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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2177/2024 R. G.,
promossa da
presso il Tribunale di Asti Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
nata ad [...] il [...] residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: interdizione,
pagina 1 di 3 trattenuta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025, udienza nella quale il Pubblico Ministero ricorrente ha chiesto dichiararsi la interdizione di CP
;
[...]
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso per interdizione datato 24 ottobre 2024, presentato dal PM presso il Tribunale di
Asti, era esaminata in udienza, in data 9 gennaio 2025, dal GOP delegato dal giudice Controparte_1
istruttore, presenti, oltre alla stessa e al Pubblico Ministero, il fratello , la nipote Parte_2 _2
e la madre .
[...] Controparte_3
Acquisita documentazione medica, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con rinuncia della parte ricorrente alla concessione dei termini per le memorie conclusive ex art 473 bis. 28 c.p.c..
***
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Nel merito si osserva che la domanda formulata dalla parte ricorrente, di declaratoria dell'interdizione della parte resistente, è fondata e deve essere conseguentemente accolta.
Va infatti rilevato che l'essere affetta da una stabile patologia che l'ha resa incapace Controparte_1
d'intendere e di volere, oltrechè di interagire utilmente e consapevolmente con il mondo esterno, e ha dunque determinato la necessità di procedere alla radicale ablazione giudiziale della sua capacità
d'agire, si evince con puntualità ed univocità:
dalle risultanze dell'esame dell'interdicenda, a mente del cui verbale risulta che la stessa non è in grado di rispondere ad alcun domanda né di interagire utilmente con il mondo esterno (a verbale si dà atto che la interdicenda si presenta allettata, con un dito in bocca, e non reagisce in alcun modo alle domande che le vengono poste),
dalle emergenze documentali mediche acquisite e in particolare dal certificato rilasciato dalla
Commissione di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile in data 31.10.1988 ove si attesta che la perizianda è affetta da sindrome di Down di grado elevato con grave deterioramento delle funzioni della vita di relazione,
dalle dichiarazioni del fratello e della nipote presenti all'udienza del 9.1.2025 che hanno riferito come la non parli limitandosi talvolta ad emettere suoni peraltro inintelleggibili. CP
pagina 2 di 3 Si aggiunga che con decreto 4.7.2024 il Giudice Tutelare presso lo scrivente Tribunale aveva rigettato la richiesta di apertura di procedura di amministrazione di sostegno della proprio in ragione CP
della di lei incapacità di dare segnali di comprensione di ciò che le accade e di interagire col mondo esterno.
Le spese di lite devono essere regolate ai sensi dell'art. 145 dpr 115/2002
.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, in accoglimento della domanda formulata dal Pubblico in Sede, Parte_3 dichiara l'interdizione di , Controparte_1
nata ad [...] il [...], spese ai sensi dell'art. 145 dpr 115/2002 manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Asti, 25 marzo 2025
Il Giudice
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2177/2024 R. G.,
promossa da
presso il Tribunale di Asti Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
nata ad [...] il [...] residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: interdizione,
pagina 1 di 3 trattenuta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025, udienza nella quale il Pubblico Ministero ricorrente ha chiesto dichiararsi la interdizione di CP
;
[...]
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso per interdizione datato 24 ottobre 2024, presentato dal PM presso il Tribunale di
Asti, era esaminata in udienza, in data 9 gennaio 2025, dal GOP delegato dal giudice Controparte_1
istruttore, presenti, oltre alla stessa e al Pubblico Ministero, il fratello , la nipote Parte_2 _2
e la madre .
[...] Controparte_3
Acquisita documentazione medica, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con rinuncia della parte ricorrente alla concessione dei termini per le memorie conclusive ex art 473 bis. 28 c.p.c..
***
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Nel merito si osserva che la domanda formulata dalla parte ricorrente, di declaratoria dell'interdizione della parte resistente, è fondata e deve essere conseguentemente accolta.
Va infatti rilevato che l'essere affetta da una stabile patologia che l'ha resa incapace Controparte_1
d'intendere e di volere, oltrechè di interagire utilmente e consapevolmente con il mondo esterno, e ha dunque determinato la necessità di procedere alla radicale ablazione giudiziale della sua capacità
d'agire, si evince con puntualità ed univocità:
dalle risultanze dell'esame dell'interdicenda, a mente del cui verbale risulta che la stessa non è in grado di rispondere ad alcun domanda né di interagire utilmente con il mondo esterno (a verbale si dà atto che la interdicenda si presenta allettata, con un dito in bocca, e non reagisce in alcun modo alle domande che le vengono poste),
dalle emergenze documentali mediche acquisite e in particolare dal certificato rilasciato dalla
Commissione di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile in data 31.10.1988 ove si attesta che la perizianda è affetta da sindrome di Down di grado elevato con grave deterioramento delle funzioni della vita di relazione,
dalle dichiarazioni del fratello e della nipote presenti all'udienza del 9.1.2025 che hanno riferito come la non parli limitandosi talvolta ad emettere suoni peraltro inintelleggibili. CP
pagina 2 di 3 Si aggiunga che con decreto 4.7.2024 il Giudice Tutelare presso lo scrivente Tribunale aveva rigettato la richiesta di apertura di procedura di amministrazione di sostegno della proprio in ragione CP
della di lei incapacità di dare segnali di comprensione di ciò che le accade e di interagire col mondo esterno.
Le spese di lite devono essere regolate ai sensi dell'art. 145 dpr 115/2002
.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, in accoglimento della domanda formulata dal Pubblico in Sede, Parte_3 dichiara l'interdizione di , Controparte_1
nata ad [...] il [...], spese ai sensi dell'art. 145 dpr 115/2002 manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Asti, 25 marzo 2025
Il Giudice
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3