contr era costituito dal reclamo inviato dal a il 10/6/2015. Pt_2
Ha osservato altresì, sempre in via subordinata, che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non era vero che il CTU, incaricato in
Contr primo grado, avesse constatato la congruità delle tariffe applicate da
Contr Infatti, il medesimo CTU aveva messo a confronto quanto preteso da e quanto sarebbe stato dovuto dai fruitori della somministrazione laddove,
Contr come previsto nelle medesime fatture emesse da fossero state applicate le tariffe di maggiore tutela per i consumatori di AEEG,
Contr evidenziando l'incoerenza dei prezzi praticati da Di conseguenza il credito vantato nei confronti del non avrebbe potuto superare Pt_2
l'importo ricalcolato dal CTU e indicato a pag. 5 dell'elaborato peritale (€ pagina 4 di 10 3.312,00). Ha, infine, rilevato che la proposta conciliativa avanzata dal che aveva offerto banco iudicis di corrispondere la somma di € Pt_2
2279,86 alla luce delle superiori considerazioni doveva ritenersi adeguata;
b) analoghe considerazioni varrebbero per quanto preteso nei confronti di e non essendo mai stato prodotto il documento Parte_1 Pt_4 Pt_3 contrattuale. In via subordinata anche per loro avrebbe dovuto valere la questione relativa al riconoscimento della prescrizione sino al 10/6/2010.
Con riferimento poi alla analogamente al il credito di Parte_1 Pt_2
Contr
in base ai conteggi del CTU, non avrebbe potuto superare € 2017,12
(vedi pag. 5 dell'elaborato peritale);
Contr c) non avrebbe dato alcuna prova dell'effettuazione delle letture dei contatori e dunque anche per tale ragione la domanda riconvenzionale di tale società doveva essere rigettata;
Contr d) il primo giudice aveva altresì errato nel riconoscere ad gli interessi moratori, dal momento che la clausola che li prevedeva non risultava sottoscritta dai clienti-consumatori, in assenza della produzione dei relativi contratti, in violazione dell'art. 33 Codice del Consumo da applicarsi al caso di specie e quindi doveva trovare applicazione, non già il tasso del T.U.R. +
3,5 punti percentuali secondo quanto previsto dall'art. 8 della Delibera
AEEG n° 229/2001, bensì il tasso legale;
e) infine, ingiusta dovrebbe ritenersi la condanna degli appellanti alle spese del giudizio, stante il parziale accoglimento delle loro difese, quanto meno in punto di prescrizione. Tale condanna, poi, rispetto al si Pt_2 configurerebbe particolarmente ingiusta stante l'offerta di pagamento da lui effettuata in corso di causa.
Hanno quindi insistito per la riforma della sentenza impugnata come da conclusioni riportate in epigrafe.
3. , costituendosi, ha contestato la fondatezza dell'appello e ha insistito CP_1 per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 10 4.Con ordinanza del 6/10/2021, la Corte ha ordinato, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., la notifica dell'atto di appello alle altre parti del giudizio non appellanti, e CP_4
e che si sono costituiti rimettendosi alle Controparte_2 Controparte_3 determinazioni della Corte.
Con ordinanza del 1°/6/2022, la Corte ha mandato le parti in mediazione, procedura attivata nei termini prescritti, ma che non ha dato esito positivo, come emerge dal verbale in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 11/1/2023, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 23/5/2023, il Presidente di Sezione ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente
(presidente del collegio) dott.ssa Maria Teresa Paternostro, chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023.
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 30/4/2024, all'esito dell'udienza del 3/4/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con i termini di legge ex art. 190
c.p.c., nuovamente richiesti dalle parti.
***
5.L'appello si appalesa solo parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
5.1 I rilievi critici mossi dagli appellanti, riassunti sub a, b e c, sono privi di pregio.
Contr Infatti, non è chiaro come sia possibile sostenere che non avrebbe dato prova del credito quando non è in alcun modo contestato che nel giugno del 2008 le parti abbiano concluso contratti di somministrazione di GPL e che il corrispettivo non sia stato pagato. Ciò si evince dalla stessa narrativa dell'atto introduttivo di Contr primo grado, con il quale si lamenta la tardiva fatturazione da parte di si pagina 6 di 10 eccepisce la prescrizione di parte del suo credito e se ne contesta comunque l'ammontare, ma non si mette in discussione la conclusione dei contratti di fornitura.
Deve, quindi, essere disattesa la pretesa appellante di veder rigettata la domanda di pagamento avanzata da , in via riconvenzionale. CP_1
Quanto alle tariffe applicate da , diversamente da quanto sostenuto dagli CP_1 appellanti, il CTU ha accertato - partendo proprio dal presupposto che la fornitura
è di GPL e non di metano e che dunque si opera nel mercato libero e non Contr calmierato - che le tariffe applicate da sono inferiori a quelle vigenti al momento della redazione della relazione peritale (anno 2016), tariffe che hanno subito un tracollo rispetto al passato. Dunque, non può che condividersi la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di primo grado e cioè che il prezzo Contr praticato da per la fornitura è senz'altro congruo e comunque senz'altro inferiore al prezzo di mercato in vigore alle diverse epoche delle forniture stesse.
Il CTU ha eseguito i conteggi, applicando le tariffe previste dal mercato di maggior tutela per le forniture di gas naturale, solo per offrire un ulteriore parametro di valutazione, ma non trattandosi di fornitura di gas metano, la pretesa di parte appellante di veder applicate dette tariffe è del tutto infondata.
Non è comprensibile neppure quanto sostenuto dagli appellanti in ordine all'arco temporale coperto da prescrizione, che secondo gli stessi dovrebbe arrivare ad escludere i corrispettivi maturati per le forniture eseguite sino al 10/6/2010.
Infatti, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'arco temporale coperto dalla prescrizione riguardi la fornitura di GPL eseguita sino a tutto il mese di aprile
2010, dal momento che gli stessi appellanti, nell'atto introduttivo del giudizio, Contr hanno ammesso che la prima richiesta di pagamento effettuata da avvenne, con l'invio delle fatture, nel maggio 2015, quindi tale richiesta è il primo atto interruttivo della prescrizione da tenere in considerazione per i conteggi.
Infine, deve osservarsi che ha prodotto in giudizio le letture dei contatori CP_1 eseguite da propri addetti e, pertanto, a fronte di tale allegazione probatoria, erano gli appellanti a dover contestare in modo specifico tali rilevazioni, chiarendo pagina 7 di 10 quali fossero quelle corrette, anche in considerazione del fatto che i contattori erano nella loro disponibilità.
Peraltro, il Tribunale, nell' effettuare il ricalcolo del dovuto ha tenuto in considerazione i consumi effettivi, operando le relative decurtazioni, e sul punto nessuna censura è stata mossa dagli appellanti.
5.2 La doglianza relativa all'applicazione degli interessi di mora al tasso stabilito dall'art. 8 della Delibera AEEG n° 229/2001 (censura riassunta sub d) è, invece, fondata poiché non vi è prova che tale disposizione regolamentare sia stata richiamata nel contratto intercorso tra le parti e pertanto gli interessi da applicarsi sono quelli di legge a decorrere dalla scadenza di ogni singola fattura sino alla proposizione della domanda giudiziale e, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, gli stessi andranno calcolati nella misura stabilita dall'art. 1284/IV c.c..
5.3 L'ultimo motivo di gravame in ordine alla disciplina delle spese giudiziali
(riassunto sub e) deve essere disatteso, in quanto il giudice ha correttamente applicato il principio della parziale reciproca soccombenza, in considerazione del parziale accoglimento delle difese degli appellanti in punto di prescrizione e di consumi effettivi. Infatti, ha disposto la compensazione delle spese processuali in ragione del 50%, ponendo il restante 50% a carico degli appellanti, che sono stati comunque condannati a pagare il corrispettivo, come ricalcolato, ad . CP_1
6.In conclusione, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata deve disporsi che gli interessi sulle somme dovute dagli appellanti, come rideterminate dal Tribunale, siano calcolati, a decorrere dalle singole scadenze delle fatture e sino alla proposizione della domanda giudiziale di Contr
al tasso di legge e, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, siano calcolati nella misura indicata dall'art. 1284/IV c.c..
Deve confermarsi nel resto l'impugnata sentenza.
7.In punto di spese processuali, visto l'art. 336 c.p.c., considerato che la parziale riforma della sentenza impugnata ha riguardato un aspetto marginale dell'intero contenzioso in essere, si reputa che le valutazione espresse dal primo giudice pagina 8 di 10 circa l'esito della lite siano ancora valide e che il parziale accoglimento delle difese spiegate dagli appellanti, in punto di prescrizione, consumi effettivi e misura degli interessi, giustifichino la compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi nella misura di 1/2, dovendosi porre a carico degli appellanti il restante 1/2, frazione liquidata, con riferimento al primo grado, nella misura indicata dal
Tribunale e, con riferimento al secondo grado, nella misura indicata in dispositivo, in base ai medi tariffari parametrati al valore della causa (scaglione € 5.200 - €
26.000), comprendendovi nella voce “fase trattazione/istruttoria” anche la mediazione, giacché nel presente grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali rispetto agli appellati e e in quanto citati nel giudizio di appello CP_2 CP_4 Controparte_3 solo ai sensi e ai fini di cui all'art. 332 c.p.c. e tenuto conto delle difese dagli stessi rassegnate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 862/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
11/12/2020, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, dispone che gli interessi sulle somme dovute dagli appellanti, come rideterminate dal Tribunale, siano calcolati, a decorrere dalle singole scadenze delle fatture e Contr sino alla proposizione della domanda giudiziale di al tasso di legge e, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, siano calcolati nella misura indicata dall'art. 1284/IV c.c..
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna gli appellanti a rifondere a le spese processuali di entrambi i CP_1 gradi del giudizio in ragione di ½, frazione che si liquida, con riferimento al primo grado, nello stesso importo determinato dal Tribunale e, con riferimento al pagina 9 di 10 presente grado del giudizio, in € 2904,50 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e agli oneri accessori.
Compensa tra le parti il restante ½ delle spese con riferimento ad entrambi i gradi.
Firenze, camera di consiglio del 4/9/2024.
Il Presidente est.
dott. Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Cristina Reggiani Presidente rel. dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 527/2021 promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con il patrocinio dell'Avv. SERRITIELLO SARA
APPELLANTE nei confronti di
con il patrocinio dell'Avv. GIUNTI MARCO Controparte_1
, e con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dell'Avv. SERRITIELLO SARA
APPELLATI avverso la sentenza n. 862/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
11/12/2020
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda riconvenzionale proposta da Eni ed accogliere quindi le conclusioni rassegnate con la prima memoria 183 c.p.c.
pagina 1 di 10 ovvero dichiarare ed accertare: 1) Che gli odierni appellanti nulla devono alla Cont convenuta appellata per le fatture oggetto di causa in quanto non provata risulta essere la domanda riconvenzionale proposta dalla medesima, in quanto non risultano provati i consumi ed i prezzi praticati. 2) In via di ulteriore merito Contr dichiarare la prescrizione, per tutti gli appellanti, dei crediti eventuali di portati nelle fatture oggetto di causa sino al 10.6.2010 e conseguentemente accertare che il deve esclusivamente all'appellata la somma di euro Pt_2
2.279,86 e che la deve esclusivamente la somma di euro 2.017,12, Parte_1
Cont determinando l'eventuale credito di nella misura prevista a pagina 5 della relazione peritale 3) In via ulteriore sempre di merito dichiarare che tutti Per_1 gli appellanti nulla devono a titolo di interessi moratori per quanto indicato in Cont narrativa. 4) La soccombenza di parte convenuta nel giudizio di primo grado e per l'effetto condannare detta al pagamento delle spese di causa del primo grado di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari ovvero compensare integralmente, in riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado di giudizio. 5) Condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado d'appello, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari.
Contr Per la parte appellata ( : Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello dai Sigg.ri , , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e e confermare in toto la sentenza di primo grado. Con vittoria di Parte_2 spese ed onorari di causa.
Per parte appellata ( : “…rimettendosi alle determinazioni CP_5 dell'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 862/2020, pubblicata l'11/12/2020, il Tribunale di Grosseto, definendo il giudizio promosso da Parte_1 Parte_2
e e Parte_3 Parte_4 CP_4 Controparte_2 Controparte_3 nei confronti di – giudizio avente ad oggetto il CP_1 Controparte_6 quantum dovuto dai primi nei confronti della società convenuta in dipendenza dei pagina 2 di 10 contratti di somministrazione di GPL stipulati dalle suddette parti nel giugno 2008
- ha così deciso:
“1) accoglie parzialmente la domanda promossa da CP_4 [...]
e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, CP_2 Controparte_3
Cont dichiara prescritto il credito di nei loro confronti per i consumi di GPL fino al mese di aprile 2010 (compreso), e non dovuto quello di cui alle fatture impugnate fino alla rettifica dei conteggi;
2) accoglie parzialmente la domanda promossa da , Parte_1 Pt_3
, e per le ragioni di cui in parte motiva e, per
[...] Parte_4 Parte_2
Cont l'effetto, dichiara prescritto il credito di nei loro confronti per i consumi di GPL fino al mese di aprile 2010 (compreso);
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di e, per l'effetto, CP_1 condanna al pagamento in suo favore della somma di € Parte_1
3.540,00, al pagamento in suo favore della somma di € 1.096,00, Parte_3
al pagamento in suo favore della somma di € 711,00 e Parte_4 Parte_2 al pagamento in suo favore della somma di € 9.390.00, oltre agli interessi moratori al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali ex art. 8 della Delibera AEEG
n° 229/2001 dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo;
4) respinge tutte le altre domande;
5) compensa le spese della fase di merito nella misura di ½ ex art. 92, co. 2
c.p.c.;
6) condanna a rifondere a e CP_1 CP_4 Controparte_2 Controparte_3 la residua quota di ½ delle spese di lite, che liquida complessivamente in €
170,00 per esborsi ed € 2.417,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
7) condanna , , e a Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 rifondere a la residua quota di ½ delle spese di lite, che liquida CP_1 complessivamente in € 2.417,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al
pagina 3 di 10 15% come per legge;
8) condanna altresì a rifondere a la spese di lite della Parte_1 CP_1 fase cautelare, che liquida in € 335,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
9) pone definitivamente a carico di , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
le spese della CTU, liquidate in atti.” Parte_2
2.Avverso tale pronuncia hanno interposto appello solo e Parte_1 Pt_3 Pt_4
fondando il gravame sulle seguenti censure: Pt_2
a) con riferimento all'importo oggetto della condanna di pagamento emessa nei confronti del la difesa appellante ha, in primo luogo, osservato Pt_2 che il documento contrattuale, sulla base del quale erano state messe le fatture, non era mai stato prodotto e quindi la domanda riconvenzionale Contr doveva essere rigettata, non avendo provato il proprio credito.
In via subordinata, ha evidenziato che la prescrizione quinquennale del Contr credito, vantato da come riconosciuta dal primo giudice con riguardo al dovuto per le forniture sino a tutto il mese di aprile 2010, in realtà era errata con riferimento all'arco temporale considerato, in quanto avrebbero Contr dovuto ritenersi prescritti anche i crediti pretesi da per le forniture sino al 10/6/2010, dal momento che l'unico atto interruttivo della prescrizione Contr era costituito dal reclamo inviato dal a il 10/6/2015. Pt_2
Ha osservato altresì, sempre in via subordinata, che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non era vero che il CTU, incaricato in
Contr primo grado, avesse constatato la congruità delle tariffe applicate da
Contr Infatti, il medesimo CTU aveva messo a confronto quanto preteso da e quanto sarebbe stato dovuto dai fruitori della somministrazione laddove,
Contr come previsto nelle medesime fatture emesse da fossero state applicate le tariffe di maggiore tutela per i consumatori di AEEG,
Contr evidenziando l'incoerenza dei prezzi praticati da Di conseguenza il credito vantato nei confronti del non avrebbe potuto superare Pt_2
l'importo ricalcolato dal CTU e indicato a pag. 5 dell'elaborato peritale (€ pagina 4 di 10 3.312,00). Ha, infine, rilevato che la proposta conciliativa avanzata dal che aveva offerto banco iudicis di corrispondere la somma di € Pt_2
2279,86 alla luce delle superiori considerazioni doveva ritenersi adeguata;
b) analoghe considerazioni varrebbero per quanto preteso nei confronti di e non essendo mai stato prodotto il documento Parte_1 Pt_4 Pt_3 contrattuale. In via subordinata anche per loro avrebbe dovuto valere la questione relativa al riconoscimento della prescrizione sino al 10/6/2010.
Con riferimento poi alla analogamente al il credito di Parte_1 Pt_2
Contr
in base ai conteggi del CTU, non avrebbe potuto superare € 2017,12
(vedi pag. 5 dell'elaborato peritale);
Contr c) non avrebbe dato alcuna prova dell'effettuazione delle letture dei contatori e dunque anche per tale ragione la domanda riconvenzionale di tale società doveva essere rigettata;
Contr d) il primo giudice aveva altresì errato nel riconoscere ad gli interessi moratori, dal momento che la clausola che li prevedeva non risultava sottoscritta dai clienti-consumatori, in assenza della produzione dei relativi contratti, in violazione dell'art. 33 Codice del Consumo da applicarsi al caso di specie e quindi doveva trovare applicazione, non già il tasso del T.U.R. +
3,5 punti percentuali secondo quanto previsto dall'art. 8 della Delibera
AEEG n° 229/2001, bensì il tasso legale;
e) infine, ingiusta dovrebbe ritenersi la condanna degli appellanti alle spese del giudizio, stante il parziale accoglimento delle loro difese, quanto meno in punto di prescrizione. Tale condanna, poi, rispetto al si Pt_2 configurerebbe particolarmente ingiusta stante l'offerta di pagamento da lui effettuata in corso di causa.
Hanno quindi insistito per la riforma della sentenza impugnata come da conclusioni riportate in epigrafe.
3. , costituendosi, ha contestato la fondatezza dell'appello e ha insistito CP_1 per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 10 4.Con ordinanza del 6/10/2021, la Corte ha ordinato, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., la notifica dell'atto di appello alle altre parti del giudizio non appellanti, e CP_4
e che si sono costituiti rimettendosi alle Controparte_2 Controparte_3 determinazioni della Corte.
Con ordinanza del 1°/6/2022, la Corte ha mandato le parti in mediazione, procedura attivata nei termini prescritti, ma che non ha dato esito positivo, come emerge dal verbale in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 11/1/2023, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 23/5/2023, il Presidente di Sezione ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente
(presidente del collegio) dott.ssa Maria Teresa Paternostro, chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023.
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 30/4/2024, all'esito dell'udienza del 3/4/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con i termini di legge ex art. 190
c.p.c., nuovamente richiesti dalle parti.
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5.L'appello si appalesa solo parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
5.1 I rilievi critici mossi dagli appellanti, riassunti sub a, b e c, sono privi di pregio.
Contr Infatti, non è chiaro come sia possibile sostenere che non avrebbe dato prova del credito quando non è in alcun modo contestato che nel giugno del 2008 le parti abbiano concluso contratti di somministrazione di GPL e che il corrispettivo non sia stato pagato. Ciò si evince dalla stessa narrativa dell'atto introduttivo di Contr primo grado, con il quale si lamenta la tardiva fatturazione da parte di si pagina 6 di 10 eccepisce la prescrizione di parte del suo credito e se ne contesta comunque l'ammontare, ma non si mette in discussione la conclusione dei contratti di fornitura.
Deve, quindi, essere disattesa la pretesa appellante di veder rigettata la domanda di pagamento avanzata da , in via riconvenzionale. CP_1
Quanto alle tariffe applicate da , diversamente da quanto sostenuto dagli CP_1 appellanti, il CTU ha accertato - partendo proprio dal presupposto che la fornitura
è di GPL e non di metano e che dunque si opera nel mercato libero e non Contr calmierato - che le tariffe applicate da sono inferiori a quelle vigenti al momento della redazione della relazione peritale (anno 2016), tariffe che hanno subito un tracollo rispetto al passato. Dunque, non può che condividersi la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di primo grado e cioè che il prezzo Contr praticato da per la fornitura è senz'altro congruo e comunque senz'altro inferiore al prezzo di mercato in vigore alle diverse epoche delle forniture stesse.
Il CTU ha eseguito i conteggi, applicando le tariffe previste dal mercato di maggior tutela per le forniture di gas naturale, solo per offrire un ulteriore parametro di valutazione, ma non trattandosi di fornitura di gas metano, la pretesa di parte appellante di veder applicate dette tariffe è del tutto infondata.
Non è comprensibile neppure quanto sostenuto dagli appellanti in ordine all'arco temporale coperto da prescrizione, che secondo gli stessi dovrebbe arrivare ad escludere i corrispettivi maturati per le forniture eseguite sino al 10/6/2010.
Infatti, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'arco temporale coperto dalla prescrizione riguardi la fornitura di GPL eseguita sino a tutto il mese di aprile
2010, dal momento che gli stessi appellanti, nell'atto introduttivo del giudizio, Contr hanno ammesso che la prima richiesta di pagamento effettuata da avvenne, con l'invio delle fatture, nel maggio 2015, quindi tale richiesta è il primo atto interruttivo della prescrizione da tenere in considerazione per i conteggi.
Infine, deve osservarsi che ha prodotto in giudizio le letture dei contatori CP_1 eseguite da propri addetti e, pertanto, a fronte di tale allegazione probatoria, erano gli appellanti a dover contestare in modo specifico tali rilevazioni, chiarendo pagina 7 di 10 quali fossero quelle corrette, anche in considerazione del fatto che i contattori erano nella loro disponibilità.
Peraltro, il Tribunale, nell' effettuare il ricalcolo del dovuto ha tenuto in considerazione i consumi effettivi, operando le relative decurtazioni, e sul punto nessuna censura è stata mossa dagli appellanti.
5.2 La doglianza relativa all'applicazione degli interessi di mora al tasso stabilito dall'art. 8 della Delibera AEEG n° 229/2001 (censura riassunta sub d) è, invece, fondata poiché non vi è prova che tale disposizione regolamentare sia stata richiamata nel contratto intercorso tra le parti e pertanto gli interessi da applicarsi sono quelli di legge a decorrere dalla scadenza di ogni singola fattura sino alla proposizione della domanda giudiziale e, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, gli stessi andranno calcolati nella misura stabilita dall'art. 1284/IV c.c..
5.3 L'ultimo motivo di gravame in ordine alla disciplina delle spese giudiziali
(riassunto sub e) deve essere disatteso, in quanto il giudice ha correttamente applicato il principio della parziale reciproca soccombenza, in considerazione del parziale accoglimento delle difese degli appellanti in punto di prescrizione e di consumi effettivi. Infatti, ha disposto la compensazione delle spese processuali in ragione del 50%, ponendo il restante 50% a carico degli appellanti, che sono stati comunque condannati a pagare il corrispettivo, come ricalcolato, ad . CP_1
6.In conclusione, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata deve disporsi che gli interessi sulle somme dovute dagli appellanti, come rideterminate dal Tribunale, siano calcolati, a decorrere dalle singole scadenze delle fatture e sino alla proposizione della domanda giudiziale di Contr
al tasso di legge e, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, siano calcolati nella misura indicata dall'art. 1284/IV c.c..
Deve confermarsi nel resto l'impugnata sentenza.
7.In punto di spese processuali, visto l'art. 336 c.p.c., considerato che la parziale riforma della sentenza impugnata ha riguardato un aspetto marginale dell'intero contenzioso in essere, si reputa che le valutazione espresse dal primo giudice pagina 8 di 10 circa l'esito della lite siano ancora valide e che il parziale accoglimento delle difese spiegate dagli appellanti, in punto di prescrizione, consumi effettivi e misura degli interessi, giustifichino la compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi nella misura di 1/2, dovendosi porre a carico degli appellanti il restante 1/2, frazione liquidata, con riferimento al primo grado, nella misura indicata dal
Tribunale e, con riferimento al secondo grado, nella misura indicata in dispositivo, in base ai medi tariffari parametrati al valore della causa (scaglione € 5.200 - €
26.000), comprendendovi nella voce “fase trattazione/istruttoria” anche la mediazione, giacché nel presente grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali rispetto agli appellati e e in quanto citati nel giudizio di appello CP_2 CP_4 Controparte_3 solo ai sensi e ai fini di cui all'art. 332 c.p.c. e tenuto conto delle difese dagli stessi rassegnate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 862/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
11/12/2020, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, dispone che gli interessi sulle somme dovute dagli appellanti, come rideterminate dal Tribunale, siano calcolati, a decorrere dalle singole scadenze delle fatture e Contr sino alla proposizione della domanda giudiziale di al tasso di legge e, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, siano calcolati nella misura indicata dall'art. 1284/IV c.c..
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna gli appellanti a rifondere a le spese processuali di entrambi i CP_1 gradi del giudizio in ragione di ½, frazione che si liquida, con riferimento al primo grado, nello stesso importo determinato dal Tribunale e, con riferimento al pagina 9 di 10 presente grado del giudizio, in € 2904,50 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e agli oneri accessori.
Compensa tra le parti il restante ½ delle spese con riferimento ad entrambi i gradi.
Firenze, camera di consiglio del 4/9/2024.
Il Presidente est.
dott. Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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