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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/07/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1
) in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Trozzi ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Latina, Via A. Saffi n.12, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
c.f. ); Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: azione di restituzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.6.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il in persona del Presidente Parte_1 pro tempore, conveniva in giudizio al fine di far accertare e Controparte_1 dichiarare l'occupazione illegittima da parte del convenuto dell'immobile adibito ad appartamento per civile abitazione, sito nel Comune di Sezze, in Via Corradini n. 13, in Catasto al Foglio 154, Particella 424; in subordine, chiedeva la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei canoni del convenuto, nonché, in ogni caso, la condanna dello stesso alla restituzione dell'immobile oggetto di causa.
pagina 1 di 6 A fondamento della propria pretesa, il esponeva di essere ente pubblico Parte_1 operante nel settore dell'istruzione, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Pubblica
Istruzione, e di disporre di un patrimonio immobiliare destinato, per volontà del fondatore,
[...]
alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente. Controparte_2
Nel patrimonio predetto rientrava l'immobile oggetto di causa, concesso in godimento abitativo alla sig.ra sua vita natural durante, in forza di contratto stipulato in data 31 CP_3 agosto 1995, a fronte di un corrispettivo mensile pari a Lire 150.000 (equivalenti ad € 76,44).
A seguito del decesso della sig.ra avvenuto in data 11 novembre 2016, l'immobile CP_3 rimaneva nella disponibilità del figlio, sig. il quale aveva, peraltro, Controparte_1 arbitrariamente trasferito la propria residenza nell'immobile già in data 29 novembre 2010.
Parte attrice deduceva, inoltre, l'inadempimento del convenuto rispetto all'obbligo di corresponsione del canone ovvero dell'indennità di occupazione, pur permanendo nella disponibilità del bene.
Sul piano giuridico, parte attrice invocava l'applicazione della disciplina in materia di azione personale di restituzione, evidenziando la pacifica titolarità dominicale del bene in capo all'ente, nonché l'assenza di un valido titolo giuridico in capo all'odierno convenuto a giustificazione della detenzione del cespite.
In via subordinata, e nell'ipotesi in cui fosse ravvisata la validità del rapporto di locazione, l'ente concedente chiedeva in ogni caso la risoluzione per inadempimento del conduttore, per mancato pagamento del canone pattuito.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.Le Tribunale adito, rejectis contrariis, così statuire: a) in via principale, accertare e dichiarare che il convenuto occupa senza valido ed efficace titolo giuridico l'immobile per cui è controversia, in parte narrativa descritto ed identificato;
b) in via subordinata ed eventuale, quand'anche il titolo giuridico ritenuto tutt'oggi valido ed efficace, accertare e dichiarare che, il convenuto medesimo, risulta, in ogni caso, gravemente inadempiente all'obbligo di corrispondere il canone mensile previsto, pronunciandone, conseguentemente, la risoluzione;
c) in ambo i casi, ordinare al convenuto di liberare immediatamente l'unità immobiliare e di consegnarla, senza dilazione, libera da persone e/o cose, alla parte attrice;
d)vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
, sebbene regolarmente citato, rimaneva contumace nel presente Controparte_1 giudizio.
pagina 2 di 6 Istruita con la produzione documentale e concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
24.6.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per la ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova rammentare che, come noto, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
“tradens” la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la
“probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass. Civ. sez. II, 10.10.2018,
n.25052).
L'azione contrattuale di restituzione, quindi, si fonda sull'avvenuta consegna del bene in attuazione di un obbligo contrattuale, e sul venir meno (in senso lato) del titolo che giustificava la disponibilità dello stesso da parte di colui al quale era stato consegnato. Non è rilevante che tale venir meno sia fisiologico, come accade nei contratti c.d. restitutori allorché essi siano giunti al loro naturale epilogo (ad es., la locazione è terminata); o invece patologico, quando cioè il contratto non sia restitutorio (ad es., compravendita) o, essendo restitutorio, cessi prima della sua naturale scadenza (ad es., risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione). Come non
è rilevante che il titolo, che giustificava il godimento del bene da parte di colui cui è stato pagina 3 di 6 consegnato, sia caducato (ad es., annullamento o risoluzione del contratto) oppure sia inefficace fin dall'inizio (ad es., nullità del contratto o simulazione assoluta) o addirittura non sia mai venuto ad esistenza. Ciò che conta è che, accertato inesistente o inefficace ab origine o venuto meno il titolo in questione, colui che aveva ricevuto il bene deve restituirlo.
Nel caso di specie, la domanda attorea, fondata sul venir meno del titolo legittimante l'occupazione dell'immobile oggetto di causa, costituito dal contratto di locazione stipulato dal con la sig.ra in data 31 agosto 1995, è stata correttamente Parte_1 CP_3 qualificata da parte attrice come azione di restituzione, ed in quanto tale merita di trovare accoglimento.
Più nel dettaglio, la detenzione dell'immobile da parte della sig.ra trovava CP_3 legittimazione in un contratto di locazione stipulato in data 31 agosto 1995 con il Conservatorio
Corradini, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con previsione espressa di durata coincidente con la vita naturale della conduttrice. Tale contratto aveva pertanto ad oggetto una locazione abitativa a uso personale e vitalizio, con canone mensile stabilito in lire 150.000 (€
76,44).
Con la morte della sig.ra sopravvenuta in data 11 novembre 2016, il contratto si è CP_3 estinto per effetto del venir meno della parte conduttrice e della specifica clausola “vita natural durante”, che escludeva una prosecuzione automatica del rapporto con terzi, salvo che ne ricorressero i presupposti di legge.
In tale contesto, l'odierno convenuto, sig. figlio della defunta, risulta Controparte_1 aver fissato la propria residenza presso l'immobile oggetto di causa, pur in assenza di qualsivoglia titolo giuridico opponibile al locatore, giacché la sua permanenza nel bene non risulta fondata né su un contratto autonomo né su una successione nel contratto materno ex lege.
Tale circostanza, in particolare, emerge dal certificato di residenza del convenuto, che risulta risiedere presso l'immobile sito in Sezze, Via Corradini n. 13, e trova ulteriore riscontro nella mancata risposta del all'interrogatorio formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 CP_1
c.p.c.
Nella fattispecie che ci occupa, si deve inoltre escludere l'operatività della disciplina di cui all'art. 6 della Legge n. 392/1998, a mente del quale “In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”. La citata disposizione, invero, condiziona il meccanismo successorio ex lege nella pagina 4 di 6 posizione contrattuale del conduttore defunto, all'effettiva e abituale convivenza del soggetto subentrante con il de cuius. Pertanto, affinché l'erede subentri nel contratto è necessario che quest'ultimo alleghi e dimostri la sua abituale convivenza, determinante una comunanza di vita, con la precedente parte contrattuale. In tal senso, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte,
“poiché lo scopo dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392 è quello di garantire un'abitazione, nel caso di decesso del conduttore, ai residui componenti della comunità familiare o parafamiliare, il diritto del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini alla successione nel contratto di locazione è subordinata alla condizione dell'abituale convivenza con quegli. Ai fini della prova di tale complessa situazione determinante una comunanza di vita con detto conduttore non è sufficiente il certificato storico-anagrafico, che ha un valore meramente presuntivo della comune residenza ivi annotata.” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8652 del
3.10.1996). La convivenza, quindi, deve consistere in una “comunanza di vita stabile e continuativa”, e non vi è dubbio che l'onere della prova della medesima incomba sull'erede che intenda succedere nel rapporto locatizio.
Ebbene, l'odierno convenuto, non costituendosi nel presente giudizio, nulla ha allegato e provato circa la sussistenza della condizione dell'abituale convivenza con la Sig.ra funzionale ad CP_3 una comunanza di vita con quest'ultima. Né, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, può reputarsi a tal fine sufficiente il certificato di residenza depositato dalla stessa parte attrice.
È pertanto conclamata l'insussistenza del titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto, che deve essere condannato alla restituzione dello stesso in favore del proprietario/locatore, legittimato alla riacquisizione della disponibilità materiale del cespite. In tale prospettiva, pienamente fondata risulta l'azione personale di restituzione proposta dall'ente attore, stante il venir meno del titolo che in origine giustificava la detenzione.
Peraltro, è appena il caso di osservare, anche volendo ammettere il subentro del convenuto nel contratto di locazione, risulterebbe altresì meritevole di accoglimento la domanda di risoluzione del contratto proposta dal in via subordinata. Parte_1
Come noto, in tema di inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento è tenuto a provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagina 5 di 6 adempimento ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Nella fattispecie in esame, l'attore ha documentalmente adempiuto all'onere della prova, depositando sia il contratto di locazione, redatto in data 31.8.1995, sottoscritto tra il nella persona del Presidente pro tempore, e la Sig.ra sia le Parte_1 CP_3 ricevute con cui la stessa gli corrispondeva i canoni mensili “per affitto casa di Via Corradini,
Sezze” (allegati nel fascicolo di parte attrice), ed ha allegato l'inadempimento del Al CP_1 contrario, il convenuto, non costituendosi nel presente giudizio, nulla ha provato circa l'avvenuto adempimento del prezzo dei canoni di locazione, e neppure ha offerto riscontri probatori a sostegno della non imputabilità dell'inadempimento. Ne deriva che, anche nella prospettiva subordinata — ove si ipotizzasse la prosecuzione del rapporto locativo ex art. 6 della legge n.
392/1978 — risulta integrata la fattispecie risolutiva per grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto e condanna al rilascio dell'immobile da parte del conduttore moroso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna , n.q. di Controparte_1 erede di a rilasciare l'immobile sito in Sezze (LT), Via Corradini n. 13, CP_3 censito in catasto al foglio 154, particella 424, in favore del
[...]
; Controparte_4
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
che liquida in € 264,00 per Controparte_4 esborsi e in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 1 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1
) in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Trozzi ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Latina, Via A. Saffi n.12, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
c.f. ); Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: azione di restituzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.6.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il in persona del Presidente Parte_1 pro tempore, conveniva in giudizio al fine di far accertare e Controparte_1 dichiarare l'occupazione illegittima da parte del convenuto dell'immobile adibito ad appartamento per civile abitazione, sito nel Comune di Sezze, in Via Corradini n. 13, in Catasto al Foglio 154, Particella 424; in subordine, chiedeva la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei canoni del convenuto, nonché, in ogni caso, la condanna dello stesso alla restituzione dell'immobile oggetto di causa.
pagina 1 di 6 A fondamento della propria pretesa, il esponeva di essere ente pubblico Parte_1 operante nel settore dell'istruzione, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Pubblica
Istruzione, e di disporre di un patrimonio immobiliare destinato, per volontà del fondatore,
[...]
alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente. Controparte_2
Nel patrimonio predetto rientrava l'immobile oggetto di causa, concesso in godimento abitativo alla sig.ra sua vita natural durante, in forza di contratto stipulato in data 31 CP_3 agosto 1995, a fronte di un corrispettivo mensile pari a Lire 150.000 (equivalenti ad € 76,44).
A seguito del decesso della sig.ra avvenuto in data 11 novembre 2016, l'immobile CP_3 rimaneva nella disponibilità del figlio, sig. il quale aveva, peraltro, Controparte_1 arbitrariamente trasferito la propria residenza nell'immobile già in data 29 novembre 2010.
Parte attrice deduceva, inoltre, l'inadempimento del convenuto rispetto all'obbligo di corresponsione del canone ovvero dell'indennità di occupazione, pur permanendo nella disponibilità del bene.
Sul piano giuridico, parte attrice invocava l'applicazione della disciplina in materia di azione personale di restituzione, evidenziando la pacifica titolarità dominicale del bene in capo all'ente, nonché l'assenza di un valido titolo giuridico in capo all'odierno convenuto a giustificazione della detenzione del cespite.
In via subordinata, e nell'ipotesi in cui fosse ravvisata la validità del rapporto di locazione, l'ente concedente chiedeva in ogni caso la risoluzione per inadempimento del conduttore, per mancato pagamento del canone pattuito.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.Le Tribunale adito, rejectis contrariis, così statuire: a) in via principale, accertare e dichiarare che il convenuto occupa senza valido ed efficace titolo giuridico l'immobile per cui è controversia, in parte narrativa descritto ed identificato;
b) in via subordinata ed eventuale, quand'anche il titolo giuridico ritenuto tutt'oggi valido ed efficace, accertare e dichiarare che, il convenuto medesimo, risulta, in ogni caso, gravemente inadempiente all'obbligo di corrispondere il canone mensile previsto, pronunciandone, conseguentemente, la risoluzione;
c) in ambo i casi, ordinare al convenuto di liberare immediatamente l'unità immobiliare e di consegnarla, senza dilazione, libera da persone e/o cose, alla parte attrice;
d)vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
, sebbene regolarmente citato, rimaneva contumace nel presente Controparte_1 giudizio.
pagina 2 di 6 Istruita con la produzione documentale e concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
24.6.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per la ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova rammentare che, come noto, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
“tradens” la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la
“probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass. Civ. sez. II, 10.10.2018,
n.25052).
L'azione contrattuale di restituzione, quindi, si fonda sull'avvenuta consegna del bene in attuazione di un obbligo contrattuale, e sul venir meno (in senso lato) del titolo che giustificava la disponibilità dello stesso da parte di colui al quale era stato consegnato. Non è rilevante che tale venir meno sia fisiologico, come accade nei contratti c.d. restitutori allorché essi siano giunti al loro naturale epilogo (ad es., la locazione è terminata); o invece patologico, quando cioè il contratto non sia restitutorio (ad es., compravendita) o, essendo restitutorio, cessi prima della sua naturale scadenza (ad es., risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione). Come non
è rilevante che il titolo, che giustificava il godimento del bene da parte di colui cui è stato pagina 3 di 6 consegnato, sia caducato (ad es., annullamento o risoluzione del contratto) oppure sia inefficace fin dall'inizio (ad es., nullità del contratto o simulazione assoluta) o addirittura non sia mai venuto ad esistenza. Ciò che conta è che, accertato inesistente o inefficace ab origine o venuto meno il titolo in questione, colui che aveva ricevuto il bene deve restituirlo.
Nel caso di specie, la domanda attorea, fondata sul venir meno del titolo legittimante l'occupazione dell'immobile oggetto di causa, costituito dal contratto di locazione stipulato dal con la sig.ra in data 31 agosto 1995, è stata correttamente Parte_1 CP_3 qualificata da parte attrice come azione di restituzione, ed in quanto tale merita di trovare accoglimento.
Più nel dettaglio, la detenzione dell'immobile da parte della sig.ra trovava CP_3 legittimazione in un contratto di locazione stipulato in data 31 agosto 1995 con il Conservatorio
Corradini, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con previsione espressa di durata coincidente con la vita naturale della conduttrice. Tale contratto aveva pertanto ad oggetto una locazione abitativa a uso personale e vitalizio, con canone mensile stabilito in lire 150.000 (€
76,44).
Con la morte della sig.ra sopravvenuta in data 11 novembre 2016, il contratto si è CP_3 estinto per effetto del venir meno della parte conduttrice e della specifica clausola “vita natural durante”, che escludeva una prosecuzione automatica del rapporto con terzi, salvo che ne ricorressero i presupposti di legge.
In tale contesto, l'odierno convenuto, sig. figlio della defunta, risulta Controparte_1 aver fissato la propria residenza presso l'immobile oggetto di causa, pur in assenza di qualsivoglia titolo giuridico opponibile al locatore, giacché la sua permanenza nel bene non risulta fondata né su un contratto autonomo né su una successione nel contratto materno ex lege.
Tale circostanza, in particolare, emerge dal certificato di residenza del convenuto, che risulta risiedere presso l'immobile sito in Sezze, Via Corradini n. 13, e trova ulteriore riscontro nella mancata risposta del all'interrogatorio formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 CP_1
c.p.c.
Nella fattispecie che ci occupa, si deve inoltre escludere l'operatività della disciplina di cui all'art. 6 della Legge n. 392/1998, a mente del quale “In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”. La citata disposizione, invero, condiziona il meccanismo successorio ex lege nella pagina 4 di 6 posizione contrattuale del conduttore defunto, all'effettiva e abituale convivenza del soggetto subentrante con il de cuius. Pertanto, affinché l'erede subentri nel contratto è necessario che quest'ultimo alleghi e dimostri la sua abituale convivenza, determinante una comunanza di vita, con la precedente parte contrattuale. In tal senso, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte,
“poiché lo scopo dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392 è quello di garantire un'abitazione, nel caso di decesso del conduttore, ai residui componenti della comunità familiare o parafamiliare, il diritto del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini alla successione nel contratto di locazione è subordinata alla condizione dell'abituale convivenza con quegli. Ai fini della prova di tale complessa situazione determinante una comunanza di vita con detto conduttore non è sufficiente il certificato storico-anagrafico, che ha un valore meramente presuntivo della comune residenza ivi annotata.” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8652 del
3.10.1996). La convivenza, quindi, deve consistere in una “comunanza di vita stabile e continuativa”, e non vi è dubbio che l'onere della prova della medesima incomba sull'erede che intenda succedere nel rapporto locatizio.
Ebbene, l'odierno convenuto, non costituendosi nel presente giudizio, nulla ha allegato e provato circa la sussistenza della condizione dell'abituale convivenza con la Sig.ra funzionale ad CP_3 una comunanza di vita con quest'ultima. Né, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, può reputarsi a tal fine sufficiente il certificato di residenza depositato dalla stessa parte attrice.
È pertanto conclamata l'insussistenza del titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto, che deve essere condannato alla restituzione dello stesso in favore del proprietario/locatore, legittimato alla riacquisizione della disponibilità materiale del cespite. In tale prospettiva, pienamente fondata risulta l'azione personale di restituzione proposta dall'ente attore, stante il venir meno del titolo che in origine giustificava la detenzione.
Peraltro, è appena il caso di osservare, anche volendo ammettere il subentro del convenuto nel contratto di locazione, risulterebbe altresì meritevole di accoglimento la domanda di risoluzione del contratto proposta dal in via subordinata. Parte_1
Come noto, in tema di inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento è tenuto a provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagina 5 di 6 adempimento ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Nella fattispecie in esame, l'attore ha documentalmente adempiuto all'onere della prova, depositando sia il contratto di locazione, redatto in data 31.8.1995, sottoscritto tra il nella persona del Presidente pro tempore, e la Sig.ra sia le Parte_1 CP_3 ricevute con cui la stessa gli corrispondeva i canoni mensili “per affitto casa di Via Corradini,
Sezze” (allegati nel fascicolo di parte attrice), ed ha allegato l'inadempimento del Al CP_1 contrario, il convenuto, non costituendosi nel presente giudizio, nulla ha provato circa l'avvenuto adempimento del prezzo dei canoni di locazione, e neppure ha offerto riscontri probatori a sostegno della non imputabilità dell'inadempimento. Ne deriva che, anche nella prospettiva subordinata — ove si ipotizzasse la prosecuzione del rapporto locativo ex art. 6 della legge n.
392/1978 — risulta integrata la fattispecie risolutiva per grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto e condanna al rilascio dell'immobile da parte del conduttore moroso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna , n.q. di Controparte_1 erede di a rilasciare l'immobile sito in Sezze (LT), Via Corradini n. 13, CP_3 censito in catasto al foglio 154, particella 424, in favore del
[...]
; Controparte_4
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
che liquida in € 264,00 per Controparte_4 esborsi e in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 1 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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