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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 137 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
Ing. (c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Paolo Putzu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Alghero presso Controparte_1 C.F._2
studio dell'Avv. Maria Antonietta Cristaldi che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellata -
in punto a: inadempimento contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 3.2.2023 ha dedotto che 1) con scrittura Controparte_1
19.08.2019 aveva promesso di acquistare da (che aveva promesso di vendere) gli Parte_1
1 immobili siti in Alghero alla via Sassari n. 118-120 costituiti dall'appartamento al V piano (censito nel N.C.E.U. di quel Comune al F. 71, particella 4923 sub 14) per il prezzo di € 180.000,00 + IVA
nonché dal box auto posto al piano interrato (distinto al F.71, particella 4923 sub 29) per il prezzo di
€ 20.000,00 + IVA;
2) il 20.9.2019 aveva corrisposto al l'importo di 100.000,00 + IVA, e, indi, Pt_1
ulteriori € 100.000,00 + IVA il 18.10.2019; 3) aveva reiteratamente invitato il promittente venditore ad addivenire alla stipula del rogito notarile, senza che questi vi provvedesse;
4) da accertamenti fatti eseguire in conservatoria era emerso che su entrambi gli immobili oggetto del preliminare risultava iscritta ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo fondiario laddove sull'appartamento gravava un pignoramento, trascritto il 1.09.2022, relativo a procedimento esecutivo immobiliare nanti il
Tribunale di Sassari avente ad oggetto un credito di € 148.000,00; 5) dall'ispezione ipotecaria era altresì emerso che il aveva venduto gran parte degli immobili di sua proprietà e che sui beni Pt_1
ancora a lui intestati risultava trascritto pignoramento e/o erano state trascritte domande giudiziali ex art.2932 c.c. da parte di altri creditori;
6) il resistente, inoltre, pochi giorni dopo la notifica del pignoramento immobiliare, aveva trascritto un preliminare di compravendita con cui aveva promesso di vendere in favore della (di cui era A.U. il di lui figlio) tutta una serie di immobili CP_2
“residuali rispetto a quelli di cui alle trascrizioni precedenti”; 7) ella, per il fondato timore di perdere
la garanzia del proprio credito, aveva introdotto procedimento ex art.671 cpc e il Tribunale di Sassari
aveva autorizzato il sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 200.000,00; 8) aveva anche promosso azione revocatoria volta a far dichiarare la nullità del preliminare di vendita effettuato in favore della CP_2
Ha chiesto - per quanto qui di interesse - “pronunciarsi sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca il trasferimento della proprietà in suo favore dell' appartamento [..] e del box auto [..] in
ottemperanza alle obbligazioni assunte con la promessa di vendita del 19.08.2019 [..]; in alternativa, qualora l'appartamento pignorato andasse venduto all'asta, pronunciare sentenza costitutiva che
produca il trasferimento della proprietà del box auto [..] e dichiarare risolto il contratto preliminare relativamente all'appartamento [..] con condanna del alla restituzione del corrispettivo Pt_1
versato per il predetto appartamento pari ad €. 180.000 + Iva”, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio il resistente ha preliminarmente dedotto 1) la inammissibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
2) la inammissibilità della
2 domanda per mancanza di nesso di strumentalità e/o collegamento con quella cautelare avendo la nel procedimento ex art.671 cpc – del quale il presente giudizio era la naturale prosecuzione CP_1
- domandato il sequestro conservativo onde tutelare il credito da ella vantato quale corrispettivo, già
versato, della promessa vendita e anticipando, nel contempo, il contenuto del futuro giudizio merito come avente ad oggetto “la condanna del al pagamento della somma versata a titolo di Pt_1
corrispettivo per l'immobile oggetto di pignoramento”: per contro, nel giudizio in scrutinio aveva chiesto emettersi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., instando in subordine (e limitatamente all'appartamento) per la risoluzione del contratto con condanna del alla restituzione delle Pt_1
somme versate.
Nel merito ha replicato che a) già alla data del 19.09.2019, gli immobili compromessi in vendita erano disponibili per essere consegnati alla la quale “accampando ulteriori richieste riguardanti CP_1
lavorazioni aggiuntive, ne aveva rifiutato la consegna e quindi anche la corresponsione del saldo rendendosi inadempiente”; 2) purtuttavia ella, in proseguo era stata comunque immessa nel possesso dei beni;
3) la situazione pandemica e i diversi problemi di salute dell'esponente non avevano consentito l'individuazione della data per la stipula del definitivo, pervenendosi da ultimo alla rottura di ogni rapporto per iniziativa della ricorrente;
4) il pignoramento immobiliare rinvenuto sugli immobili oggetto del preliminare risultava trascritto in data 1.9.2022 ad opera di terzi creditori del
(e ciò in forza della sentenza del Tribunale di Sassari n.638/2022) ma, a seguito di interposto Pt_1
gravame, l'adita Corte d'Appello aveva sospeso ex art. 283 c.p.c. il capo della sentenza in punto di condanna al risarcimento dei danni cosicché che erano venuti meno “allo stato e quantomeno fino alla decisione, nel merito, del gravame, gli effetti anche esecutivi del titolo in esame”; 5) quanto all'ipoteca volontaria, la formalità in questione originariamente gravava sull'area nella quale era stato edificato il fabbricato (ove erano ubicati anche i beni promessi in vendita alla , e CP_1
successivamente, la stessa era stata frazionata e ripartita su tutte le unità immobiliari costituenti il fabbricato in questione.
Ha concluso, previo eventuale mutamento del rito (al fine di “consentire più adeguati ed approfonditi
accertamenti in ordine sia alle pretese di parte ricorrente sia alle difese assunte dalla parte resistente”)
3 “in via pregiudiziale, per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per insussistenza di strumentalità del presente giudizio con quello iscritto al n° 3582/2022 e, per l'effetto,
dichiararsi l'inefficacia del sequestro disposto con provvedimento in data 9.12.2022 e 22.12.2022;
nella denegata ipotesi di reiezione della eccezione di cui sopra, previo accertamento del mancato
espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, disporsi la stessa a carico di parte
attrice. Nel merito, “1) sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e 337 c.p.c. in attesa della
definizione del procedimento di appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n.638/2022; 2) previo accertamento, dell'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, rigettare la stessa”, vinte le spese.
Istruita la causa a mezzo di produzioni documentali, con ordinanza 19.3.2024 il Tribunale di Sassari
ha risolto per inadempimento del resistente il contratto preliminare di compravendita in Pt_1
scrutinio con condanna dello stesso alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €
200.000,00, spese rifuse.
Ha argomentato il Giudice di primo grado che con le note autorizzate 14.2.2024 la ricorrente aveva insistito nella sola domanda di risoluzione della promessa di vendita per inadempimento del promittente alienante, chiarendo che non poteva ravvisarsi “alcuna novità della domanda, alternativamente proposta a quella di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c., sin dall'atto
introduttivo, risultando inoltre essa coerente alla misura ottenuta prima del giudizio, essendo il disposto sequestro conservativo funzionale al credito inerente al recupero del prezzo versato”.
Ha osservato che “sebbene con riferimento al posto auto la ricorrente avesse chiesto in origine solo
la pronuncia costitutiva del trasferimento, nel rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt.
702 bis c.p.c. non erano espressamente previste preclusioni alla facoltà di modificare la domanda,
sottolineandosi comunque che la risoluzione del contratto, integrante nella specie un'operazione
unitaria, non poteva che ipotizzarsi e pronunciarsi con riferimento alla regolamentazione negoziale
intesa nella sua globalità e investire pertanto tutte le prestazioni oggetto della promessa di compravendita”.
Da ultimo, ha ritenuto sussistere l'inadempimento tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla conclusione del preliminare nonché del fatto che il resistente non aveva manifestato alcuna disponibilità alla stipulazione del rogito;
ha censurato l'omessa cancellazione delle formalità
4 pregiudizievoli, risultando le unità immobiliari in questione gravate, oltre che da pignoramento, da una ipoteca volontaria che il avrebbe dovuto provvedere a cancellare, una volta ricevuto il Pt_1
pagamento dell'intero prezzo: ha, in definitiva, concluso che “indiscusso che sia stata disposta ed abbia avuto corso, nelle more, la vendita forzata dell'immobile e che non era stata dimostrata dal
sig. alcuna plausibile ragione giustificativa collegata alle sue condizioni di salute, non poteva Pt_1
che essere dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto (nella sua totalità, trattandosi di un'unica pattuizione negoziale e non essendo possibile scindere le due prestazioni di trasferimento”.
Avverso la stessa ha interposto appello il con cui ha lamentato: Pt_1
I) la nullità dell'ordinanza appellata per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
II) “la inammissibilità e/o irritualità della domanda per mancanza di nesso di strumentalità con quella cautelare” ulteriormente deducendo che “il Tribunale, nonostante le evidenze anche
giurisprudenziali sopra indicate, ostative alla possibilità di accoglimento della domanda di merito,
aveva posto rimedio, in qualche modo, alle eccepite incongruenze procedurali, rilevando e statuendo
la rinuncia che parte appellata avrebbe operato, in relazione alla domanda riguardante la sentenza
costitutiva, con limitazione della propria pretesa alla sola domanda di risoluzione e restituzione delle somme versate”.
Ha, poi, evidenziato che le domande di parte appellata non risultavano in alcun modo definitivamente rinunciate posto che, nel foglio di precisazione delle conclusioni dalla stessa depositato il giorno prima della udienza, ella aveva insistito ancora nella domanda ex art. 2932 c.c., e solo in subordine nella domanda di risoluzione del preliminare.
3) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto la sussistenza del dedotto inadempimento.
Ha lamentato che l'omesso (invocato) mutamento del rito gli aveva precluso “la possibilità di dimostrare ragioni e cause che avevano determinato il protrarsi dei termini per la stipula dell'atto pubblico di vendita” nonché di comprovare “le ragioni di salute a lui occorse, che seppur nella loro
evidente gravità non erano state minimamente prese in considerazione per poter giustificare, in qualche modo, l'impedimento alla stipula del definitivo”.
Ha, infine, rappresentato che ancora all'attualità non si era ancora pervenuti alla vendita forzata dell'immobile, come invece erroneamente riferito dal Tribunale.
5 Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituita in giudizio, la ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con Pt_2
vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
*
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Va senz'altro disatteso il motivo di doglianza di cui al superiore punto I).
Difformemente da quanto ritenuto da parte appellante le controversie di cui all'art.2932 c.c. non rientrano nella materia dei diritti reali (questa assoggettata, quale condizione di procedibilità, al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex L.28/2010) avendo le stesse ad oggetto una azione di carattere personale.
Tanto è stato ribadito anche in tempi recenti dalla Suprema Corte secondo cui l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita non ha natura reale ma personale siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto e, in particolare, a conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante (v. ex multis Cass. 15762/2023).
Miglior sorte non merita neppure la doglianza di cui al superiore punto II).
È fermo principio di diritto (dal quale non vi è ragione di discostarsi) quello della autonomia del giudizio di merito da quello cautelare: necessario portato di quanto precede è che nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, neppure dovendo sussistere necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti (a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio: così v. già Cass. 22830/2010; in tempi più
recenti v. Cass. 28197/2020; id Cass. 32774/2022).
Se questo è vero, vanno pertanto disattese le questioni (di inammissibilità della domanda attrice per difetto di strumentalità) sollevate dalla difesa dell'appellante, neppure potendo omettersi di rilevare che nel ricorso ex art.702 bis cpc la ha introdotto (anche) la domanda di risoluzione CP_1
contrattuale (v. conclusioni come sopra testualmente riportate).
Quanto, poi, alle ulteriori ragioni di gravame si osserva che la inefficacia del sequestro – v. art.669
novies cpc e per quanto qui di specifico interesse – avrebbe potuto disporsi dal Tribunale solo ove
6 fosse stato “dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso” (situazione evidentemente non sussistente nella specie).
Quanto, infine, alla rinunzia alla domanda ex art.2932 c.c., questa Corte rileva quanto segue.
Corrisponde a verità che la ricorrente, nel foglio di precisazione delle conclusioni, abbia (quanto meno formalmente) insistito nella domanda ex art.2932 c.c.
È, però, del pari vero che nelle note conclusive 14.2.2024 ella non ha più coltivato detta domanda,
così rinunciandovi.
Tanto si apprezza da quanto scritto a pag.2 delle dette note ove si legge che “ritiene la ricorrente che
le domande formulate entrambe in via principale, ma alternativa, a seconda della possibilità di poter
emettere o meno una pronuncia costituiva ex art. 2932 c.c., vadano accolte nell'opzione della
risoluzione della promessa di vendita e del riconoscimento conseguente del diritto di credito a favore della ricorrente, da quantificarsi in € 200.000, qualora la promessa vada risolta necessariamente nella sua totalità o in € 180.000 qualora la promessa di vendita venga risolta esclusivamente in relazione all'appartamento, oggetto di pignoramento, e non nei confronti del box […].
Ora, se deve essere senz'altro condiviso il giudizio espresso dall'appellante di erroneità della decisione del Tribunale laddove ha affermato che “nel rito sommario di cognizione disciplinato dagli
artt. 702 bis c.p.c. (vigente ratione temporis) non erano espressamente previste preclusioni alla facoltà di modificare la domanda”, è del pari vero che ai sensi dell'art.1453, II co, cpc “la risoluzione può essere domanda anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento” (e tale deve intendersi la domanda ex art.2932 c.c.).
Ed infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive è consentito sostituire, ferma restando l'identità dei fatti costitutivi, la domanda di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento.
La stessa Corte di Cassazione, in subjecta materia, ha anche avuto modo di chiarire che la facoltà di cui al cit. art.1453, II co, c.c. (di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello e persino in sede di rinvio, la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di mutatio libelli) comporta che, in tema di contratto preliminare di compravendita, qualora sia sostituita la domanda di adempimento con quella di risoluzione, possa essere chiesta la restituzione della somma versata a titolo di prezzo, quale domanda consequenziale a quella di risoluzione,
7 implicando l'accoglimento di questa, per l'effetto retroattivo espressamente previsto dall'art. 1458 c.c.,
l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta (così v. Cass.13003/2010; v. anche
Cass.15461/2017 ove si chiarisce che in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la facoltà di mutatio libelli di cui al cit. art. 1453 c.c. si estende alla domanda consequenziale e accessoria di restituzione, purché la stessa sia stata proposta contestualmente o, in ogni caso, nel medesimo grado di giudizio rispetto alla domanda risolutoria).
Trattasi della situazione verificatasi nella vicenda in scrutinio ove, a fronte della iniziale domanda ex art.2932 c.c. (come avente ad oggetto anche il box auto), nelle note 14.2.2024 la ricorrente, anche in riferimento a detto bene, ha chiesto risolversi la promessa di vendita per grave inadempimento del
Pt_1
*
Infine, in merito alla lamentata violazione del diritto di difesa per non aver il Giudice di primo grado disposto il mutamento del rito ex art.702 ter, II co, cpc è appena il caso di osservare in fatto che il
(oltre ad aver invocato, nella comparsa di risposta, il mutamento del rito come “eventuale”), Pt_1
nulla ha espressamente dedotto e/o chiesto né in sede di udienza fissata per la decisione né nelle note
14.2.2024.
In diritto è, poi, sufficiente richiamare l'insegnamento per cui la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate (così Cass. 14724/2022): nella specie, il nulla ha Pt_1
dedotto essendosi semplicemente limitato a genericamente dedurre che ciò sarebbe stato necessario al fine di “consentire più adeguati ed approfonditi accertamenti in ordine sia alle pretese di parte
ricorrente sia alle difese assunte dalla parte resistente”.
È, poi, infondato il motivo di gravame di cui al superiore punto III.
Non può essere seriamente confutato il grave inadempimento del promittente venditore ove si ponga mente al fatto che egli per oltre tre anni, sebbene richiesto, non si è reso disponibile alla stipulazione del rogito e neppure ha proceduto alla cancellazione “delle formalità pregiudizievoli, risultando le
unità immobiliari de quibus gravate, non solo da pignoramento, ma altresì da una ipoteca
8 volontaria2 (di cui il neppure aveva notiziato la promissaria acquirente). Pt_1
Né, del resto, neppure poteva ritenersi corretta l'affermazione della difesa del per cui, a seguito Pt_1
della disposta sospensione ex art.283 cpc della sentenza n.638/2022, dovevano intendersi venuti meno
“allo stato e quantomeno fino alla decisione, nel merito, del gravame, gli effetti anche esecutivi del titolo in esame” dovendo replicarsi che il processo esecutivo, anche dopo la sospensione del titolo,
rimane pur sempre pendente cosicché restano fermi gli effetti del pignoramento, comportando la sospensione pur sempre la conservazione degli effetti del suo atto iniziale.
All'esito di quanto precede, essendo rimaste disattese tutte le ragioni di appello introdotte dal Pt_1
il gravame va integralmente rigettato, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 137 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
Ing. (c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Paolo Putzu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Alghero presso Controparte_1 C.F._2
studio dell'Avv. Maria Antonietta Cristaldi che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellata -
in punto a: inadempimento contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 3.2.2023 ha dedotto che 1) con scrittura Controparte_1
19.08.2019 aveva promesso di acquistare da (che aveva promesso di vendere) gli Parte_1
1 immobili siti in Alghero alla via Sassari n. 118-120 costituiti dall'appartamento al V piano (censito nel N.C.E.U. di quel Comune al F. 71, particella 4923 sub 14) per il prezzo di € 180.000,00 + IVA
nonché dal box auto posto al piano interrato (distinto al F.71, particella 4923 sub 29) per il prezzo di
€ 20.000,00 + IVA;
2) il 20.9.2019 aveva corrisposto al l'importo di 100.000,00 + IVA, e, indi, Pt_1
ulteriori € 100.000,00 + IVA il 18.10.2019; 3) aveva reiteratamente invitato il promittente venditore ad addivenire alla stipula del rogito notarile, senza che questi vi provvedesse;
4) da accertamenti fatti eseguire in conservatoria era emerso che su entrambi gli immobili oggetto del preliminare risultava iscritta ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo fondiario laddove sull'appartamento gravava un pignoramento, trascritto il 1.09.2022, relativo a procedimento esecutivo immobiliare nanti il
Tribunale di Sassari avente ad oggetto un credito di € 148.000,00; 5) dall'ispezione ipotecaria era altresì emerso che il aveva venduto gran parte degli immobili di sua proprietà e che sui beni Pt_1
ancora a lui intestati risultava trascritto pignoramento e/o erano state trascritte domande giudiziali ex art.2932 c.c. da parte di altri creditori;
6) il resistente, inoltre, pochi giorni dopo la notifica del pignoramento immobiliare, aveva trascritto un preliminare di compravendita con cui aveva promesso di vendere in favore della (di cui era A.U. il di lui figlio) tutta una serie di immobili CP_2
“residuali rispetto a quelli di cui alle trascrizioni precedenti”; 7) ella, per il fondato timore di perdere
la garanzia del proprio credito, aveva introdotto procedimento ex art.671 cpc e il Tribunale di Sassari
aveva autorizzato il sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 200.000,00; 8) aveva anche promosso azione revocatoria volta a far dichiarare la nullità del preliminare di vendita effettuato in favore della CP_2
Ha chiesto - per quanto qui di interesse - “pronunciarsi sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca il trasferimento della proprietà in suo favore dell' appartamento [..] e del box auto [..] in
ottemperanza alle obbligazioni assunte con la promessa di vendita del 19.08.2019 [..]; in alternativa, qualora l'appartamento pignorato andasse venduto all'asta, pronunciare sentenza costitutiva che
produca il trasferimento della proprietà del box auto [..] e dichiarare risolto il contratto preliminare relativamente all'appartamento [..] con condanna del alla restituzione del corrispettivo Pt_1
versato per il predetto appartamento pari ad €. 180.000 + Iva”, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio il resistente ha preliminarmente dedotto 1) la inammissibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
2) la inammissibilità della
2 domanda per mancanza di nesso di strumentalità e/o collegamento con quella cautelare avendo la nel procedimento ex art.671 cpc – del quale il presente giudizio era la naturale prosecuzione CP_1
- domandato il sequestro conservativo onde tutelare il credito da ella vantato quale corrispettivo, già
versato, della promessa vendita e anticipando, nel contempo, il contenuto del futuro giudizio merito come avente ad oggetto “la condanna del al pagamento della somma versata a titolo di Pt_1
corrispettivo per l'immobile oggetto di pignoramento”: per contro, nel giudizio in scrutinio aveva chiesto emettersi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., instando in subordine (e limitatamente all'appartamento) per la risoluzione del contratto con condanna del alla restituzione delle Pt_1
somme versate.
Nel merito ha replicato che a) già alla data del 19.09.2019, gli immobili compromessi in vendita erano disponibili per essere consegnati alla la quale “accampando ulteriori richieste riguardanti CP_1
lavorazioni aggiuntive, ne aveva rifiutato la consegna e quindi anche la corresponsione del saldo rendendosi inadempiente”; 2) purtuttavia ella, in proseguo era stata comunque immessa nel possesso dei beni;
3) la situazione pandemica e i diversi problemi di salute dell'esponente non avevano consentito l'individuazione della data per la stipula del definitivo, pervenendosi da ultimo alla rottura di ogni rapporto per iniziativa della ricorrente;
4) il pignoramento immobiliare rinvenuto sugli immobili oggetto del preliminare risultava trascritto in data 1.9.2022 ad opera di terzi creditori del
(e ciò in forza della sentenza del Tribunale di Sassari n.638/2022) ma, a seguito di interposto Pt_1
gravame, l'adita Corte d'Appello aveva sospeso ex art. 283 c.p.c. il capo della sentenza in punto di condanna al risarcimento dei danni cosicché che erano venuti meno “allo stato e quantomeno fino alla decisione, nel merito, del gravame, gli effetti anche esecutivi del titolo in esame”; 5) quanto all'ipoteca volontaria, la formalità in questione originariamente gravava sull'area nella quale era stato edificato il fabbricato (ove erano ubicati anche i beni promessi in vendita alla , e CP_1
successivamente, la stessa era stata frazionata e ripartita su tutte le unità immobiliari costituenti il fabbricato in questione.
Ha concluso, previo eventuale mutamento del rito (al fine di “consentire più adeguati ed approfonditi
accertamenti in ordine sia alle pretese di parte ricorrente sia alle difese assunte dalla parte resistente”)
3 “in via pregiudiziale, per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per insussistenza di strumentalità del presente giudizio con quello iscritto al n° 3582/2022 e, per l'effetto,
dichiararsi l'inefficacia del sequestro disposto con provvedimento in data 9.12.2022 e 22.12.2022;
nella denegata ipotesi di reiezione della eccezione di cui sopra, previo accertamento del mancato
espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, disporsi la stessa a carico di parte
attrice. Nel merito, “1) sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e 337 c.p.c. in attesa della
definizione del procedimento di appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n.638/2022; 2) previo accertamento, dell'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, rigettare la stessa”, vinte le spese.
Istruita la causa a mezzo di produzioni documentali, con ordinanza 19.3.2024 il Tribunale di Sassari
ha risolto per inadempimento del resistente il contratto preliminare di compravendita in Pt_1
scrutinio con condanna dello stesso alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €
200.000,00, spese rifuse.
Ha argomentato il Giudice di primo grado che con le note autorizzate 14.2.2024 la ricorrente aveva insistito nella sola domanda di risoluzione della promessa di vendita per inadempimento del promittente alienante, chiarendo che non poteva ravvisarsi “alcuna novità della domanda, alternativamente proposta a quella di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c., sin dall'atto
introduttivo, risultando inoltre essa coerente alla misura ottenuta prima del giudizio, essendo il disposto sequestro conservativo funzionale al credito inerente al recupero del prezzo versato”.
Ha osservato che “sebbene con riferimento al posto auto la ricorrente avesse chiesto in origine solo
la pronuncia costitutiva del trasferimento, nel rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt.
702 bis c.p.c. non erano espressamente previste preclusioni alla facoltà di modificare la domanda,
sottolineandosi comunque che la risoluzione del contratto, integrante nella specie un'operazione
unitaria, non poteva che ipotizzarsi e pronunciarsi con riferimento alla regolamentazione negoziale
intesa nella sua globalità e investire pertanto tutte le prestazioni oggetto della promessa di compravendita”.
Da ultimo, ha ritenuto sussistere l'inadempimento tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla conclusione del preliminare nonché del fatto che il resistente non aveva manifestato alcuna disponibilità alla stipulazione del rogito;
ha censurato l'omessa cancellazione delle formalità
4 pregiudizievoli, risultando le unità immobiliari in questione gravate, oltre che da pignoramento, da una ipoteca volontaria che il avrebbe dovuto provvedere a cancellare, una volta ricevuto il Pt_1
pagamento dell'intero prezzo: ha, in definitiva, concluso che “indiscusso che sia stata disposta ed abbia avuto corso, nelle more, la vendita forzata dell'immobile e che non era stata dimostrata dal
sig. alcuna plausibile ragione giustificativa collegata alle sue condizioni di salute, non poteva Pt_1
che essere dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto (nella sua totalità, trattandosi di un'unica pattuizione negoziale e non essendo possibile scindere le due prestazioni di trasferimento”.
Avverso la stessa ha interposto appello il con cui ha lamentato: Pt_1
I) la nullità dell'ordinanza appellata per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
II) “la inammissibilità e/o irritualità della domanda per mancanza di nesso di strumentalità con quella cautelare” ulteriormente deducendo che “il Tribunale, nonostante le evidenze anche
giurisprudenziali sopra indicate, ostative alla possibilità di accoglimento della domanda di merito,
aveva posto rimedio, in qualche modo, alle eccepite incongruenze procedurali, rilevando e statuendo
la rinuncia che parte appellata avrebbe operato, in relazione alla domanda riguardante la sentenza
costitutiva, con limitazione della propria pretesa alla sola domanda di risoluzione e restituzione delle somme versate”.
Ha, poi, evidenziato che le domande di parte appellata non risultavano in alcun modo definitivamente rinunciate posto che, nel foglio di precisazione delle conclusioni dalla stessa depositato il giorno prima della udienza, ella aveva insistito ancora nella domanda ex art. 2932 c.c., e solo in subordine nella domanda di risoluzione del preliminare.
3) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto la sussistenza del dedotto inadempimento.
Ha lamentato che l'omesso (invocato) mutamento del rito gli aveva precluso “la possibilità di dimostrare ragioni e cause che avevano determinato il protrarsi dei termini per la stipula dell'atto pubblico di vendita” nonché di comprovare “le ragioni di salute a lui occorse, che seppur nella loro
evidente gravità non erano state minimamente prese in considerazione per poter giustificare, in qualche modo, l'impedimento alla stipula del definitivo”.
Ha, infine, rappresentato che ancora all'attualità non si era ancora pervenuti alla vendita forzata dell'immobile, come invece erroneamente riferito dal Tribunale.
5 Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituita in giudizio, la ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con Pt_2
vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
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L'appello è infondato e non può essere accolto.
Va senz'altro disatteso il motivo di doglianza di cui al superiore punto I).
Difformemente da quanto ritenuto da parte appellante le controversie di cui all'art.2932 c.c. non rientrano nella materia dei diritti reali (questa assoggettata, quale condizione di procedibilità, al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex L.28/2010) avendo le stesse ad oggetto una azione di carattere personale.
Tanto è stato ribadito anche in tempi recenti dalla Suprema Corte secondo cui l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita non ha natura reale ma personale siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto e, in particolare, a conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante (v. ex multis Cass. 15762/2023).
Miglior sorte non merita neppure la doglianza di cui al superiore punto II).
È fermo principio di diritto (dal quale non vi è ragione di discostarsi) quello della autonomia del giudizio di merito da quello cautelare: necessario portato di quanto precede è che nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, neppure dovendo sussistere necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti (a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio: così v. già Cass. 22830/2010; in tempi più
recenti v. Cass. 28197/2020; id Cass. 32774/2022).
Se questo è vero, vanno pertanto disattese le questioni (di inammissibilità della domanda attrice per difetto di strumentalità) sollevate dalla difesa dell'appellante, neppure potendo omettersi di rilevare che nel ricorso ex art.702 bis cpc la ha introdotto (anche) la domanda di risoluzione CP_1
contrattuale (v. conclusioni come sopra testualmente riportate).
Quanto, poi, alle ulteriori ragioni di gravame si osserva che la inefficacia del sequestro – v. art.669
novies cpc e per quanto qui di specifico interesse – avrebbe potuto disporsi dal Tribunale solo ove
6 fosse stato “dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso” (situazione evidentemente non sussistente nella specie).
Quanto, infine, alla rinunzia alla domanda ex art.2932 c.c., questa Corte rileva quanto segue.
Corrisponde a verità che la ricorrente, nel foglio di precisazione delle conclusioni, abbia (quanto meno formalmente) insistito nella domanda ex art.2932 c.c.
È, però, del pari vero che nelle note conclusive 14.2.2024 ella non ha più coltivato detta domanda,
così rinunciandovi.
Tanto si apprezza da quanto scritto a pag.2 delle dette note ove si legge che “ritiene la ricorrente che
le domande formulate entrambe in via principale, ma alternativa, a seconda della possibilità di poter
emettere o meno una pronuncia costituiva ex art. 2932 c.c., vadano accolte nell'opzione della
risoluzione della promessa di vendita e del riconoscimento conseguente del diritto di credito a favore della ricorrente, da quantificarsi in € 200.000, qualora la promessa vada risolta necessariamente nella sua totalità o in € 180.000 qualora la promessa di vendita venga risolta esclusivamente in relazione all'appartamento, oggetto di pignoramento, e non nei confronti del box […].
Ora, se deve essere senz'altro condiviso il giudizio espresso dall'appellante di erroneità della decisione del Tribunale laddove ha affermato che “nel rito sommario di cognizione disciplinato dagli
artt. 702 bis c.p.c. (vigente ratione temporis) non erano espressamente previste preclusioni alla facoltà di modificare la domanda”, è del pari vero che ai sensi dell'art.1453, II co, cpc “la risoluzione può essere domanda anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento” (e tale deve intendersi la domanda ex art.2932 c.c.).
Ed infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive è consentito sostituire, ferma restando l'identità dei fatti costitutivi, la domanda di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento.
La stessa Corte di Cassazione, in subjecta materia, ha anche avuto modo di chiarire che la facoltà di cui al cit. art.1453, II co, c.c. (di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello e persino in sede di rinvio, la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di mutatio libelli) comporta che, in tema di contratto preliminare di compravendita, qualora sia sostituita la domanda di adempimento con quella di risoluzione, possa essere chiesta la restituzione della somma versata a titolo di prezzo, quale domanda consequenziale a quella di risoluzione,
7 implicando l'accoglimento di questa, per l'effetto retroattivo espressamente previsto dall'art. 1458 c.c.,
l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta (così v. Cass.13003/2010; v. anche
Cass.15461/2017 ove si chiarisce che in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la facoltà di mutatio libelli di cui al cit. art. 1453 c.c. si estende alla domanda consequenziale e accessoria di restituzione, purché la stessa sia stata proposta contestualmente o, in ogni caso, nel medesimo grado di giudizio rispetto alla domanda risolutoria).
Trattasi della situazione verificatasi nella vicenda in scrutinio ove, a fronte della iniziale domanda ex art.2932 c.c. (come avente ad oggetto anche il box auto), nelle note 14.2.2024 la ricorrente, anche in riferimento a detto bene, ha chiesto risolversi la promessa di vendita per grave inadempimento del
Pt_1
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Infine, in merito alla lamentata violazione del diritto di difesa per non aver il Giudice di primo grado disposto il mutamento del rito ex art.702 ter, II co, cpc è appena il caso di osservare in fatto che il
(oltre ad aver invocato, nella comparsa di risposta, il mutamento del rito come “eventuale”), Pt_1
nulla ha espressamente dedotto e/o chiesto né in sede di udienza fissata per la decisione né nelle note
14.2.2024.
In diritto è, poi, sufficiente richiamare l'insegnamento per cui la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate (così Cass. 14724/2022): nella specie, il nulla ha Pt_1
dedotto essendosi semplicemente limitato a genericamente dedurre che ciò sarebbe stato necessario al fine di “consentire più adeguati ed approfonditi accertamenti in ordine sia alle pretese di parte
ricorrente sia alle difese assunte dalla parte resistente”.
È, poi, infondato il motivo di gravame di cui al superiore punto III.
Non può essere seriamente confutato il grave inadempimento del promittente venditore ove si ponga mente al fatto che egli per oltre tre anni, sebbene richiesto, non si è reso disponibile alla stipulazione del rogito e neppure ha proceduto alla cancellazione “delle formalità pregiudizievoli, risultando le
unità immobiliari de quibus gravate, non solo da pignoramento, ma altresì da una ipoteca
8 volontaria2 (di cui il neppure aveva notiziato la promissaria acquirente). Pt_1
Né, del resto, neppure poteva ritenersi corretta l'affermazione della difesa del per cui, a seguito Pt_1
della disposta sospensione ex art.283 cpc della sentenza n.638/2022, dovevano intendersi venuti meno
“allo stato e quantomeno fino alla decisione, nel merito, del gravame, gli effetti anche esecutivi del titolo in esame” dovendo replicarsi che il processo esecutivo, anche dopo la sospensione del titolo,
rimane pur sempre pendente cosicché restano fermi gli effetti del pignoramento, comportando la sospensione pur sempre la conservazione degli effetti del suo atto iniziale.
All'esito di quanto precede, essendo rimaste disattese tutte le ragioni di appello introdotte dal Pt_1
il gravame va integralmente rigettato, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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