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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3235 R.G. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel.est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
C.F. C.F._1 residente a [...] con l'avv. Stefania Starace, con studio in Milano, viale Monte Nero n. 4 pec presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...] il 1° ottobre 1982 cittadino italiano
C.F. C.F._2 residente a [...] con l'avv. Stefania Starace, con studio in Milano, viale Monte Nero n. 4 pec presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RL (MI) il 29 luglio 2010 con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
RL
(anno 2010 atto n. 8 reg. parte 2 serie A) in regime di separazione dei beni. con il seguente figlio:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
I – Su affidamento e collocamento del minore
1) Il figlio minore sul quale entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità R_ genitoriale, è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, che continuerà ad abitare con lui presso la casa coniugale in Vanzago (MI), in via Giovanni
XXIII n. 13.
2) La casa familiare sita a Vanzago (MI), in via Giovanni XXIII n. 13 viene assegnata alla SIa
con tutto quanto l'arreda e la correda, affinché la stessa possa continuare ad abitarvi con Parte_1 il figlio fermo quanto previsto infra al punto 8. R_
II – Sulla regolamentazione delle modalità di frequentazione dei genitori con il minore
3) Il padre, , potrà tenere con sé il figlio tutte le volte che i genitori lo concorderanno, Parte_2 indipendentemente dal calendario di seguito delineato, previo congruo preavviso e compatibilmente con l'attuale tenerissima età del minore, sempre tenendo prioritariamente conto delle esigenze di e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, salva la possibilità di recupero degli R_ eventuali incontri saltati per le une o per gli altri, nonché, in ogni caso:
A) Fino a che il minore non avrà compiuto cinque anni d'età:
i) il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, sempre nel pomeriggio, dalle ore 17.30, fino alle ore 21, ove possibile cenando con il minore, con o senza la madre. Tali incontri settimanali avranno luogo presso l'abitazione materna o, eventualmente, previo accordo con la madre, in altro luogo;
ii) il sabato o, in alternativa, previo accordo, la domenica, dalle ore 10, presso l'abitazione materna o, eventualmente, in altro luogo da concordarsi, fino alle ore 13. Resta inteso tra i coniugi che gli incontri del sabato tra padre e figlio verranno progressivamente ampliati, tenendo conto delle prioritarie esigenze del minore e delle reazioni di quest'ultimo al distacco dalla madre, fino a raggiungere, al compimento dei tre anni di o successivamente, se le esigenze del minore lo R_ richiedono, il seguente orario: dalle ore 10 del mattino fino alle ore 18, prima della cena, con prelievo e riaccompagnamento, a cura del padre, presso l'abitazione materna;
iii) con riferimento alle vacanze Natalizie 2025 ed alle ulteriori vacanze (Carnevale, Pasqua, Estate,) relative al 2025, e fino a che non avrà compiuto i 5 (cinque) anni di vita, il SI e R_ Pt_2 la SIa si impegnano a concordare tra loro, con congruo anticipo, tempi e modalità dei Pt_1 periodi di frequentazione tra padre e figlio, che tengano conto delle prioritarie esigenze del minore, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, i quali valuteranno, altresì, l'opportunità di scegliere gli eventuali rispettivi luoghi di vacanza in modo che risultino geograficamente non distanti, al fine di agevolare le suddette occasioni di incontro.
B) Al compimento dei cinque anni d'età del minore:
- nei fine settimana: a fine settimana alternati, dal venerdì, dall'uscita da scuola di R_ alla domenica sera, dopo cena, con riaccompagnamento presso la casa materna;
- infrasettimanalmente: previo accordo tra i genitori e fermo il prioritario interesse del minore, un giorno infrasettimanale da introdursi gradualmente, tenendo conto delle esigenze di fino R_ alla previsione di un pernottamento presso l'abitazione paterna, alternativamente il lunedì (dopo il week-end di spettanza materna) o il giovedì (dopo il week-end di spettanza paterna), con prelievo da scuola del bambino, al regolare orario di uscita, a cura del padre, e riaccompagnamento del bambino a scuola la mattina del giorno seguente.
In tutti i casi in cui il bambino non sia a scuola, il padre lo preleverà dall'abitazione materna intorno alle ore 16 e lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre il mattino del giorno successivo;
- durante le festività scolastiche:
➢ a Natale, dalla chiusura della scuola sino alla mattina del 30 dicembre con un genitore e dalla mattina del 30 dicembre alla sera del 6 gennaio con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno. In ogni caso, ove i genitori siano entrambi a casa nel periodo natalizio, R_ tenuto conto delle rispettive tradizioni familiari, trascorrerà la cena e la notte della Vigilia con la madre e il pranzo o la cena di Natale con il padre, se possibile e previo accordo tra le parti, alla presenza anche dell'altro genitore;
➢ a Pasqua, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
➢ in estate, indipendentemente dalla turnazione ordinaria quotidiana, 3 settimane non consecutive con il padre, da suddividersi in due o tre periodi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e con la precisazione che il mese di agosto – nel caso la scelta dei genitori dovesse coincidere con tale periodo – verrà ripartito equamente tra ciascun genitore con attribuzione del primo o del secondo periodo ad anni alterni (da intendersi, un anno i primi quindici giorni del mese al padre e l'anno successivo alla madre, e viceversa l'anno successivo, e così via di anno in anno);
➢ in occasione di “ponti” e altre vacanze scolastiche, secondo un regime di alternanza tra i genitori;
➢ nel giorno del compleanno di in compagnia anche della madre, ovvero, in caso di R_ conflitto tra i genitori, in occasione del pranzo, mentre la madre trascorrerà con la cena, e, R_ poi, viceversa l'anno successivo, seguendo il regime dell'alternanza di anno in anno;
➢ nel giorno di compleanno di ciascun genitore, indipendentemente dal calendario “ordinario”, il genitore festeggiato trascorrerà con se possibile, l'intera giornata, dal pranzo alla cena;
R_
4) entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare al figlio gli eventuali rispettivi compagni, a meno che non si tratti di relazione sentimentale seria e duratura (che perduri da almeno due anni) e, in ogni caso, informandone preventivamente il coniuge.
III) Sul contributo al mantenimento del minore e sulle spese extra-assegno
5) Il SI verserà alla SIa a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio minore la somma di € 800,00 (ottocento/00), somma che sarà versata alla SIa R_ anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e Parte_1 sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a far tempo dal medesimo mese dell'anno successivo. Resta inteso tra i coniugi che l'importo di euro 800,00 resterà invariato fin tanto che il SI provvederà al pagamento delle residue rate dei due finanziamenti accesi da Pt_2 ciascun coniuge per l'acquisto delle rispettive autovetture, fino alla loro totale estinzione. A partire dal mese successivo all'ultimo pagamento estintivo dei suddetti finanziamenti, sin tanto che il figlio non avrà raggiunto l'indipendenza economica e tenuto conto delle prevedibili esigenza di crescita del minore, il concorso al mantenimento di a carico del SI diverrà automaticamente R_ Pt_2 pari ad euro 1.000,00.= (mille/00) mensili, somma va versarsi anticipatamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a far tempo dal medesimo mese dell'anno successivo a quello di decorrenza del nuovo importo del contributo al mantenimento.
6) Il SI terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative al figlio, restando il Pt_2 residuo 30% a carico della madre, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il SI si impegna, altresì, a versare con cadenza mensile sul conto corrente intestato alla Pt_2 SIa e al minore l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) a decorrere Parte_1 Persona_1 dal mese di febbraio 2025 e fino al compimento del 18° (diciottesimo) anno del figlio.
I coniugi hanno, altresì, chiesto che l'Ill.mo Collegio voglia prendere atto delle seguenti concordate ulteriori statuizioni
8) per quanto riguarda l'unità immobiliare, adibita a casa coniugale, sita in Vanzago (MI), frazione
Mantegazza, in via Giovanni XXIII n. 13, e precisamente:
a) villetta di tipo a schiera su tre livelli censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 10
(dieci), particella 516 (cinquecentosedici), subalterno 7 (sette), via Giovanni XXIII n. Snc, piano S1-
T-1, categoria A/7, classe 4, vani 6, Rendita Catastale Euro 573,27, e b) box ad uso autorimessa, al piano interrato, pertinenziale alla villetta, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 10 (dieci), particella 516 (cinquecentosedici), subalterno 19
(diciannove), via Giovanni XXIII n. Snc, piano S1, categoria C/6, classe 3, mq. 29, Rendita Catastale
Euro 74,89, come da atto di compravendita a rogito Notaio registrato a Milano DP II il Persona_2
22/10/2019 al n. 39934 Serie 1T, la cui piena proprietà è stata acquistata dai coniugi in comunione pro indiviso in parti uguali tra loro, questi ultimi concordano che sarà libera ed insindacabile facoltà della SIa sulla quale è gravato e grava in via esclusiva il pagamento delle rate di mutuo, Pt_1 decidere, a sua totale discrezione, tra le seguenti due opzioni alternative:
I) porre in vendita la sopra descritta unità immobiliare (villetta e box) con l'intesa che il ricavato, previa estinzione del mutuo acceso presso UBI Banca, spetterà in via esclusiva alla SIa Pt_1
[...]
II) eseguire il trasferimento immobiliare, a titolo gratuito, della quota di piena proprietà della sopra descritta unità immobiliare facente capo al SI in favore della SIa Parte_2 Pt_1
in modo che quest'ultima diventi titolare della piena proprietà al 100%. Le spese notarili
[...] inerenti a tale trasferimento saranno a carico esclusivo del SI . Parte_2
9) Il SI continuerà a provvedere al pagamento dei finanziamenti relativi all'autovettura Pt_2
Pegeout e alla moto Suzuki di sua proprietà e di suo uso, e continuerà altresì a provvedere al pagamento integrale delle residue rate del finanziamento n. 31117009/PA stipulato dalla SIa in data 20.6.2024 con Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy per l'acquisto Parte_1 dell'autovettura KIA, di proprietà ed in uso alla SIa fino alla sua totale estinzione. Pt_1
10) Il SI , attualmente ancora residente presso l'abitazione familiare in Vanzago, via Pt_2
Giovanni XXIII n. 13, si impegna a trasferire altrove la propria residenza, entro 30 giorni dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Tribunale.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto che il marito provvederà ad asportare tutti gli indumenti e gli effetti personali dalla casa coniugale in Vanzago entro e non oltre 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso e che i mobili e le suppellettili che arredano la casa coniugale restano assegnati in proprietà esclusiva alla SIa Pt_1
12) I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per la richiesta dei documenti d'identità validi anche per l'espatrio per il figlio minore Resta, tuttavia, espressamente inteso tra i R_ coniugi, che qualsiasi viaggio all'estero del figlio minore con il padre o con la madre, dovrà essere previamente concordato con l'altro genitore.
13) Le Parti concordano, ed il SI espressamente accetta, che il figlio porti, in Pt_2 R_ aggiunta al cognome paterno, anche quello materno e si impegnano per l'effetto a presentare, entro 90 giorni dall'udienza di comparizione personale delle parti, istanza congiunta presso l'ufficio di
Prefettura competente al fine di richiedere l'aggiunta del cognome materno al nome del figlio.
14) Quanto ai due rapporti di conto corrente cointestati ai coniugi, il SI e la SIa Pt_2 Pt_1 concordano di chiuderli entrambi con l'intesa che il saldo attivo relativo al conto corrente cointestato acceso presso Illimity, sarà di esclusiva spettanza del SI , mentre il saldo attivo relativo al Pt_2 conto corrente cointestato acceso presso BC US RO e Buguggiate, sarà di esclusiva spettanza della SIa Pt_1
15) I coniugi, stante l'indipendenza economica di ciascuno, dichiarano concordemente di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa nei confronti dell'altro coniuge a titolo di contributo al mantenimento personale e di aver definito con il presente accordo ogni questione tra loro insorta, a qualsiasi titolo dedotta o deducibile, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere in ragione del matrimonio, salvo per quanto espressamente previsto nel presente atto.
16) Le spese legali e di giustizia relative al presente procedimento di separazione consensuale resteranno ad esclusivo e definitivo carico del SI . Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RL (MI) il 29 luglio 2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese, fermo l'accordo tra i coniugi di cui al punto 16 delle ulteriori statuizioni tra gli stessi concordate;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RL (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG