Sentenza 27 ottobre 2003
Massime • 1
A norma dell'art. 4, lett. a) della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - nella formulazione precedente la modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 - secondo cui " tutti coloro la cui responsabilità deve esser coperta dall'assicurazione" non erano considerati terzi e perciò non avevano diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria - il secondo componente dell'equipaggio di un autocarro con rimorchio, la cui presenza sul veicolo era obbligatoria ai sensi dell'art. 124 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 per avvicendarsi all'altro conducente nella conduzione di detto mezzo, non poteva esser risarcito per i danni derivatigli dalla circolazione del medesimo ( nel caso di specie il secondo conducente era sceso dall'autocarro per collaborare con il primo conducente in una manovra di retromarcia ed era stato da questi investito ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2003, n. 16092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16092 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE HE - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. Margherita CHIARINI Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U. BOCCIONI presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato UMBERTO GHEZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, DA LU;
- intimati -
avverso la sentenza in 745/1999 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione 2^ Civile, emessa il 27 ottobre 1999 e depositata il 15 novembre 1999 (R.G. 756/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 marzo 2003 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3 luglio 1989 HE OL conveniva dinanzi al Tribunale di Crema il LL di HI IA e le Assicurazioni Intercontinentale esponendo: 1) il 4 febbraio 1988, in loc. Figueres (Spagna) stava rimuovendo un cuneo di bloccaggio da una ruota dell'autocarro Fiat 190/38 - tg. FO/498595 della ditta di LI IA - poi fallita - assicurato con la Intercontinentale, allorché OD RL, conducente di detto mezzo, eseguiva una manovra in conseguenza della quale la ruota dell'autocarro gli schiacciava il braccio sinistro sino al gomito e l'indice della mano sinistra gli veniva amputato. Residuatagli un'invalidità permanente nella misura del 15%, concludeva per la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni non risarciti dall'I.N.A.I.L., che quantificava in L. 29.250.000, o diversa somma da accertare, oltre accessori.
Il LL HI eccepiva che tutti i beni del la ditta individuale erano stati conferiti nel febbraio 1987 alla società T.V.E., sì che contestava la propria legittimazione passiva perché all'epoca del sinistro non era più proprietaria del mezzo. La s.p.a. Assicurazione Intercontinentale eccepiva l'inammissibilità dell'azione diretta per non aver il OL, ai sensi dell'art. 23 (legge n. 990 del 1969) integrato il contraddittorio con il danneggiante assicurato e comunque il difetto della legittimazione attiva di questi, perché nella sua qualità di conducente dell'autocarro insieme al OD non era un terzo, e perciò era escluso da coloro che, ai sensi dell'art. 4 legge n. 990 del 1969, potevano beneficiare dell'assicurazione obbligatoria. Nel merito contestava l'"an" e il "quantum" per la condotta colposa del OL, in quanto almeno in parte risarcito dell'I.N.A.I.L.. Intervenuti in giudizio sia il OD sia la s.p.a. Quadri Veicoli Industriali, proprietaria all'epoca dell'autocarro aderivano alla domanda attorea.
Il Tribunale di Crema, con sentenza del 9 marzo 1996, rilevato che con la costituzione in giudizio del proprietario e del conducente dell'autocarro si era integrato il contraddittorio disposto dall'art. 23 legge n. 990 del 1969; considerato l'intervento volontario sia del proprietario che del conducente dell'autocarro, sì che la domanda nei confronti dell'assicurazione era proponibile, la accoglieva perché, a norma dell'art. 4 legge n. 990 del 1969, solo il conducente responsabile del sinistro era da ritenere terzo, e cioè nella specie il OD.
Ritenuta quindi l'esclusiva responsabilità di questi nella causazione del sinistro perché non si era assicurato che il OL avesse terminato la manovra di sfilamento dei cunei prima di avviare l'autocarro, condannava l'assicurazione a pagare i danni accertati.
Avverso questa sentenza interponeva appello principale la s.p.a. Assicurazioni Intercontinentale.
In particolare detta assicurazione contestava che fosse terzo anche il conducente occasionale (tant'è che l'istruttore di guida non veniva considerato terzo), e quindi a maggior ragione il secondo autista componente dell'equipaggio di un autocarro con rimorchio (art. 124 C.d.S., D.Lgs. n. 285 del 1992), qual'era il OL, tra l'altro titolare della ditta che stava eseguendo l'autotrasporto in Spagna.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 15 novembre 1999, accoglieva l'appello principale sulle seguenti considerazioni: 1) a norma dell'art. 4, lett. a), legge n. 990 del 1969, nella formulazione originaria, non erano considerati terzi e non avevano diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria "tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta da assicurazione". Quindi, "a contrariis", sono terzi solo coloro che sono estranei al contratto assicurativo e alla circolazione dei veicoli, perché sarebbe incongruente il sorgere di obblighi a favore di coloro la cui responsabilità è oggetto di assicurazione;
2) secondo la giurisprudenza anche il secondo componente effettivo dell'equipaggio di un autocarro con rimorchio non è terzo, tant'è che l'art. 124 C.d.S. ne prevede la presenza a bordo per cooperare con il primo conducente nella guida e nelle manovre (addetto permanente al servizio), come avvenuto nella fattispecie;
3) l'argomentazione del Tribunale, secondo la quale al momento dell'incidente il OL non stava guidando e perciò era terzo, basata sulla formulazione dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, modificata dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992, era successiva alla data del sinistro, e quindi inapplicabile ad incidenti verificatisi precedentemente.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione OL HE per tre motivi. Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia: "violazione dell'art. 112 c.p.c. (vizio di extrapetizione - applicazione d'ufficio nel giudizio di appello della disciplina già abrogata, in assenza di uno specifico motivo di gravame sul punto).
Pur se l'incidente era accaduto nel 1988, le parti avevano ritenuto applicabile lo "ius superveniens", ossia la formulazione dell'art. 4 introdotta dalla legge (art. 28) n. 142 de 1992, in attuazione della Direttiva CEE 84/5, che esclude soltanto il conducente dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria e perciò il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, cosi interpretando il ruolo del OL nell'occasione, ed applicando la norma vigente al momento della decisione della causa.
Anche l'appello dell'assicurazione era formulato sul presupposto della nuova disciplina, tant'è che chiedeva di estendere la nozione di conducente anche al secondo conducente, componente dell'equipaggio, e questo era il "thema decidendum". Ne deriva che l'affermata applicabilità dell'art. 4 legge n. 990 del 1969 nella formulazione precedente, ha mutato inammissibilmente il "thema decidendum" senza che su di esso fosse stato instaurato il contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello, investito del riesame dell'interpretazione di una norma da applicare al caso concreto, ha il potere-dovere, nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali (art. 113 c.p.c.), di individuare qual'è la norma che disciplina il rapporto controverso indipendentemente da ogni allegazione di parte, ovvero dalla soluzione adottata dal giudice di primo grado o dai motivi di impugnazione sull'interpretazione della norma invocata, senza perciò incorrere in nessun vizio di extrapetizione perché in tale ricerca non attribuisce alle parti nessun bene diverso da quello domandato o non richiesto, ne' immuta i fatti allegati o esorbita dalle domande ed eccezioni formulate, e dunque non ha alcun obbligo di provocare la discussione delle parti sul punto.
Perciò il motivo va respinto.
2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce: "violazione o falsa applicazione dell'art. 11 preleggi e dell'art. 113 c.p.c. (effetti della successione della legge nel tempo - erronea mancata applicazione dello "ius superveniens").
Lo "ius superveniens" è rilevabile in ogni stato e grado del processo ed il giudice deve applicare il diritto vigente al momento della decisione, sì che erroneamente invece la Corte di appello ha applicato l'art. 4 della legge 990/1969 nella formulazione originaria. È ormai consolidato invece l'orientamento secondo il quale, in materia di successione di leggi nel tempo, occorre distinguere tra disciplina del fatto generatore degli effetti e disciplina degli effetti e perciò la nuova legge si applica ai rapporti pregressi che non abbiano esaurito i loro effetti (retroattività apparente). Ed infatti l'art. 28 legge n. 142 del 1992 si è limitato a modificare gli effetti del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., tanto più che tale legge ha recepito una Direttiva CEE emanata perché "è interesse della vittima che talune clausole di esclusione siano limitate alle relazioni tra assicuratore e responsabile del sinistro", e tale direttiva è direttamente applicabile nel diritto interno, sì che le disposizioni in contrasto vanno disapplicate.
Il motivo è infondato sia sotto il primo che sotto il secondo profilo.
2.1. L'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 disponeva: "Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria... a) tutti coloro la cui responsabilità deve esser coperta dall'assicurazione". L'art. 28, primo comma, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ha sostituito l'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 così disponendo: "Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria.... il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro". È pertanto evidente, come del resto la rubrica del medesimo articolo recita: "estensione soggettiva della garanzia", che con esso il legislatore ha voluto che fosse coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile un fatto che prima ne era escluso. Quindi, essendo stata modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del rapporto e non degli effetti sostanziali di esso, la nuova legge, secondo i principi generali dell'ordinamento (art. 11 preleggi), è inapplicabile ai rapporti sorti anteriormente, ancorché non definiti.
2.2. Il predetto primo comma dell'art. 28 della legge n. 142 del 1992 è stato emanato in attuazione della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli automobilistica, il cui art. 1 dispone che "l'assicurazione... copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo". Il termine per l'Italia per conformare la legislazione interna a questa direttiva era il 31 dicembre 1992 (art. 6 della medesima) e pertanto la questione della sua immediata applicabilità - e in che limiti - nell'ordinamento interno ad un fatto verificatosi nel 1988 non è configurabile.
Pertanto il motivo va respinto.
3) Con il terzo motivo il ricorrente deduce: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 4, primo comma, legge n. 990 del 1969, nonché insufficienza e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (erronea configurazione della nozione di conducente e di soggetto responsabile dell'evento dannoso)". Anche nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 4, primo comma legge n. 990 del 1969, la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che il
OL non rientrasse tra i soggetti beneficiari della copertura assicurativa mentre invece la norma escludeva soltanto coloro che temporaneamente erano sia danneggianti-responsabili dell'evento, sia (danneggiati, per l'evidente ratio che colui che produce un danno non può beneficiare dell'assicurazione. Ma il OL non poteva esser assimilato al responsabile del danno perché non guidava il veicolo e perché una norma che pone una sanzione quale l'esclusione dalla garanzia - va interpretata restrittivamente.
Il motivo è infondato.
La formulazione originaria dell'art. 4, primo comma, lett. a), della legge n. 990 del 1969 escludeva, inequivocabilmente, dalla nozione di terzo tutti coloro la cui responsabilità doveva esser coperta dall'assicurazione, muovendo dalla logica considerazione che nessuno può esser considerato terzo nei confronti del proprio patrimonio. Ne derivava che anche il secondo componente dell'equipaggio di un autocarro con rimorchio, la cui presenza era obbligatoriamente richiesta dall'art. 124 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, applicabile "ratione temporis", propria per collaborare nella guida e nelle manovre del veicolo, era escluso dall'operatività della garanzia. I giudici di appello hanno correttamente applicato anche questa norma e quindi il ricorso va respinto.
Non essendosi costituti gli intimati, non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2003