Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA- SEZIONE XIV CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. Fabio Miccio Giudice
dott. Claudio Tedeschi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 23.10.2024 da ON ER e Di MA
IO, iscritto al n. 1559-1/2024 PU e volto alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di 'SE.I.PRO.s.r.l.' con sede legale in Roma, in largo Gaetano la Loggia n. 33, C.F. 02455740544;
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società
convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che, a norma dell'articolo 121 d. I.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito:
CCII) grava, sul resistente, l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) per non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, sebbene ritualmente citata con notifica degli atti introduttivi cui ha proceduto la cancelleria in via telematica ai sensi dell'articolo 40 comma
6 CCII, non costituendosi, sul punto nulla ha dedotto e/o documentato;
-rilevato, in punto di riscontro della legittimazione alla promossa azione, che le ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere creditrici, della società convenuta, dei seguenti importi:
-ON ER di euro 5.040,85 oltre accessori e spese legali in forza di decreto ingiuntivo del giudice del lavoro presso questo tribunale n. 5263 dell'11.09.2023 (all. 2 relativo fascicolo);
- Di MA IO di euro 4.545,93 oltre accessori e spese legali in forza di ingiunzione giudiziale di pagamento n. 5243 del 9.09.2023 (all. 3 relativo fascicolo);
- rilevato che 'Agenzia delle Entrate', interpellata ai sensi dell'art. 42 CCII, con nota depositata il 3.12.2024 ha attestato alla data del 28.11.2024 a carico della convenuta debitoria di natura erariale per oltre euro
2.885.000,00;
- ritenuto che gli evidenziati elementi comprovino la legittimazione delle ricorrenti all'esperita azione -perché creditrici della convenuta in forza di relativi titoli giudiziali esecutivi-, l'esistenza di passività per un importo complessivamente eccedente la soglia minima ex art. 49, ultimo comma,
CCII e la condizione di insolvenza della debitrice, tenuto conto;
della pluralità dei crediti residuati inadempiuti e dall'apprezzabile entità dell'ammontare di quella erariale;
degli esiti negativi della procedura espropriativa mobiliare tentata dalle ricorrenti;
della mancata pubblicazione di bilanci dall'esercizio 2018 -che si ricava dalla visura camerale in atti e dall'assenza di sede al civico dichiarato al registro delle imprese che devono ritenersi quanto meno in via presuntiva espressivi del difetto di attività gestoria da cui poter in ipotesi acquisire le risorse utili ad adempiere;
dalla sua mancata partecipazione al procedimento che preclude l'acquisizione di elementi conoscitivi utili alla formazione di differente convincimento motivo;
- rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 CCII non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lett. m bis) CCII alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 'SE.I.PRO.s.r.l.' con sede legale in Roma, in largo Gaetano la Loggia n. 33, C.F.
02455740544; ΝΟΜΙΝΑ
il dott. Claudio Tedeschi giudice delegato per la procedura;
ΝΟΜΙΝΑ
curatore l'avv. Fabrizio Ravidà con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta
-
a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILIS CE
il giorno 7 maggio 2025 ore 10,40 l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
MANDA
alla cancelleria per la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed alla parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Cardinali dott. Claudio Tedeschi