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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/09/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 180/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Simona Modolo, sono comparsi:
L'avv. Bortoletto per parte ricorrente Il Giudice invita il ricorrente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale L'avv. Bortoletto precisa le conclusioni e discute richiamando gli atti di causa il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando parte ricorrente, che lo richiede, a non essere presente alla lettura del provvedimento. La camera di consiglio viene sospesa dalle ore 13.15 alle ore 14.00 per la trattazione di altre udienze sul ruolo.
Alle ore 16.00 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott. Simona Modolo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2025 promossa da:
, corrente in Châtillon (AO), via Chanoux, n. 11, codice fiscale Parte_2 E
, indirizzo p.e.c. .ao. , nella persona del suo sindaco P.IVA_1 Email_1 Pt_1 Email_2 ing. , nato ad [...], l'[...], codice fiscale , CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bortoletto, nato ad [...], il [...], codice fiscale
, partita IVA telefono 0166531506, indirizzo di posta elettronica C.F._2 P.IVA_2 certificata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_4
Châtillon (AO), Reg. Soleil, n. 44, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], codice fiscale CP
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, residente in C.F._3
Verrayes – 11020 (AO), fraz. Frayé, n. 28, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo: nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, previa ammissione delle prove dedotte:
a) previo accertamento della scadenza contrattuale al 31.12.2015 del rapporto di locazione intercorso tra le parti e oggetto di causa, condannare il signor al rilascio dell'immobile ubicato nel CP
Comune di Châtillon (AO), rue de la Gare, n. 1D, distinto al Catasto al Foglio 41, numero 1, subalterno 19, e identificata con il numero 1C, fissando la data per l'esecuzione; b) previo accertamento della morosità accumulata dal signor per l'omesso pagamento CP dei canoni di locazione dovuti per il periodo di vigenza del contratto di locazione oggetto di causa, condannare lo stesso a pagare a favore del l'importo totale di € CP Parte_2
864,00, oltre interessi legali fino alla data di presentazione del presente ricorso e interessi calcolati nella misura stabilita ex art. 1284, comma 4, per il periodo successivo, fino all'effettivo saldo;
c) previo accertamento del debito accumulato dal signor per l'omesso pagamento CP dell'indennità per l'occupazione ex art. 1591 c.c. per il periodo dal 1.01.2016 al 28.02.2025, condannare lo stesso a pagare a favore del l'importo totale di € CP Pt_1 Parte_2
7.920,00, oltre interessi legali fino alla data di presentazione del presente ricorso e interessi calcolati nella misura stabilita ex art. 1284, comma 4, per il periodo successivo, fino all'effettivo saldo;
pagina 2 di 4 d) condannare il signor al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile CP oggetto di causa nella misura stabilita dall'art. 1591 c.c. per l'importo di € 72,00 mensili dal mese di marzo 2025 e fino all'effettivo rilascio e contestuale riconsegna dell'immobile, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. maturati al saldo;
e) condannare il signor alla rifusione a favore del dell'importo di CP Parte_2
€ 614,64 per le spese sostenute da quest'ultimo per la procedura di mediazione obbligatoria n. 212/2024 innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Aosta, o in subordine condannare controparte al pagamento di quel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato dal Giudice
a tale titolo.
f) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il procedimento veniva introdotto con ricorso ed il sig. veniva dichiarato contumace CP all'udienza del 10 giugno 2025, previa verifica della ritualità della notifica. Il procedimento veniva quindi rinviato per la discussione orale al 16.9.2025 non necessitando di istruttoria alla luce della natura documentale dello stesso.
Risulta dai documenti di causa che con scrittura privata del 9.01.2015 il Comune di Châtillon concedeva in locazione al signor nato a [...], il [...], CP codice fiscale , l'autorimessa ubicata nel territorio comunale in rue de la Gare, C.F._3
n. 1D, distinta al Catasto al Foglio 41, numero 1, subalterno 19, e identificata con il numero 1C; che la durata del rapporto contrattuale veniva stabilita in un anno, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e il canone di locazione veniva pattuito nell'importo di € 72,00 mensili, da corrispondersi in rate semestrali anticipate;
che la clausola n. 2 del contratto sottoscritto il 9.01.2015 prevedeva che il rapporto negoziale “ha durata di anni uno con decorrenza dal 1° gennaio 2015 con scadenza al 31 dicembre 2015, al termine del suddetto periodo il conduttore dovrà lasciare libera l'autorimessa”; che il ricorrente inviata formale sollecito in data 7.02.2020 oltre a diffida del legale del creditore del 2.11.2023; che il ricorrente avviava la procedura di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Aosta con istanza del 27.12.2024 e la relativa procedura, rubricata con n. 212/2024 culminava con il verbale di fallita conciliazione del 7.02.2025 a causa della mancata adesione alla procedura da parte del signor pur ritualmente convocato. CP
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento del canone convenuto e dell'indennità di occupazione, nonché il mancato rilascio dell'immobile al termine del contratto, ossia alla scadenza del 31.12.2015.
Ritenuto che ai sensi dell'art. 1590 c.c. il conduttore sia tenuto alla restituzione del bene locato alla scadenza del contratto, reimmettendo il locatore nella piena disponibilità del bene;
ritenuto altresì che il conduttore debba corrispondere al locatore la somma di euro € 864,00 a titolo di canone di locazione (pari a € 72,00 x 12 mesi), oltre all'indennità di occupazione da quantificarsi nella somma di cui al canone di locazione e pari, alla data del 28.02.2025, ad è € 7.920,00 (pari a € 72,00 x 110 mesi), oltre ad euro 72,00 per ogni mese o frazione di mese successivo sino all'effettivo rilascio;
il conduttore dovrà essere condannato all'immediato rilascio del bene ed al pagamento della somma di euro 864,00 per canoni di locazione ed euro 7.920,00 per indennità di occupazione sino al 28.2.25, oltre ad euro 72,00 per indennità di occupazione per ogni mese o frazione di mese successiva fino all'effettivo rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e andranno liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modiche, visto lo scaglione di valore della controversia, per la fase di mediazione in euro 441,00
(valore medio fase introduttiva) e per la fase giudiziale in euro 2.547,00 (per fase di studio e introduttiva ai valori medi e fase decisionale ai valori minimi, alla luce dell'attività effettivamente svolta), oltre 15% sp. gen., esposti documentati per le fasi di mediazione pari a euro 156,00 e giudiziale pari a euro 264,00, oneri di legge. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna all'immediato rilascio a favore del ricorrente dell'immobile ubicato nel CP
Comune di Châtillon (AO), rue de la Gare, n. 1D, distinto al Catasto al Foglio 41, numero 1, subalterno
19, e identificata con il numero 1C;
Condanna al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 864,00 per CP canoni di locazione, oltre euro 7.920,00 per indennità di occupazione sino al 28.2.2025, oltre euro 72,00 per indennità di occupazione per ogni mese o frazione di mese dal marzo 2025 all'effettivo rilascio, oltre interessi legali fino alla data di presentazione del ricorso e interessi calcolati nella misura stabilita ex art. 1284, comma 4, per il periodo successivo, dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
Condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP
2.988,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre € 420,00 per esposti documentati per la fase di mediazione e per la fase giudiziale, oltre iva e cpa.,
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Aosta, 16 settembre 2025
Il Giudice dott. Simona Modolo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 180/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Simona Modolo, sono comparsi:
L'avv. Bortoletto per parte ricorrente Il Giudice invita il ricorrente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale L'avv. Bortoletto precisa le conclusioni e discute richiamando gli atti di causa il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando parte ricorrente, che lo richiede, a non essere presente alla lettura del provvedimento. La camera di consiglio viene sospesa dalle ore 13.15 alle ore 14.00 per la trattazione di altre udienze sul ruolo.
Alle ore 16.00 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott. Simona Modolo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2025 promossa da:
, corrente in Châtillon (AO), via Chanoux, n. 11, codice fiscale Parte_2 E
, indirizzo p.e.c. .ao. , nella persona del suo sindaco P.IVA_1 Email_1 Pt_1 Email_2 ing. , nato ad [...], l'[...], codice fiscale , CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bortoletto, nato ad [...], il [...], codice fiscale
, partita IVA telefono 0166531506, indirizzo di posta elettronica C.F._2 P.IVA_2 certificata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_4
Châtillon (AO), Reg. Soleil, n. 44, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], codice fiscale CP
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, residente in C.F._3
Verrayes – 11020 (AO), fraz. Frayé, n. 28, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo: nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, previa ammissione delle prove dedotte:
a) previo accertamento della scadenza contrattuale al 31.12.2015 del rapporto di locazione intercorso tra le parti e oggetto di causa, condannare il signor al rilascio dell'immobile ubicato nel CP
Comune di Châtillon (AO), rue de la Gare, n. 1D, distinto al Catasto al Foglio 41, numero 1, subalterno 19, e identificata con il numero 1C, fissando la data per l'esecuzione; b) previo accertamento della morosità accumulata dal signor per l'omesso pagamento CP dei canoni di locazione dovuti per il periodo di vigenza del contratto di locazione oggetto di causa, condannare lo stesso a pagare a favore del l'importo totale di € CP Parte_2
864,00, oltre interessi legali fino alla data di presentazione del presente ricorso e interessi calcolati nella misura stabilita ex art. 1284, comma 4, per il periodo successivo, fino all'effettivo saldo;
c) previo accertamento del debito accumulato dal signor per l'omesso pagamento CP dell'indennità per l'occupazione ex art. 1591 c.c. per il periodo dal 1.01.2016 al 28.02.2025, condannare lo stesso a pagare a favore del l'importo totale di € CP Pt_1 Parte_2
7.920,00, oltre interessi legali fino alla data di presentazione del presente ricorso e interessi calcolati nella misura stabilita ex art. 1284, comma 4, per il periodo successivo, fino all'effettivo saldo;
pagina 2 di 4 d) condannare il signor al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile CP oggetto di causa nella misura stabilita dall'art. 1591 c.c. per l'importo di € 72,00 mensili dal mese di marzo 2025 e fino all'effettivo rilascio e contestuale riconsegna dell'immobile, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. maturati al saldo;
e) condannare il signor alla rifusione a favore del dell'importo di CP Parte_2
€ 614,64 per le spese sostenute da quest'ultimo per la procedura di mediazione obbligatoria n. 212/2024 innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Aosta, o in subordine condannare controparte al pagamento di quel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato dal Giudice
a tale titolo.
f) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il procedimento veniva introdotto con ricorso ed il sig. veniva dichiarato contumace CP all'udienza del 10 giugno 2025, previa verifica della ritualità della notifica. Il procedimento veniva quindi rinviato per la discussione orale al 16.9.2025 non necessitando di istruttoria alla luce della natura documentale dello stesso.
Risulta dai documenti di causa che con scrittura privata del 9.01.2015 il Comune di Châtillon concedeva in locazione al signor nato a [...], il [...], CP codice fiscale , l'autorimessa ubicata nel territorio comunale in rue de la Gare, C.F._3
n. 1D, distinta al Catasto al Foglio 41, numero 1, subalterno 19, e identificata con il numero 1C; che la durata del rapporto contrattuale veniva stabilita in un anno, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e il canone di locazione veniva pattuito nell'importo di € 72,00 mensili, da corrispondersi in rate semestrali anticipate;
che la clausola n. 2 del contratto sottoscritto il 9.01.2015 prevedeva che il rapporto negoziale “ha durata di anni uno con decorrenza dal 1° gennaio 2015 con scadenza al 31 dicembre 2015, al termine del suddetto periodo il conduttore dovrà lasciare libera l'autorimessa”; che il ricorrente inviata formale sollecito in data 7.02.2020 oltre a diffida del legale del creditore del 2.11.2023; che il ricorrente avviava la procedura di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Aosta con istanza del 27.12.2024 e la relativa procedura, rubricata con n. 212/2024 culminava con il verbale di fallita conciliazione del 7.02.2025 a causa della mancata adesione alla procedura da parte del signor pur ritualmente convocato. CP
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento del canone convenuto e dell'indennità di occupazione, nonché il mancato rilascio dell'immobile al termine del contratto, ossia alla scadenza del 31.12.2015.
Ritenuto che ai sensi dell'art. 1590 c.c. il conduttore sia tenuto alla restituzione del bene locato alla scadenza del contratto, reimmettendo il locatore nella piena disponibilità del bene;
ritenuto altresì che il conduttore debba corrispondere al locatore la somma di euro € 864,00 a titolo di canone di locazione (pari a € 72,00 x 12 mesi), oltre all'indennità di occupazione da quantificarsi nella somma di cui al canone di locazione e pari, alla data del 28.02.2025, ad è € 7.920,00 (pari a € 72,00 x 110 mesi), oltre ad euro 72,00 per ogni mese o frazione di mese successivo sino all'effettivo rilascio;
il conduttore dovrà essere condannato all'immediato rilascio del bene ed al pagamento della somma di euro 864,00 per canoni di locazione ed euro 7.920,00 per indennità di occupazione sino al 28.2.25, oltre ad euro 72,00 per indennità di occupazione per ogni mese o frazione di mese successiva fino all'effettivo rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e andranno liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modiche, visto lo scaglione di valore della controversia, per la fase di mediazione in euro 441,00
(valore medio fase introduttiva) e per la fase giudiziale in euro 2.547,00 (per fase di studio e introduttiva ai valori medi e fase decisionale ai valori minimi, alla luce dell'attività effettivamente svolta), oltre 15% sp. gen., esposti documentati per le fasi di mediazione pari a euro 156,00 e giudiziale pari a euro 264,00, oneri di legge. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna all'immediato rilascio a favore del ricorrente dell'immobile ubicato nel CP
Comune di Châtillon (AO), rue de la Gare, n. 1D, distinto al Catasto al Foglio 41, numero 1, subalterno
19, e identificata con il numero 1C;
Condanna al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 864,00 per CP canoni di locazione, oltre euro 7.920,00 per indennità di occupazione sino al 28.2.2025, oltre euro 72,00 per indennità di occupazione per ogni mese o frazione di mese dal marzo 2025 all'effettivo rilascio, oltre interessi legali fino alla data di presentazione del ricorso e interessi calcolati nella misura stabilita ex art. 1284, comma 4, per il periodo successivo, dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
Condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP
2.988,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre € 420,00 per esposti documentati per la fase di mediazione e per la fase giudiziale, oltre iva e cpa.,
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Aosta, 16 settembre 2025
Il Giudice dott. Simona Modolo
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