Art. 6. (Qualifica di ufficiale
ed agente di polizia giudiziaria). 1. L' articolo 42 comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' sostituito dal seguente:
" Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonche' ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, e' attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate". 2. Oltre quanto disposto dall' articolo 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , per il personale appartenente ai ruoli tecnico scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalita' di accertamento sono stabiliti con apposito regolao'mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Nota all'art. 6
- Il testo dell' art. 61 della legge n. 121/1981 e' il seguente:
"Art. 61 (Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia). - L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.
Si applica quanto disposto dall'art. 59.
La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi e' subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo intenso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia".
ed agente di polizia giudiziaria). 1. L' articolo 42 comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' sostituito dal seguente:
" Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonche' ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, e' attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate". 2. Oltre quanto disposto dall' articolo 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , per il personale appartenente ai ruoli tecnico scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalita' di accertamento sono stabiliti con apposito regolao'mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Nota all'art. 6
- Il testo dell' art. 61 della legge n. 121/1981 e' il seguente:
"Art. 61 (Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia). - L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.
Si applica quanto disposto dall'art. 59.
La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi e' subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo intenso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia".