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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6780 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Michele Caccese Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo generale 1524/2024, riservata in decisione all'udienza del 17.12.2025.
TRA
(C.F. n. , rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti allegata all'atto di appello, dall'avv. UI IR (C.F. n. , CodiceFiscale_2 presso il cui studio sito in Salerno, alla Via Irno n. 43, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e P. IVA n. Controparte_1
), iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435, in persona del dott. P.IVA_1 CP_2
nella sua qualità di Responsabile Contenzioso Posizioni Cedute, a tanto abilitato
[...] giusta procura conferita con atto del 6.02.2023, Rep. n. 49.656 – Racc. n. 18.188, a rogito del Notaio in Parma, Dott.ssa (C.F. n. Persona_1 Controparte_3
- Iscrizione al Registro delle imprese di Cuneo n. 174910), in persona del P.IVA_2 suo amministratore delegato nonché legale rappresentante pro tempore, dott. CP_4
,
[...] entrambe rappresentate e difese, in forza di procure alle liti allegate alla comparsa di
1 costituzione in appello, dall'avv. Alberigo Panini (C.F. n. ), presso C.F._3 il cui studio in Roma, alla via Giovanni Antonio Plana, n. 4, elettivamente domiciliano;
Appellate – Appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 2920/2023, pubblicata in data 13.11.2023
Conclusioni: come da udienza del 17.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato in data 25.3.2024, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la nonché l' Controparte_5 Controparte_3 per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2920/2023, pubblicata in data 13.11.2023, con cui:
1) era accertato e dichiarato che l'importo delle somme a debito dell'attore, in Parte_1 relazione al conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contrassegnato dal n.
56650291, ammontava complessivamente a € 3.702,20, a fronte dell'importo di € 13.067,70;
2) l'attore era condannato al pagamento, nei confronti delle convenute, Parte_1 dell'importo di € 3.702,20, oltre interessi legali dal 30.09.2016 fino all'effettivo soddisfo;
3) le convenute erano condannate, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre quelle di CTU pari ad € 1.400,00 oltre iva e cassa di previdenza, di cui € 600,00 per spese ed € 1.600,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.
UI IR, dichiaratosi anticipatario.
L'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma della stessa per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., atteso che il primo giudice lo aveva condannato al pagamento, in favore delle convenute, della somma di € 3.702,20, a titolo di saldo del conto corrente dedotto in giudizio, pur in mancanza di esplicita domanda riconvenzionale delle convenute.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio la già Controparte_6
e la che hanno aderito al motivo di Controparte_5 Controparte_3 appello proposto dall'appellante e, nel contempo, hanno proposto appello incidentale al fine di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui accertava che il saldo del conto corrente dedotto in giudizio era di € 3.702,20 a debito del correntista in luogo della maggior somma di € 13.067,70.
2 Le appellate hanno così concluso: in via principale,
“- dichiarare nulla la sentenza impugnata per i motivi di cui al punto a) del presente atto e per l'effetto ritenere assorbito l'appello principale avversario, comunque condannando il signor e/o per esso il suo procuratore antistatario Avv. UI IR alla restituzione Pt_1 delle spese legali di Euro 3.010,27 in favore di (per come versate Controparte_6 in esecuzione della sentenza di primo grado) ovvero,
- In via gradata,
accogliere l'appello del signor nei limiti di cui al primo capitolo ma nel contempo, in Pt_1 accoglimento del secondo motivo di appello incidentale riformare la sentenza impugnata così statuendo: «accerta e dichiara che l'ammontare delle somme a debito dell'istante, in relazione al conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contrassegnato dal n.
56650291, ammontano a complessivi euro 10.057,79, in luogo di euro 13.067,70», comunque condannando il signor e/o per esso il suo procuratore antistatario Avv. UI IR Pt_1 alla restituzione delle spese legali di Euro 3.010,27 in favore di Controparte_6
(per come versate in esecuzione della sentenza di primo grado). E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio;
-In via ulteriormente gradata e per l'ipotesi di rigetto dei motivi dell'appello incidentale, compensare integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuta presente
l'acquiescenza dell'odierna comparente al motivo di appello principale”.
All'esito della prima udienza di trattazione del 23.10.2024 dinanzi al Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., è stata pronunciata ordinanza collegiale del
23.10.2024, depositata in data 5.11.2024, con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e la causa è stata rinviata per discussione orale, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 18.12.2024. Alla predetta udienza del 18.12.2024, la causa è stata riservata in decisione ma, con successiva ordinanza del 20.12.2024, depositata in data 27.12.2024, il
Collegio, ritenuta necessaria un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al Consigliere
Istruttore per l'udienza del 19.3.2025, invitando le parti ad addivenire ad una composizione bonaria della controversia, in mancanza della quale si sarebbe proceduto alla nomina del
CTU.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalla parti per la pendenza di trattative di bonario componimento,
3 all'udienza del 9.7.2025, nella quale il Consigliere Istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.: a) determinazione del saldo di conto corrente in €
5.000,00; b) compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio;
c) spese della
CTU espletata in primo grado a carico della banca.
All'udienza del 26.11.2025 – a cui si è addivenuti dopo alcuni rinvii – le parti hanno dato atto di aver accettato la proposta conciliativa, ex art. 185 c.p.c., previa rimodulazione della stessa, nel senso di prevedere anche il pagamento, da parte del della somma di € 5.000,00, Pt_1 mediante la corresponsione di n. 36 rate mensili, e hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della causa, essendo in corso il perfezionamento di un accordo transattivo in tal senso.
In data 11.12.2025 il procuratore delle appellate ha depositato in atti l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti e dai relativi procuratori. Indi, all'udienza del 17.12.2025 i procuratori delle parti hanno concordemente concluso per la dichiarazione di cessata materia del contendere, in virtù dell'accordo transattivo raggiunto e depositato in atti, con cui sono state regolate anche le spese processuali di primo e secondo grado in adesione alla proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.; hanno, pertanto, chiesto che la causa fosse rimessa al
Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 352 c.p.c.
A seguito delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, dev'essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita (cass. civ., n. 6444 del 6.3.2019, anche in motivazione). Mentre la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., la declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio di impugnazione determina la caducazione della sentenza impugnata (cass. civ., 6.3.2019, n.
6444; cass. civ., sez. un., 11.4.2018, n. 8980; cass. civ., 7.5.2009, n. 105533, che afferma che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione porta alla rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità).
Pertanto, nel caso di specie, alla declaratoria di cessata materia del contendere consegue il
4 venir meno dell'efficacia della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio restano regolate come da proposta conciliativa, ex art. 185 c.p.c., formulata dal Consigliere Istruttore all'udienza del 9.7.2025, trasfusa nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti i data 24.11.2025, depositato in data 11.12.2025.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate come da proposta conciliativa, ex art. 185 c.p.c., formulata dal Consigliere Istruttore all'udienza del 9.7.2025, trasfusa nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 24.11.2025, depositato in data
11.12.2025.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Michele Caccese
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Michele Caccese Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo generale 1524/2024, riservata in decisione all'udienza del 17.12.2025.
TRA
(C.F. n. , rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti allegata all'atto di appello, dall'avv. UI IR (C.F. n. , CodiceFiscale_2 presso il cui studio sito in Salerno, alla Via Irno n. 43, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e P. IVA n. Controparte_1
), iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435, in persona del dott. P.IVA_1 CP_2
nella sua qualità di Responsabile Contenzioso Posizioni Cedute, a tanto abilitato
[...] giusta procura conferita con atto del 6.02.2023, Rep. n. 49.656 – Racc. n. 18.188, a rogito del Notaio in Parma, Dott.ssa (C.F. n. Persona_1 Controparte_3
- Iscrizione al Registro delle imprese di Cuneo n. 174910), in persona del P.IVA_2 suo amministratore delegato nonché legale rappresentante pro tempore, dott. CP_4
,
[...] entrambe rappresentate e difese, in forza di procure alle liti allegate alla comparsa di
1 costituzione in appello, dall'avv. Alberigo Panini (C.F. n. ), presso C.F._3 il cui studio in Roma, alla via Giovanni Antonio Plana, n. 4, elettivamente domiciliano;
Appellate – Appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 2920/2023, pubblicata in data 13.11.2023
Conclusioni: come da udienza del 17.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato in data 25.3.2024, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la nonché l' Controparte_5 Controparte_3 per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2920/2023, pubblicata in data 13.11.2023, con cui:
1) era accertato e dichiarato che l'importo delle somme a debito dell'attore, in Parte_1 relazione al conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contrassegnato dal n.
56650291, ammontava complessivamente a € 3.702,20, a fronte dell'importo di € 13.067,70;
2) l'attore era condannato al pagamento, nei confronti delle convenute, Parte_1 dell'importo di € 3.702,20, oltre interessi legali dal 30.09.2016 fino all'effettivo soddisfo;
3) le convenute erano condannate, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre quelle di CTU pari ad € 1.400,00 oltre iva e cassa di previdenza, di cui € 600,00 per spese ed € 1.600,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.
UI IR, dichiaratosi anticipatario.
L'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma della stessa per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., atteso che il primo giudice lo aveva condannato al pagamento, in favore delle convenute, della somma di € 3.702,20, a titolo di saldo del conto corrente dedotto in giudizio, pur in mancanza di esplicita domanda riconvenzionale delle convenute.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio la già Controparte_6
e la che hanno aderito al motivo di Controparte_5 Controparte_3 appello proposto dall'appellante e, nel contempo, hanno proposto appello incidentale al fine di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui accertava che il saldo del conto corrente dedotto in giudizio era di € 3.702,20 a debito del correntista in luogo della maggior somma di € 13.067,70.
2 Le appellate hanno così concluso: in via principale,
“- dichiarare nulla la sentenza impugnata per i motivi di cui al punto a) del presente atto e per l'effetto ritenere assorbito l'appello principale avversario, comunque condannando il signor e/o per esso il suo procuratore antistatario Avv. UI IR alla restituzione Pt_1 delle spese legali di Euro 3.010,27 in favore di (per come versate Controparte_6 in esecuzione della sentenza di primo grado) ovvero,
- In via gradata,
accogliere l'appello del signor nei limiti di cui al primo capitolo ma nel contempo, in Pt_1 accoglimento del secondo motivo di appello incidentale riformare la sentenza impugnata così statuendo: «accerta e dichiara che l'ammontare delle somme a debito dell'istante, in relazione al conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contrassegnato dal n.
56650291, ammontano a complessivi euro 10.057,79, in luogo di euro 13.067,70», comunque condannando il signor e/o per esso il suo procuratore antistatario Avv. UI IR Pt_1 alla restituzione delle spese legali di Euro 3.010,27 in favore di Controparte_6
(per come versate in esecuzione della sentenza di primo grado). E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio;
-In via ulteriormente gradata e per l'ipotesi di rigetto dei motivi dell'appello incidentale, compensare integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuta presente
l'acquiescenza dell'odierna comparente al motivo di appello principale”.
All'esito della prima udienza di trattazione del 23.10.2024 dinanzi al Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., è stata pronunciata ordinanza collegiale del
23.10.2024, depositata in data 5.11.2024, con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e la causa è stata rinviata per discussione orale, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 18.12.2024. Alla predetta udienza del 18.12.2024, la causa è stata riservata in decisione ma, con successiva ordinanza del 20.12.2024, depositata in data 27.12.2024, il
Collegio, ritenuta necessaria un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al Consigliere
Istruttore per l'udienza del 19.3.2025, invitando le parti ad addivenire ad una composizione bonaria della controversia, in mancanza della quale si sarebbe proceduto alla nomina del
CTU.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalla parti per la pendenza di trattative di bonario componimento,
3 all'udienza del 9.7.2025, nella quale il Consigliere Istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.: a) determinazione del saldo di conto corrente in €
5.000,00; b) compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio;
c) spese della
CTU espletata in primo grado a carico della banca.
All'udienza del 26.11.2025 – a cui si è addivenuti dopo alcuni rinvii – le parti hanno dato atto di aver accettato la proposta conciliativa, ex art. 185 c.p.c., previa rimodulazione della stessa, nel senso di prevedere anche il pagamento, da parte del della somma di € 5.000,00, Pt_1 mediante la corresponsione di n. 36 rate mensili, e hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della causa, essendo in corso il perfezionamento di un accordo transattivo in tal senso.
In data 11.12.2025 il procuratore delle appellate ha depositato in atti l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti e dai relativi procuratori. Indi, all'udienza del 17.12.2025 i procuratori delle parti hanno concordemente concluso per la dichiarazione di cessata materia del contendere, in virtù dell'accordo transattivo raggiunto e depositato in atti, con cui sono state regolate anche le spese processuali di primo e secondo grado in adesione alla proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.; hanno, pertanto, chiesto che la causa fosse rimessa al
Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 352 c.p.c.
A seguito delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, dev'essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita (cass. civ., n. 6444 del 6.3.2019, anche in motivazione). Mentre la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., la declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio di impugnazione determina la caducazione della sentenza impugnata (cass. civ., 6.3.2019, n.
6444; cass. civ., sez. un., 11.4.2018, n. 8980; cass. civ., 7.5.2009, n. 105533, che afferma che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione porta alla rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità).
Pertanto, nel caso di specie, alla declaratoria di cessata materia del contendere consegue il
4 venir meno dell'efficacia della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio restano regolate come da proposta conciliativa, ex art. 185 c.p.c., formulata dal Consigliere Istruttore all'udienza del 9.7.2025, trasfusa nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti i data 24.11.2025, depositato in data 11.12.2025.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate come da proposta conciliativa, ex art. 185 c.p.c., formulata dal Consigliere Istruttore all'udienza del 9.7.2025, trasfusa nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 24.11.2025, depositato in data
11.12.2025.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Michele Caccese
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