Articolo 13 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15
Articolo 12Articolo 14
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8 marzo 2005
Art. 13. 1. All' articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 , le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono soppresse.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 14 della legge 24 novembre 2000, n. 340 , recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275) come modificato dalla presente legge:
«Art.14 (Abrogazioni e norma di raccordo). - 1.
All' art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , come da ultimo sostituito dall' art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415 , i commi da 7 a 14 sono abrogati.
2. Il regolamento di cui all' art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.».
Entrata in vigore il 8 marzo 2005
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