Ordinanza collegiale 18 aprile 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/09/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01485/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2024, proposto da:
Pina Rizzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Benvenuto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 621/2023, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a liquidarle ““ le differenze retributive intercorrenti tra la fascia stipendiale 0-2 e la fascia stipendiale 3-8, pari a €. 6.862,21, oltre interessi dal 2 dovuto al saldo ””;
Considerato che:
- con nota del 20.05.2025 l’amministrazione intimata ha dedotto di avere compiutamente ottemperato alla pronuncia, versando le differenze retributive sulla rata di maggio 2025;
Ritenuto che:
- il pagamento operato dall’amministrazione resistente sia per la ricorrente pienamente satisfattivo e, per tale ragione, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- debba nondimeno disporsi la condanna alle spese di lite a carico della intimata amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione della condotta della medesima, che ha ottemperato alla sentenza in epigrafe solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, configurandosi, pertanto, l’ipotesi di soccombenza virtuale ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083, secondo cui “ la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 828,00, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore e corresponsione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Nicola Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO