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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/09/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nella causa n. 1757/2024 RG promossa da
C.F. e , CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall' Avv Teresa Stefania Toscano C.F._2
attori
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore De Luca
convenuta
CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e Parte_1 Parte_2
premettevano di aver sottoscritto in data 21 ottobre 2002, presso la filiale di Controparte_1
di Melito Porto Salvo (RC), tre buoni fruttiferi, ciascuno per l'importo
[...]
di € 5000,00; premettevano, inoltre, di essersi recati, in data 13/04/2023, presso il predetto ufficio postale per riscuotere i tre buoni fruttiferi e gli interessi medio tempore maturati, ma che la riscossione gli era stata negata perché i titoli si erano prescritti;
a seguito del predetto rifiuto, avevano prima presentato reclamo a Controparte_1
conclusosi con esito negativo, e successivamente diffidato la stessa società emittente, contestando la violazione del principio di buona fede contrattuale, per mancata consegna del foglio informativo analitico, prevista dalla normativa in materia;
poiché anche la diffida rimaneva senza riscontro, ad essa faceva seguito la presentazione, da parte degli stessi attori, del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario al fine di risolvere stragiudizialmente la controversia;
il relativo procedimento si concludeva con il mancato accoglimento, per incompetenza rationis temporis. Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto gli attori chiedevano che fosse accertata e dichiarata la responsabilità di per Controparte_1
violazione degli obblighi contrattuali di trasparenza, correttezza nell'emissione dei buoni fruttiferi postali summenzionati ed essi intestati e, per l'effetto, che la stessa società convenuta fosse condannata al risarcimento per complessivi € 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nella misura di legge sulla somma rivalutata. Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la prescrizione dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa e dell'azione al risarcimento danni per responsabilità pre- contrattuale e che fosse rigettata la domanda avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto. All'udienza del 24.09 2025, fissata per la discussione e la decisione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti di causa. Il Got, alla medesima udienza, ad esito della RA di
IG , dato atto che alle ore 16,00 non erano presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
****************
Nel caso in esame gli attori affermano che la prescrizione dei buoni fruttiferi oggetto di causa, ad essi eccepita da al momento della richiesta di riscossione, non CP_1
gli possa essere opposta, in ragione del fatto che gli stessi buoni sono stati emessi senza indicazione della relativa scadenza e senza contestuale consegna del foglio informativo;
lamentano, quindi, la violazione, da parte della società convenuta, sia della normativa in materia, sia dei principi di correttezza e buona fede espressi dagli art. 1175 e 1176 c.c.; parte convenuta, nel costituirsi, insiste sull'avvenuta prescrizione decennale dei buoni fruttiferi, decorrente dal giorno successivo alla scadenza dei buoni stessi - quest'ultima avvenuta dopo sette anni dall'emissione e quindi in data 21.07.2009 - e maturata, quindi, in data 21.07.2019; la convenuta replica, inoltre, alla contestazione avversaria sulla mancata consegna del foglio informativo, affermando che la dicitura “ a termine” apposta sul retro dei buoni sia informativa sufficiente per il cliente, il quale avrebbe, peraltro, l'onere di visionare gli avvisi presso gli Uffici postali e le pubblicazioni sulle
Gazzette Ufficiali dei decreti Ministeriali che disciplinano la materia, per accertare l'effettiva scadenza ed il termine prescrizionale dei titoli sottoscritti. La normativa vigente all'epoca dell'emissione dei buoni fruttiferi de quo è costituita dal decreto Ministeriale del
Tesoro e del Bilancio del 19 dicembre 2000, il quale all'art. 3 dispone che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il titolo ed il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”; l'art. 6 dello stesso decreto impone, inoltre, che nei locali aperti al pubblico siano esposte le condizioni praticate, rinviando al foglio informativo da consegnare al sottoscrittore per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni stessi. Dalla normativa richiamata si evince la sussistenza di un obbligo di informativa specifica gravante sull'ufficio postale emittente, da adempiere con la consegna del foglio informativo, contestualmente alla consegna dei buoni fruttiferi cartacei;
si evince, inoltre, la valenza generale degli avvisi pubblicati presso gli uffici, che fanno espresso rinvio all'informativa dettagliata consegnata al cliente e, che, pertanto - al contrario di quanto sostenuto da parte convenuta - non possono sopperire alla mancata consegna del foglio informativo, contenente le indicazioni specifiche sul singolo investimento;
è evidente che lo scopo della normativa sopra richiamata è quello di garantire una scelta pienamente consapevole del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di conoscere dettagliatamente le caratteristiche del buono che sottoscrive, compresa la scadenza ed i termini prescrizionali, per esercitare tempestivamente il diritto al rimborso. Nel caso in esame parte convenuta, non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta consegna del foglio informativo, onere sulla stessa gravante in forza di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., per il quale, mentre spetta agli attori fornire la prova del diritto fatto valere in giudizio - e gli attori, nel caso in esame, hanno adempiuto al suddetto onere probatorio, producendo i buoni fruttiferi da cui è sorto il rapporto negoziale con la società convenuta - grava invece, sul convenuto l'onere di provare l'avvenuto adempimento, in tal caso dimostrando di aver fornito il foglio informativo di cui alla normativa sopra richiamata;
anche recentemente la Cassazione, I sez., con ordinanza n. 18204/2025, in relazione ad un caso analogo a quello in esame, ha confermato che grava sull'ente emittente dei buoni fruttiferi la prova di aver fornito il foglio informativo al cliente che li sottoscrive. Deve quindi ritenersi che il mancato adempimento dell'obbligo informativo, così come previsto dalla normativa al riguardo, sopra citata, abbia precluso agli attori di avere piena contezza, sia della scadenza dei buoni de quo, sia dei termini entro i quali avrebbero potuto richiederne il rimborso, ed abbia, conseguentemente, prodotto un danno, corrispondente alla perdita del capitale investito nei buoni stessi;
si tratta di una forma di responsabilità contrattuale, in quanto determinata dalla violazione di un obbligo accessorio – consegna del foglio informativo - nascente al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi e, quindi, contestualmente alla formazione del rapporto negoziale.
I termini decennali di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, di cui all'art. 2946
c.c., al contrario di quanto affermato da parte convenuta, non possono ritenersi decorrenti dalla data di emissione dei buoni fruttiferi, avvenuta nel mese di ottobre 2002, ma dal 3 aprile 2023, data in cui agli attori è stato negato il rimborso a causa della prescrizione, in quanto è solo da tale data che gli stessi hanno avuto effettiva consapevolezza di quanto avrebbero dovuto, invece, sapere - qualora la società convenuta avesse adempiuto al proprio obbligo informativo - in sede di emissione dei buoni stessi;
la prescrizione inizia, infatti, a decorrere, per orientamento giurisprudenziale consolidato, solo dal momento in cui il danno diviene riconoscibile da chi lo subisce ( cfr. Cass. III sez. ordinanza 26.10.2024, n.25774). Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda degli attori può trovare accoglimento e dev'essere condannata al Controparte_1
pagamento in favore degli attori, in solido, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 15.000,00, corrispondente al valore dei buoni fruttiferi al momento dell'emissione, oltre interessi al tasso legale, dalla data di emissione stessa, cioè dal 21.10.2002 e sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , attori, contro , in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, convenuta, così provvede:
1) in accoglimento delle domande formulate dagli attori, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 15.000,00 in favore degli attori, in solido, oltre interessi al tasso legale, dalla data di emissione (21.10.2002) e sino al soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori, in solido, che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 24 settembre 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Francesca Versaci