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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1626 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
ammesso provvisoriamente al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato con delibera consiliare n. 4418/2022 del 8/11/2022 e domiciliato in Santeramo in Colle presso lo studio dell'avv. Vitangelo Laterza che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di appello-------------------------------------------------------------------appellante
E
e, per essa, la procuratrice CP_1 Controparte_2 domiciliata presso lo studio degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati del foro di La Spezia che la rappresentano in giudizio per procura in calce all'originario ricorso monitorio-------------------------------------------appellata
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 31/01/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2765/2022 depositata l'8/07/2022, il Tribunale di Bari, disattendo l'eccezione di prescrizione del vantato credito, ha rigettato pagina 1 di 8 l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. Parte_1
1456/2019 col quale gli ha ingiunto il pagamento della somma CP_1 di € 5.466,79 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in forza di contratto di finanziamento personale stipulato il 6/10/1997, condannando l'opponente a rifondere le spese di lite all'opposta.
Con citazione notificata il 25/11/2022 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza il chiedendo, in riforma della stessa, Pt_1
l'accoglimento dell'opposizione in ragione dell'eccepita prescrizione del credito, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita in questo grado di giudizio la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese.
Con ordinanza resa il 17/03/2023 è stata rigettata l'istanza preliminare di inibitoria.
All'udienza cartolare del 31/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (entro i quali la difesa appellante non ha depositato gli atti conclusivi).
Motivi della decisione
In rito, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
(nella formulazione, ratione temporis applicabile alla specie, introdotta dall'art. 54 DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434
c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del pagina 2 di 8 giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della NE (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n.
13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante indicato il capo della decisione impugnato e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto al percorso logico adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Nel merito, l'appello è tuttavia infondato e va rigettato.
Con un unico motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la racc. di costituzione in mora datata 3/03/2008 costituisse valido atto interruttivo dell'eccepita prescrizione decennale del credito.
Si sostiene infatti che detta missiva sarebbe stata recapitata a mani di persona diversa dall'appellante ed in luogo diverso da quello della sua residenza, domicilio o dimora abituale;
che i documenti anche anagrafici pagina 3 di 8 prodotti in primo grado dimostrerebbero come l'appellante non abbia mai risieduto presso l'indirizzo ove il plico è stato consegnato (via Cassano S.S.
C.da Talpullo-Santeramo in Colle); che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di prime cure, per contestare l'inidoneità di tale missiva a fungere da valido atto interruttivo, non sarebbe stato affatto necessario proporre querela di falso, posto che l'avviso di ricevimento in questione non è affetto da alcuna falsità né materiale, né ideologica.
Sia pure con alcune integrazioni motivazionali, la sentenza gravata deve essere confermata.
Non è in discussione il principio, già correttamente affermato dal primo giudice, secondo cui, a fronte di un prestito personale contratto il 6/10/1997 che prevedeva un piano di rimborso in 36 rate mensili decorrenti dal
28/10/1997 e scadenti il 28/09/2000, il termine decennale di prescrizione decorresse da quest'ultima data e andasse a scadere il 28/09/2010.
Ciò in conformità del pacifico principio giurisprudenziale per il quale la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere non dall'erogazione, ma dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. 2011/n. 17798); che infatti “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (sic Cass. 2013/n. 18951; conf.
Cass. 2023/n. 4232).
Quel che invece si contesta è l'idoneità della lettera di costituzione in mora del 3/03/2008 -inviata dall'allora titolare del credito Locam S.p.A. all'indirizzo in Santeramo in Colle di via Cassano SS -C.da Talpullo e ricevuta il 10/03/2008 a mani di , madre dell'appellante- a Persona_1 valere come atto interruttivo della prescrizione.
Non è invece contestata la regolare ricezione dell'ulteriore missiva inviata da e consegnata il 17/03/2017 sempre a mani della madre CP_1
pagina 4 di 8 dell'appellante presso la residenza anagrafica dell'epoca del sita in Pt_1
Santeramo in Colle alla via Iazzitiello n. 43.
Si conviene sul rilievo che, per dimostrare la tesi dell'erroneità del recapito della missiva del 3/03/2008, che avrebbe impedito la conoscenza dell'atto recettizio, non fosse necessaria la proposizione di una querela di falso, che deve essere proposta solo quando si vogliano contrastare le indicazioni della relata coperte da fidefacienza (e non tutte le altre attestazioni che non siano frutto della diretta percezione del p.u., ma solo di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, quale ad es. il rapporto di convivenza col destinatario del soggetto ricevente il plico -cfr. Cass. 2000/n. 4590; Cass.
2000/n. 8799).
Ciò nonostante, il motivo di doglianza è palesemente privo di pregio.
È noto che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo che può essere superato con ogni mezzo di prova desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dell'atto dimori di fatto in via abituale (cfr., tra le tante, Cass.
2008/n. 15938; Cass. 2013/n. 11550; Cass. 2017/n. 19387; Cass. 2019/n.
23521; Cass. 2023/n. 8463).
Nella fattispecie, l'appellante nega di aver mai abitato in via Cassano SS-
C.da Talpullo.
Trascura tuttavia che, come risulta per tabulas, l'indirizzo di via Cassano
SS-C.da Talpullo, ove è stata recapitata la contestata lettera di costituzione in mora del 3/03/2008, corrisponde esattamente a quello da lui stesso dichiarato all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento del
6/10/1997.
In casi analoghi la S.C. ha ritenuto che, in tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini della verifica della validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento, per confermare o superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio;
il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata (sic Cass.
2015/n. 17021; conf. Cass. 2009/n. 26985; Cass. 2003/n. 17040).
pagina 5 di 8 Nel caso in esame, a superare l'indicazione fornita dallo stesso appellante in contratto non è evidentemente sufficiente la mera produzione del certificato storico di residenza anagrafica del medesimo e della madre.
Nemmeno vale allo stesso fine la produzione, da parte del dell'atto Pt_1 di compravendita per notar del 11/07/2005 che, a suo dire, Persona_2 dimostrerebbe come sin da quella data l'intero immobile di via Cassano SS.-
C.da Talpullo fosse stato venduto a terzi.
È infatti evidente che, se così fosse, alla data del 10/03/2008 (senz'altro successiva al prefato contratto di compravendita), la venditrice Per_1
non avrebbe mai potuto trovarsi ancora in via Cassano SS-C.da
[...]
Talpullo, che invece coincide proprio col luogo in cui la medesima ha ricevuto la missiva del 3/03/2008.
Ma vi è di più.
Dato ulteriormente significativo è che non solo la contestata missiva del
3/03/2008, ma anche gli atti di cui non è controversa la regolare ricezione presso gli indirizzi di residenza anagrafica dell'appellante sono stati ricevuti sempre dalla madre dell'appellante: è il caso della lettera inviata da il 17/03/2017, nonché della notifica del d.i. opposto che pure CP_1 risulta effettuata in data 13/05/2019 a mani della stessa . Persona_1
Tale rilievo non fa che confermare induttivamente l'esistenza del rapporto di convivenza tra madre e figlio.
Ed infatti, “in tema di notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare” (Cass. 2017/n. 28591; conf. Cass. 2014/n. 15793), con la conseguenza che grava sul destinatario l'onere di fornire la prova contraria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche (sic Cass.
2024/n. 32575).
Ne deriva che la consegna a persona di cui non sia stata fornita la prova
(contraria) della sua presenza solo occasionale in casa deve ritenersi assistita dalla presunzione di conoscenza da parte del destinatario, con conseguente pagina 6 di 8 valenza interruttiva della missiva del 3/03/2008 che esclude il maturarsi del termine prescrizionale.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio secondo l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000.
L'onere del pagamento di dette spese grava sull'appellante in proprio.
Ed infatti, benchè il risulti ammesso al beneficio del patrocinio a Pt_1 spese dello Stato, è opportuno precisare al riguardo che l'anzidetta ammissione nel processo civile ex art. 74 DPR 2002/n. 115 non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, poiché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 DPR cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass.
2017/n. 8388; Cass. 2013/n. 25295; conf. Cass. ord. 2012/n. 10053; Cass.
2012/n. 22381), ove non intervenga revoca da parte del giudice dell'ammissione disposta in via provvisoria dal COA.
Considerata infine la palese strumentalità e dilatorietà del gravame, sussistono anche i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 3 c.p.c. che, com'è noto, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consenta di avvertire facilmente l'infondatezza della domanda o delle eccezioni spiegate (cfr. Cass. 2023/n. 29831; Cass. 2024/n. 34429). Nella fattispecie, l'appellante ha proposto un'impugnazione fondata su un motivo di doglianza manifestamente pretestuoso, all'unico fine di dilatare i tempi del processo.
A fronte di un comportamento chiaramente abusivo, ritiene perciò la Corte che vada riconosciuto all'appellata anche il risarcimento del danno da lite temeraria che si quantifica equitativamente in misura pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
25/11/2022 da nei confronti di Parte_1
e, per essa, della procuratrice avverso la CP_1 Controparte_2
pagina 7 di 8 sentenza n. 2765/2022 emessa l'8/07/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio, liquidandole in € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. condanna l'appellante al versamento, in favore dell'appellata, della somma di € 2.905 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c.;
4. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1626 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
ammesso provvisoriamente al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato con delibera consiliare n. 4418/2022 del 8/11/2022 e domiciliato in Santeramo in Colle presso lo studio dell'avv. Vitangelo Laterza che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di appello-------------------------------------------------------------------appellante
E
e, per essa, la procuratrice CP_1 Controparte_2 domiciliata presso lo studio degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati del foro di La Spezia che la rappresentano in giudizio per procura in calce all'originario ricorso monitorio-------------------------------------------appellata
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 31/01/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2765/2022 depositata l'8/07/2022, il Tribunale di Bari, disattendo l'eccezione di prescrizione del vantato credito, ha rigettato pagina 1 di 8 l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. Parte_1
1456/2019 col quale gli ha ingiunto il pagamento della somma CP_1 di € 5.466,79 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in forza di contratto di finanziamento personale stipulato il 6/10/1997, condannando l'opponente a rifondere le spese di lite all'opposta.
Con citazione notificata il 25/11/2022 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza il chiedendo, in riforma della stessa, Pt_1
l'accoglimento dell'opposizione in ragione dell'eccepita prescrizione del credito, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita in questo grado di giudizio la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese.
Con ordinanza resa il 17/03/2023 è stata rigettata l'istanza preliminare di inibitoria.
All'udienza cartolare del 31/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (entro i quali la difesa appellante non ha depositato gli atti conclusivi).
Motivi della decisione
In rito, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
(nella formulazione, ratione temporis applicabile alla specie, introdotta dall'art. 54 DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434
c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del pagina 2 di 8 giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della NE (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n.
13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante indicato il capo della decisione impugnato e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto al percorso logico adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Nel merito, l'appello è tuttavia infondato e va rigettato.
Con un unico motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la racc. di costituzione in mora datata 3/03/2008 costituisse valido atto interruttivo dell'eccepita prescrizione decennale del credito.
Si sostiene infatti che detta missiva sarebbe stata recapitata a mani di persona diversa dall'appellante ed in luogo diverso da quello della sua residenza, domicilio o dimora abituale;
che i documenti anche anagrafici pagina 3 di 8 prodotti in primo grado dimostrerebbero come l'appellante non abbia mai risieduto presso l'indirizzo ove il plico è stato consegnato (via Cassano S.S.
C.da Talpullo-Santeramo in Colle); che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di prime cure, per contestare l'inidoneità di tale missiva a fungere da valido atto interruttivo, non sarebbe stato affatto necessario proporre querela di falso, posto che l'avviso di ricevimento in questione non è affetto da alcuna falsità né materiale, né ideologica.
Sia pure con alcune integrazioni motivazionali, la sentenza gravata deve essere confermata.
Non è in discussione il principio, già correttamente affermato dal primo giudice, secondo cui, a fronte di un prestito personale contratto il 6/10/1997 che prevedeva un piano di rimborso in 36 rate mensili decorrenti dal
28/10/1997 e scadenti il 28/09/2000, il termine decennale di prescrizione decorresse da quest'ultima data e andasse a scadere il 28/09/2010.
Ciò in conformità del pacifico principio giurisprudenziale per il quale la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere non dall'erogazione, ma dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. 2011/n. 17798); che infatti “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (sic Cass. 2013/n. 18951; conf.
Cass. 2023/n. 4232).
Quel che invece si contesta è l'idoneità della lettera di costituzione in mora del 3/03/2008 -inviata dall'allora titolare del credito Locam S.p.A. all'indirizzo in Santeramo in Colle di via Cassano SS -C.da Talpullo e ricevuta il 10/03/2008 a mani di , madre dell'appellante- a Persona_1 valere come atto interruttivo della prescrizione.
Non è invece contestata la regolare ricezione dell'ulteriore missiva inviata da e consegnata il 17/03/2017 sempre a mani della madre CP_1
pagina 4 di 8 dell'appellante presso la residenza anagrafica dell'epoca del sita in Pt_1
Santeramo in Colle alla via Iazzitiello n. 43.
Si conviene sul rilievo che, per dimostrare la tesi dell'erroneità del recapito della missiva del 3/03/2008, che avrebbe impedito la conoscenza dell'atto recettizio, non fosse necessaria la proposizione di una querela di falso, che deve essere proposta solo quando si vogliano contrastare le indicazioni della relata coperte da fidefacienza (e non tutte le altre attestazioni che non siano frutto della diretta percezione del p.u., ma solo di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, quale ad es. il rapporto di convivenza col destinatario del soggetto ricevente il plico -cfr. Cass. 2000/n. 4590; Cass.
2000/n. 8799).
Ciò nonostante, il motivo di doglianza è palesemente privo di pregio.
È noto che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo che può essere superato con ogni mezzo di prova desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dell'atto dimori di fatto in via abituale (cfr., tra le tante, Cass.
2008/n. 15938; Cass. 2013/n. 11550; Cass. 2017/n. 19387; Cass. 2019/n.
23521; Cass. 2023/n. 8463).
Nella fattispecie, l'appellante nega di aver mai abitato in via Cassano SS-
C.da Talpullo.
Trascura tuttavia che, come risulta per tabulas, l'indirizzo di via Cassano
SS-C.da Talpullo, ove è stata recapitata la contestata lettera di costituzione in mora del 3/03/2008, corrisponde esattamente a quello da lui stesso dichiarato all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento del
6/10/1997.
In casi analoghi la S.C. ha ritenuto che, in tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini della verifica della validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento, per confermare o superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio;
il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata (sic Cass.
2015/n. 17021; conf. Cass. 2009/n. 26985; Cass. 2003/n. 17040).
pagina 5 di 8 Nel caso in esame, a superare l'indicazione fornita dallo stesso appellante in contratto non è evidentemente sufficiente la mera produzione del certificato storico di residenza anagrafica del medesimo e della madre.
Nemmeno vale allo stesso fine la produzione, da parte del dell'atto Pt_1 di compravendita per notar del 11/07/2005 che, a suo dire, Persona_2 dimostrerebbe come sin da quella data l'intero immobile di via Cassano SS.-
C.da Talpullo fosse stato venduto a terzi.
È infatti evidente che, se così fosse, alla data del 10/03/2008 (senz'altro successiva al prefato contratto di compravendita), la venditrice Per_1
non avrebbe mai potuto trovarsi ancora in via Cassano SS-C.da
[...]
Talpullo, che invece coincide proprio col luogo in cui la medesima ha ricevuto la missiva del 3/03/2008.
Ma vi è di più.
Dato ulteriormente significativo è che non solo la contestata missiva del
3/03/2008, ma anche gli atti di cui non è controversa la regolare ricezione presso gli indirizzi di residenza anagrafica dell'appellante sono stati ricevuti sempre dalla madre dell'appellante: è il caso della lettera inviata da il 17/03/2017, nonché della notifica del d.i. opposto che pure CP_1 risulta effettuata in data 13/05/2019 a mani della stessa . Persona_1
Tale rilievo non fa che confermare induttivamente l'esistenza del rapporto di convivenza tra madre e figlio.
Ed infatti, “in tema di notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare” (Cass. 2017/n. 28591; conf. Cass. 2014/n. 15793), con la conseguenza che grava sul destinatario l'onere di fornire la prova contraria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche (sic Cass.
2024/n. 32575).
Ne deriva che la consegna a persona di cui non sia stata fornita la prova
(contraria) della sua presenza solo occasionale in casa deve ritenersi assistita dalla presunzione di conoscenza da parte del destinatario, con conseguente pagina 6 di 8 valenza interruttiva della missiva del 3/03/2008 che esclude il maturarsi del termine prescrizionale.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio secondo l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000.
L'onere del pagamento di dette spese grava sull'appellante in proprio.
Ed infatti, benchè il risulti ammesso al beneficio del patrocinio a Pt_1 spese dello Stato, è opportuno precisare al riguardo che l'anzidetta ammissione nel processo civile ex art. 74 DPR 2002/n. 115 non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, poiché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 DPR cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass.
2017/n. 8388; Cass. 2013/n. 25295; conf. Cass. ord. 2012/n. 10053; Cass.
2012/n. 22381), ove non intervenga revoca da parte del giudice dell'ammissione disposta in via provvisoria dal COA.
Considerata infine la palese strumentalità e dilatorietà del gravame, sussistono anche i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 3 c.p.c. che, com'è noto, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consenta di avvertire facilmente l'infondatezza della domanda o delle eccezioni spiegate (cfr. Cass. 2023/n. 29831; Cass. 2024/n. 34429). Nella fattispecie, l'appellante ha proposto un'impugnazione fondata su un motivo di doglianza manifestamente pretestuoso, all'unico fine di dilatare i tempi del processo.
A fronte di un comportamento chiaramente abusivo, ritiene perciò la Corte che vada riconosciuto all'appellata anche il risarcimento del danno da lite temeraria che si quantifica equitativamente in misura pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
25/11/2022 da nei confronti di Parte_1
e, per essa, della procuratrice avverso la CP_1 Controparte_2
pagina 7 di 8 sentenza n. 2765/2022 emessa l'8/07/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio, liquidandole in € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. condanna l'appellante al versamento, in favore dell'appellata, della somma di € 2.905 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c.;
4. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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