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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa TO ZO , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1390/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Valenza Massimo e Rossi Alessandra per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e C.F. ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Indaco Gianluca per procura in calce alla comparsa di risposta appellata e C.F. Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Celi Federica per procura in calce alla comparsa di risposta litisconsorte
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Tivoli n.1507/2020 pubblicata in data 30.11.2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Il Tribunale di Tivoli ha accolto l'azione revocatoria proposta da a CP_1 tutela del credito risarcitorio vantato nei confronti di in conseguenza Controparte_2 della conclusione tra le parti in data 25.5.2006 di un contratto preliminare di vendita di un terreno in Comune di Fonte Nuova e di un complesso di fabbricati insistente su di esso, per i quali il promittente venditore aveva presentato domanda di concessione in sanatoria ex L.n.326/2003 garantendo il rilascio del titolo edilizio e che invece, a dire della società attrice, erano risultati non sanabili perché non costruiti entro il 31.3.20023, come da preavviso di diniego comunicato dal Comune di Fonte Nuova in data 23.5.2008. Lamentava la società promissaria acquirente la nullità del contratto ex art.40 L.n.47/1985, la responsabilità del promittente venditore ex art.1338 c.c. e il danno derivatole dagli atti impugnati, entrambi gratuiti, che avevano lasciato il disponente titolare dei soli immobili abusivi. Gli atti dichiarati inefficaci nei confronti della società sono l'atto istitutivo del fondo patrimoniale stipulato a rogito Notaio di Roma in data 5 giugno Persona_1
2013 e l'atto a rogito Notaio di Roma in data 22 febbraio 2016 con Persona_2 cui a seguito dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione Controparte_2 personale, ha trasferito a i beni immobili oggetto del fondo Parte_1 patrimoniale.
§ 2. - Insorge contro la sentenza con un atto di appello articolato Parte_1 in tre motivi. Resiste all'impugnazione che ne ha eccepito CP_1 preliminarmente l'inammissibilità ex artt.342 e 348 bis c.p.c. e chiede, previa correzione di alcuni errori materiali, la conferma della sentenza impugnata. Si è costituito in giudizio aderendo all'appello. CP_2
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 10.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per : Pt_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1507/2020 del Tribunale di Tivoli, respingere le domande tutte formulate dalla CP_1
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per CP_2
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 1507/2020 del Tribunale di Tivoli, accogliere l'appello proposto dalla signora e, per l'effetto, respingere tutte le Parte_1 domande proposte dalla con vittoria delle spese, competenze ed onorari CP_1 del doppio grado di giudizio”.
Per CP_1
“voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione rigettata, così decidere: a) in via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dalla signora;
Parte_1 b) sempre in via preliminare, anche se subordinata, dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la inammissibilità dell'appello proposto dalla signora;
Parte_1
c) nel merito dichiarare inammissibile e/o rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto dalla signora in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
d) dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della CP_1
(i) dell' atto a rogito Notaio di Roma in data 5 giugno 2013 rep. Persona_1
n. 229616, registrato a Roma 3 il 19 giugno 2013 al n. 6409/1T, trascritto a Roma 2 il 21 giugno 2013 al n. 18473 di formalità (anziché 187473 così come riportato a pag. 1 e 4 della motivazione e pag. 4 del dispositivo della sentenza di primo grado), in cui (come emerge dalla sezione D della nota di trascrizione) “i coniugi e Controparte_2
hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia i beni di proprietà esclusiva del coniuge ”; Controparte_2
(ii) dell'atto a rogito Notaio di Roma in data 22 febbraio 2016 rep. Persona_2
n. 80145, registrato a Roma, trascritto a Roma 2 il 22 marzo 2016 al n. 8984 di formalità (anziché 13223 di formalità così come riportato a pag. 1 e 4 della motivazione e pag. 4 del dispositivo della sentenza di primo grado), il signor a seguito Controparte_2 dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, cedeva e trasferiva gratuitamente alla signora i beni immobili oggetto del fondo Parte_1 patrimoniale. e) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
§ 3. – L'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021). § 4. – Ancora in via preliminare, va respinta l'eccezione, reiterata da in CP_1 questo grado, di inammissibilità dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado dagli allora convenuti e perché costituitisi tardivamente. La Pt_1 CP_2 tardività della costituzione non comporta per il convenuto decadenze diverse da quelle elencate tassativamente nel secondo e terzo comma dell'art.167 c.p.c., come si evince dal disposto del secondo comma dell'art.171 c.p.c. Pertanto il convenuto, sebbene costituito tardivamente, conserva il diritto di offrire una versione dei fatti diversa da quella dell'attore e di produrre documentazione a sostegno delle proprie allegazioni.
§ 5. – L'appello contiene tre motivi.
§ 5.1. – Con il primo motivo l'appellante lamenta l'accertamento del fumus di fondatezza della pretesa creditoria di compiuto dal primo giudice. CP_1
Asserisce che il Tribunale si sarebbe limitato a constatare la pendenza del giudizio in cui il credito era stato azionato, senza tener conto del fatto che si tratta di un credito ex art.1338 c.c. connesso a un'azione di nullità del contratto preliminare ex art.40 II comma L.n.47/85, nullità non predicabile con riferimento a contratti a effetti obbligatori. Inoltre, il Comune di Fonte Nuova, con lettere del 16.4.2019, avrebbe comunicato l'accoglibilità della domanda di condono per la maggior parte degli immobili, escludendo solo quelli che non erano stati promessi in vendita a ma CP_1 su cui la società avrebbe dovuto eseguire opere di ristrutturazione.
Il motivo è infondato. ha agito per la tutela del diritto al risarcimento del danno conseguente CP_1 all'impossibilità di ottenere la promessa sanatoria degli immobili oggetto del contratto concluso tra le parti in data 25.5.2006. Tale diritto non risulta pretestuosamente allegato, considerando che, in disparte la questione sulla fondatezza della proposta azione risarcitoria ex art.1338 c.c. connessa all'azione di accertamento della nullità del contratto preliminare, la mancanza di sanatoria genera comunque una responsabilità risarcitoria da inadempimento della parte promittente venditrice. I documenti provenienti dal Comune di Fonte Nuova, prodotti da in questo CP_2 grado a prova della condonabilità degli immobili in questione, non sono decisivi;
sia perché non fanno riferimento alla domanda di condono prot.024676, ossia una delle tre domande indicate nel contratto preliminare;
sia perché si tratta di comunicazioni recanti la data del 16.4.2019, successiva di quasi tredici anni alla data del contratto preliminare, così da non poter escludere la configurabilità dell'inadempimento del promittente venditore;
sia perché gli avvisi non risultano seguiti dai pagamenti delle oblazioni integrative nella misura richiesta, di cui era onerato il promittente venditore.
§ 5.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'accertamento dell'eventus damni, che il primo giudice ha compiuto non tenendo conto, a suo dire, del patrimonio residuo ancora aggredibile da ossia tutti i beni che sono oggetto del contratto CP_1 preliminare e che sarebbero oggetto di sanatoria, come da documentazione allegata. Inoltre il Tribunale non avrebbe considerato che i beni oggetto degli atti impugnati sono gravati da un'ipoteca del valore di € 1000.000,00, che precluderebbe alla società oggi appellata la possibilità di soddisfare su di essi il proprio credito chirografario.
Il motivo è infondato. I beni oggetto del contratto preliminare non possono garantire adeguatamente il credito azionato da proprio perché abusivi. La sanatoria di tali immobili è da CP_1 dimostrare, atteso che, come si è detto sopra, ad oggi non risultano ancora pagate le oblazioni richieste dal nel 2019 e, comunque, la sanatoria Parte_2 interesserebbe solo una parte dei beni oggetto del contratto, di valore imprecisato. Quanto all'iscrizione ipotecaria sui beni oggetto degli atti impugnati, il credito garantito è un mutuo di € 500.000,00 concluso da nel 2008 e regolarmente CP_2 pagato dal mutuatario, a quanto risulta dall'atto di cessione di diritti immobiliari del 22.2.2016, per cui l'entità attuale del credito residuo, che l'appellante non ha nemmeno indicato, difficilmente assorbirà l'intero valore dei beni ipotecati.
§ 5.3. – Con il terzo motivo l'appellante critica l'accertamento dell'elemento soggettivo necessario per la revoca degli atti impugnati. Ribadisce che la residua titolarità in capo all di tutti gli immobili oggetto CP_2 del preliminare costituirebbe sufficiente garanzia dell'eventuale credito di e CP_1 che, tale essendo la rappresentazione dei fatti da parte del disponente, quest'ultimo non poteva figurarsi, nel costituire il fondo patrimoniale e successivamente nel trasferire alla coniuge separata i beni oggetto del fondo, di ledere le ragioni creditorie della promissaria acquirente. Inoltre, il tribunale avrebbe trascurato di considerare che l'atto di trasferimento immobiliare nell'ambito dell'accordo di separazione avrebbe natura onerosa, dato che a fronte dell'acquisto la avrebbe rinunciato all'assegno di mantenimento per Pt_1 sé stessa e acconsentito a un assegno ridotto per il mantenimento del figlio. Sarebbe quindi stato necessario accertare l'elemento soggettivo anche in capo ad essa Pt_1
e, sul punto, l'unico elemento indiziario costituto dal rapporto di coniugio sarebbe insufficiente, attesa anche la consistenza del residuo patrimonio dell CP_2
Il motivo è infondato. Sulla inidoneità degli immobili oggetto del contratto preliminare a garantire il credito risarcitorio di derivante dall'inadempimento del CP_1 preliminare stesso si è detto sopra. avrebbe potuto ignorare il danno che CP_2 arrecava con gli atti impugnati alle ragioni della società oggi appellata solo se avesse legittimamente e in buona fede potuto confidare nella regolare esecuzione del preliminare. Senonché, alla data degli atti impugnati egli aveva ricevuto il preavviso di diniego del condono comunicato dal Comune di Fonte Nuova in data 23.5.2008, per cui era perfettamente al corrente della responsabilità in cui incorreva per l'inadempimento al preliminare e dello scarso valore dei beni di cui rimaneva titolare. Tanto basta per accertare in via presuntiva l'elemento soggettivo richiesto dall'art.2901 c.c., ossia la consapevolezza di nuocere alle ragioni dei propri creditori, anche solo rendendo più difficoltosa e scomoda l'azione esecutiva. Per quanto riguarda l'atto di trasferimento dei beni già oggetto del fondo patrimoniale, l'onerosità del trasferimento deve essere esclusa in considerazione del palese squilibrio tra il presumibile valore del compendio immobiliare trasferito e il presumibile valore del credito della per l'assegno di mantenimento, quest'ultimo da commisurare Pt_1 alla complessiva situazione finanziaria del coniuge, sicché appare sproporzionata un'attribuzione di entità tale da privare l'obbligato di tutti i suoi beni immobili di qualche valore. Peraltro, non c'è alcuna evidenza di un maggiore impegno economico della nel mantenimento del figlio minore, affidato congiuntamente a entrambi Pt_1
i genitori e libero di decidere quanto tempo trascorrere con il padre e presso di lui. Infine, se anche si volesse ravvisare nell'atto di trasferimento una sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi non connotata da gratuità a favore della , la Pt_1 presunzione che quest'ultima fosse a conoscenza della dannosità dell'atto per le ragioni dei creditori del coniuge si desume dal rapporto di coniugio, dall'importanza dell'operazione economica oggetto del contratto preliminare concluso da Parte_3 con di cui si suppone quindi che la coniuge fosse al corrente, e dal recapito CP_1 all' in costanza di matrimonio, del preavviso di rigetto delle domande di Parte_3 condono.
§ 6. – L'appello va respinto. Le spese processuali sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità media salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
§ 7. – Dato atto degli errori materiali denunciati da parte appellata, si dispone la correzione della sentenza in conformità a quanto richiesto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1507/2020 , pubblicata in data 30/11/2020, così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese processuali di questo grado che liquida per compensi in € 10.313,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
In accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale di dispone CP_1 la correzione della sentenza di primo grado in modo che: a pag. 1 e 4 della motivazione e pag. 4 del dispositivo, dove è scritto “n.187473 di formalità” si legga invece “n.18473 di formalità” e dove è scritto “n.13233 di formalità” si legga invece “n.8984 di formalità”. Si annoti sull'originale.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025 Il presidente est.
TO ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa TO ZO , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1390/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Valenza Massimo e Rossi Alessandra per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e C.F. ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Indaco Gianluca per procura in calce alla comparsa di risposta appellata e C.F. Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Celi Federica per procura in calce alla comparsa di risposta litisconsorte
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Tivoli n.1507/2020 pubblicata in data 30.11.2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Il Tribunale di Tivoli ha accolto l'azione revocatoria proposta da a CP_1 tutela del credito risarcitorio vantato nei confronti di in conseguenza Controparte_2 della conclusione tra le parti in data 25.5.2006 di un contratto preliminare di vendita di un terreno in Comune di Fonte Nuova e di un complesso di fabbricati insistente su di esso, per i quali il promittente venditore aveva presentato domanda di concessione in sanatoria ex L.n.326/2003 garantendo il rilascio del titolo edilizio e che invece, a dire della società attrice, erano risultati non sanabili perché non costruiti entro il 31.3.20023, come da preavviso di diniego comunicato dal Comune di Fonte Nuova in data 23.5.2008. Lamentava la società promissaria acquirente la nullità del contratto ex art.40 L.n.47/1985, la responsabilità del promittente venditore ex art.1338 c.c. e il danno derivatole dagli atti impugnati, entrambi gratuiti, che avevano lasciato il disponente titolare dei soli immobili abusivi. Gli atti dichiarati inefficaci nei confronti della società sono l'atto istitutivo del fondo patrimoniale stipulato a rogito Notaio di Roma in data 5 giugno Persona_1
2013 e l'atto a rogito Notaio di Roma in data 22 febbraio 2016 con Persona_2 cui a seguito dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione Controparte_2 personale, ha trasferito a i beni immobili oggetto del fondo Parte_1 patrimoniale.
§ 2. - Insorge contro la sentenza con un atto di appello articolato Parte_1 in tre motivi. Resiste all'impugnazione che ne ha eccepito CP_1 preliminarmente l'inammissibilità ex artt.342 e 348 bis c.p.c. e chiede, previa correzione di alcuni errori materiali, la conferma della sentenza impugnata. Si è costituito in giudizio aderendo all'appello. CP_2
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 10.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per : Pt_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1507/2020 del Tribunale di Tivoli, respingere le domande tutte formulate dalla CP_1
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per CP_2
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 1507/2020 del Tribunale di Tivoli, accogliere l'appello proposto dalla signora e, per l'effetto, respingere tutte le Parte_1 domande proposte dalla con vittoria delle spese, competenze ed onorari CP_1 del doppio grado di giudizio”.
Per CP_1
“voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione rigettata, così decidere: a) in via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dalla signora;
Parte_1 b) sempre in via preliminare, anche se subordinata, dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la inammissibilità dell'appello proposto dalla signora;
Parte_1
c) nel merito dichiarare inammissibile e/o rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto dalla signora in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
d) dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della CP_1
(i) dell' atto a rogito Notaio di Roma in data 5 giugno 2013 rep. Persona_1
n. 229616, registrato a Roma 3 il 19 giugno 2013 al n. 6409/1T, trascritto a Roma 2 il 21 giugno 2013 al n. 18473 di formalità (anziché 187473 così come riportato a pag. 1 e 4 della motivazione e pag. 4 del dispositivo della sentenza di primo grado), in cui (come emerge dalla sezione D della nota di trascrizione) “i coniugi e Controparte_2
hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia i beni di proprietà esclusiva del coniuge ”; Controparte_2
(ii) dell'atto a rogito Notaio di Roma in data 22 febbraio 2016 rep. Persona_2
n. 80145, registrato a Roma, trascritto a Roma 2 il 22 marzo 2016 al n. 8984 di formalità (anziché 13223 di formalità così come riportato a pag. 1 e 4 della motivazione e pag. 4 del dispositivo della sentenza di primo grado), il signor a seguito Controparte_2 dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, cedeva e trasferiva gratuitamente alla signora i beni immobili oggetto del fondo Parte_1 patrimoniale. e) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
§ 3. – L'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021). § 4. – Ancora in via preliminare, va respinta l'eccezione, reiterata da in CP_1 questo grado, di inammissibilità dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado dagli allora convenuti e perché costituitisi tardivamente. La Pt_1 CP_2 tardività della costituzione non comporta per il convenuto decadenze diverse da quelle elencate tassativamente nel secondo e terzo comma dell'art.167 c.p.c., come si evince dal disposto del secondo comma dell'art.171 c.p.c. Pertanto il convenuto, sebbene costituito tardivamente, conserva il diritto di offrire una versione dei fatti diversa da quella dell'attore e di produrre documentazione a sostegno delle proprie allegazioni.
§ 5. – L'appello contiene tre motivi.
§ 5.1. – Con il primo motivo l'appellante lamenta l'accertamento del fumus di fondatezza della pretesa creditoria di compiuto dal primo giudice. CP_1
Asserisce che il Tribunale si sarebbe limitato a constatare la pendenza del giudizio in cui il credito era stato azionato, senza tener conto del fatto che si tratta di un credito ex art.1338 c.c. connesso a un'azione di nullità del contratto preliminare ex art.40 II comma L.n.47/85, nullità non predicabile con riferimento a contratti a effetti obbligatori. Inoltre, il Comune di Fonte Nuova, con lettere del 16.4.2019, avrebbe comunicato l'accoglibilità della domanda di condono per la maggior parte degli immobili, escludendo solo quelli che non erano stati promessi in vendita a ma CP_1 su cui la società avrebbe dovuto eseguire opere di ristrutturazione.
Il motivo è infondato. ha agito per la tutela del diritto al risarcimento del danno conseguente CP_1 all'impossibilità di ottenere la promessa sanatoria degli immobili oggetto del contratto concluso tra le parti in data 25.5.2006. Tale diritto non risulta pretestuosamente allegato, considerando che, in disparte la questione sulla fondatezza della proposta azione risarcitoria ex art.1338 c.c. connessa all'azione di accertamento della nullità del contratto preliminare, la mancanza di sanatoria genera comunque una responsabilità risarcitoria da inadempimento della parte promittente venditrice. I documenti provenienti dal Comune di Fonte Nuova, prodotti da in questo CP_2 grado a prova della condonabilità degli immobili in questione, non sono decisivi;
sia perché non fanno riferimento alla domanda di condono prot.024676, ossia una delle tre domande indicate nel contratto preliminare;
sia perché si tratta di comunicazioni recanti la data del 16.4.2019, successiva di quasi tredici anni alla data del contratto preliminare, così da non poter escludere la configurabilità dell'inadempimento del promittente venditore;
sia perché gli avvisi non risultano seguiti dai pagamenti delle oblazioni integrative nella misura richiesta, di cui era onerato il promittente venditore.
§ 5.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'accertamento dell'eventus damni, che il primo giudice ha compiuto non tenendo conto, a suo dire, del patrimonio residuo ancora aggredibile da ossia tutti i beni che sono oggetto del contratto CP_1 preliminare e che sarebbero oggetto di sanatoria, come da documentazione allegata. Inoltre il Tribunale non avrebbe considerato che i beni oggetto degli atti impugnati sono gravati da un'ipoteca del valore di € 1000.000,00, che precluderebbe alla società oggi appellata la possibilità di soddisfare su di essi il proprio credito chirografario.
Il motivo è infondato. I beni oggetto del contratto preliminare non possono garantire adeguatamente il credito azionato da proprio perché abusivi. La sanatoria di tali immobili è da CP_1 dimostrare, atteso che, come si è detto sopra, ad oggi non risultano ancora pagate le oblazioni richieste dal nel 2019 e, comunque, la sanatoria Parte_2 interesserebbe solo una parte dei beni oggetto del contratto, di valore imprecisato. Quanto all'iscrizione ipotecaria sui beni oggetto degli atti impugnati, il credito garantito è un mutuo di € 500.000,00 concluso da nel 2008 e regolarmente CP_2 pagato dal mutuatario, a quanto risulta dall'atto di cessione di diritti immobiliari del 22.2.2016, per cui l'entità attuale del credito residuo, che l'appellante non ha nemmeno indicato, difficilmente assorbirà l'intero valore dei beni ipotecati.
§ 5.3. – Con il terzo motivo l'appellante critica l'accertamento dell'elemento soggettivo necessario per la revoca degli atti impugnati. Ribadisce che la residua titolarità in capo all di tutti gli immobili oggetto CP_2 del preliminare costituirebbe sufficiente garanzia dell'eventuale credito di e CP_1 che, tale essendo la rappresentazione dei fatti da parte del disponente, quest'ultimo non poteva figurarsi, nel costituire il fondo patrimoniale e successivamente nel trasferire alla coniuge separata i beni oggetto del fondo, di ledere le ragioni creditorie della promissaria acquirente. Inoltre, il tribunale avrebbe trascurato di considerare che l'atto di trasferimento immobiliare nell'ambito dell'accordo di separazione avrebbe natura onerosa, dato che a fronte dell'acquisto la avrebbe rinunciato all'assegno di mantenimento per Pt_1 sé stessa e acconsentito a un assegno ridotto per il mantenimento del figlio. Sarebbe quindi stato necessario accertare l'elemento soggettivo anche in capo ad essa Pt_1
e, sul punto, l'unico elemento indiziario costituto dal rapporto di coniugio sarebbe insufficiente, attesa anche la consistenza del residuo patrimonio dell CP_2
Il motivo è infondato. Sulla inidoneità degli immobili oggetto del contratto preliminare a garantire il credito risarcitorio di derivante dall'inadempimento del CP_1 preliminare stesso si è detto sopra. avrebbe potuto ignorare il danno che CP_2 arrecava con gli atti impugnati alle ragioni della società oggi appellata solo se avesse legittimamente e in buona fede potuto confidare nella regolare esecuzione del preliminare. Senonché, alla data degli atti impugnati egli aveva ricevuto il preavviso di diniego del condono comunicato dal Comune di Fonte Nuova in data 23.5.2008, per cui era perfettamente al corrente della responsabilità in cui incorreva per l'inadempimento al preliminare e dello scarso valore dei beni di cui rimaneva titolare. Tanto basta per accertare in via presuntiva l'elemento soggettivo richiesto dall'art.2901 c.c., ossia la consapevolezza di nuocere alle ragioni dei propri creditori, anche solo rendendo più difficoltosa e scomoda l'azione esecutiva. Per quanto riguarda l'atto di trasferimento dei beni già oggetto del fondo patrimoniale, l'onerosità del trasferimento deve essere esclusa in considerazione del palese squilibrio tra il presumibile valore del compendio immobiliare trasferito e il presumibile valore del credito della per l'assegno di mantenimento, quest'ultimo da commisurare Pt_1 alla complessiva situazione finanziaria del coniuge, sicché appare sproporzionata un'attribuzione di entità tale da privare l'obbligato di tutti i suoi beni immobili di qualche valore. Peraltro, non c'è alcuna evidenza di un maggiore impegno economico della nel mantenimento del figlio minore, affidato congiuntamente a entrambi Pt_1
i genitori e libero di decidere quanto tempo trascorrere con il padre e presso di lui. Infine, se anche si volesse ravvisare nell'atto di trasferimento una sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi non connotata da gratuità a favore della , la Pt_1 presunzione che quest'ultima fosse a conoscenza della dannosità dell'atto per le ragioni dei creditori del coniuge si desume dal rapporto di coniugio, dall'importanza dell'operazione economica oggetto del contratto preliminare concluso da Parte_3 con di cui si suppone quindi che la coniuge fosse al corrente, e dal recapito CP_1 all' in costanza di matrimonio, del preavviso di rigetto delle domande di Parte_3 condono.
§ 6. – L'appello va respinto. Le spese processuali sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità media salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
§ 7. – Dato atto degli errori materiali denunciati da parte appellata, si dispone la correzione della sentenza in conformità a quanto richiesto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1507/2020 , pubblicata in data 30/11/2020, così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese processuali di questo grado che liquida per compensi in € 10.313,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
In accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale di dispone CP_1 la correzione della sentenza di primo grado in modo che: a pag. 1 e 4 della motivazione e pag. 4 del dispositivo, dove è scritto “n.187473 di formalità” si legga invece “n.18473 di formalità” e dove è scritto “n.13233 di formalità” si legga invece “n.8984 di formalità”. Si annoti sull'originale.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025 Il presidente est.
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