Rigetto
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/07/2025, n. 6711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6711 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06711/2025REG.PROV.COLL.
N. 03616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3616 del 2024, proposto da
AB S.G. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 06160/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gricignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e dato atto che gli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Luciano Costanzo hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti proposti dalla società AB S.G. S.p.A. contro il Comune di Gricignano di Aversa per l’annullamento in parte qua (cioè in relazione alla determinazione delle aliquote del complesso residenziale US Navy) dei seguenti atti:
quanto al ricorso n. 2370 del 2019:
a) della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Gricignano di Aversa n. 6 del 20.3.2019 pubblicata successivamente per 15 gg. avente ad oggetto approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) –anno 2019;
b) per quanto occorra, del Piano Finanziario a pag.4, ma non allegato,
oltre che degli atti connessi e di quelli esecutivi;
quanto al ricorso n. 151 del 2021:
a) in parte qua della delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n.20 (bilancio di previsione 2020/22) per la parte in cui impone una classificazione errata riguardo i beni della ricorrente per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in maniera identica alla precedente delibera per il 2019, già gravata, pubblicata dal 5.11.2020 e nei 15 gg. successivi;
b) in parte qua della delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n. 21 (variazione del bilancio di previsione 2020/22) del 13.10.2020 pubblicate dal 5.11.2020 e nei 15 gg. successivi;
c) in parte qua della delibera del Consiglio Comunale n.15 del 13.10.2020 (piano finanziario TARI) anno 2020/2022 pubblicata dal 5.11.2020 e nei 15 gg. successivi;
d) per quanto occorra, della delibera del Consiglio comunale n. 22 del 14.12.2020, che approva i verbali della seduta consiliare del 13.12.2020;
e) ELeventuale PEF (Piano Economico Finanziario) per la TARI mai conosciuto né pubblicato,
oltre che degli atti connessi e di quelli esecutivi;
quanto al ricorso n. 4063 del 2021:
a) in parte qua della delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n.11 del 12.08.2021 pubblicata successivamente dall'8.9.21 al 23.9.21, che approva il Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti, compresi tutti gli allegati A1 – A2- A3, con il prospetto relativo al conteggio TARI;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, compresi gli atti istruttori ed i pareri sottesi alla delibera sub a);
c) per quanto occorra e se lesiva, della delibera 130 del 25.6.21 ELDA AS (Ente d'Ambito Gestione Rifiuti) mai comunicata e allegata nella delibera sub a) di approvazione della proposta di PEF poi definitivamente approvata con la delibera sub a),
oltre che degli atti esecutivi;
quanto al ricorso n. 4981 del 2022:
a) in parte qua della delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n.11 del 29.7.22 pubblicata successivamente dal 12.9.2022 al 27.9.22 che approva le tariffe TARI 2022 in uno agli allegati;
b) in parte qua della delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n.9 del 29.7. 2022 pubblicata successivamente dal 12.9.2022 al 27.9.22 che approva il regolamento tassa rifiuti 2022;
c) in parte qua per quanto occorra della delibera di Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n.10 del 29.7. 2022 pubblicata successivamente dal 12.9.2022 al 27.9.22 che prende atto della validazione del Piano Finanziario;
d) in parte qua per quanto occorra della delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n. 13 del 29.7. 2022 pubblicata successivamente dal 12.9.2022 al 27.9.22 che approva il bilancio di previsione 2022/2024,
oltre che degli atti connessi e di quelli esecutivi.
1.1. Il tribunale – dopo avere disposto la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva (in quanto tutti “ diretti a contestare la scelta del Comune di Gricignano di Aversa di far rientrare la “US Navy” nella categoria dei collegi e/o case di cura e riposo ”; cioè tutti con causa petendi attinente alla corretta classificazione del comprensorio della “U.S. Navy”) – ha deciso come segue:
- ha constatato che in tutte le delibere impugnate non vi è alcun richiamo esplicito alla “U.S. Navy”, a differenza di quanto accaduto con la delibera n. 14/2014, in cui la categoria C3 era stata direttamente riferita a tale complesso;
- ha richiamato il precedente di questa Sezione n. 5472 del 2023;
- ha accolto l’eccezione formulata dalla difesa comunale circa il difetto di interesse concreto ed attuale ad impugnare le delibere in questione, in quanto “ si sono limitate ad approvare le tariffe TARI per le varie annualità di riferimento e non risultano, quindi, di immediata lesività per la ricorrente ”.
1.2. Le spese processuali sono state compensate.
2. AB S.G. S.p.A. ha proposto appello con un motivo e riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado.
Il Comune di Gricignano di Aversa si è costituito per resistere all’appello.
2.1. All’udienza del 10 aprile 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, senza discussione, su richiesta di entrambe le parti.
3. In punto di fatto giova premettere che:
- la società ricorrente (“AB S.G.”) è proprietaria del comprensorio edilizio denominato “U.S. Navy”, sito in Gricignano di Aversa (CE), locato alla Marina Militare Americana e, per essa, al Governo degli Stati Uniti d'America;
- il contratto di locazione prevede che la “AB S.G.” s.p.a. sia tenuta ad assolvere al pagamento degli oneri tributari gravanti sull’amministrazione americana per l’espletamento del servizio di raccolta rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2014, il Comune di Gricignano di Aversa ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), procedendo alla individuazione delle tipologie di utenze per l’imposizione della TARI presenti nel territorio comunale; tra le varie categorie di utenze, la categoria “C” è stata a sua volta suddivisa in tre sottocategorie: C1 – locali ed aree ad uso abitativo; C2 – attività ricettivo alberghiere; C3 – Collegi, case di vacanze e convivenze; in particolare, nell’individuare le categorie di utenze non domestiche, l’Allegato A del suddetto Regolamento ha assimilato la categoria C3 a quella delle “carceri, case di cura e di riposo, caserme”;
- con la successiva delibera n. 14 del 2014, il Comune di Gricignano di Aversa ha approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti, individuando le tariffe TARI per l’anno 2014 con un aumento del 57% (rispetto all’anno 2013) per gli utenti della suddetta Categoria C3;
- il T.a.r. della Campania – con sentenza n. 5408 del 2015 – ha annullato la citata delibera n. 14 del 2014 e il piano finanziario ad essa allegato, dal momento che, secondo la legge, le maggiorazioni tariffarie non sono modulabili in ragione delle (minori) percentuali di raccolta differenziata, bensì in ragione dell’intrinseca maggiore attitudine inquinante della singola attività umana; ha però dichiarato irricevibile il ricorso proposto avverso la delibera n. 10 del 2014 di approvazione del Regolamento, perché tardivamente impugnata unitamente agli atti applicativi;
- avverso tale pronuncia sono insorti sia il Comune di Gricignano di Aversa, con appello principale, che la società AB S.G., con appello incidentale: il Consiglio di Stato con la sentenza di questa Sezione n. 5472 del 5 giugno 2023 ha respinto l’appello principale; ha invece ritenuto fondato il motivo di rito dell’appello incidentale, ritenendo che la delibera di approvazione del Regolamento non fosse immediatamente lesiva, quindi che avrebbe dovuto essere impugnata cumulativamente con l’atto consequenziale, entro il termine di decadenza decorrente dalla comunicazione o dalla piena conoscenza di quest’ultimo; ha però respinto nel merito il ricorso della società avverso l’istituzione della sotto-categoria C3;
- frattanto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 2018 è stato approvato il Piano finanziario TARI 2018, col quale è stata ridotta la tariffa relativa alla categoria C3 (da 7,35 €/mq a 5,15 €/mq), ferme restando le previsioni e le classificazioni del Regolamento del 2014;
- quest’ultima deliberazione è stata impugnata con il ricorso n. 39 del 2019, deciso con la sentenza del Tar della Campania n. 3972 del 2022, che ha ritenuto il ricorso intempestivo e perciò irricevibile; la decisione è stata confermata da questa Sezione con sentenza n. 7601 del 16 settembre 2024;
- nelle more dello svolgimento di tale ultimo giudizio, il Comune di Gricignano di Aversa, con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 2019, ha approvato il Piano finanziario TARI 2019, col quale, per quanto di interesse, la categoria denominata “collegi, case vacanze e convivenze” è stata assorbita dalla categoria “case di cura e riposo”;
- anche la citata delibera del Commissario Straordinario è stata impugnata dalla società ricorrente con il ricorso n. 2370 del 2019;
- negli anni successivi, sono state adottate altre delibere che, secondo la ricorrente, avrebbero continuato a classificare il complesso US Navy nell’ambito delle utenze non domestiche: per quanto riguarda l’anno 2020, le delibere n. 15 (Piano finanziario TARI), n. 20 (bilancio di previsione 2020/2022), n. 21 (variazione del bilancio di previsione) e n. 22 sono state impugnate con il ricorso n. 151 del 2021; per l’anno 2021, la delibera n. 11 del 2021 è stata impugnata con ricorso n. 4063 del 2021; per l’anno 2022, le delibere n. 9 (regolamento tassa rifiuti 2022), n. 10 (validazione del Piano finanziario), n. 11 (tariffe TARI 2022) e n. 13 (bilancio di previsione 2022/2024) sono state impugnate con il ricorso n. 4981 del 2022;
- si tratta appunto delle delibere oggetto dei ricorsi riuniti e decisi con la sentenza qui appellata.
4. Col primo motivo di appello è impugnata la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse dei ricorsi riuniti, perché aventi ad oggetto atti amministrativi generali ritenuti dal T.a.r. non immediatamente lesivi della posizione della ricorrente.
4.1. L’appellante sottolinea come vi sia continuità di tutte le delibere che, proponendo una classificazione diversa fin dal 2014, calcolando tutti i possibili introiti ma in misura maggiore rispetto alle residenze, per categorie che sarebbero “inesistenti” sul territorio, non potrebbero che riferirsi alla US Navy. A riscontro dell’affermazione di tale continuità - che darebbe concretezza al suo interesse all’impugnativa - la società fa presente che presupposto della delibera n. 6/2019 (che in via retroattiva disciplina gli anni 2016-2017 e 2018) sono le delibere 10 e 14/2014 già annullate; di qui l’interesse all’impugnazione. Quanto alle delibere relative alle annualità successive, secondo l’appellante, sarebbero molti gli elementi da cui dovrebbe desumersi che l’errata classificazione di “collegi-case vacanze-case di cura” si riferisca esclusivamente ad US Navy; in particolare: il richiamo alla più o meno efficace raccolta differenziata (elemento che aveva portato al primo annullamento già della delibera del 2014, ma riproposto nelle delibere successive, peraltro con violazione di giudicato); la circostanza che nelle proprie difese il Comune di Gricignano di Aversa non avrebbe mai messo in discussione che la dizione “collegi – casa di cura o di riposo” sia riferita proprio a US Navy; comunque la continuità “politica e gestionale” in tutte le delibere, in quanto volte a trattare “diversamente” la US Navy rispetto ai residenti italiani.
4.1.1. L’illustrazione del motivo di censura prosegue evidenziando i profili di detta “continuità” e sottolineando come tale continuità non sarebbe stata interrotta – ma anzi rafforzata – dall’inserimento dell’insediamento abitativo U.S. Navy tra le “case di cura e di riposo” di cui alla delibera del 2019 (sul punto differente dalle precedenti che si riferivano alla categoria di “collegi – case di vacanze e convivenze”).
Dal momento che sul territorio comunale non esistono case di cura o case di riposo, né collegi o case vacanze e che il dato non è contestato, l’appellante conclude per la sussistenza del proprio interesse a ricorrere in quanto dette categorie sarebbero chiaramente rivolte alla U.S. Navy e sarebbero da reputare illegittime, perché avrebbero prodotto risultanze programmatorie del tutto errate e falsate a danno della ricorrente.
4.2. Le censure meritano condivisione e conducono alla correzione della motivazione della sentenza gravata, come segue.
4.2.1. Relativamente all’interesse a ricorrere della AB S.G. S.p.a. è sufficiente fare rinvio, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., alla sentenza n. 7601/2024 pronunciata da questa Sezione tra le medesime parti, sopra già menzionata.
In particolare, va ribadito, anche riguardo alle delibere oggetto del presente giudizio, che, come affermato per la delibera dell’anno 2018, sin dal momento della pubblicazione, il loro contenuto consentiva di coglierne << la lesività nei confronti della società ricorrente, quanto meno con riferimento alle ragioni di doglianza dalla medesima poi formulate in giudizio (impregiudicata la loro fondatezza nel merito: cfr. Cons. Stato, V, n. 4478/2024 […] ”) .
Invero, già con la delibera del consiglio comunale n. 10 del 10 settembre 2014, approvando il Regolamento comunale di applicazione della IUC, era stata istituita, per la TARI, la sotto-categoria C3 “Collegi, case di vacanze – convivenze” e con la delibera n. 14 del settembre 2014, in prima applicazione del Regolamento, determinando le tariffe TARI per l’anno 2014, era stato disposto un incremento per gli utenti appartenenti a detta categoria.
La società AB, la quale aveva impugnato in giudizio entrambe dette delibere, era a conoscenza che tutti gli immobili della US Navy erano stati inseriti dal Comune di Gricignano di Aversa, a fini TARI, nella categoria delle utenze non domestiche e, anzi, esplicitamente equiparati agli immobili della sotto-categoria C3. >>.
Tale argomentazione, contenuta nella sentenza n. 7601/2024, ben può essere ripetuta per le delibere oggetto del presente giudizio, le quali - a prescindere dalla fondatezza nel merito delle censure di parte ricorrente - vengono con tali censure impugnate come immediatamente lesive per il solo fatto che il Comune ha ribadito l’istituzione a fini TARI di una categoria di immobili che la ricorrente assume come illegittimamente riferita al complesso della “US Navy”.
Tale riferimento non viene desunto direttamente dall’istituzione della categoria – che di per sé non individua il potenziale destinatario – ma dal richiamo fatto, nelle delibere oggetto del presente contenzioso, della precedente deliberazione n. 14/2014 che espressamente riferiva, appunto, la categoria C3 al complesso della società ricorrente, rendendo palese anche per le delibere degli anni in contestazione nel presente giudizio la potenziale immediata lesività degli atti generali.
4.2.2. Va inoltre ribadito che -come detto anche nella sentenza n. 7601/2024 - la sentenza di questa Sezione n. 5472/2023 fornisce elementi di conferma, piuttosto che di smentita, della ricostruzione, in fatto e in diritto, sopra esposta.
Nella parte della sentenza n. 5472/2023 con la quale è stato ritenuto fondato l’appello incidentale proposto dalla società AB S.G. contro la dichiarazione di irricevibilità del ricorso proposto avverso la delibera consiliare n. 10/2014 si premette che “ Secondo l’appellante, la deliberazione n. 10/2014 – che non faceva riferimento alle tariffe applicabili né indicava a quali utenti si riferisse la categoria - si sarebbe rivelata lesiva solo quando la deliberazione n. 14/2014 ha riferito la categoria C3 (“collegi di casa vacanza e convivenze”) al comprensorio edilizio occupato dalla U.S. Navy. ”.
Nel condividere la doglianza, la sentenza precisa che “ dalla sola istituzione della categoria C3 (genericamente riferita agli immobili destinati a collegi, case vacanza o convivenze) non si poteva risalire alla idoneità lesiva della norma regolamentare; né quindi il potenziale destinatario era tenuto a impugnarla nel termine decadenziale decorrente dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione dell’atto. ”.
L’argomentazione è pienamente condivisibile con riguardo alla previsione regolamentare, dal momento che, col detto Regolamento, era introdotta nel Comune di Gricignano di Aversa la classificazione delle utenze a fini TARI in domestiche e non domestiche ed erano per la prima volta istituite, per queste ultime, le sotto-categorie (di attività con omogenee potenzialità di produzione di rifiuti) C1, C2 e C3, senza che dalla stessa delibera fosse possibile desumere che gli immobili di proprietà AB destinati alla Base Nato sarebbero stati ascritti a tale ultima sotto-categoria.
Tuttavia, la stessa argomentazione è irripetibile riguardo alle delibere tariffarie degli anni successivi al 2014, quindi, non solo alla delibera del 2018 (oggetto poi della sentenza n.7601/2024), ma anche a quella del 2019 ed alle successive, oggetto del presente giudizio.
Per come risulta dagli atti, la delibera n. 14 del 2014 (di approvazione del Piano finanziario e determinazione delle tariffe per lo stesso anno), oltre ad avere riferito la sotto-categoria C3 a tutti gli immobili del comprensorio edilizio occupato dalla US Navy, è stata seguita da atti applicativi nei confronti del Governo degli Stati Uniti esplicitamente basati sulle tariffe per utenze non domestiche di categoria C3.
Detta delibera non è stata sul punto annullata, né modificata dal Comune con la delibera del 2019 o con le successive.
Non rileva, in senso contrario, la sola modifica della classificazione da “collegi-case di vacanze - convivenze” a “case di cura e di riposo”, poiché si tratta pur sempre di una sotto-categorie della categoria C3.
4.2.3. Ne consegue che anche per le annualità regolate dalla delibera del 2019 e dalle delibere successive, il comprensorio della US Navy avrebbe potuto essere ascritto dall’amministrazione comunale a tale ultima categoria.
Sotto tale profilo, gli atti generali apparivano immediatamente lesivi degli interessi della società AB S.G., proprio in ragione del fatto che questa, con i motivi di ricorso, si duole appunto dell’istituzione di detta categoria C3, con classificazione “case di cura e di riposo”.
4.3. In conclusione, in base ai principi di diritto affermati nella sentenza n. 7601/2024 - e in base a quanto precisato nei termini sopra detti in merito alla portata immediatamente lesiva delle delibere tariffarie destinate alle categorie di utenti cui appartiene (o sulla base delle delibere possa essere ritenuta appartenere) la società AB S.G. - la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili i ricorsi per la mancanza della loro immediata lesività nei confronti della ricorrente. Deve in particolare escludersi che questi fossero impugnabili soltanto unitamente agli atti applicativi, fatto salvo quanto si dirà nel prosieguo sul merito delle diverse censure.
5. Risolta, quindi, positivamente la questione sulla sussistenza dell’interesse della AB S.G. ad impugnare gli atti comunali generali prima dell’adozione degli atti applicativi nei suoi confronti, vanno esaminati i motivi di ricorso riproposti in appello ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
5.1. Col primo (sub II dell’atto di appello) l’appellante argomenta in merito alla propria legittimazione ad agire, nella qualità di proprietaria e locatrice (con un contratto di locazione che contiene una clausola di accollo cumulativo che la vincola nei confronti del conduttore ad assolvere le obbligazioni tributarie connesse al servizio rifiuti) del comprensorio denominato US Navy, destinato a militari statunitensi di stanza nel Sud Italia, visto che a Napoli ha sede l’Ammiragliato con il Comando per il Sud Europa.
5.2. Col secondo (sub III dell’atto di appello) l’appellante sostiene il difetto assoluto di motivazione delle delibere impugnate nella parte in cui introducono categorie che la AB S.G. indica come “inesistenti” nella realtà, ma introdotte al fine di imputare alle stesse il comprensorio della U.S. Navy.
5.3. Col terzo (sub IV dell’atto di appello) l’appellante denuncia i vizi di violazione di legge, relativamente ad una serie di norme ivi indicate, e di eccesso di potere, sotto diversi profili, delle dette delibere nella parte in cui considererebbero gli immobili della U.S. Navy come “case di cura e riposo”.
L’assunto di fondo dell’appellante è quello secondo cui agli immobili della US Navy a destinazione residenziale debba essere attribuita la categoria tributaria di “abitazioni” ed a quelli a destinazione non residenziale (ma terziaria o commerciale) altra categoria pertinente, quale non sarebbe quella di “case di cura e riposo”.
5.4. Col quarto (sub V dell’atto di appello) l’appellante ribadisce il profilo di sviamento di potere, dal momento che il Comune, adottando le delibere impugnate sulle tariffe TARI, avrebbe voluto incidere anziché sui propri cittadini sulla sola società privata ricorrente.
6. I motivi di ricorso vanno decisi mediante sostanziale rinvio alla sentenza di questa Sezione n. 5472 del 2023, dato che le ragioni della decisione di quest’ultima sulle questioni poste da ciascuno di essi sono idonee alla decisione anche del presente gravame, secondo quanto appresso.
6.1. Sulla questione della legittimazione ad agire detta sentenza ha infatti motivato come segue:
<< […] L’eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire è stata esaminata dal primo giudice che l’ha respinta sull’assunto che «la società ricorrente gode di legittimazione attiva in virtù della clausola di accollo cumulativo contenuta nel contratto di locazione stipulato con l’amministrazione americana […], che la vincola all’assolvimento invia solidale di qualsiasi obbligazione tributaria connessa al servizio rifiuti, tra cui non può non rientrare anche la TARI oggetto della presente controversia. Tale accollo riveste i caratteri dell’accollo esterno di tipo tributario previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n.212/2000, giacché è stato sicuramente comunicato ed accettato dall’amministrazione comunale, come è comprovato dal fatto che almeno dal 2007 al 2013 sono stati emessi a carico della società ricorrente atti di imposizione per la tassa sui rifiuti relativi all’intero comprensorio U.S. Navy […]».
[…] La soluzione va senz’altro condivisa sulla base della documentazione in atti (il contratto di locazione stipulato tra la società AB e l’amministrazione militare statunitense) dalla quale si evince l’esistenza di un patto di accollo per i debiti di imposta o per qualsiasi altra forma di tributo statale o locale collegato alla locazione degli immobili in questione. L’accollo è idoneo, infatti, a fondare l’interesse a ricorrere della società anche se dovesse essere qualificato come mero accollo interno, certamente ammissibile ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (secondo cui «[è] ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario»). La norma, in realtà, non subordina l’efficacia dell’accollo (anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria) ad una espressa adesione di questa né ad una previa comunicazione o notifica del patto, limitandosi a sancire l’impossibilità di liberare il contribuente originario (ragion per cui l’accollo del debito d’imposta è sempre un accollo cumulativo).
[...] Anche nel caso di specie le parti, con il patto di accollo, non hanno voluto disporre della pretesa tributaria o incidere sulla fattispecie impositiva, ma hanno ripartito la solidarietà interna mediante accollo (da parte della proprietaria che ha dato in locazione l’immobile) del solo onere economico del peso fiscale […]>> , con clausola ritenuta dal Collegio non affetta da nullità e avente effetti tali - a prescindere dai rapporti tributari tra fisco e contribuente, che riguardano il soggetto accollato, non anche l’accollante - da radicare “l’interesse dell’accollante ad agire in giudizio per chiedere l’annullamento degli atti con i quali l’ente titolare del potere impositivo aggravi l’onere economico che l’accollante si è assunto con l’accordo” (così in motivazione punti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, per quanto di interesse ai fini della decisione).
Nel presente giudizio la questione di legittimazione è posta in termini esattamente coincidenti con quelli oggetto della sentenza del 2023, senza che il Comune di Gricignano di Aversa abbia formulato contestazioni ulteriori.
Ne consegue che, così come già ritenuto dalla Sezione, la AB S.G. è soggetto legittimato ad impugnare le delibere comunali concernenti le tariffe TARI.
6.2. Le questioni poste dai motivi restanti del presente gravame sono riconducibili alle contestazioni già formulate dalla AB S.G., in qualità di appellante incidentale, nel giudizio concluso con la sentenza n. 5472/2023, e riguardanti la delibera impugnata in quel giudizio “ nella parte in cui ha istituito la categoria C3, deducendo la violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 1999, richiamato dall’art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013, nonché il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 ” avendo ivi sostenuto che << il riferimento ai “collegi vacanze e convivenze” non solo non è motivato, come pure sarebbe doveroso ai sensi dell’art. 7 cit., e comunque equivoco e ambiguo, ma è basato sulla equiparazione tra utenze domestiche e non domestiche che si porrebbe in contrasto con l’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 1998 il quale prevede che la tariffa per la tassa sui rifiuti si articoli nelle due categorie di utenze e con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale; così anche l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 secondo cui le tariffe TARI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili […] >>.
Il motivo - così sintetizzato al punto 16 della sentenza n. 5472/2023 - è stato ritenuto infondato sulla base delle argomentazioni che seguono:
<< […] L'art 1, commi 652 e 654 della legge n. 147 del 2013 richiama due principi fondamentali per la determinazione delle tariffe: il principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che nella fase di commisurazione della tariffa deve tenere conto anche della «quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie»; la necessaria copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
Il comma 682 stabilisce inoltre che il comune «con regolamento da adottare ai sensi ELarticolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, […] determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione ELISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta».
[…] La disciplina sinteticamente richiamata, al di là dell’esplicito riferimento a riduzioni ed esenzioni, muove quindi dal riconoscimento in capo all’ente locale del potere di differenziare le tariffe TARI anche in relazione agli usi cui sono destinati gli immobili e alle attività in essi svolte, se ritenute espressive di una diversa capacità di produrre rifiuti.
[…] La questione si è proposta in specie per la determinazione differenziata delle tariffe TARI per alberghi e altre strutture ricettive (categoria nell’ambito della quale rientra anche il riferimento a “collegi, case vacanze, convivenze” di cui alla categoria C3 introdotta dal Comune di Gricignano di Aversa). Il Consiglio di Stato ha in diverse occasioni affermato la legittimità della norma regolamentare con la quale un Comune stabilisce la differenziazione del tributo a seconda del tipo di attività svolta dall'utente e segnatamente in tema di tariffa della tassa sui rifiuti per strutture ricettive […].
La deliberazione consiliare che differenzia le tariffe degli alberghi rispetto a quella delle famiglie è stata considerata pienamente legittima anche dalla Corte di Cassazione […] >> (punti 16.1, 16.2 e 16.3 della motivazione).
Dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ritiene non configurabile un obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa in materia di tassa sui rifiuti (punto 16.4), il Collegio ha concluso che << Alla luce della consolidata giurisprudenza (amministrativa e tributaria, come si è osservato) si giustifica, pertanto, la individuazione di una specifica categoria di strutture ricettive (“collegi, case vacanze, convivenze”) e la differenziazione della categoria ai fini della determinazione delle tariffe. >> (punto 16.5).
Si tratta di conclusione che va condivisa ed applicata anche nel presente giudizio, pur richiedendo le precisazioni che seguono.
6.2.1. L’esenzione degli enti locali dall’obbligo di motivazione delle delibere comunali in materia di tassa sui rifiuti non è assoluta, dal momento che diverse sentenze di questa stessa Sezione hanno affermato l’obbligo di motivazione, richiamando l’art. 69, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, che stabilisce che « ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3 ». Si è in particolare affermato che “ Tale disposizione all’evidenza contiene un elemento di limitazione della portata della sottrazione all’obbligo di motivazione degli atti generali definita in via generale dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e richiamata da una parte della giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 22 marzo 2023, n. 2910); ed infatti per la norma generale da ultimo richiamata può escludersi l’obbligo di motivazione nella determinazione delle tariffe (potere esercitato dal Comune ai sensi dell’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993), ma sussiste invece l’esigenza di indicare (melius, giustificare), onde consentire un controllo di legittimità, le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe a mente di quanto disposto dall’art. 69, comma 2, dello stesso corpus legislativo ” (così Cons. Stato, V, 23 settembre 2024, n. 7719; ma cfr., nello stesso senso anche id., V, 7 gennaio 2025, n. 81).
Tuttavia, nel caso di specie, non viene in rilievo un obbligo di motivazione della portata di quello anzidetto.
In linea generale, non necessita di motivazione l’operato del Comune di Gricignano di Aversa di individuare all’interno delle utenze non domestiche la categoria C3-collegi case vacanze e convivenze, così come di ridefinire la stessa in “case di cura e di riposo”; né è illogica l’assimilazione di queste ultime - a fini TARI – alle “caserme e ospedali”. Invero, la scelta di individuare differenti categorie di utenze è da ritenere, in sé, del tutto legittima come chiarito da univoca giurisprudenza, rientrando nella piena discrezionalità degli enti locali, soprattutto nei casi in cui una determinata categoria, in relazione agli immobili ed alla destinazione, abbia “una diversa capacità di produrre rifiuti” (come argomentato anche nel ridetto precedente n. 5472/2023).
Va perciò ritenuta legittima la scelta dell’ente di individuare - con le delibere oggetto del presente giudizio - diverse categorie di utenti, previa la ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, poiché astrattamente riferite ad immobili aventi in potenza differenti capacità di produrre rifiuti.
6.2.3. Risultano perciò infondate le censure di vizio di motivazione e di violazione di legge, oltre che di eccesso di potere, riferite dall’appellante alla generale previsione della categoria C3, classificazione “case di cura e di riposo”.
6.3. Esula invece dal presente giudizio l’assunto ulteriore di parte ricorrente, oggi appellante, società AB S.G., secondo cui la US Navy sarebbe assimilabile, per la gran parte dei suoi immobili ad un’utenza domestica e per gli immobili restanti ad un’utenza non domestica di tipo commerciale (o di altro tipo), comunque diversa da “case di cura e di riposo”.
Parimenti esula dal presente giudizio l’assunto contrapposto del Comune di Gricignano di Aversa secondo cui non si potrebbero distinguere all’interno del complesso della US Navy i diversi immobili, poiché si tratterebbe di una “cittadella”: questa sarebbe costituita sì da strutture residenziali, commerciali, sportive, ospedaliere, ma, in quanto non accessibili dagli estranei, né dagli operatori ecologici che provvedono all’espletamento del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, dovrebbero essere considerati unitariamente, così come sono considerati unitariamente le “caserme” o gli “ospedali”.
Si tratta di questioni relative alla riconducibilità degli immobili di proprietà della società AB, già locati alla U.S. Navy sulla base del contratto sopra richiamato, alle utenze domestiche o non domestiche e, relativamente a queste ultime, alla categoria C3 o a diversa categoria. Tali questioni, come già statuito con la sentenza n. 5472/2023, “ attengono al diverso piano dell’attività di accertamento e liquidazione del tributo e … eventualmente potranno essere sollevate nel contenzioso avverso gli atti di accertamento e di riscossione, che esula dalla giurisdizione amministrativa ”, rientrando piuttosto nella giurisdizione tributaria.
6.3. Pertanto, pur dovendosi riconoscere l’interesse e la legittimazione ad agire della AB S.G., nel merito i ricorsi riuniti proposti in primo grado vanno respinti.
Tale rigetto comporta che, corretta come sopra la motivazione della sentenza impugnata, l’appello debba essere respinto.
7. Le spese processuali del grado si compensano per giusti motivi, considerata la correzione della motivazione della sentenza appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO