Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 332/2021 CRON.
SENT. N. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 331/2021 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 307/2021 del
Tribunale di IS, resa i dì 30/07-04/08/2021, mai notificata, nella causa n. 860/2013 R.G.A.C., avente per oggetto: “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”;
T R A
Parte_1
in persona del Direttore generale dott.ssa (C.F.: ),
[...] Parte_2 P.IVA_1
corrente in Dogana (RSM) alla Via Tre Settembre n. 316 e domiciliata presso i domicili digitali dell'Avv. Sandro Turini e dell'Avv. Gabriele Melogli, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto di appello del dì 07/10/2021;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- , nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Controparte_1 C.F._1
Roma alla via G. Botero n. 7;
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_2 C.F._2
CC (IS) alla Via Principe Umberto n. 62;
- , nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_3 C.F._3
residente in [...];
causa n. 332/2021 R.G. 1
- APPELLATI -
- , nato a [...] il dì 05/07/1960 (C.F.: ), ivi residente Controparte_3 C.F._4
alla Via Gonnella, n. 5 ed elettivamente domiciliano in IS alla Via IA (Centro Comm. e
Aff.) Int. b/24 presso lo studio dall'Avv. Stefano Cappellu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta di prime cure;
- APPELLATO -
Conclusioni: all'udienza del dì 03/07/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte di trattazione, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia “breviter” che questa causa concerne la controversia promossa, dinanzi al Tribunale di
IS, dalla della nei confronti di Parte_1 Parte_1 Parte_1
e , onde ottenere la revoca ex Controparte_3 CP_2 Controparte_1 Parte_3
art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, stipulato in data 20/12/2010, per Notar
[...]
di IS (rep. n. 75424 - racc. n. 22055), con il quale ha alienato, a Per_1 Controparte_3
favore degli altri convenuti, i diritti immobiliari descritti nell'atto stesso.
A sostegno della domanda, la s.p.a. esponeva:
► di essere creditrice nei confronti di in forza di fideiussione del 14/04/2005, Controparte_3
che era stata prestata da costui a favore della , risultata debitrice verso la Banca della CP_4 somma di €. 941.825/36, oltre accessori, alla stregua del decreto ingiuntivo n. 262/2012, reso il
14/06/2012 dal Tribunale di IS;
► che la vendita era avvenuta a favore di soggetti legati da rapporti di parentela con il venditore;
► che, con tale vendita, il debitore si era spogliato di tutti i suoi beni: un appartamento, un negozio e una villa, con gli accessori.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto della domanda come spiegata.
causa n. 332/2021 R.G. 2 Senza alcuna attività istruttoria in quanto, con provvedimento del dì 06/10/2014, il primo giudice ha ritenuto la natura documentale della causa, con la sentenza gravata, la controversia è stata così testualmente decisa:
1) dichiara la carenza di rappresentanza processuale dell'attore;
2) compensa le spese di lite.
La decisione è stata presa dal Tribunale sul rilievo che i convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito la nullità della procura ad litem di parte attrice in considerazione del fatto che il difensore non ha il potere di autenticare la sottoscrizione di un soggetto residente all'estero in quanto, nella fattispecie, la risultava avere la sede legale nella Parte_1
Repubblica di . Parte_1
Inoltre, il primo giudice rilevava che il mandato risultava stilato su un foglio separato dal libello citatorio, peraltro privo della data di redazione e senza la sottoscrizione del codifensore Avv.
Gabriele Melogli.
Il Tribunale ha osservato infine che la sottoscrizione della procura alle liti, quando è rilasciata da un soggetto estero, deve essere autenticata da un notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge dello stato di provenienza, in quanto il potere del difensore di autenticare un atto non può estendersi oltre i confini dello Stato (Cass. civ. sez. unite n. 264 del 15.01.1996; Cass. n. 27282 del
14.11.08, Cass. n. 5840 del 13.03.07).
Di conseguenza, il rapporto processuale non risultava nella specie validamente costituito non essendovi elementi tali da poter ritenere che la procura alle liti fosse stata sottoscritta in territorio italiano, di tal che doveva essere dichiarato senza meno il difetto di rappresentanza processuale di parte attrice.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, la banca appellante ha proposto gravame intermedio, così testualmente domandando, con il favore delle spese di lite del doppio grado:
“In totale riforma della impugnata sentenza n. 307/2021 del Tribunale di IS, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 860/2013, emessa il 30 luglio 2021 e pubblicata in data 03.08.2021, non notificata, rigettare l'eccezione di nullità della procura ad litem conferita dalla con mandato Pt_1
in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio, in quanto la stessa deve presumersi, sino a prova contraria, conferita ed autenticata nel territorio dello Stato italiano. Darsi atto che comunque, in questa sede di appello, il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato anche ai sensi dell'art. 182 c.p.c.-
Accogliere tutte le domande già proposte in primo grado e qui di seguito riportate: accertare l'esistenza di tutti i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto,
causa n. 332/2021 R.G. 3 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Parte_1 dell'atto di compravendita del 20.12.2010 per Notar di IS – Repertorio Persona_1
Numero 75424/22055, trascritto presso la Conservatoria dei RRII di IS in data 19.01.2011 reg.
Gen.222 - reg. Part.199-, con il quale il Sig. ha alienato in favore dei Sigg.ri Controparte_3
, e un appartamento, ubicato in IS Parte_3 CP_2 Controparte_1
contraddistinto in Catasto al Fg. 43 Part. 146 Sub.1, un negozio, ubicato in IS contraddistinto in Catasto al Fg. 43 Part. 146 Sub 2, e una villa, ubicata in IS contraddistinta in Catasto al Fg.
79 Part. 494 Sub 1, e al Fg. 79 Part. 495 Sub.2”; affidandosi a un unico diffuso mezzo senza insegna specifica.
Con comparse di costituzione, entrambe del 04/03/2021, tanto l'appellato Avv. Controparte_5
Stefano Cappellu) quanto gli appellati e Controparte_1 CP_2 Parte_3
(Avv. Serena Carlomagno), con il favore delle spese del doppio grado da distrarsi in favore degli antistatari difensori, hanno così identicamente concluso:
rigettare l'appello promosso dalla Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 307/2021 del Tribunale di IS, pubblicata
[...]
in data 38/08/2021, Giudice dott.ssa Giovanna Zarone, per le causali di cui in narrativa;
in ogni caso, dichiarare la parte appellante decaduta dall'onere di riproporre la domanda revocatoria e/o comunque rigettarla per le causali di cui in narrativa nonché per quanto rappresentato, eccepito e richiesto, anche in rango istruttorio, nel giudizio di primo grado che abbiansi, qui, per integralmente riportato e trascritto.
UNICO MEZZO
L'appello principale, come proposto, è fondato.
Orbene, nella specie, la si duole del fatto che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi Pt_1
sul merito della spiegata azione revocatoria, erratamente accogliendo la preliminare eccezione di difetto di rappresentanza processuale, che era stata avanzata in prime cure dai convenuti.
In particolare e nello specifico, l'appellante ha evidenziato che, ai fini del pur erratamente disposto accoglimento della predetta eccezione:
è inconferente la questione della mancanza di data nel mandato, rilevata dal primo giudice, in quanto tale data non può che coincidere con quella dell'atto cui si riferisce, posto anche che la procura alle liti è richiamata espressamente nel libello citatorio;
è del pari inconferente la mancata sottoscrizione al mandato del codifensore, posto che i due difensori nominati sono stati autorizzati alla rappresentanza e difesa della banca “in via tra loro anche disgiuntiva”;
causa n. 332/2021 R.G. 4 è infine inconferente anche il richiamo, a pag. 3 della gravata sentenza, alle decisioni della
Cassazione n. 27282/2008 e n. 5849/2007, posto che le medesime riguardano casi diversi da quello in esame in quanto l'autentica era stata apposta da avvocati stranieri esercitanti in Spagna o in
Francia;
peraltro, nella causa n. 1785/201 R.G., definita con sentenza n. 327/2020, il medesimo
Tribunale di IS, pronunciandosi tra le medesime parti sulla identica eccezione, avanzata in quel giudizio da ha statuito testualmente quanto segue: Controparte_3
“...come invero reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il rilascio della procura da parte di soggetto residente all'estero, sebbene manchi l'indicazione del luogo di conferimento, non è sufficiente, ove rechi l'autentica della sottoscrizione da parte di difensore esercente in Italia, a far ritenere che la procura sia stata rilasciata e autenticata all'estero, operando in tal caso la presunzione -sino a prova contraria ad opera di chi ne contesti la validità- che essa sia stata rilasciata ed autenticata nel territorio dello Stato (per tutte Cass. n. 2521/1973)”.
Gli appellati hanno ribattuto sul punto che è inefficace il richiamo della s.p.a. alla testé evidenziata sentenza n. 327/2020 del Tribunale di IS in quanto, nella fattispecie qui in esame:
la procura alle liti, rilasciata in primo grado alla banca, consta di foglio separato, non congiunto con l'atto di citazione ed è privo di data e del luogo di sottoscrizione;
il difetto di data rende comunque assolutamente impossibile la dimostrazione, anche presuntiva, del rilascio della procura nel territorio italiano.
Orbene, sul punto qui controverso, questo giudice evidenzia che:
(1)
dall'esame delle tavole processuali, che la Corte ha compiuto, differentemente da quanto dedotto da tutti gli appellati, l'atto di citazione di prime cure, che è del tipo cartaceo e le cui pagine sono state progressivamente numerate, si conclude a pag. 6 con la sottoscrizione dell'atto da parte dei difensori ed è seguito dalla congiunta pag. 7, in cui è riportato il mandato alle liti conferito dalla banca ai difensori, per terminare nella pagina successiva, che è sul retro della detta pag. 7, ove
è apposta la “relazione di notifica” dell'atto di citazione, a istanza della e nei confronti di tutti i Pt_1
convenuti, predisposta dal richiedente su timbri sequenziali (n. 4) a inchiostro.
(2)
la giurisprudenza ha da tempo chiarito i principi che regolano la materia:
“In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria
a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem" apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può ritenersi assolto causa n. 332/2021 R.G. 5 nell'ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, ad un ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizione dell'atto a cui la procura si riferisce” (Cassazione civile sez. un. - 24/01/2020, n. 1605);
“In caso di mandante residente all'estero, la prova contraria, idonea a superare la presunzione di rilascio della procura "ad litem" in Italia, può essere desunta da vari elementi
(quali l'assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza della parte in un paese non della Comunità Europea o la mancata dimostrazione di un suo ingresso in Italia), nonché dal comportamento processuale della parte e, in particolare, dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dalla controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venne sottoscritta, cui il giudice, secondo la sua prudente valutazione, può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti" (Cassazione civile sez. lav. - 23/10/2018, n.
26828).
Alla stregua di quanto innanzi specificato ai precedenti punti (1) e (2), ne consegue che gli appellati, all'epoca convenuti in primo grado, non hanno fornito alcuna tranquillante prova, come era invero loro preciso onere, atta a superare la presunzione, nella specie, dell'avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem", non essendo stato deferito sul punto, in prime cure e/o in questa sede, neppure interrogatorio formale alla banca.
Respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale da parte della banca e, di conseguenza, riformata integralmente la gravata sentenza, occorre qui di seguito esaminare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., originariamente spiegata dalla alla stregua di quanto Pt_1 espressamente domandato in questa sede dall'appellante.
Innanzitutto, deve essere respinta l'eccezione sollevata dagli appellati nel gravame per cui la domanda di revocatoria, così come riproposta dalla banca, è inammissibile, essendosi l'istituto di credito limitato a un generico rinvio alla difese spiegate in primo grado, di tal che, hanno in buona sostanza affermato gli appellati, non è stato assolto all'onere di riproposizione specifica della domanda di prime cure.
L'eccezione è infondata, posto che, di recente ma dando continuità a prolungato insegnamento, la
Suprema Corte ha ribadito che:
“L'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure. (Principio affermato in relazione a un atto di gravame, avverso ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione, in cui causa n. 332/2021 R.G. 6 le domande di merito oggetto di assorbimento c.d. improprio per effetto della pronunzia in rito erano state solo genericamente reiterate attraverso il rinvio al ricorso introduttivo del giudizio)” -
(Cassazione civile sez. II, 30/10/2024, n. 28078).
Passando al merito della spiegata domanda di revocatoria, la Corte osserva che la medesima è fondata e deve essere accolta, ricorrendo nella specie tutti i requisiti di cui all'art. 2901 del codice civile.
Tali requisiti, oramai da tempo e in riferimento soprattutto al profilo di operatività dell'azione di cui qui si discute, sono stati così di seguito evidenziati dalla giurisprudenza:
“In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore" (Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n. 26310);
“Nell'azione pauliana il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. Infatti,
l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia”
(Corte Appello Roma sez. III, 27/02/2023, n. 1406);
“In tema di azione revocatoria ordinaria, per evitare la presunzione di lesività
e pregiudizio alle ragioni creditore, il debitore deve fornire la prova del motivo dell'atto di disposizione, oltre la dimostrazione che il proprio patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore” (Corte Appello Milano sez. IV, 22/07/2020, n. 1936).
Orbene, nella specie e quindi in riferimento all'atto di compravendita, stipulato in data 20/12/2010 per Notar di IS rep. n. 75424 - racc. n. 22055, con il quale Persona_1 Controparte_3
ha alienato a favore degli altri convenuti tutti i suoi diritti immobiliari ivi descritti (appartamento, negozio e villa), questo giudice osserva che:
il credito vantato dalla banca appellante nei confronti di che ascende in Controparte_3 numerario alla ben rilevante somma di €. 941.825/36, oltre accessori e conseguenti, peraltro giammai contestato da alcun antagonista in tutto il corso di questo giudizio, è certo, liquido ed esigibile in quanto:
causa n. 332/2021 R.G. 7 portato dal decreto ingiuntivo n. 262/2012, reso dal Tribunale di IS, a istanza dell'istituto di credito nei confronti dell'obbligata principale CP_4
oltre che dalla giammai impugnata fideiussione del 14/04/2005, che era stata prestata, fino all'importo di €. 3.000.000/00, da in caso di insolvenza, qui verificatasi, della Controparte_3
CP_6
alla stregua della certificazione anagrafica, versata in atti dalla banca in prime cure con la
[...]
memoria 08/01/2014, che è parte venditrice di tutti i suoi diritti in relazione ai Controparte_3 cespiti immobiliari indicati nell'atto gravato, è il germano degli acquirenti e Controparte_1
nonché il cognato dell'altra acquirente;
CP_2 Parte_3
difatti, è la moglie, in regime di comunione legale di e, Parte_3 CP_2 in tale veste, ha partecipato all'atto qui gravato;
il corrispettivo della “vendita”, quantificato nell'atto in €. 324.188/34, risulta corrisposto dagli acquirenti mediante accollo e subingresso di corrispondente quota dell'originario mutuo n.
9349796, poi cartolarizzato, concesso all'epoca dalla ad con atto del CP_7 Controparte_3
22/12/2005, sempre a rogito per Notar rep. n. 68521 – racc. n. 17869; Per_1
inoltre, con il predetto contratto di mutuo ipotecario del 22/12/2005, stipulato tra CP_7
e gli appellati e appunto germani dell'altro
[...] Controparte_3 Controparte_1 CP_2
appellato oltre che acquirenti da costui di tutti i suoi diritti sugli immobili di cui Controparte_3
innanzi, si sono costituiti anche terzi datori di ipoteca, in favore della banca per il soddisfacimento e garanzia del mutuo erogato ad che costui altrimenti non avrebbe mai potuto Controparte_3
ottenere.
In definitiva, questo giudice rileva che l'atto di alienazione è intercorso a favore di soggetti legati da stretti rapporti di parentela con il venditore e che, con tale vendita, il debitore si è Controparte_3
spogliato di ogni bene immobile, peraltro non indicando in questo giudizio comunque altri beni atti a soddisfare la pretesa creditoria, che è stata qui agitata dalla banca.
Ne consegue che gli acquirenti ( e ) erano Controparte_1 CP_2 Parte_3
certamente a conoscenza sia della situazione patrimoniale di grave decozione del proprio stretto congiunto ( e sia del pregiudizio che sarebbe stato arrecato alle ragioni della banca Controparte_3 creditrice con la stipula dell'atto gravato, non fosse altro perché e Controparte_1 CP_2
rivestivano anche la qualità di terzi datori di ipoteca in riferimento proprio ai cespiti immobiliari di cui si discute e quindi ben conoscevano la situazione patrimoniale dell'appellato Controparte_3
Non è infine applicabile, nella specie, il terzo comma dell'art. 2901 c.c., che è stato invero invocato da tutti gli appellati, in quanto gli importi ancora dovuti in forza del contratto di mutuo del
22/12/2005 non costituivano un “debito scaduto”, trattandosi di somme rateizzate e non causa n. 332/2021 R.G. 8 immediatamente esigibili, la cui scadenza è stata qui arbitrariamente anticipata dal debitore, peraltro con la cosciente partecipazione e assenso dei terzi datori di ipoteca e cioè degli appellati e che in buona fede avrebbero potuto provvedere tranquillamente a Controparte_1 CP_2 corrispondere il pattuito “tantundem”, per tutto la durata stabilita del termine per l'adempimento, così come negoziato tra le parti all'epoca della stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 1185
c.c., senza procedere ad alcun trasferimento reale dei cespiti immobiliari se non con il manifesto scopo di violare il disposto di cui all'art. 2740 c.c. ai danni della appellante. Pt_1
A questo punto, ogni altra questione, sollevata dalle parti, è superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il regime delle spese di lite segue la soccombenza, di tal che gli appellati, con il vincolo della solidarietà, devono rimborsare in favore della le spese di lite del Pt_1
doppio grado, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo e nove, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n.
37/18 (valore della domanda di gravame: €. 941.825/36).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del dì 07/10/2021, spiegato dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di IS n. 307/2021 del 30/07/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, in riforma della gravata sentenza, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inefficace nei riguardi della appellante Pt_1
l'atto di compravendita, stipulato in data 20/12/2010 per Notar di IS rep. Persona_1
n. 75424 - racc. n. 22055, trascritto il 19/01/2011 al n. 222 reg. part. e al n. 199 reg. part. alla
Conservatoria dei RR.II. di IS, con il quale ha alienato i propri diritti in favore Controparte_3
di , e Parte_3 CP_2 Controparte_1
su un appartamento ubicato in IS contraddistinto in Catasto al Fg. 43 Part. 146 Sub.1;
su un negozio ubicato in IS contraddistinto in Catasto al Fg. 43 Part. 146 Sub 2;
su una villa ubicata in IS contraddistinta in Catasto al Fg. 79 Part. 494 Sub 1, e al Fg. 79
Part. 495 Sub 2;
2) condanna gli appellati in solido alla rifusione, in favore della delle spese di lite che si Pt_1
liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione:
► per il primo grado, nell'importo complessivo di €. 30.597/00, di cui €. 1.474/00 per esborsi e €. 29.123/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti;
causa n. 332/2021 R.G. 9 ► per il gravame, nell'importo complessivo di €. 28.711/00, di cui €. 2.556/00 per esborsi e €.
26.155/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti;
3) ordina al Direttore dell' di provvedere, con esonero da ogni Parte_4
responsabilità e ingerenza, alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 332/2021 R.G. 10