Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 307/2018 R.G., promossa in grado di appello
DA
P.IVA: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Cannizzo;
- appellante-
CONTRO
C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Massimo Zaccarini;
- appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato in data 25.02.2016 la Parte_1 intimava al di pagare la complessiva somma di euro € 58.820,10, Controparte_1
oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 240/2012 emesso dal Tribunale di Trapani in data 06/06/2012.
Il proponeva opposizione. Controparte_1
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 636 del 05/07/2017 accoglieva l'opposizione e condannava il al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 di € 34.877,54, con compensazione delle spese di lite.
[...]
ha proposto appello con atto notificato in data Parte_1
11 dicembre 2019.
Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, all'esito della trattazione scritta del giorno 8 settembre 2023 la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'impugnazione è inammissibile per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c. La sentenza di primo grado è stata, infatti, pubblicata il 5 luglio 2017 e l'atto di appello è stato notificato il giorno 2 febbraio 2018.
L'art.3 della L. 742/1969 prevede che la sospensione dei termini non si applica “alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12”, fra cui i “procedimenti di opposizione all'esecuzione”.
Nel caso in esame, vertendosi in materia di opposizione all'esecuzione, e non applicandosi la sospensione dei termini feriali (Cass. civ. ordinanza n.7001/2022), il gravame, a pena di decadenza dal diritto d'impugnazione, avrebbe dovuto essere proposto entro il 5 gennaio 2018.
L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (Cass. civ.
n. 11666/2015).
Le spese del grado di appello, che si liquidano in complessivi € 7.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA, sono da porre a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani, n. 636 del 05/07/2017; condanna l'appellante al pagamento delle spese di appello, che liquida, in favore dell'appellata, in complessivi € 7.000,00, oltre al rimborso delle spese generali, CPA e
IVA.
Dà atto che sussistono, nei confronti della parte appellante, i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, il 22 marzo 2024 3
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo