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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/11/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD VA NO ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 539/2024 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti,
ricorrente,
contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ROSSANA CP_1 C.F._1
RINALDI, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984 – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18/03/2024, l in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 ha formulato opposizione avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle CP_2 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, in capo a , del diritto all'assegno CP_1 ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che sussiste, in capo a
, il requisito sanitario per poter beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, di CP_1 cui all'art. 1 della legge 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal
21.01.2022. L' ha chiesto, quindi, di: “dichiarare che l'odierno convenuto non ha i requisiti per ottenere Pt_1
il riconoscimento del diritto preteso perché carente del requisito sanitario. […] Con il favore delle spese processuali”.
Nella resistenza di , la causa è stata istruita mediante il richiamo del ctu nominato CP_1 nella fase di atpo, ossia del Dott. . Persona_1
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito esposto.
2.1 Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.2 Il CTU dott. , richiamato nella presente fase, ha ribadito la precedente Persona_1 diagnosi di cui alla fase di a.t.p.o., ossia che il signor è affetto dalle seguenti CP_1 patologie: “Sindrome depressiva endoreattiva severa. Osteartrosi polidistretuale ad incidenza funzionale media Cardiopatia ipertensiva I /II classe NYHA”.
Ha poi concluso nel modo che segue: “il sottoscritto ha puntualmente descritto l'obiettività osteo articolare, attestando un deficit funzionale di grado medio delle articolazioni scapolo omerali, delle ginocchia, delle anche e del rachide in toto con deambulazione con lieve zoppia di fuga a sinistra
(pag. 4 dell'elaborato peritale), quindi non corrisponde al vero che “il quadro clinico e scevro da rilevanti ripercussioni clinico funzionali” , ma la valutazione del grado medio significa che ha delle ripercussioni clinico funzionali importanti ma non gravi. La sofferenza neurologica, inoltre, avrebbe avuto un significato clinico ancora più importante, virando la valutazione finale verso una limitazione funzionale medio grave. Per quanto riguarda la valutazione della patologia cardiaca, la stessa è stata inquadrata nella classe NYHA I, poiché in medicina legale deve ritenersi soddisfatto il criterio secondo il quale in caso classe NYHA a cavallo tra due stadi, il CTU deve tenere conto di quella più bassa. Per tale classe, non si riscontrano di norma edemi declivi o turgore dei vasi del collo, trattandosi di una iniziale compromissione della funzionalità di pompa. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, il sottoscritto non comprende cosa significhi severa compromissione della sfera psichica come scritto dal legale quando la diagnosi è di sindrome depressiva Pt_1 endoreattiva severa. Nell'esame obiettivo i disturbi del sonno, la deflessione del tono dell'umore sono stati riscontrati, nonostante l'assunzione di psicofarmaci, quindi il quadro clinico confermava la diagnosi di cui sopra. La severa compromissione della sfera psichica viene riscontrata di solito nelle patologie più gravi, tipo schizofrenia, psicosi, disturbo di personalità o demenza, non certo nella sindrome depressiva endoreattiva (e non endogena oltretutto). Il periziato, per quanto riguarda i disturbi della sfera psichica, è in cura dal 2021. Quindi la capacità di lavoro residua e la sua validità psicofisica, insieme alle attitudini personali per quanto l'attività lavorativa semispecifica, sono ridotte oltre i due terzi, per cui si conferma la valutazione del 19/12/2023”.
Pertanto, confermando la precedente valutazione del 19.12.2023 ha riconosciuto, in capo a CP_1
, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della
[...] prestazione de qua con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 21.01.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando – alla luce della semplicità delle questioni trattate e della durata del giudizio – i parametri tariffari minimi, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
4- Le spese di c.t.u. liquidate come separato decreto devono essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
539/2024, così provvede: 1) rigetta il ricorso proposto dall' e pertanto dichiara che, con decorrenza dalla domanda Pt_1 amministrativa (21.01.2022) sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste CP_1 dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984;
2) condanna l' al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite della fase di a.t.p.o. Pt_1 liquidate in € 1.170,00 per compensi e delle spese di lite della presente fase di merito liquidate in €
2.6970,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. ROSSANA RINALDI, ex art. 93 c.p.c.
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/11/2025.
Il Giudice
UD VA NO
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD VA NO ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 539/2024 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti,
ricorrente,
contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ROSSANA CP_1 C.F._1
RINALDI, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984 – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18/03/2024, l in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 ha formulato opposizione avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle CP_2 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, in capo a , del diritto all'assegno CP_1 ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che sussiste, in capo a
, il requisito sanitario per poter beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, di CP_1 cui all'art. 1 della legge 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal
21.01.2022. L' ha chiesto, quindi, di: “dichiarare che l'odierno convenuto non ha i requisiti per ottenere Pt_1
il riconoscimento del diritto preteso perché carente del requisito sanitario. […] Con il favore delle spese processuali”.
Nella resistenza di , la causa è stata istruita mediante il richiamo del ctu nominato CP_1 nella fase di atpo, ossia del Dott. . Persona_1
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito esposto.
2.1 Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.2 Il CTU dott. , richiamato nella presente fase, ha ribadito la precedente Persona_1 diagnosi di cui alla fase di a.t.p.o., ossia che il signor è affetto dalle seguenti CP_1 patologie: “Sindrome depressiva endoreattiva severa. Osteartrosi polidistretuale ad incidenza funzionale media Cardiopatia ipertensiva I /II classe NYHA”.
Ha poi concluso nel modo che segue: “il sottoscritto ha puntualmente descritto l'obiettività osteo articolare, attestando un deficit funzionale di grado medio delle articolazioni scapolo omerali, delle ginocchia, delle anche e del rachide in toto con deambulazione con lieve zoppia di fuga a sinistra
(pag. 4 dell'elaborato peritale), quindi non corrisponde al vero che “il quadro clinico e scevro da rilevanti ripercussioni clinico funzionali” , ma la valutazione del grado medio significa che ha delle ripercussioni clinico funzionali importanti ma non gravi. La sofferenza neurologica, inoltre, avrebbe avuto un significato clinico ancora più importante, virando la valutazione finale verso una limitazione funzionale medio grave. Per quanto riguarda la valutazione della patologia cardiaca, la stessa è stata inquadrata nella classe NYHA I, poiché in medicina legale deve ritenersi soddisfatto il criterio secondo il quale in caso classe NYHA a cavallo tra due stadi, il CTU deve tenere conto di quella più bassa. Per tale classe, non si riscontrano di norma edemi declivi o turgore dei vasi del collo, trattandosi di una iniziale compromissione della funzionalità di pompa. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, il sottoscritto non comprende cosa significhi severa compromissione della sfera psichica come scritto dal legale quando la diagnosi è di sindrome depressiva Pt_1 endoreattiva severa. Nell'esame obiettivo i disturbi del sonno, la deflessione del tono dell'umore sono stati riscontrati, nonostante l'assunzione di psicofarmaci, quindi il quadro clinico confermava la diagnosi di cui sopra. La severa compromissione della sfera psichica viene riscontrata di solito nelle patologie più gravi, tipo schizofrenia, psicosi, disturbo di personalità o demenza, non certo nella sindrome depressiva endoreattiva (e non endogena oltretutto). Il periziato, per quanto riguarda i disturbi della sfera psichica, è in cura dal 2021. Quindi la capacità di lavoro residua e la sua validità psicofisica, insieme alle attitudini personali per quanto l'attività lavorativa semispecifica, sono ridotte oltre i due terzi, per cui si conferma la valutazione del 19/12/2023”.
Pertanto, confermando la precedente valutazione del 19.12.2023 ha riconosciuto, in capo a CP_1
, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della
[...] prestazione de qua con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 21.01.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando – alla luce della semplicità delle questioni trattate e della durata del giudizio – i parametri tariffari minimi, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
4- Le spese di c.t.u. liquidate come separato decreto devono essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
539/2024, così provvede: 1) rigetta il ricorso proposto dall' e pertanto dichiara che, con decorrenza dalla domanda Pt_1 amministrativa (21.01.2022) sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste CP_1 dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984;
2) condanna l' al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite della fase di a.t.p.o. Pt_1 liquidate in € 1.170,00 per compensi e delle spese di lite della presente fase di merito liquidate in €
2.6970,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. ROSSANA RINALDI, ex art. 93 c.p.c.
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/11/2025.
Il Giudice
UD VA NO
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.