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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/01/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2627 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
Oggi 16/01/2025 11.46 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 14.6/8.10.24 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate dalla sola parte ricorrente nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva:
- parte attrice , con l'avv. FABRIS ANNA Parte_1
MARIA, ha concluso e discusso la causa come da note scritte conclusive autorizzate depositate in data 8.10.24;
- per parte convenuta, nessuno è comparso;
CP_1
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2627/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FABRIS ANNA MARIA,
RICORRENTE
Contro
, CF. /P.IVA CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
In punto a Occupazione senza titolo di immobile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24 giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.4.24, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice- ricorrente, , n.q. di proprietaria Parte_1 dell'immobile indicato in ricorso, di accertamento dell'occupazione senza titolo da parte della resistente-convenuta, e di conseguente condanna CP_1
della stessa al rilascio immediato di tale immobile;
- ritenuta la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte resistente per effetto di rituale notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24 fissazione dell'udienza del 14.6.24, perfezionatasi in data 5.7.24 (cfr. allegato al deposito di parte ricorrente del 8.1.25);
- dato atto di come la causa sia stata posta in decisione alla odierna udienza in quanto già matura per la decisione senza bisogno di ulteriori approfondimenti istruttori;
- ritenuto come risultino documentate agli atti:
1. tanto la titolarità, in capo alla ricorrente, Parte_1
, del diritto dominicale dell'immobile indicato in
[...] ricorso, per effetto dell'acquisto in data 15/09/2006, da parte della dante causa, soc. Palladio Leasing S.p.a., con rogito del notaio di Noventa Vicentina (cfr. doc. 1) in relazione seguenti beni Per_1 immobili: “Laboratorio al piano terra destinato ad attività produttiva di falegnameria” facente parte di un fabbricato sito in Comune di
Minerbe (VR) alla via Brenta censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio 27, particella 55 sub 4 (via Brenta n. 12 – Piano T
– cat. C/3 classe 3 mq. 1.172 – R.C.E. 1.150,05); particella 55 sub 3,
(corte) bene comune non censibile comune ai subalterni 4,5,6; -
“Lotto di terreno edificabile” adiacente all'immobile di cui sopra sito sempre in Comune di Minerbe alla via Brenta e censito al Catasto
Terreni di detto Comune, Foglio 27, particella 402 di are 12.50, R.D.
16,38 RA. 8,72);
2. quanto, come detta vendita fosse stata posta in essere allo scopo esclusivo di concedere gli immobili in locazione finanziaria (leasing) alla società MASSARON s.r.l. con sede in Minerbe (VR) via Brenta
n. 36, come da contratto di leasing n. 12.6.5407 sottoscritto sempre in data 15/09/2006 (cfr Doc. 2 parte attrice);
3. quanto le vicende modificative del lato attivo e passivo della titolarità del rapporto ed, in particolare, il subentro di n.q. di Pt_2
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24 utilizzatrice all'originaria MASSARON SRL (cfr. doc. 4),
l'incorporazione della concedente PALLADIO LEASING SPA da parte dell'odierna ricorrente (cfr. doc. 6 parte ricorrente);
4. quanto le vicende modificative ed estintive del rapporto stesso e i provvedimenti giurisdizionali a tutela delle conseguenti ragioni restitutorie della proprietaria (cfr. doc. 4,5, 7,8 e 9);
5. quanto, infine, come l'immobile di proprietà dell'odierna ricorrente risulti occupato senza alcun titolo dalla odierna resistente, rinvenuta all'interno di esso al momento dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario per l'esecuzione del sequestro ex art. 670 c.p.c. ottenuto a seguito del procedimento rubricato al n. 1916/2016 R.G. del Tribunale di
Vicenza, con ordinanza emessa in data 03/05/2016, impegnatasi già formalmente alla sua liberazione (cfr. docc. 9 e 12);
- ritenuto come a tali premesse segua, in diritto, l'integrale accoglimento del ricorso e la condanna della resistente al rilascio immediato dell'immobile descritto in parte motiva;
- ritenuto come le spese, liquidate ex DM 55/14 e s.m.i. pur in considerazione della natura contumaciale del giudizio e della semplicità delle difese svolte senza attività di istruttoria e di deduzioni in fase conclusiva, seguano la soccombenza e debbano pertanto essere poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
2627 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di parte convenuta resistente;
CP_1
2. Accerta la detenzione sine titulo della società Controparte_2
con sede in via Brenta n. 36 di San Zenone di Minerbe (VR),
[...]
C.F./PIVA -pec: in persona del suo legale P.IVA_2 Email_1
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24 rapp.te pro tempore, dell'immobile indicato in ricorso;
3. Dichiara tenuta e condanna la resistente, , all'immediato rilascio in CP_1 favore di parte ricorrente, , dell'immobile Controparte_3 descritto come: “Laboratorio al piano terra destinato ad attività produt-tiva di falegnameria – lotto di terreno edificabile” facente parte di un fabbricato sito in Comune di Minerbe (VR) alla via Brenta censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 27, particella 55 sub 4 (via Brenta n. 12 – Piano T – cat. C/3 classe 3 mq. 1.172 – R.C.E. 1.150,05); particella 55 sub 3, (corte) bene comune non censibile comune ai subalterni 4,5,6; - Lotto di terreno edificabile adiacente all'immobile di cui sopra sito sempre in Comune di Minerbe alla via
Brenta e censito al Catasto Terreni di detto Comune, Foglio 27, particella 402 di are 12.50, R.D. 16,38 RA. 8,72 e come meglio descritto nell'atto di compravendita del notaio (rep. 12.732 -racc. 1458) del 15/09/2006 Per_1
(doc. 1 parte ricorrente qui richiamato per relationem);
4. Autorizza sin d'ora, in difetto di rilascio spontaneo, l'Ufficiale Giudiziario competente l'esecuzione per rilascio a procedere coattivamente allo sgombero dell'immobile, anche nei confronti di eventuali terzi detentori ed anche, occorrendo, con l'ausilio della Forza Pubblica, ai sensi dell'art. 513 c.p.c. ed a avvalersi del disposto dell'art. 609 c.p.c. in relazione agli eventuali beni mobili di proprietà della resistente e/o di terzi presenti in loco, adottando ogni ulteriore provvedimento necessario per l'esecuzione;
5. Condanna la resistente, , alla refusione delle spese di lite di parte CP_1
ricorrente, , e che si liquidano ex DM Parte_1
55/14 e s.m.i. in € 557,50 per esborsi ed in € 3800 per compensi difensivi, oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al
15%;
Si comunichi. Così deciso in Verona il 16/01/2025
Il Giudice Dott. F. Chiavegatti
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/01/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2627 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
Oggi 16/01/2025 11.46 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 14.6/8.10.24 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate dalla sola parte ricorrente nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva:
- parte attrice , con l'avv. FABRIS ANNA Parte_1
MARIA, ha concluso e discusso la causa come da note scritte conclusive autorizzate depositate in data 8.10.24;
- per parte convenuta, nessuno è comparso;
CP_1
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2627/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FABRIS ANNA MARIA,
RICORRENTE
Contro
, CF. /P.IVA CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
In punto a Occupazione senza titolo di immobile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24 giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.4.24, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice- ricorrente, , n.q. di proprietaria Parte_1 dell'immobile indicato in ricorso, di accertamento dell'occupazione senza titolo da parte della resistente-convenuta, e di conseguente condanna CP_1
della stessa al rilascio immediato di tale immobile;
- ritenuta la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte resistente per effetto di rituale notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24 fissazione dell'udienza del 14.6.24, perfezionatasi in data 5.7.24 (cfr. allegato al deposito di parte ricorrente del 8.1.25);
- dato atto di come la causa sia stata posta in decisione alla odierna udienza in quanto già matura per la decisione senza bisogno di ulteriori approfondimenti istruttori;
- ritenuto come risultino documentate agli atti:
1. tanto la titolarità, in capo alla ricorrente, Parte_1
, del diritto dominicale dell'immobile indicato in
[...] ricorso, per effetto dell'acquisto in data 15/09/2006, da parte della dante causa, soc. Palladio Leasing S.p.a., con rogito del notaio di Noventa Vicentina (cfr. doc. 1) in relazione seguenti beni Per_1 immobili: “Laboratorio al piano terra destinato ad attività produttiva di falegnameria” facente parte di un fabbricato sito in Comune di
Minerbe (VR) alla via Brenta censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio 27, particella 55 sub 4 (via Brenta n. 12 – Piano T
– cat. C/3 classe 3 mq. 1.172 – R.C.E. 1.150,05); particella 55 sub 3,
(corte) bene comune non censibile comune ai subalterni 4,5,6; -
“Lotto di terreno edificabile” adiacente all'immobile di cui sopra sito sempre in Comune di Minerbe alla via Brenta e censito al Catasto
Terreni di detto Comune, Foglio 27, particella 402 di are 12.50, R.D.
16,38 RA. 8,72);
2. quanto, come detta vendita fosse stata posta in essere allo scopo esclusivo di concedere gli immobili in locazione finanziaria (leasing) alla società MASSARON s.r.l. con sede in Minerbe (VR) via Brenta
n. 36, come da contratto di leasing n. 12.6.5407 sottoscritto sempre in data 15/09/2006 (cfr Doc. 2 parte attrice);
3. quanto le vicende modificative del lato attivo e passivo della titolarità del rapporto ed, in particolare, il subentro di n.q. di Pt_2
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24 utilizzatrice all'originaria MASSARON SRL (cfr. doc. 4),
l'incorporazione della concedente PALLADIO LEASING SPA da parte dell'odierna ricorrente (cfr. doc. 6 parte ricorrente);
4. quanto le vicende modificative ed estintive del rapporto stesso e i provvedimenti giurisdizionali a tutela delle conseguenti ragioni restitutorie della proprietaria (cfr. doc. 4,5, 7,8 e 9);
5. quanto, infine, come l'immobile di proprietà dell'odierna ricorrente risulti occupato senza alcun titolo dalla odierna resistente, rinvenuta all'interno di esso al momento dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario per l'esecuzione del sequestro ex art. 670 c.p.c. ottenuto a seguito del procedimento rubricato al n. 1916/2016 R.G. del Tribunale di
Vicenza, con ordinanza emessa in data 03/05/2016, impegnatasi già formalmente alla sua liberazione (cfr. docc. 9 e 12);
- ritenuto come a tali premesse segua, in diritto, l'integrale accoglimento del ricorso e la condanna della resistente al rilascio immediato dell'immobile descritto in parte motiva;
- ritenuto come le spese, liquidate ex DM 55/14 e s.m.i. pur in considerazione della natura contumaciale del giudizio e della semplicità delle difese svolte senza attività di istruttoria e di deduzioni in fase conclusiva, seguano la soccombenza e debbano pertanto essere poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
2627 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di parte convenuta resistente;
CP_1
2. Accerta la detenzione sine titulo della società Controparte_2
con sede in via Brenta n. 36 di San Zenone di Minerbe (VR),
[...]
C.F./PIVA -pec: in persona del suo legale P.IVA_2 Email_1
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24 rapp.te pro tempore, dell'immobile indicato in ricorso;
3. Dichiara tenuta e condanna la resistente, , all'immediato rilascio in CP_1 favore di parte ricorrente, , dell'immobile Controparte_3 descritto come: “Laboratorio al piano terra destinato ad attività produt-tiva di falegnameria – lotto di terreno edificabile” facente parte di un fabbricato sito in Comune di Minerbe (VR) alla via Brenta censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 27, particella 55 sub 4 (via Brenta n. 12 – Piano T – cat. C/3 classe 3 mq. 1.172 – R.C.E. 1.150,05); particella 55 sub 3, (corte) bene comune non censibile comune ai subalterni 4,5,6; - Lotto di terreno edificabile adiacente all'immobile di cui sopra sito sempre in Comune di Minerbe alla via
Brenta e censito al Catasto Terreni di detto Comune, Foglio 27, particella 402 di are 12.50, R.D. 16,38 RA. 8,72 e come meglio descritto nell'atto di compravendita del notaio (rep. 12.732 -racc. 1458) del 15/09/2006 Per_1
(doc. 1 parte ricorrente qui richiamato per relationem);
4. Autorizza sin d'ora, in difetto di rilascio spontaneo, l'Ufficiale Giudiziario competente l'esecuzione per rilascio a procedere coattivamente allo sgombero dell'immobile, anche nei confronti di eventuali terzi detentori ed anche, occorrendo, con l'ausilio della Forza Pubblica, ai sensi dell'art. 513 c.p.c. ed a avvalersi del disposto dell'art. 609 c.p.c. in relazione agli eventuali beni mobili di proprietà della resistente e/o di terzi presenti in loco, adottando ogni ulteriore provvedimento necessario per l'esecuzione;
5. Condanna la resistente, , alla refusione delle spese di lite di parte CP_1
ricorrente, , e che si liquidano ex DM Parte_1
55/14 e s.m.i. in € 557,50 per esborsi ed in € 3800 per compensi difensivi, oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al
15%;
Si comunichi. Così deciso in Verona il 16/01/2025
Il Giudice Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2627/24