Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 7968/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 25/03/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dagli Avv.ti DOMENICO LETIZIA, LUISA CACCIAPUOTI e BERNARD CARMINE, presso i quali elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall'Avv. POSILLIPO CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 25/03/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 29/06/2011 con e deducendo che dal matrimonio erano CP_1
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e chiesto l'adozione di altri provvedimenti.
All'udienza del 09/02/24, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori.
Nel corso del giudizio veniva emessa sentenza sullo status.
Infine, all'udienza del 25/03/2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente rinunciando reciprocamente alle loro domande di addebito;
2. Nulla è dovuto a titolo di mantenimento l'uno verso l'altro essendo le parti economicamente autonome;
3. la casa coniugale resta assegnata alla e il domicilio dei minori sarà fissato presso la CP_1 madre;
4. i figli minori saranno affidati in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
assumeranno autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
5. In ordine al diritto di visita del padre viene stabilito che quest'ultimo:
- per due weekend al mese preleverà i bambini il sabato alle 10.00 del mattino e li riaccompagnerà a scuola il martedì successivo, nei weekend di spettanza materna il Parte_1 terrà con sé i bimbi dal lunedì all'uscita di scuola al martedì all'ingresso a scuola;
- Il continuerà ad accompagnare i bimbi a scuola come sta facendo Parte_1 compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro o da un qualsiasi impedimento che esula dalla sua volontà;
- Qualora il sig. sarà impossibilitato ad osservare i succitati orari dovrà avvertire Parte_1 in tempo utile la CP_1
- Per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
- i figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
- ciascun genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi;
6. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra il contributo di mantenimento di € Parte_1 CP_1
600,00 (300,00 per ciascun figlio). L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100 % dalla CP_1
7. Le spese straordinarie per i figli saranno divise al 50% come già avviene;
8. Tutte le contravvenzioni stradali che saranno notificate alla comminate in costanza CP_1 di matrimonio e recapitate all'indirizzo della casa coniugale saranno a totale carico del
; Parte_1
9. Tutti i rapporti economico – patrimoniali sono stati già definiti dalle parti, ad eccezione del punto sub 8). Le parti rinunciano a eventuali richieste future di risarcimento dei danni;
10. Le parti prestano consenso al rilascio del passaporto;
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate;
12. Le parti rinunciano al gravame.
I difensori hanno concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
4. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 7968/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/03/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso