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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 210/2023
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. UC LÀ, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. MICCI Parte_1 C.F._1
MANOLA
ATTORE
e
, c.f. Controparte_1
, difeso dall'avv. PETITTO MARCO P.IVA_1
(C.F. e P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. FILIPPO CHIODINI
CONVENUTE con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, Controparte_3 codice fiscale e partita IVA , difesa dall'avv. GIOVANNI FERRINI P.IVA_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
2. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso le cartelle n. 045 Parte_1
2021 00024745 54 002 (per € 460.885,60 oltre accessori) e n. 045 2021 00031221 20 002 (per € 110.832,30 oltre accessori), citando in giudizio Controparte_4
e e chiedendo l'accoglimento delle
[...] Controparte_5 seguenti conclusioni (da cui emergono anche i motivi posti a fondamento dell'opposizione):
1 “A) in via preliminare: sospendere, per le causali di cui in narrativa, con provvedimento inaudita altera parte stante il caso di eccezionale urgenza e l'evidente periculum in mora, ovvero, si opus, previa convocazione delle parti in prefiggenda udienza, l'esecuzione dei ruoli:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88;
-n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, con ogni conseguenziale pronunzia.
B) NEL RITO, in principalità
= dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'incompetenza territoriale dell'Agente di Riscossione della Provincia di Forlì-Cesena all'emissione delle cartelle di pagamento qui opposte, essendo a tanto competente inderogabilmente l'Agente di Riscossione della Provincia di Ravenna dove ha il proprio domicilio Parte_1 fiscale e, per l'effetto, dichiarare nulle, revocare e/o annullare le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88; -n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall'
[...]
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della Controparte_6
notificata a il Controparte_1 Parte_1
16.11.2022, per l'importo di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, dichiarando per l'effetto l'insussistenza del diritto della
[...] di procedere sulla base di detti ruoli ad esecuzione Parte_2
2 forzata nei confronti di e ordinando conseguentemente alla stessa Parte_1 lo sgravio dai ruoli medesimi, Controparte_1 con conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
NEL MERITO, in via gradata:
C) previa declaratoria, per i motivi tutti sovra esposti, di illegittimità, invalidità ed ingiustizia, in quanto prive dei presupposti fondanti e costitutivi e/o illegittime, e/o infondate, o con qualsivoglia altra statuizione, delle iscrizioni a ruolo per cui è causa, stante l'inapplicabilità, nello specifico, del D.lgs. n. 123/1998 e, in particolare, della procedura di riscossione esattoriale di cui all'art. 9, comma 5, D.lgs. n.123/1998, ovvero a motivo della irretroattività dell'art.8bis L. n.33/15 e, comunque, perché le cartelle di pagamento opposte sono state emesse in assenza di valido titolo esecutivo ex artt.17 e 21 D.lgs. n.46/99, revocare, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime in accoglimento dell'opposizione avverso esse qui proposta, le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88;
-n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, dichiarando per l'effetto l'insussistenza del diritto della
[...] di procedere sulla base di detti ruoli ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di , ordinando conseguentemente alla Parte_1 stessa lo sgravio dai ruoli Controparte_1 medesimi, con conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
D) in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità delle iscrizioni ai ruoli qui delibande, previo accertamento, per quanto esposto in atto, dell'inadempimento di (già, e Controparte_3 Controparte_7
del divieto di “doppia garanzia” di cui all'art.4 Controparte_8 par.4 dell'Allegato al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'estinzione della fideiussione rilasciata l'11.12.2007 da (sostitutiva di quelle del Parte_1
18.01.2001 e del 4.11.2002) nella parte in cui ha garantito le quote di credito già
3 garantite dal Fondo e di cui alle cartelle di pagamento qui opposte e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime in accoglimento dell'opposizione avverso esse qui proposta, con conseguente liberazione dell'opponente dal correlato impegno fideiussorio, le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88;
-n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza del credito preteso dalla Controparte_1
disponendo che nulla è dovuto alla medesima da parte di
[...] Pt_2
– non sussistendo, dunque, il diritto dello stesso di Parte_1 Parte_2 procedere sulla base dei ruoli qui impugnati ad esecuzione forzata nei confronti di esso – ordinando conseguentemente alla stessa Parte_1 [...] lo sgravio dai ruoli medesimi, con Controparte_1 conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
E) in via ulteriormente subordinata: sempre nella denegata e ritenuta ipotesi di legittimità delle iscrizioni ai ruoli qui opposte nonché della “doppia garanzia” ottenuta da (già, e Controparte_3 Controparte_7 [...]
, previo accertamento, in via incidentale, della nullità Controparte_8 parziale della clausola n. 5) contenuta nella fideiussione rilasciata da Parte_1
l'11.12.2007 (sostitutiva della clausola n.6 contenuta in quelle del 18.01.2001 e del 4.11.2002) per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n. 287/1990), dichiarare l'intervenuta estinzione di detta garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art.1957 c.c. – per essere sia la che incorsi in Controparte_3 Parte_2 decadenza dalla fideiussione stessa - e, conseguentemente, revocare, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime in accoglimento dell'opposizione avverso esse qui proposta, le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_9
di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
[...] notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_3 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88,
-n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall Controparte_6
della Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza del credito preteso dalla Controparte_1
disponendo che nulla è dovuto alla medesima da parte di
[...] Pt_2
– non sussistendo, dunque, il diritto dello stesso di Parte_1 Parte_2 procedere sulla base dei ruoli qui impugnati ad esecuzione forzata nei confronti di esso – ordinando conseguentemente alla stessa Parte_1 [...] lo sgravio dai ruoli medesimi, con Controparte_1 conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
F) in via di ulteriore gradiente: ove mai e in contestata ipotesi venisse accertata la validità della fideiussione rilasciata da ad (già, Parte_1 Controparte_3
e Controparte_7 Controparte_8
l'11.12.2007, accertato e dichiarato che il contratto di finanziamento chirografario n.4088092 ha natura di mutuo di scopo, dichiarare per quanto esposto in atto:
F.i) la nullità ex art.1418 del contratto medesimo per inosservanza dello scopo convenzionale in esso indicato all'art.2 dichiarando, conseguentemente, la nullità ex art.1939 c.c. della fideiussione per cui è causa;
ovvero,
F.ii) l'estinzione ex art.1955 c.c. della fideiussione prestata da ad Parte_1
(già, e Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
l'11.12.2007, in ragione della condotta colposa della Banca con
[...] riferimento al contratto di mutuo di scopo n.4088092;
F.iii) la violazione, da parte di (già, Controparte_3 Controparte_8
, dei canoni generali di buona fede e diligenza di cui agli artt.1175 e 1375 c.c.
[...] nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di mutuo di scopo n.4088092 e di fideiussione e, quindi, il diritto del qui opponente di rifiutare - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art.1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria - l'adempimento della sua (comunque contestata) obbligazione di garanzia per inefficacia/estinzione/nullità della fideiussione per cui è causa, in tutti i casi: per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima in accoglimento dell'opposizione avverso essa qui proposta la iscrizione a ruolo
5 n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall , Agente della Controparte_10
Riscossione della Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza del credito preteso dalla
[...]
disponendo che nulla è dovuto a tale titolo (id est, Parte_2 Contro contratto di mutuo di scopo n.4088092 – Posizione 101884) alla Pt_2 medesima da parte di – non sussistendo, dunque, il diritto dello stesso Parte_1
di procedere sulla base di detto ruolo ad esecuzione forzata nei confronti Parte_2 di esso – ordinando conseguentemente alla stessa Parte_1 [...] lo sgravio dal ruolo medesimo, con Controparte_1 conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
G) quand'anche si accerti la validità della fideiussione rilasciata da Parte_1 alla (già, e Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
l'11.12.2007, accertato e dichiarato che alla data del 17.07.2020 –
[...] Contro quando la effettuava il pagamento di Euro 460.885,60 – la garanzia da essa prestata con delibera del 26.10.2012 era scaduta, sì da risultare privo di causa ed indebito il pagamento che se ne andava ad eseguire, dichiarare, per quanto esposto in atto, la nullità ex art.1939 c.c. della fideiussione per cui è causa ovvero, l'estinzione ex art.1955 c.c. della fideiussione medesima o comunque la violazione da parte di dei canoni generali di buona fede e diligenza di cui agli artt.1175 e 1375 Parte_2
c.c. nell'ambito dell'esecuzione del contratto e, quindi, il diritto del qui opponente di rifiutare, nel legittimo esercizio del potere di autotutela di cui all'art.1460 c.c., l'adempimento della sua (comunque contestata) obbligazione di garanzia con conseguente estinzione del vincolo fideiussorio (limitatamente alla quota di credito Contro relativa alla Posizione n.263658 di Euro 460.885,60) e liberazione del Pt_1 dal relativo impegno, e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima in accoglimento dell'opposizione avverso essa qui proposta, la iscrizione al ruolo n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall'
[...]
su incarico della Controparte_11 [...]
notificata a il 16.11.2022, Controparte_1 Parte_1 per l'importo di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza del credito preteso dalla
[...]
disponendo che nulla è dovuto a tale titolo Controparte_1 alla medesima da parte di – non sussistendo, dunque, il diritto Pt_2 Parte_1 dello stesso di procedere sulla base di detto ruolo ad esecuzione forzata Parte_2 nei confronti di esso – ordinando conseguentemente alla stessa Parte_1 [...] lo sgravio dal ruolo medesime, con Controparte_1
6 conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
H) in via di ulteriore gradiente: nella denegata ipotesi di ritenuta validità della fideiussione prestata dal qui opponente:
H.i) con riferimento al contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con Contro scadenza il 15.01.2014, operativo su rapporto estero n.342286 (Rif. Posizione n.263658), accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa:
i) l'omessa pattuizione e determinazione nel contratto de quo del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi, accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità della relativa pattuizione ai sensi e per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 1284, comma 3, 1346, 1418 c.c. e 117, comma 4, TUB, e, per l'effetto, ricalcolare il saldo finale del rapporto dare-avere con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi previsti dall'art.117, comma 7, TUB – o quello diverso ritenuto di giustizia – con ammortamento della sorte capitale (fino al momento della risoluzione del contratto de quo) in regime di capitalizzazione semplice, espungendo dal ricalcolo gli interessi addebitati dalla concedente alla per l'intera vigenza contrattuale;
Pt_2 Parte_4
ii) la nullità e/o invalidità, per violazione dell'art.1815 c.c., della clausola contrattuale dell'interesse ultra-legale, per essere il tasso effettivo, addebitato dalla CP_3
di entità superiore – in relazione ai trimestri analiticamente indicati alla pagina
[...]
34) che precede e qui da aversi per integralmente riportati e trascritti – rispetto alle soglie di cui alla L. n.108/96 al tempo vigenti, e per l'effetto ricostruire il saldo contabile finale del rapporto anticipi estero n.342286 (contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con scadenza il 15.01.2014), depurandolo dagli interessi ultra-legali illegittimi addebitati alla dalla sul rapporto anticipi Parte_4 Pt_2 estero n.342286 (contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con scadenza il 15.01.2014), per l'intera vigenza contrattuale;
iii) la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia degli addebiti di commissioni, spese ed oneri come indicati in narrativa (commissioni di massimo scoperto;
commissioni sull'accordato), in quanto non validamente pattuiti, e, per l'effetto, ricalcolare il saldo contabile finale del rapporto anticipi estero n.342286 (contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con scadenza il 15.01.2014), depurandolo da tali commissioni, spese ed oneri addebitati da (già, Controparte_3 Controparte_7
e sul contratto di conto anticipi
[...] Controparte_8 estero n.342286 (contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con scadenza il 15.01.2014), per l'intera vigenza contrattuale;
iv) accertare il valore del TAEG e ISC espresso dal contratto qui in esame tenendo conto degli oneri palesi previsti nel contratto stesso e dei maggiori oneri derivanti dall'ammortamento in regime di capitalizzazione composta degli interessi e, in caso di accertata difformità del TAEG/ISC indicato nel contratto stesso, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di concessione di fido promiscuo per 7 violazione degli artt.1325, 1346, 1284 c.c., 117, comma 4, T.U.B., dell'art.6 della Delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art.9 della delibera del 04.03.03, per indicazione in contratto di un TAEG/ISC non coerente con gli oneri pattuiti e, per l'effetto, ricalcolare il saldo finale del rapporto applicando il tasso sostitutivo ex art.117, comma 7, T.U.B. o quello diverso ritenuto di giustizia;
H.ii) con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n.4088092 (Posizione MCC n.101884), accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa:
i) la omessa pattuizione e determinazione nel contratto de quo del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi, accertare e dichiarare conseguentemente la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità della relativa pattuizione ai sensi e per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 1284, comma 3, 1346, 1418 c.c. e 117, comma 4, TUB, e, per l'effetto, ricalcolare il saldo finale del rapporto dare-avere con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi previsti dall'art.117, comma 7, TUB con ammortamento della sorte capitale (fino al momento della risoluzione del contratto) in regime di capitalizzazione semplice, espungendo dal ricalcolo gli interessi addebitati dalla Banca concedente alla Pt_4 per l'intera vigenza contrattuale;
[...]
ii) accertare il valore del TAEG e ISC espresso dal contratto qui in esame tenendo conto degli oneri palesi previsti in contratto e dei maggiori oneri derivanti dall'ammortamento in regime di capitalizzazione composta degli interessi e, in caso di accertata difformità del TAEG/ISC indicato nel contratto oggetto di giudizio, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento 4088092 per violazione degli artt. 1325, 1346, 1284 c.c., 117, comma 4, T.U.B., dell'art.6 della Delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art.9 della delibera del 04.03.03, per indicazione in contratto di un TAEG/ISC non coerente con gli oneri pattuiti e, per l'effetto, ricalcolare il saldo finale del rapporto al tasso sostitutivo ex art.117, co.7, T.U.B., o a quello diverso ritenuto di giustizia;
in tutti i casi: disporre conseguentemente, per quanto esposto in atto, che nulla è dovuto alla e, quindi, a da parte del co-garante Controparte_3 Parte_2 Parte_1
ovvero ridurre il credito surrogatorio di
[...] Parte_2 rideterminandolo, una volta depurato – per le ragioni di cui in narrativa – dagli importi illegittimamente addebitati alla sul conto anticipi estero Parte_5
n.342286 (contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con scadenza il 15.01.2014) e in relazione al contratto di finanziamento n.4088092 e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime in accoglimento dell'opposizione avverso esse qui proposta, le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le
8 scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88;
-n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza, totale e/o parziale, del credito preteso dalla
[...]
disponendo che nulla è dovuto a tali titoli Controparte_1 da parte di – non sussistendo, dunque, in tutto o in parte, il diritto Parte_1 dello stesso di procedere sulla base dei ruoli qui impugnati ad Parte_2 esecuzione forzata nei confronti di esso – ordinando Parte_1 conseguentemente alla stessa lo Controparte_1 sgravio, totale e/o parziale, dai ruoli medesimi, con conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
I) in via ulteriormente subordinata: ove mai venissero ritenuti validi la fideiussione rilasciata da alla (già, Parte_1 Controparte_3 Controparte_7
e il 11.12.2007 ed i contratti di cui ai punti
[...] Controparte_8 sub H.i) e H.ii) che precedono, accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa, la parziale estinzione della obbligazione di garanzia in capo a per Parte_1 effetto della esclusione dal del credito della Parte_6 CP_3 per Euro 132.424,85 relativo al contratto di fido promiscuo di originari Euro
[...]
2.400.000, ridurre proporzionalmente il credito surrogatorio di Parte_2 dell'importo di Euro 27.544,37, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà in esito al giudizio e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima in accoglimento dell'opposizione avverso essa qui proposta la iscrizione a ruolo n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall'
[...]
Forlì-Cesena su incarico della Controparte_11
notificata a il Controparte_1 Parte_1
16.11.2022, per l'importo di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza parziale del credito preteso dalla
– non sussistendo, dunque, Controparte_1 limitatamente a tale quota di credito, il diritto dello stesso di procedere Parte_2 sulla base del ruolo dianzi detto ad esecuzione forzata nei confronti di esso Parte_1
– ordinando conseguentemente alla stessa
[...] [...] lo sgravio parziale dal ruolo medesimo, con conseguente Parte_2 caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
9 L) ove mai e in contestata ipotesi venisse accertato, in tutto in parte, il credito surrogatorio di , previo accertamento – in via incidentale e per le causali Parte_2 di cui in narrativa –:
L.i) rapporto di conto corrente ordinario n. 969061:
- della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della nullità e/o invalidità, per violazione dell'art.1815 c.c., della clausola contrattuale dell'interesse ultra-legale, per essere il tasso effettivo, addebitato dalla CP_3
di entità superiore – in relazione ai trimestri analiticamente indicati alla pagina
[...]
65) che precede e qui da aversi per integralmente riportati e trascritti – rispetto alle soglie di cui alla L. n.108/96 al tempo vigenti, della illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia degli addebiti di commissioni, spese ed oneri come indicati in narrativa (commissioni di massimo scoperto;
commissioni sull'accordato), in quanto non validamente pattuiti, con conseguente applicazione, in sede di ricalcolo del saldo finale, della sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c.;
L.ii) contratti derivati: della nullità del contratto normativo del 20.07.2011 nonché dei contratti di swap sottoscritti dalla nelle date del 5.06.2001, 6.12.2001, 13.11.2022, Parte_5
5.03.2003, 3.06.2003, 22.12.2003, 17.05.2004, 18.12.2004, 13.06.2005, 7.02.2006 e del 5.12.2006:
-ai sensi e per gli effetti degli artt.1418 c.c. e 1325 c.c., per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 30 TUF e dal 6 al 23 D.lgs. n. 58/98 e segnatamente per gli artt. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 e 37 del Reg. da considerarsi quali norme imperative, CP_12 per non avere la Banca previsto il diritto di recesso dell'investitore di cui all'art. 30 TUF, e per violazione degli artt. 21 e 23 del TUF, non avendo la medesima Pt_2 raccolto le informazioni necessarie sulla preparazione ed esperienza della Società in materia di strumenti finanziari né informato la Società stessa dei rischi dell'operazione nonché per mancanza di equilibrio finanziario tra le parti contraenti e per difetto di causa concreta;
- ai sensi e per gli effetti degli artt.1418 c.c. e 1325 c.c., per mancanza di accordo sul mark to market originario del prodotto e dunque sulle commissioni praticate dalla banca e/o per indeterminatezza ed indeterminabilità ex art.1346 c.c. dell'oggetto del contratto e/o, comunque, per invalidità e/o inefficacia dei contratti, e/o per violazione dell'art.1322 c.c., non essendo i diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela, nonché per violazione dell'art.117 n.ri 1 e 3 D.lgs. n. 385/1993,
e determinato – sempre in via incidentale e per quanto esposto in atto - il credito restitutorio verso ed in favore della ai sensi Controparte_3 Parte_5 dell'art.1247 c.c., in complessivi Euro 1.228.985,34 – id est, Euro 148.507,85 (c/c ordinario n.969061) e Euro 1.080.477,49 (derivati) -, compensare, sino a reciproca concorrenza, il credito surrogatorio che risultasse spettante a con il Parte_2 controcredito vantato dalla di complessivi Euro 1.228.985,34, Parte_5
10 ovvero di quella diversa, maggiore o minor somma, che sarà accertata in esito alla espletanda istruttoria o liquidato dal Giudice, si opus, anche in via equitativa;
L.iii) previo accertamento – in via incidentale e per le causali di cui in narrativa – della nullità per contrarietà alla L.287/1990 e all'art.101 T.F.U.E. degli accordi già sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 nonché delle quotazioni inviate dalle banche che vi abbiano partecipato;
della nullità e mancanza di oggettività dei tassi Euribor presi a riferimento nei contratti per cui è causa, con conseguente nullità ex artt.1346 e 1418 c.c. del contratto normativo del 20.07.2011 nonché dei contratti di swap sottoscritti dalla Parte_5 nelle date del 5.06.2001, 6.12.2001, 13.11.2022, 5.03.2003, 3.06.2003,
[...]
22.12.2003, 17.05.2004, 18.12.2004, 13.06.2005, 7.02.2006 e il 5.12.2006 – quali contratti a valle dell'intesa vietata – e ricalcolate le somme dovute dalla Parte_5 con i tassi che risulteranno di giustizia;
determinato conseguentemente – e
[...] sempre in via incidentale – il credito restitutorio in favore della Parte_5 compensare, sino a reciproca concorrenza, il credito surrogatorio che risultasse spettante a con il controcredito vantato dalla ai sensi Parte_2 Parte_5 dell'art.1247 c.c., che sarà accertata in esito alla espletanda istruttoria o liquidato dal Giudice, si opus, anche in via equitativa;
in tutti i casi: per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime in accoglimento dell'opposizione avverso esse qui proposta, le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88; -n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall'
[...]
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della Controparte_6
notificata a il Controparte_1 Parte_1
16.11.2022, per l'importo di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza, totale e/o parziale, del credito preteso dalla
[...]
disponendo che nulla è dovuto a tali titoli Controparte_1 da parte di – non sussistendo, dunque, in tutto o in parte, il diritto Parte_1 dello stesso di procedere sulla base dei ruoli qui impugnati ad Parte_2 esecuzione forzata nei confronti di esso – ordinando Parte_1 conseguentemente alla stessa lo Controparte_1 sgravio, totale e/o parziale, dai ruoli medesimi, con conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
11 = Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso di lite.”. Contro 3. Le cartelle opposte sono relative all'escussione della garanzia prestata da in favore di nelle percentuali indicate in citazione, relativamente al CP_3 finanziamento chirografario (n.4088092) e all'apertura di credito sul c/c 03600/969061, finanziamenti concessi dall'istituto bancario in favore della Parte_5
fallita nel novembre 2014, nell'interesse della quale l'attore aveva prestato
[...] fideiussione omnibus in data 11.12.2007 in favore di Unicredit S.p.A. Contro 4. Si è costituito chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_3
a fini di manleva per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, e, nel merito, il rigetto delle domande proposte dal Pt_1
5. Si è costituita rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “accertare e CP_13 dichiarare la rituale notifica della cartelle di pagamento opposte e la tardività delle contestazioni ex art. 617 c.p.c.; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque la sostanziale estraneità di Controparte_14 relativamente alle contestazioni svolte dall'opponente; per l'effetto, nell'ipotesi in cui le predette contestazioni fossero ritenute procedibili e fondate all'esito delle difese svolte da , accertare e dichiarare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità del medesimo Ente creditore esonerando l
[...]
dal pagamento delle spese di lite non essendo ascrivibili ad Controparte_14 CP_13 le ragioni di annullamento degli atti impugnati.”.
6. Si è costituita la terza chiamata rassegnando le seguenti conclusioni: “In CP_3 via principale: respingersi perché infondate le domande proposte dall'attore – opponente relativamente al contratto di finanziamento chirografario 16.2.2010 e all'apertura di credito 26.10.2012 e dichiararsi inammissibili tutte le domande riguardanti gli ulteriori rapporti impugnati in causa. In via subordinata: dichiararsi l'incompetenza / difetto di giurisdizione del Tribunale adito a favore del Collegio Arbitrale in relazione alle domande proposte dall'attore – opponente riguardanti i contratti derivati e respingersi, perché infondate, tutte le domande riguardanti gli ulteriori rapporti contestati in causa. Respingersi, in ogni caso, le domande proposte da nei confronti di ”. Controparte_4 CP_3
7. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, si procedeva a un tentativo di conciliazione, nel corso del quale la difesa del rappresentava che “il Pt_1
debitore principale, potrebbe essere in grado di Parte_7 soddisfare interamente il credito di € 460.000 circa e che il credito di € 110.000 è stato escluso dal fallimento per tardività della insinuazione proposta da CP_6
” (ud. del 29.2.2024) e nell'ambito del quale questo giudice formulava la
[...] seguente proposta conciliativa: “le parti potrebbero addivenire alla seguente proposta conciliativa: l'attore potrebbe impegnarsi a pagare la parte del credito di € 460.885,60 che dovesse risultare non soddisfatta all'esito della procedura fallimentare;
l'attore potrebbe impegnarsi a pagare la somma di € 95.000,00 a saldo e stralcio della
Contro
Contro posizione n.101884; la terza chiamata potrebbe tenere indenne CP_3
12 Contro per il minor importo versato dal versando a l'importo di € 15.000,00; Pt_1 le parti potrebbero compensare integralmente tra loro le spese di lite;
”, fissando l'udienza del 18.4.2024 per la verifica dell'adesione alla proposta (la quale veniva così
Contro motivata: “considerato che sulla possibilità per tramite , Controparte_6 di procedere al recupero dei crediti derivanti dall'escussione della garanzia di cui alla l. 662/1996 mediante iscrizione a ruolo, senza la necessità di precostituirsi un titolo esecutivo, si registra un contrasto in seno alla giurisprudenza di merito;
considerato che
non risulta a questo Tribunale alcuna pronuncia della Corte di Cassazione che si sia occupata della questione in modo specifico;
considerato sul punto, in particolare,
Contro che è discussa la natura pubblicistica o meno del credito di posto che tale
Contro garanzia trova fondamento in esigenze pubblicistiche ma il credito, in cui si surroga – cosa che comporta una mera modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio – ha natura privatistica;
considerato peraltro che l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale potrebbe giustificare la compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.; considerato che le eccezioni di
Contro compensazione relative a rapporti in cui non si è surrogata (diversi, cioè, dal mutuo n. 4088092 e dal fido sul c/c n.03600/969061e su rapporto estero n.342286)
Contro non parrebbero opponibili a dal momento che si tratterebbe di crediti vantati
Contro nei confronti di la quale almeno per la parte di credito pagata da non CP_3
Contro è più creditrice, e non di considerato poi, quanto alle eccezioni relative alla decadenza ex art. 1957 c.c. a seguito della nullità della clausola di deroga per conformità allo schema ABI – riguardanti esclusivamente la posizione n. 101884, per
€ 110.832,30 – che, da un lato, la clausola derogativa all'art. 1957 c.c. non appare sovrapponibile all'art. 6 dello schema ABI, prevedendo soltanto un allungamento del termine di decadenza previsto dalla norma, e, dall'altro, che il provvedimento della Banca d'Italia non ha efficacia privilegiata relativamente alla prova dell'intesa anticoncorrenziale con riferimento alla fideiussione in discorso, prestata nel 2007;
considerato che
, quanto alle ulteriori eccezioni proposte relative all'usurarietà, all'indeterminatezza del costo del credito e all'anatocismo, va fatta applicazione dei noti principi giurisprudenziali in materia;
rilevato che, in udienza, la difesa di parte attrice ha rappresentato che: il ha riferito che vi Parte_6 sarebbe la possibilità di soddisfare integralmente il credito di € 460.885,60; il credito di cui alla posizione n. 101884, per € 110.832,30, sarebbe stato escluso dal passivo per tardività dell'insinuazione; rilevato che tale allegazione è stata contestata dagli altri procuratori;
ritenuto, quanto a questo secondo profilo che: a) la documentazione attestante quanto riferito dalla difesa di parte attrice potrebbe essere prodotta se di formazione sopravvenuta rispetto alle preclusioni istruttorie;
nel caso in cui, invece, essa fosse stata formata antecedentemente, l'attrice, per poterla ammissibilmente produrre, dovrebbe domandare la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., assolvendo al relativo onere probatorio;
b) la rilevanza del fatto dedotto non è affatto pacifica, dal momento che: l'obbligazione del fideiussore è certamente solidale, essendo soltanto discusso se il fideiussore abbia un beneficium ordinis – a parziale limitazione della libera electio di cui gode il creditore – che comunque nel caso di specie parrebbe essere escluso dalla clausola per cui il fideiussore deve adempiere a 13 prima richiesta;
il garante avrebbe potuto evitare l'effetto pregiudizievole derivante dall'esclusione dal riparto dell'attivo fallimentare insinuandosi nel passivo ex art. 1953 c.c.;”.
8. Nelle proprie note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.4.2024, l'attore allegava che, in data 15.9.2021, aveva proposto domanda di ammissione CP_13 ultratardiva al passivo nel relativamente al credito Controparte_15 di € 460.885 (cartella n. 045 2021 00024745 54 002), credito destinato a essere soddisfatto (come è effettivamente pacifico che sia poi accaduto) nell'ambito della procedura fallimentare. aveva poi presentato, in data 13.12.2021, domanda di CP_13 ammissione ultratardiva relativa al credito di € 110.832,30 (cartella n. 045 2021 00031221 20 002), rigettata per tardività della domanda (anche tale credito avrebbe potuto essere soddisfatto dall'attivo fallimentare). Da ciò sarebbe derivata la lesione del diritto del fideiussore “alla surrogazione nel privilegio di cui all'art. 9 comma 5 del D.lgs. n. 123/1998 spettante ai finanziamenti garantiti dal , Parte_2 determinando la liberazione del fideiussore per estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1955” (pag. 4 note di trattazione scritta). Con le medesime note, l'attore formulava l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per la produzione della documentazione a sostegno di tali nuove allegazioni (“-le domande ultratardive di ammissione al passivo presentate da Controparte_10
per la Provincia di Forlì-Cesena in data 15/09/2021 (Posizione MCC
[...]
n.263658: Euro 460.885,60) e 13/12/2021 (Posizione MCC n.101884: Euro 110.832,30) e relative al credito surrogatorio della
[...]
oggetto di causa;
-lo stato passivo delle domande Parte_2 ultratardive della , dichiarato esecutivo con Controparte_10 decreto del Giudice delegato del 27/01/2022; -le comunicazioni PEC dei Curatori del 12/01/2024, del Parte_8
30/01/2024 e del 16/04/2024”). Neppure le altre parti del giudizio hanno prestato adesione alla proposta.
9. Rigettata l'istanza di rimessione in termini e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa giungeva per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025, tenutasi in forma cartolare con termine per il deposito di note conclusive al giorno d'udienza (parte attrice, integrava, in data 14.2.2025, le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento dell'intervenuto pagamento in sede fallimentare della somma di € 460.885,60 e la declaratoria di estinzione ex art. 1957 c.c. della fideiussione prestata
“per fatto colposo del creditore e/o dell'Agente di Parte_2
Riscossione della Riscossione della Provincia di Forlì-Cesena, che ha impedito l'estinzione del preteso credito di Euro 110.832,30, avente causa nel contratto di finanziamento chirografario n.4088092 e determinato, altresì, la perdita del diritto di surrogazione del garante, in sede fallimentare, nei diritti del creditore privilegiato
”. Controparte_1
L'opposizione non è fondata.
14 10. Deve preliminarmente osservarsi che tutte le allegazioni nuove relative al fatto Contro colposo di o di per essersi la prima insinuata tardivamente rispetto al CP_13 credito di € 110.832,30 sono tardive. Esse, infatti, sono state per la prima volta accennate all'udienza del 29.2.2024, e successivamente sviluppate in modo più approfondito nei successivi scritti difensivi, e riguardano fatti verificatisi anteriormente allo spirare delle preclusioni assertive (prima memoria per i fatti principali, seconda memoria per i fatti secondari, rispettivamente maturate in data 6.11.2023 e 5.12.2023).
11. A nulla rileva che l'attore sia venuto a conoscenza di tali fatti successivamente, perché, ai sensi dell'art. 153, comma 2, un'attività processuale dalla quale la parte è decaduta può essere compiuta solamente previa rimessione in termini, previa dimostrazione del fatto che la decadenza è dovuta a una causa non imputabile.
12. Non integra l'ipotesi della causa non imputabile la scoperta tardiva di un fatto del quale la parte sarebbe potuta venire a conoscenza nei termini delle preclusioni assertive e, nel caso di specie, l'attore ben avrebbe potuto provvedere a quell'attività di acquisizione di informazioni e documenti dalla Curatela del Parte_6 Parte_5 prima dello spirare del termine per le preclusioni assertive;
così come ha poi
[...] effettivamente fatto in seguito, e cioè dopo la scadenza dei termini di deposito delle memorie.
13. Conseguentemente, la richiesta di produzione dei documenti a supporto di tali allegazioni diventa irrilevante poiché volta a supportare, sotto il profilo probatorio, un'allegazione non ritualmente introdotta nel processo.
14. Ne consegue, inoltre, l'inammissibilità della domanda nuova proposta dall'attore, segnatamente nella parte in cui questi chiede la declaratoria di estinzione ex art. 1957 c.c. della fideiussione prestata “per fatto colposo del creditore ( Parte_2
) e/o dell'Agente di Riscossione della Riscossione della Provincia di Forlì-
[...]
Cesena, che ha impedito l'estinzione del preteso credito di Euro 110.832,30, avente causa nel contratto di finanziamento chirografario n.4088092 e determinato, altresì, la perdita del diritto di surrogazione del garante, in sede fallimentare, nei diritti del creditore privilegiato;
”. Pt_2 Controparte_1
15. Ciò non impedisce, naturalmente, di dare ingresso al fatto dell'intervenuta estinzione del credito di cui alla cartella n. 045 2021 00024745 54 002 nella misura di Euro 469.065,81, di cui Euro 460.885,60 (credito iscritto a ruolo) + Euro 8.100,21 di interessi, (con esclusione dei crediti accessori per aggi, onere di riscossione, spese e interessi di mora.). Si tratta, infatti, di un fatto sopravvenuto, del tutto pacifico tra le parti.
16. Svolte tali necessarie premesse, e precisato che, poiché il suddetto pagamento da parte del debitore principale comporta l'estinzione della corrispondente parte dell'obbligazione accessoria del fideiussore, le doglianze relative al credito di cui alla cartella n. 045 2021 00024745 54 002 vengono esaminate al solo scopo di accertare la sussistenza o meno dei crediti non estinti (accessori per aggi, oneri di riscossione, spese e interessi di mora), è adesso possibile passare all'esame dei motivi di opposizione: 15 • Il motivo con cui si deduce la nullità della cartella per incompetenza territoriale dell ex art. 24 del d.p.r. 602/1973 è infondato perché esso Controparte_11 attiene alla regolarità formale della formazione del ruolo e della cartella, sicchè andava proposto nel termine di 20 giorni dalla notifica delle cartelle, perfezionatasi in data 16.11.2022. L'opposizione, invece, è stata proposta in data 16.1.2023.
• Il motivo con cui si contesta la facoltà per di procedere al recupero dei crediti derivanti dall'escussione delle garanzie prestate mediante ruolo (pagg. da 7 a 17 dell'atto di citazione) è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi nelle more del processo in virtù della quale “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 32148 del 12/12/2024 (Rv. 672978
- 01);
• Il motivo con cui si deduce la nullità parziale della fideiussione, limitatamente alla parte in cui è stata posta a garanzia di somme erogate da e CP_3 successivamente garantite da Eurofidi e dal Fondo, per violazione dell'art. 4 par. 4 del D.M. 23.9.2005, che vieta al soggetto finanziatore di acquisire altra garanzia reale, assicurativa o bancaria sulla quota garantita dal Fondo, per le seguenti ragioni: a) la fideiussione è anteriore all'acquisizione della garanzia del Fondo e di Eurofidi da parte di e l'ordinamento non conosce la nullità CP_3 sopravvenuta;
b) in ogni caso, in realtà, la norma non risulta violata perché quella del Fondo rappresentava la controgaranzia rispetto alla garanzia prestata da Eurofidi, e non il contrario;
c) la norma non vieta l'assunzione di garanzie personali non assicurative e non bancarie, quale è quella prestata dal Pt_1
• Il motivo con cui si deduce la “Nullità della clausola derogativa dell'art.1957 c.c. e relativa decadenza di e di dall'azione verso i CP_3 Parte_2 fideiussori per violazione del termine di 6 mesi previsto dall'art.1957 c.c.”, assumendo la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione per violazione dell'art.2 della legge n.287 del 1990 perché, come già osservato nell'ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. sopra trascritta, relativamente alle fideiussioni concluse dopo il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quale è quella oggetto di giudizio, è onere della parte dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte e del nesso di consequenzialità tra la stessa e il contratto concluso a valle, non essendo sufficiente né la mera conformità
16 della fideiussione allo schema ABI, né la prova del sistematico utilizzo di tali modelli contrattuali, occorrendo infatti dimostrare che, per effetto del sistematico utilizzo degli stessi e alla prassi analoga di altri operatori, il fideiubente sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti, e costretto per tale via ad accettare, per ottenere finanziamento, contratti squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato (cfr. Trib. Bologna 1448/2024). Tale prova non è stata fornita;
• Il motivo con cui si deduce la “Cessazione di efficacia della garanzia prestata da per la Posizione n. 263658” è infondato, dal momento che Parte_2
l'avere escusso la garanzia successivamente al termine di scadenza, CP_3 Contro senza che abbia eccepito alcunché, è interpretabile come una tacita proroga del termine di durata della garanzia, rispetto alla quale il fideiussore Contro nulla può eccepire, sicchè il pagamento eseguito da non è affatto privo di causa;
• Il motivo con cui l'attore deduce l'inesistenza del credito di che CP_3 potesse legittimare l'escussione della garanzia è infondato per le ragioni di seguito indicate. L'attore allega, con riguardo alla posizione n. 263658 (credito di € 460.885,60, ossia il finanziamento relativo all'apertura di credito su c/c 03600/969061) che il proprio CTP ha proceduto alla ricostruzione dei rapporti concernenti “l'operatività estero” e che questi ha riscontrato che le pattuizioni inerenti alle condizioni applicate per i finanziamenti all'esportazione, considerando tutti i costi del finanziamento, prevedevano tassi di interesse superiori al tasso soglia vigente nel trimestre di apertura del conto corrente (primo trimestre 2021), prevedendo un tasso del 11,592% a fronte di un tasso soglia pari allo 11,415%, con conseguente nullità della clausola di pattuizione degli interessi. Espunti i costi non dovuti, quindi, il saldo reale del c/c ammonterebbe a – 1.130.922 e non a € 2.083.448. Il motivo è però infondato perché l'attore, nel calcolare il tasso effettivo di interesse, computa nei costi del credito delle voci che non vanno considerate (spese istruttoria fidi), sicché, al momento della conclusione del contratto (che è l'unico che conta ai fini della verifica della validità della clausola) la clausola di pattuizione degli interessi, da considerarsi nella misura indicata in contratto (TAE al 10,92%) non era affetta da nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. Con riguardo alla posizione n.101884 (credito di € 110.832,30, finanziamento n. 4088092), l'attore deduce la nullità del contratto di finanziamento, concluso in data 16.2.2010, perché le somme erogate sono state impiegate per estinguere debiti pregressi nei confronti della banca. Per tale ragione, poi, andrebbe dichiarata la nullità del contratto perché
“la Banca, consentendo che le somme erogate venissero impiegate per assolvere ad altre finalità (quale, il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria della Cliente) ha di fatto pregiudicato il diritto di regresso del fideiussore, che aveva garantito il finanziamento in vista di investimenti aziendali, poi non realizzati;
in ogni caso, il co-garante non può essere tenuto alla Pt_1 prestazione restitutoria – potendo egli invocare, come in effetti invoca,
17 l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. – per avere la violato i Pt_2 principi di buona fede e diligenza (per sviamento dalla finalità della concessione del credito) nell'esecuzione dei contratti stessi.” (cfr. pag. 39 dell'atto di citazione). La difesa non merita condivisione in applicazione del principio di diritto per cui “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”. Non vi è, poi, alcuna prova che la destinazione delle somme al ripianamento di debiti pregressi abbia impedito il regresso del fideiussore. Tale destinazione delle somme, ancora, non costituisce inadempimento contrattuale perché non si trattava di un mutuo di scopo, sicché l'attore non ha titolo per invocare l'art. 1460 c.c. (la quale, peraltro, non potrebbe comunque paralizzare la richiesta di restituzione, dal momento che, comunque, le somme sono state incamerate dal mutuatario). Sempre relativamente a tale contratto (finanziamento n. 4088092), poi, l'attore eccepisce l'indeterminatezza del costo del finanziamento, anche perché sarebbe stato concretamente applicato un I.S.C. inferiore a quello effettivamente praticato. Ancora, la banca, contrariamente a quanto pattuito, avrebbe adottato un piano di ammortamento con metodo di capitalizzazione composta e da ciò discenderebbero interessi non dovuti per € 6.208 nonché, anche in tal caso, la nullità della clausola relativa agli interessi. Quanto a tale ultimo profilo, è pacifico che sia stato applicato un piano di ammortamento alla francese che, per le ragioni ben esplicitate dalla difesa della terza chiamata (pagg. 35 e s.s. della comparsa di costituzione), non CP_3 prevede una capitalizzazione composta, non comportando né un fenomeno di capitalizzazione degli interessi né di anatocismo. Relativamente all'erronea indicazione dell' va poi soltanto osservato, in conformità alla CP_16 condivisibile giurisprudenza di merito citata da che l'eventuale CP_3 erroneità dell non può comportare la nullità della clausola relativa agli CP_16 Con interessi perché “L' , infatti, è stato introdotto dalla delibera CICR 4/3/2003, art. 9, ed ha un contenuto equivalente al TAEG, ma non la stessa disciplina. Esso non deriva da norma primaria ed è stato regolato solo 13 dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'Italia, dapprima inserite nel Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza e poi dal 29/7/2009 in un autonomo provvedimento, rubricato TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI.” (cfr. Trib. Milano sent. n. 8427/2017). La giurisprudenza di legittimità conferma questa impostazione, affermando che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo 18 un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv. 666991 - 01).
• Con riguardo all'eccezione di compensazione sollevata dall'attore dei controcrediti vantati da debitore principale, nei confronti di Parte_5
(pagg. 61 e s.s.), anche su tale aspetto coglie nel segno la difesa di CP_3
secondo cui l'attore non può opporre in compensazione al creditore CP_3 Contro (cioè a un controcredito vantato nei confronti di altro soggetto ( , nei confronti del quale l'attore non ha, peraltro, spiegato alcuna CP_3 domanda. È, infatti, inconferente il richiamo operato dall'attore all'art. 1247 c.c., in forza del quale il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. Tale norma concede, infatto, al fideiussore la facoltà di opporre al creditore il debito che questi (cioè, nel caso Contro di specie, abbia nei confronti del debitore principale, in sostanza
“surrogandosi” nella posizione del debitore principale, nei confronti del quale il creditore è a sua volta debitore, e facendo valere nei confronti del creditore l'eccezione di compensazione che spetterebbe al debitore principale nei confronti di questi. Ma, nel caso oggetto di giudizio, il credito del debitore principale (cioè della che il fideiussore intende opporre in Parte_5 compensazione è, asseritamente, vantato dal debitore principale nei confronti di Contro un soggetto diverso ( dal creditore ( , dal momento che è CP_3 incontestato che il lato attivo del rapporto obbligatorio si sia modificato e che il Contro creditore (per la parte di credito oggetto di giudizio) sia, oggi, e non
CP_3
• Quanto, infine, alla deduzione dell'attrice per cui l'esclusione parziale del credito di dal passivo del relativamente CP_3 Parte_6 all'importo di € 132.424,85 (decreto del G.D. del 12.3.2015, non opposto), comporterebbe “pacificamente la estinzione, per la parte di credito esclusa, della obbligazione di garanzia in capo al stante il suo carattere di Pt_1 accessorietà rispetto alla obbligazione principale, non potendo il garante essere tenuto per somme eccedenti quelle effettivamente dovute dal debitore principale, ben potendo, in tal caso, il fideiussore rifiutare – come, in effetti, il Pt_1 rifiuta - il pagamento in eccedenza” (cfr. prima memoria istruttoria), deve osservarsi che l'esclusione dal passivo non opposta determina solamente un giudicato endofallimentare, sicché non vi è alcun vincolo in questo giudizio Contro rispetto all'accertamento del credito in cui si è surrogato che va accertato in base ai motivi di opposizione sollevati dall'attore e, quindi, avendo riguardo
19 solamente al thema decidendum all'attenzione dell'intestato Tribunale, delimitato dai motivi di opposizione posti a fondamento della domanda attorea.
17. L'opposizione va quindi rigettata, pur dovendosi nuovamente precisare che, relativamente all'importo di Euro 469.065,81, di cui Euro 460.885,60 (credito iscritto a ruolo) + Euro 8.100,21 di interessi, (con esclusione dei crediti accessori per aggi, onere di riscossione, spese e interessi di mora) relativo alla cartella n. 045 2021 00024745 54 002 va necessariamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché l'adempimento dell'obbligazione principale da parte del debitore principale non può che comportare l'estinzione, in misura corrispondente, dell'obbligazione accessoria del fideiussore. Il rigetto dell'opposizione, quindi, comporta che restano dovuti gli importi di cui alla cartella che non stati saldati in forza del pagamento della somma sopra indicati, nonché, naturalmente, quelli di cui alla cartella n. 045 2021 00031221 20 002.
18. Le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso il contrasto Contro giurisprudenziale sul profilo della facoltà per di procedere alla riscossione dei crediti quali quelli oggetto di giudizio mediante iscrizione a ruolo, contrasto che soltanto nelle more del processo si è risolto nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità già citata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) accerta l'estinzione del credito di cui alla cartella 045 2021 00024745 54 nei limiti dell'importo di € 469.065,81;
b) rigetta per il resto l'opposizione;
c) spese compensate.
Si comunichi.
17/12/2025
Il Giudice
UC LÀ
20
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. UC LÀ, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. MICCI Parte_1 C.F._1
MANOLA
ATTORE
e
, c.f. Controparte_1
, difeso dall'avv. PETITTO MARCO P.IVA_1
(C.F. e P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. FILIPPO CHIODINI
CONVENUTE con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, Controparte_3 codice fiscale e partita IVA , difesa dall'avv. GIOVANNI FERRINI P.IVA_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
2. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso le cartelle n. 045 Parte_1
2021 00024745 54 002 (per € 460.885,60 oltre accessori) e n. 045 2021 00031221 20 002 (per € 110.832,30 oltre accessori), citando in giudizio Controparte_4
e e chiedendo l'accoglimento delle
[...] Controparte_5 seguenti conclusioni (da cui emergono anche i motivi posti a fondamento dell'opposizione):
1 “A) in via preliminare: sospendere, per le causali di cui in narrativa, con provvedimento inaudita altera parte stante il caso di eccezionale urgenza e l'evidente periculum in mora, ovvero, si opus, previa convocazione delle parti in prefiggenda udienza, l'esecuzione dei ruoli:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88;
-n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, con ogni conseguenziale pronunzia.
B) NEL RITO, in principalità
= dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'incompetenza territoriale dell'Agente di Riscossione della Provincia di Forlì-Cesena all'emissione delle cartelle di pagamento qui opposte, essendo a tanto competente inderogabilmente l'Agente di Riscossione della Provincia di Ravenna dove ha il proprio domicilio Parte_1 fiscale e, per l'effetto, dichiarare nulle, revocare e/o annullare le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88; -n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall'
[...]
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della Controparte_6
notificata a il Controparte_1 Parte_1
16.11.2022, per l'importo di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, dichiarando per l'effetto l'insussistenza del diritto della
[...] di procedere sulla base di detti ruoli ad esecuzione Parte_2
2 forzata nei confronti di e ordinando conseguentemente alla stessa Parte_1 lo sgravio dai ruoli medesimi, Controparte_1 con conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
NEL MERITO, in via gradata:
C) previa declaratoria, per i motivi tutti sovra esposti, di illegittimità, invalidità ed ingiustizia, in quanto prive dei presupposti fondanti e costitutivi e/o illegittime, e/o infondate, o con qualsivoglia altra statuizione, delle iscrizioni a ruolo per cui è causa, stante l'inapplicabilità, nello specifico, del D.lgs. n. 123/1998 e, in particolare, della procedura di riscossione esattoriale di cui all'art. 9, comma 5, D.lgs. n.123/1998, ovvero a motivo della irretroattività dell'art.8bis L. n.33/15 e, comunque, perché le cartelle di pagamento opposte sono state emesse in assenza di valido titolo esecutivo ex artt.17 e 21 D.lgs. n.46/99, revocare, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime in accoglimento dell'opposizione avverso esse qui proposta, le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88;
-n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, dichiarando per l'effetto l'insussistenza del diritto della
[...] di procedere sulla base di detti ruoli ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di , ordinando conseguentemente alla Parte_1 stessa lo sgravio dai ruoli Controparte_1 medesimi, con conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
D) in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità delle iscrizioni ai ruoli qui delibande, previo accertamento, per quanto esposto in atto, dell'inadempimento di (già, e Controparte_3 Controparte_7
del divieto di “doppia garanzia” di cui all'art.4 Controparte_8 par.4 dell'Allegato al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'estinzione della fideiussione rilasciata l'11.12.2007 da (sostitutiva di quelle del Parte_1
18.01.2001 e del 4.11.2002) nella parte in cui ha garantito le quote di credito già
3 garantite dal Fondo e di cui alle cartelle di pagamento qui opposte e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime in accoglimento dell'opposizione avverso esse qui proposta, con conseguente liberazione dell'opponente dal correlato impegno fideiussorio, le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88;
-n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza del credito preteso dalla Controparte_1
disponendo che nulla è dovuto alla medesima da parte di
[...] Pt_2
– non sussistendo, dunque, il diritto dello stesso di Parte_1 Parte_2 procedere sulla base dei ruoli qui impugnati ad esecuzione forzata nei confronti di esso – ordinando conseguentemente alla stessa Parte_1 [...] lo sgravio dai ruoli medesimi, con Controparte_1 conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
E) in via ulteriormente subordinata: sempre nella denegata e ritenuta ipotesi di legittimità delle iscrizioni ai ruoli qui opposte nonché della “doppia garanzia” ottenuta da (già, e Controparte_3 Controparte_7 [...]
, previo accertamento, in via incidentale, della nullità Controparte_8 parziale della clausola n. 5) contenuta nella fideiussione rilasciata da Parte_1
l'11.12.2007 (sostitutiva della clausola n.6 contenuta in quelle del 18.01.2001 e del 4.11.2002) per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n. 287/1990), dichiarare l'intervenuta estinzione di detta garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art.1957 c.c. – per essere sia la che incorsi in Controparte_3 Parte_2 decadenza dalla fideiussione stessa - e, conseguentemente, revocare, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime in accoglimento dell'opposizione avverso esse qui proposta, le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_9
di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
[...] notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_3 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88,
-n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall Controparte_6
della Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza del credito preteso dalla Controparte_1
disponendo che nulla è dovuto alla medesima da parte di
[...] Pt_2
– non sussistendo, dunque, il diritto dello stesso di Parte_1 Parte_2 procedere sulla base dei ruoli qui impugnati ad esecuzione forzata nei confronti di esso – ordinando conseguentemente alla stessa Parte_1 [...] lo sgravio dai ruoli medesimi, con Controparte_1 conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
F) in via di ulteriore gradiente: ove mai e in contestata ipotesi venisse accertata la validità della fideiussione rilasciata da ad (già, Parte_1 Controparte_3
e Controparte_7 Controparte_8
l'11.12.2007, accertato e dichiarato che il contratto di finanziamento chirografario n.4088092 ha natura di mutuo di scopo, dichiarare per quanto esposto in atto:
F.i) la nullità ex art.1418 del contratto medesimo per inosservanza dello scopo convenzionale in esso indicato all'art.2 dichiarando, conseguentemente, la nullità ex art.1939 c.c. della fideiussione per cui è causa;
ovvero,
F.ii) l'estinzione ex art.1955 c.c. della fideiussione prestata da ad Parte_1
(già, e Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
l'11.12.2007, in ragione della condotta colposa della Banca con
[...] riferimento al contratto di mutuo di scopo n.4088092;
F.iii) la violazione, da parte di (già, Controparte_3 Controparte_8
, dei canoni generali di buona fede e diligenza di cui agli artt.1175 e 1375 c.c.
[...] nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di mutuo di scopo n.4088092 e di fideiussione e, quindi, il diritto del qui opponente di rifiutare - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art.1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria - l'adempimento della sua (comunque contestata) obbligazione di garanzia per inefficacia/estinzione/nullità della fideiussione per cui è causa, in tutti i casi: per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima in accoglimento dell'opposizione avverso essa qui proposta la iscrizione a ruolo
5 n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall , Agente della Controparte_10
Riscossione della Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza del credito preteso dalla
[...]
disponendo che nulla è dovuto a tale titolo (id est, Parte_2 Contro contratto di mutuo di scopo n.4088092 – Posizione 101884) alla Pt_2 medesima da parte di – non sussistendo, dunque, il diritto dello stesso Parte_1
di procedere sulla base di detto ruolo ad esecuzione forzata nei confronti Parte_2 di esso – ordinando conseguentemente alla stessa Parte_1 [...] lo sgravio dal ruolo medesimo, con Controparte_1 conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
G) quand'anche si accerti la validità della fideiussione rilasciata da Parte_1 alla (già, e Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
l'11.12.2007, accertato e dichiarato che alla data del 17.07.2020 –
[...] Contro quando la effettuava il pagamento di Euro 460.885,60 – la garanzia da essa prestata con delibera del 26.10.2012 era scaduta, sì da risultare privo di causa ed indebito il pagamento che se ne andava ad eseguire, dichiarare, per quanto esposto in atto, la nullità ex art.1939 c.c. della fideiussione per cui è causa ovvero, l'estinzione ex art.1955 c.c. della fideiussione medesima o comunque la violazione da parte di dei canoni generali di buona fede e diligenza di cui agli artt.1175 e 1375 Parte_2
c.c. nell'ambito dell'esecuzione del contratto e, quindi, il diritto del qui opponente di rifiutare, nel legittimo esercizio del potere di autotutela di cui all'art.1460 c.c., l'adempimento della sua (comunque contestata) obbligazione di garanzia con conseguente estinzione del vincolo fideiussorio (limitatamente alla quota di credito Contro relativa alla Posizione n.263658 di Euro 460.885,60) e liberazione del Pt_1 dal relativo impegno, e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima in accoglimento dell'opposizione avverso essa qui proposta, la iscrizione al ruolo n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall'
[...]
su incarico della Controparte_11 [...]
notificata a il 16.11.2022, Controparte_1 Parte_1 per l'importo di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza del credito preteso dalla
[...]
disponendo che nulla è dovuto a tale titolo Controparte_1 alla medesima da parte di – non sussistendo, dunque, il diritto Pt_2 Parte_1 dello stesso di procedere sulla base di detto ruolo ad esecuzione forzata Parte_2 nei confronti di esso – ordinando conseguentemente alla stessa Parte_1 [...] lo sgravio dal ruolo medesime, con Controparte_1
6 conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
H) in via di ulteriore gradiente: nella denegata ipotesi di ritenuta validità della fideiussione prestata dal qui opponente:
H.i) con riferimento al contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con Contro scadenza il 15.01.2014, operativo su rapporto estero n.342286 (Rif. Posizione n.263658), accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa:
i) l'omessa pattuizione e determinazione nel contratto de quo del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi, accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità della relativa pattuizione ai sensi e per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 1284, comma 3, 1346, 1418 c.c. e 117, comma 4, TUB, e, per l'effetto, ricalcolare il saldo finale del rapporto dare-avere con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi previsti dall'art.117, comma 7, TUB – o quello diverso ritenuto di giustizia – con ammortamento della sorte capitale (fino al momento della risoluzione del contratto de quo) in regime di capitalizzazione semplice, espungendo dal ricalcolo gli interessi addebitati dalla concedente alla per l'intera vigenza contrattuale;
Pt_2 Parte_4
ii) la nullità e/o invalidità, per violazione dell'art.1815 c.c., della clausola contrattuale dell'interesse ultra-legale, per essere il tasso effettivo, addebitato dalla CP_3
di entità superiore – in relazione ai trimestri analiticamente indicati alla pagina
[...]
34) che precede e qui da aversi per integralmente riportati e trascritti – rispetto alle soglie di cui alla L. n.108/96 al tempo vigenti, e per l'effetto ricostruire il saldo contabile finale del rapporto anticipi estero n.342286 (contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con scadenza il 15.01.2014), depurandolo dagli interessi ultra-legali illegittimi addebitati alla dalla sul rapporto anticipi Parte_4 Pt_2 estero n.342286 (contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con scadenza il 15.01.2014), per l'intera vigenza contrattuale;
iii) la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia degli addebiti di commissioni, spese ed oneri come indicati in narrativa (commissioni di massimo scoperto;
commissioni sull'accordato), in quanto non validamente pattuiti, e, per l'effetto, ricalcolare il saldo contabile finale del rapporto anticipi estero n.342286 (contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con scadenza il 15.01.2014), depurandolo da tali commissioni, spese ed oneri addebitati da (già, Controparte_3 Controparte_7
e sul contratto di conto anticipi
[...] Controparte_8 estero n.342286 (contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con scadenza il 15.01.2014), per l'intera vigenza contrattuale;
iv) accertare il valore del TAEG e ISC espresso dal contratto qui in esame tenendo conto degli oneri palesi previsti nel contratto stesso e dei maggiori oneri derivanti dall'ammortamento in regime di capitalizzazione composta degli interessi e, in caso di accertata difformità del TAEG/ISC indicato nel contratto stesso, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di concessione di fido promiscuo per 7 violazione degli artt.1325, 1346, 1284 c.c., 117, comma 4, T.U.B., dell'art.6 della Delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art.9 della delibera del 04.03.03, per indicazione in contratto di un TAEG/ISC non coerente con gli oneri pattuiti e, per l'effetto, ricalcolare il saldo finale del rapporto applicando il tasso sostitutivo ex art.117, comma 7, T.U.B. o quello diverso ritenuto di giustizia;
H.ii) con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n.4088092 (Posizione MCC n.101884), accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa:
i) la omessa pattuizione e determinazione nel contratto de quo del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi, accertare e dichiarare conseguentemente la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità della relativa pattuizione ai sensi e per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 1284, comma 3, 1346, 1418 c.c. e 117, comma 4, TUB, e, per l'effetto, ricalcolare il saldo finale del rapporto dare-avere con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi previsti dall'art.117, comma 7, TUB con ammortamento della sorte capitale (fino al momento della risoluzione del contratto) in regime di capitalizzazione semplice, espungendo dal ricalcolo gli interessi addebitati dalla Banca concedente alla Pt_4 per l'intera vigenza contrattuale;
[...]
ii) accertare il valore del TAEG e ISC espresso dal contratto qui in esame tenendo conto degli oneri palesi previsti in contratto e dei maggiori oneri derivanti dall'ammortamento in regime di capitalizzazione composta degli interessi e, in caso di accertata difformità del TAEG/ISC indicato nel contratto oggetto di giudizio, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento 4088092 per violazione degli artt. 1325, 1346, 1284 c.c., 117, comma 4, T.U.B., dell'art.6 della Delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art.9 della delibera del 04.03.03, per indicazione in contratto di un TAEG/ISC non coerente con gli oneri pattuiti e, per l'effetto, ricalcolare il saldo finale del rapporto al tasso sostitutivo ex art.117, co.7, T.U.B., o a quello diverso ritenuto di giustizia;
in tutti i casi: disporre conseguentemente, per quanto esposto in atto, che nulla è dovuto alla e, quindi, a da parte del co-garante Controparte_3 Parte_2 Parte_1
ovvero ridurre il credito surrogatorio di
[...] Parte_2 rideterminandolo, una volta depurato – per le ragioni di cui in narrativa – dagli importi illegittimamente addebitati alla sul conto anticipi estero Parte_5
n.342286 (contratto di fido promiscuo di originari Euro 2.400.000, con scadenza il 15.01.2014) e in relazione al contratto di finanziamento n.4088092 e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime in accoglimento dell'opposizione avverso esse qui proposta, le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le
8 scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88;
-n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza, totale e/o parziale, del credito preteso dalla
[...]
disponendo che nulla è dovuto a tali titoli Controparte_1 da parte di – non sussistendo, dunque, in tutto o in parte, il diritto Parte_1 dello stesso di procedere sulla base dei ruoli qui impugnati ad Parte_2 esecuzione forzata nei confronti di esso – ordinando Parte_1 conseguentemente alla stessa lo Controparte_1 sgravio, totale e/o parziale, dai ruoli medesimi, con conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
I) in via ulteriormente subordinata: ove mai venissero ritenuti validi la fideiussione rilasciata da alla (già, Parte_1 Controparte_3 Controparte_7
e il 11.12.2007 ed i contratti di cui ai punti
[...] Controparte_8 sub H.i) e H.ii) che precedono, accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa, la parziale estinzione della obbligazione di garanzia in capo a per Parte_1 effetto della esclusione dal del credito della Parte_6 CP_3 per Euro 132.424,85 relativo al contratto di fido promiscuo di originari Euro
[...]
2.400.000, ridurre proporzionalmente il credito surrogatorio di Parte_2 dell'importo di Euro 27.544,37, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà in esito al giudizio e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima in accoglimento dell'opposizione avverso essa qui proposta la iscrizione a ruolo n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall'
[...]
Forlì-Cesena su incarico della Controparte_11
notificata a il Controparte_1 Parte_1
16.11.2022, per l'importo di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza parziale del credito preteso dalla
– non sussistendo, dunque, Controparte_1 limitatamente a tale quota di credito, il diritto dello stesso di procedere Parte_2 sulla base del ruolo dianzi detto ad esecuzione forzata nei confronti di esso Parte_1
– ordinando conseguentemente alla stessa
[...] [...] lo sgravio parziale dal ruolo medesimo, con conseguente Parte_2 caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
9 L) ove mai e in contestata ipotesi venisse accertato, in tutto in parte, il credito surrogatorio di , previo accertamento – in via incidentale e per le causali Parte_2 di cui in narrativa –:
L.i) rapporto di conto corrente ordinario n. 969061:
- della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della nullità e/o invalidità, per violazione dell'art.1815 c.c., della clausola contrattuale dell'interesse ultra-legale, per essere il tasso effettivo, addebitato dalla CP_3
di entità superiore – in relazione ai trimestri analiticamente indicati alla pagina
[...]
65) che precede e qui da aversi per integralmente riportati e trascritti – rispetto alle soglie di cui alla L. n.108/96 al tempo vigenti, della illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia degli addebiti di commissioni, spese ed oneri come indicati in narrativa (commissioni di massimo scoperto;
commissioni sull'accordato), in quanto non validamente pattuiti, con conseguente applicazione, in sede di ricalcolo del saldo finale, della sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c.;
L.ii) contratti derivati: della nullità del contratto normativo del 20.07.2011 nonché dei contratti di swap sottoscritti dalla nelle date del 5.06.2001, 6.12.2001, 13.11.2022, Parte_5
5.03.2003, 3.06.2003, 22.12.2003, 17.05.2004, 18.12.2004, 13.06.2005, 7.02.2006 e del 5.12.2006:
-ai sensi e per gli effetti degli artt.1418 c.c. e 1325 c.c., per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 30 TUF e dal 6 al 23 D.lgs. n. 58/98 e segnatamente per gli artt. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 e 37 del Reg. da considerarsi quali norme imperative, CP_12 per non avere la Banca previsto il diritto di recesso dell'investitore di cui all'art. 30 TUF, e per violazione degli artt. 21 e 23 del TUF, non avendo la medesima Pt_2 raccolto le informazioni necessarie sulla preparazione ed esperienza della Società in materia di strumenti finanziari né informato la Società stessa dei rischi dell'operazione nonché per mancanza di equilibrio finanziario tra le parti contraenti e per difetto di causa concreta;
- ai sensi e per gli effetti degli artt.1418 c.c. e 1325 c.c., per mancanza di accordo sul mark to market originario del prodotto e dunque sulle commissioni praticate dalla banca e/o per indeterminatezza ed indeterminabilità ex art.1346 c.c. dell'oggetto del contratto e/o, comunque, per invalidità e/o inefficacia dei contratti, e/o per violazione dell'art.1322 c.c., non essendo i diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela, nonché per violazione dell'art.117 n.ri 1 e 3 D.lgs. n. 385/1993,
e determinato – sempre in via incidentale e per quanto esposto in atto - il credito restitutorio verso ed in favore della ai sensi Controparte_3 Parte_5 dell'art.1247 c.c., in complessivi Euro 1.228.985,34 – id est, Euro 148.507,85 (c/c ordinario n.969061) e Euro 1.080.477,49 (derivati) -, compensare, sino a reciproca concorrenza, il credito surrogatorio che risultasse spettante a con il Parte_2 controcredito vantato dalla di complessivi Euro 1.228.985,34, Parte_5
10 ovvero di quella diversa, maggiore o minor somma, che sarà accertata in esito alla espletanda istruttoria o liquidato dal Giudice, si opus, anche in via equitativa;
L.iii) previo accertamento – in via incidentale e per le causali di cui in narrativa – della nullità per contrarietà alla L.287/1990 e all'art.101 T.F.U.E. degli accordi già sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 nonché delle quotazioni inviate dalle banche che vi abbiano partecipato;
della nullità e mancanza di oggettività dei tassi Euribor presi a riferimento nei contratti per cui è causa, con conseguente nullità ex artt.1346 e 1418 c.c. del contratto normativo del 20.07.2011 nonché dei contratti di swap sottoscritti dalla Parte_5 nelle date del 5.06.2001, 6.12.2001, 13.11.2022, 5.03.2003, 3.06.2003,
[...]
22.12.2003, 17.05.2004, 18.12.2004, 13.06.2005, 7.02.2006 e il 5.12.2006 – quali contratti a valle dell'intesa vietata – e ricalcolate le somme dovute dalla Parte_5 con i tassi che risulteranno di giustizia;
determinato conseguentemente – e
[...] sempre in via incidentale – il credito restitutorio in favore della Parte_5 compensare, sino a reciproca concorrenza, il credito surrogatorio che risultasse spettante a con il controcredito vantato dalla ai sensi Parte_2 Parte_5 dell'art.1247 c.c., che sarà accertata in esito alla espletanda istruttoria o liquidato dal Giudice, si opus, anche in via equitativa;
in tutti i casi: per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime in accoglimento dell'opposizione avverso esse qui proposta, le iscrizioni a ruolo:
-n.2021/001851, reso esecutivo il 12.07.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00024745 54 002, emessa dall Controparte_6
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della
[...] [...]
notificata a il 16.11.2022, per l'importo Parte_2 Parte_1 di Euro 460.885,60, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 13.826,57 (entro le scadenze) ovvero Euro 27.653,14 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88; -n.2021/002704, reso esecutivo il 13.10.2021, di cui alla cartella di pagamento n.045 2021 00031221 20 002, emessa dall'
[...]
Provincia di Forlì-Cesena su incarico della Controparte_6
notificata a il Controparte_1 Parte_1
16.11.2022, per l'importo di Euro 110.832,30, oltre oneri di riscossione pari ad Euro 3.324,97 (entro le scadenze) ovvero Euro 6.649,94 (oltre le scadenze) nonché le spese di notifica per Euro 5,88, nell'insussistenza, totale e/o parziale, del credito preteso dalla
[...]
disponendo che nulla è dovuto a tali titoli Controparte_1 da parte di – non sussistendo, dunque, in tutto o in parte, il diritto Parte_1 dello stesso di procedere sulla base dei ruoli qui impugnati ad Parte_2 esecuzione forzata nei confronti di esso – ordinando Parte_1 conseguentemente alla stessa lo Controparte_1 sgravio, totale e/o parziale, dai ruoli medesimi, con conseguente caducazione dei relativi e/o susseguenti atti: con ogni conseguenziale pronunzia.
11 = Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso di lite.”. Contro 3. Le cartelle opposte sono relative all'escussione della garanzia prestata da in favore di nelle percentuali indicate in citazione, relativamente al CP_3 finanziamento chirografario (n.4088092) e all'apertura di credito sul c/c 03600/969061, finanziamenti concessi dall'istituto bancario in favore della Parte_5
fallita nel novembre 2014, nell'interesse della quale l'attore aveva prestato
[...] fideiussione omnibus in data 11.12.2007 in favore di Unicredit S.p.A. Contro 4. Si è costituito chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_3
a fini di manleva per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, e, nel merito, il rigetto delle domande proposte dal Pt_1
5. Si è costituita rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “accertare e CP_13 dichiarare la rituale notifica della cartelle di pagamento opposte e la tardività delle contestazioni ex art. 617 c.p.c.; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque la sostanziale estraneità di Controparte_14 relativamente alle contestazioni svolte dall'opponente; per l'effetto, nell'ipotesi in cui le predette contestazioni fossero ritenute procedibili e fondate all'esito delle difese svolte da , accertare e dichiarare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità del medesimo Ente creditore esonerando l
[...]
dal pagamento delle spese di lite non essendo ascrivibili ad Controparte_14 CP_13 le ragioni di annullamento degli atti impugnati.”.
6. Si è costituita la terza chiamata rassegnando le seguenti conclusioni: “In CP_3 via principale: respingersi perché infondate le domande proposte dall'attore – opponente relativamente al contratto di finanziamento chirografario 16.2.2010 e all'apertura di credito 26.10.2012 e dichiararsi inammissibili tutte le domande riguardanti gli ulteriori rapporti impugnati in causa. In via subordinata: dichiararsi l'incompetenza / difetto di giurisdizione del Tribunale adito a favore del Collegio Arbitrale in relazione alle domande proposte dall'attore – opponente riguardanti i contratti derivati e respingersi, perché infondate, tutte le domande riguardanti gli ulteriori rapporti contestati in causa. Respingersi, in ogni caso, le domande proposte da nei confronti di ”. Controparte_4 CP_3
7. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, si procedeva a un tentativo di conciliazione, nel corso del quale la difesa del rappresentava che “il Pt_1
debitore principale, potrebbe essere in grado di Parte_7 soddisfare interamente il credito di € 460.000 circa e che il credito di € 110.000 è stato escluso dal fallimento per tardività della insinuazione proposta da CP_6
” (ud. del 29.2.2024) e nell'ambito del quale questo giudice formulava la
[...] seguente proposta conciliativa: “le parti potrebbero addivenire alla seguente proposta conciliativa: l'attore potrebbe impegnarsi a pagare la parte del credito di € 460.885,60 che dovesse risultare non soddisfatta all'esito della procedura fallimentare;
l'attore potrebbe impegnarsi a pagare la somma di € 95.000,00 a saldo e stralcio della
Contro
Contro posizione n.101884; la terza chiamata potrebbe tenere indenne CP_3
12 Contro per il minor importo versato dal versando a l'importo di € 15.000,00; Pt_1 le parti potrebbero compensare integralmente tra loro le spese di lite;
”, fissando l'udienza del 18.4.2024 per la verifica dell'adesione alla proposta (la quale veniva così
Contro motivata: “considerato che sulla possibilità per tramite , Controparte_6 di procedere al recupero dei crediti derivanti dall'escussione della garanzia di cui alla l. 662/1996 mediante iscrizione a ruolo, senza la necessità di precostituirsi un titolo esecutivo, si registra un contrasto in seno alla giurisprudenza di merito;
considerato che
non risulta a questo Tribunale alcuna pronuncia della Corte di Cassazione che si sia occupata della questione in modo specifico;
considerato sul punto, in particolare,
Contro che è discussa la natura pubblicistica o meno del credito di posto che tale
Contro garanzia trova fondamento in esigenze pubblicistiche ma il credito, in cui si surroga – cosa che comporta una mera modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio – ha natura privatistica;
considerato peraltro che l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale potrebbe giustificare la compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.; considerato che le eccezioni di
Contro compensazione relative a rapporti in cui non si è surrogata (diversi, cioè, dal mutuo n. 4088092 e dal fido sul c/c n.03600/969061e su rapporto estero n.342286)
Contro non parrebbero opponibili a dal momento che si tratterebbe di crediti vantati
Contro nei confronti di la quale almeno per la parte di credito pagata da non CP_3
Contro è più creditrice, e non di considerato poi, quanto alle eccezioni relative alla decadenza ex art. 1957 c.c. a seguito della nullità della clausola di deroga per conformità allo schema ABI – riguardanti esclusivamente la posizione n. 101884, per
€ 110.832,30 – che, da un lato, la clausola derogativa all'art. 1957 c.c. non appare sovrapponibile all'art. 6 dello schema ABI, prevedendo soltanto un allungamento del termine di decadenza previsto dalla norma, e, dall'altro, che il provvedimento della Banca d'Italia non ha efficacia privilegiata relativamente alla prova dell'intesa anticoncorrenziale con riferimento alla fideiussione in discorso, prestata nel 2007;
considerato che
, quanto alle ulteriori eccezioni proposte relative all'usurarietà, all'indeterminatezza del costo del credito e all'anatocismo, va fatta applicazione dei noti principi giurisprudenziali in materia;
rilevato che, in udienza, la difesa di parte attrice ha rappresentato che: il ha riferito che vi Parte_6 sarebbe la possibilità di soddisfare integralmente il credito di € 460.885,60; il credito di cui alla posizione n. 101884, per € 110.832,30, sarebbe stato escluso dal passivo per tardività dell'insinuazione; rilevato che tale allegazione è stata contestata dagli altri procuratori;
ritenuto, quanto a questo secondo profilo che: a) la documentazione attestante quanto riferito dalla difesa di parte attrice potrebbe essere prodotta se di formazione sopravvenuta rispetto alle preclusioni istruttorie;
nel caso in cui, invece, essa fosse stata formata antecedentemente, l'attrice, per poterla ammissibilmente produrre, dovrebbe domandare la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., assolvendo al relativo onere probatorio;
b) la rilevanza del fatto dedotto non è affatto pacifica, dal momento che: l'obbligazione del fideiussore è certamente solidale, essendo soltanto discusso se il fideiussore abbia un beneficium ordinis – a parziale limitazione della libera electio di cui gode il creditore – che comunque nel caso di specie parrebbe essere escluso dalla clausola per cui il fideiussore deve adempiere a 13 prima richiesta;
il garante avrebbe potuto evitare l'effetto pregiudizievole derivante dall'esclusione dal riparto dell'attivo fallimentare insinuandosi nel passivo ex art. 1953 c.c.;”.
8. Nelle proprie note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.4.2024, l'attore allegava che, in data 15.9.2021, aveva proposto domanda di ammissione CP_13 ultratardiva al passivo nel relativamente al credito Controparte_15 di € 460.885 (cartella n. 045 2021 00024745 54 002), credito destinato a essere soddisfatto (come è effettivamente pacifico che sia poi accaduto) nell'ambito della procedura fallimentare. aveva poi presentato, in data 13.12.2021, domanda di CP_13 ammissione ultratardiva relativa al credito di € 110.832,30 (cartella n. 045 2021 00031221 20 002), rigettata per tardività della domanda (anche tale credito avrebbe potuto essere soddisfatto dall'attivo fallimentare). Da ciò sarebbe derivata la lesione del diritto del fideiussore “alla surrogazione nel privilegio di cui all'art. 9 comma 5 del D.lgs. n. 123/1998 spettante ai finanziamenti garantiti dal , Parte_2 determinando la liberazione del fideiussore per estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1955” (pag. 4 note di trattazione scritta). Con le medesime note, l'attore formulava l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per la produzione della documentazione a sostegno di tali nuove allegazioni (“-le domande ultratardive di ammissione al passivo presentate da Controparte_10
per la Provincia di Forlì-Cesena in data 15/09/2021 (Posizione MCC
[...]
n.263658: Euro 460.885,60) e 13/12/2021 (Posizione MCC n.101884: Euro 110.832,30) e relative al credito surrogatorio della
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oggetto di causa;
-lo stato passivo delle domande Parte_2 ultratardive della , dichiarato esecutivo con Controparte_10 decreto del Giudice delegato del 27/01/2022; -le comunicazioni PEC dei Curatori del 12/01/2024, del Parte_8
30/01/2024 e del 16/04/2024”). Neppure le altre parti del giudizio hanno prestato adesione alla proposta.
9. Rigettata l'istanza di rimessione in termini e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa giungeva per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025, tenutasi in forma cartolare con termine per il deposito di note conclusive al giorno d'udienza (parte attrice, integrava, in data 14.2.2025, le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento dell'intervenuto pagamento in sede fallimentare della somma di € 460.885,60 e la declaratoria di estinzione ex art. 1957 c.c. della fideiussione prestata
“per fatto colposo del creditore e/o dell'Agente di Parte_2
Riscossione della Riscossione della Provincia di Forlì-Cesena, che ha impedito l'estinzione del preteso credito di Euro 110.832,30, avente causa nel contratto di finanziamento chirografario n.4088092 e determinato, altresì, la perdita del diritto di surrogazione del garante, in sede fallimentare, nei diritti del creditore privilegiato
”. Controparte_1
L'opposizione non è fondata.
14 10. Deve preliminarmente osservarsi che tutte le allegazioni nuove relative al fatto Contro colposo di o di per essersi la prima insinuata tardivamente rispetto al CP_13 credito di € 110.832,30 sono tardive. Esse, infatti, sono state per la prima volta accennate all'udienza del 29.2.2024, e successivamente sviluppate in modo più approfondito nei successivi scritti difensivi, e riguardano fatti verificatisi anteriormente allo spirare delle preclusioni assertive (prima memoria per i fatti principali, seconda memoria per i fatti secondari, rispettivamente maturate in data 6.11.2023 e 5.12.2023).
11. A nulla rileva che l'attore sia venuto a conoscenza di tali fatti successivamente, perché, ai sensi dell'art. 153, comma 2, un'attività processuale dalla quale la parte è decaduta può essere compiuta solamente previa rimessione in termini, previa dimostrazione del fatto che la decadenza è dovuta a una causa non imputabile.
12. Non integra l'ipotesi della causa non imputabile la scoperta tardiva di un fatto del quale la parte sarebbe potuta venire a conoscenza nei termini delle preclusioni assertive e, nel caso di specie, l'attore ben avrebbe potuto provvedere a quell'attività di acquisizione di informazioni e documenti dalla Curatela del Parte_6 Parte_5 prima dello spirare del termine per le preclusioni assertive;
così come ha poi
[...] effettivamente fatto in seguito, e cioè dopo la scadenza dei termini di deposito delle memorie.
13. Conseguentemente, la richiesta di produzione dei documenti a supporto di tali allegazioni diventa irrilevante poiché volta a supportare, sotto il profilo probatorio, un'allegazione non ritualmente introdotta nel processo.
14. Ne consegue, inoltre, l'inammissibilità della domanda nuova proposta dall'attore, segnatamente nella parte in cui questi chiede la declaratoria di estinzione ex art. 1957 c.c. della fideiussione prestata “per fatto colposo del creditore ( Parte_2
) e/o dell'Agente di Riscossione della Riscossione della Provincia di Forlì-
[...]
Cesena, che ha impedito l'estinzione del preteso credito di Euro 110.832,30, avente causa nel contratto di finanziamento chirografario n.4088092 e determinato, altresì, la perdita del diritto di surrogazione del garante, in sede fallimentare, nei diritti del creditore privilegiato;
”. Pt_2 Controparte_1
15. Ciò non impedisce, naturalmente, di dare ingresso al fatto dell'intervenuta estinzione del credito di cui alla cartella n. 045 2021 00024745 54 002 nella misura di Euro 469.065,81, di cui Euro 460.885,60 (credito iscritto a ruolo) + Euro 8.100,21 di interessi, (con esclusione dei crediti accessori per aggi, onere di riscossione, spese e interessi di mora.). Si tratta, infatti, di un fatto sopravvenuto, del tutto pacifico tra le parti.
16. Svolte tali necessarie premesse, e precisato che, poiché il suddetto pagamento da parte del debitore principale comporta l'estinzione della corrispondente parte dell'obbligazione accessoria del fideiussore, le doglianze relative al credito di cui alla cartella n. 045 2021 00024745 54 002 vengono esaminate al solo scopo di accertare la sussistenza o meno dei crediti non estinti (accessori per aggi, oneri di riscossione, spese e interessi di mora), è adesso possibile passare all'esame dei motivi di opposizione: 15 • Il motivo con cui si deduce la nullità della cartella per incompetenza territoriale dell ex art. 24 del d.p.r. 602/1973 è infondato perché esso Controparte_11 attiene alla regolarità formale della formazione del ruolo e della cartella, sicchè andava proposto nel termine di 20 giorni dalla notifica delle cartelle, perfezionatasi in data 16.11.2022. L'opposizione, invece, è stata proposta in data 16.1.2023.
• Il motivo con cui si contesta la facoltà per di procedere al recupero dei crediti derivanti dall'escussione delle garanzie prestate mediante ruolo (pagg. da 7 a 17 dell'atto di citazione) è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi nelle more del processo in virtù della quale “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 32148 del 12/12/2024 (Rv. 672978
- 01);
• Il motivo con cui si deduce la nullità parziale della fideiussione, limitatamente alla parte in cui è stata posta a garanzia di somme erogate da e CP_3 successivamente garantite da Eurofidi e dal Fondo, per violazione dell'art. 4 par. 4 del D.M. 23.9.2005, che vieta al soggetto finanziatore di acquisire altra garanzia reale, assicurativa o bancaria sulla quota garantita dal Fondo, per le seguenti ragioni: a) la fideiussione è anteriore all'acquisizione della garanzia del Fondo e di Eurofidi da parte di e l'ordinamento non conosce la nullità CP_3 sopravvenuta;
b) in ogni caso, in realtà, la norma non risulta violata perché quella del Fondo rappresentava la controgaranzia rispetto alla garanzia prestata da Eurofidi, e non il contrario;
c) la norma non vieta l'assunzione di garanzie personali non assicurative e non bancarie, quale è quella prestata dal Pt_1
• Il motivo con cui si deduce la “Nullità della clausola derogativa dell'art.1957 c.c. e relativa decadenza di e di dall'azione verso i CP_3 Parte_2 fideiussori per violazione del termine di 6 mesi previsto dall'art.1957 c.c.”, assumendo la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione per violazione dell'art.2 della legge n.287 del 1990 perché, come già osservato nell'ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. sopra trascritta, relativamente alle fideiussioni concluse dopo il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quale è quella oggetto di giudizio, è onere della parte dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte e del nesso di consequenzialità tra la stessa e il contratto concluso a valle, non essendo sufficiente né la mera conformità
16 della fideiussione allo schema ABI, né la prova del sistematico utilizzo di tali modelli contrattuali, occorrendo infatti dimostrare che, per effetto del sistematico utilizzo degli stessi e alla prassi analoga di altri operatori, il fideiubente sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti, e costretto per tale via ad accettare, per ottenere finanziamento, contratti squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato (cfr. Trib. Bologna 1448/2024). Tale prova non è stata fornita;
• Il motivo con cui si deduce la “Cessazione di efficacia della garanzia prestata da per la Posizione n. 263658” è infondato, dal momento che Parte_2
l'avere escusso la garanzia successivamente al termine di scadenza, CP_3 Contro senza che abbia eccepito alcunché, è interpretabile come una tacita proroga del termine di durata della garanzia, rispetto alla quale il fideiussore Contro nulla può eccepire, sicchè il pagamento eseguito da non è affatto privo di causa;
• Il motivo con cui l'attore deduce l'inesistenza del credito di che CP_3 potesse legittimare l'escussione della garanzia è infondato per le ragioni di seguito indicate. L'attore allega, con riguardo alla posizione n. 263658 (credito di € 460.885,60, ossia il finanziamento relativo all'apertura di credito su c/c 03600/969061) che il proprio CTP ha proceduto alla ricostruzione dei rapporti concernenti “l'operatività estero” e che questi ha riscontrato che le pattuizioni inerenti alle condizioni applicate per i finanziamenti all'esportazione, considerando tutti i costi del finanziamento, prevedevano tassi di interesse superiori al tasso soglia vigente nel trimestre di apertura del conto corrente (primo trimestre 2021), prevedendo un tasso del 11,592% a fronte di un tasso soglia pari allo 11,415%, con conseguente nullità della clausola di pattuizione degli interessi. Espunti i costi non dovuti, quindi, il saldo reale del c/c ammonterebbe a – 1.130.922 e non a € 2.083.448. Il motivo è però infondato perché l'attore, nel calcolare il tasso effettivo di interesse, computa nei costi del credito delle voci che non vanno considerate (spese istruttoria fidi), sicché, al momento della conclusione del contratto (che è l'unico che conta ai fini della verifica della validità della clausola) la clausola di pattuizione degli interessi, da considerarsi nella misura indicata in contratto (TAE al 10,92%) non era affetta da nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. Con riguardo alla posizione n.101884 (credito di € 110.832,30, finanziamento n. 4088092), l'attore deduce la nullità del contratto di finanziamento, concluso in data 16.2.2010, perché le somme erogate sono state impiegate per estinguere debiti pregressi nei confronti della banca. Per tale ragione, poi, andrebbe dichiarata la nullità del contratto perché
“la Banca, consentendo che le somme erogate venissero impiegate per assolvere ad altre finalità (quale, il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria della Cliente) ha di fatto pregiudicato il diritto di regresso del fideiussore, che aveva garantito il finanziamento in vista di investimenti aziendali, poi non realizzati;
in ogni caso, il co-garante non può essere tenuto alla Pt_1 prestazione restitutoria – potendo egli invocare, come in effetti invoca,
17 l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. – per avere la violato i Pt_2 principi di buona fede e diligenza (per sviamento dalla finalità della concessione del credito) nell'esecuzione dei contratti stessi.” (cfr. pag. 39 dell'atto di citazione). La difesa non merita condivisione in applicazione del principio di diritto per cui “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”. Non vi è, poi, alcuna prova che la destinazione delle somme al ripianamento di debiti pregressi abbia impedito il regresso del fideiussore. Tale destinazione delle somme, ancora, non costituisce inadempimento contrattuale perché non si trattava di un mutuo di scopo, sicché l'attore non ha titolo per invocare l'art. 1460 c.c. (la quale, peraltro, non potrebbe comunque paralizzare la richiesta di restituzione, dal momento che, comunque, le somme sono state incamerate dal mutuatario). Sempre relativamente a tale contratto (finanziamento n. 4088092), poi, l'attore eccepisce l'indeterminatezza del costo del finanziamento, anche perché sarebbe stato concretamente applicato un I.S.C. inferiore a quello effettivamente praticato. Ancora, la banca, contrariamente a quanto pattuito, avrebbe adottato un piano di ammortamento con metodo di capitalizzazione composta e da ciò discenderebbero interessi non dovuti per € 6.208 nonché, anche in tal caso, la nullità della clausola relativa agli interessi. Quanto a tale ultimo profilo, è pacifico che sia stato applicato un piano di ammortamento alla francese che, per le ragioni ben esplicitate dalla difesa della terza chiamata (pagg. 35 e s.s. della comparsa di costituzione), non CP_3 prevede una capitalizzazione composta, non comportando né un fenomeno di capitalizzazione degli interessi né di anatocismo. Relativamente all'erronea indicazione dell' va poi soltanto osservato, in conformità alla CP_16 condivisibile giurisprudenza di merito citata da che l'eventuale CP_3 erroneità dell non può comportare la nullità della clausola relativa agli CP_16 Con interessi perché “L' , infatti, è stato introdotto dalla delibera CICR 4/3/2003, art. 9, ed ha un contenuto equivalente al TAEG, ma non la stessa disciplina. Esso non deriva da norma primaria ed è stato regolato solo 13 dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'Italia, dapprima inserite nel Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza e poi dal 29/7/2009 in un autonomo provvedimento, rubricato TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI.” (cfr. Trib. Milano sent. n. 8427/2017). La giurisprudenza di legittimità conferma questa impostazione, affermando che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo 18 un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv. 666991 - 01).
• Con riguardo all'eccezione di compensazione sollevata dall'attore dei controcrediti vantati da debitore principale, nei confronti di Parte_5
(pagg. 61 e s.s.), anche su tale aspetto coglie nel segno la difesa di CP_3
secondo cui l'attore non può opporre in compensazione al creditore CP_3 Contro (cioè a un controcredito vantato nei confronti di altro soggetto ( , nei confronti del quale l'attore non ha, peraltro, spiegato alcuna CP_3 domanda. È, infatti, inconferente il richiamo operato dall'attore all'art. 1247 c.c., in forza del quale il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. Tale norma concede, infatto, al fideiussore la facoltà di opporre al creditore il debito che questi (cioè, nel caso Contro di specie, abbia nei confronti del debitore principale, in sostanza
“surrogandosi” nella posizione del debitore principale, nei confronti del quale il creditore è a sua volta debitore, e facendo valere nei confronti del creditore l'eccezione di compensazione che spetterebbe al debitore principale nei confronti di questi. Ma, nel caso oggetto di giudizio, il credito del debitore principale (cioè della che il fideiussore intende opporre in Parte_5 compensazione è, asseritamente, vantato dal debitore principale nei confronti di Contro un soggetto diverso ( dal creditore ( , dal momento che è CP_3 incontestato che il lato attivo del rapporto obbligatorio si sia modificato e che il Contro creditore (per la parte di credito oggetto di giudizio) sia, oggi, e non
CP_3
• Quanto, infine, alla deduzione dell'attrice per cui l'esclusione parziale del credito di dal passivo del relativamente CP_3 Parte_6 all'importo di € 132.424,85 (decreto del G.D. del 12.3.2015, non opposto), comporterebbe “pacificamente la estinzione, per la parte di credito esclusa, della obbligazione di garanzia in capo al stante il suo carattere di Pt_1 accessorietà rispetto alla obbligazione principale, non potendo il garante essere tenuto per somme eccedenti quelle effettivamente dovute dal debitore principale, ben potendo, in tal caso, il fideiussore rifiutare – come, in effetti, il Pt_1 rifiuta - il pagamento in eccedenza” (cfr. prima memoria istruttoria), deve osservarsi che l'esclusione dal passivo non opposta determina solamente un giudicato endofallimentare, sicché non vi è alcun vincolo in questo giudizio Contro rispetto all'accertamento del credito in cui si è surrogato che va accertato in base ai motivi di opposizione sollevati dall'attore e, quindi, avendo riguardo
19 solamente al thema decidendum all'attenzione dell'intestato Tribunale, delimitato dai motivi di opposizione posti a fondamento della domanda attorea.
17. L'opposizione va quindi rigettata, pur dovendosi nuovamente precisare che, relativamente all'importo di Euro 469.065,81, di cui Euro 460.885,60 (credito iscritto a ruolo) + Euro 8.100,21 di interessi, (con esclusione dei crediti accessori per aggi, onere di riscossione, spese e interessi di mora) relativo alla cartella n. 045 2021 00024745 54 002 va necessariamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché l'adempimento dell'obbligazione principale da parte del debitore principale non può che comportare l'estinzione, in misura corrispondente, dell'obbligazione accessoria del fideiussore. Il rigetto dell'opposizione, quindi, comporta che restano dovuti gli importi di cui alla cartella che non stati saldati in forza del pagamento della somma sopra indicati, nonché, naturalmente, quelli di cui alla cartella n. 045 2021 00031221 20 002.
18. Le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso il contrasto Contro giurisprudenziale sul profilo della facoltà per di procedere alla riscossione dei crediti quali quelli oggetto di giudizio mediante iscrizione a ruolo, contrasto che soltanto nelle more del processo si è risolto nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità già citata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) accerta l'estinzione del credito di cui alla cartella 045 2021 00024745 54 nei limiti dell'importo di € 469.065,81;
b) rigetta per il resto l'opposizione;
c) spese compensate.
Si comunichi.
17/12/2025
Il Giudice
UC LÀ
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