Articolo 5 della Legge 19 marzo 2001, n. 92
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19 aprile 2001
Art. 5. (Modifiche al codice di procedura penale) 1. All' articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale , dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
"i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ". 2. All' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , dopo le parole: "articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ,", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ". 3. All' articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) delitti di cui agli articoli 285 , 286 , 416-bis e 422 del codice penale , 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 33-bis del codice di procedura penale , cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 33-bis (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale , esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420, comma 3, 426, 428, 429, comma 2, 430, 431, comma 2, 432, comma 3, 433, comma 3, 434, comma 2, 440, 449, comma 2, 452, comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578, comma 1, da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale ;
d) delitti previsti dagli articoli 2621 , 2628 , 2629 e 2637 del codice civile , nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1135 , 1136 , 1137 , 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ;
g) delitti previsti dagli articoli 216 , 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267 , in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall' art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 , attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
i-bis) delitti previsti dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ;
l) delitto previsto dall' art. 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall' art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall' art. 29, comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall' art. 12-quinquies, comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356 , in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall' art. 6, commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205 , in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall' art. 25, comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , e dall'art. 10 della legge l8 novembre 1995, n. 496 , in materia di armamenti ed armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.".
- Si riporta il testo dell' art. 51 del codice di procedura penale , cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 51 (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , le funzioni indicate nel comma 1, lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, dispone che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".
- Si riporta il testo dell' art. 407 del codice di procedura penale cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285 , 286 , 416-bis e 422 del codice penale , 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale ;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni;
7) delitto di cui all' art. 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.
3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.".
Entrata in vigore il 19 aprile 2001
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