Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 03/04/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7055/2024 R.G. proposta da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Esposito, domiciliatario, giusta mandato in atti,
- parte opponente - nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Controparte_1
Andriulo, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex artt. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con “atto di citazione ex art. 615 c.p.c.” notificato il 26/06/2024, la parte opponente ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il precetto in rinnovazione, notificatole il 22/05/2024, con il quale la parte creditrice, odierna opposta, le ha intimato il pagamento della complessiva somma di €11.950,91, oltre interessi e spese, dovuta a titolo di spettanze professionali in forza della sentenza n. 2667/2022 resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RI (non consta impugnazione del titolo), deducendo: la “1) mancata prova della notifica del titolo in copia attestata conforme all'originale. Mancanza di una condizione dell'azione”; la “2) non debenza delle
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somme richieste” in relazione alle “spese vive” per l'importo di €250,00 poiché non indicate nel titolo e comunque non provate, nonché in relazione agli interessi moratori, in tesi non dovuti “per l'inesistenza di tale voce nel titolo” e per non aver l'istante
“nemmeno indicato i criteri di calcolo degli stessi né la eventuale decorrenza”.
Ha pertanto invocato il ricalcolo del quantum debeatur (non ha invece richiesto nelle conclusioni la declaratoria di nullità e/o illegittimità del precetto gravato, ma, al contempo, ha perorato la sospensione integrale del precetto, alla luce del primo motivo).
I.2.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse doglianze, evidenziando in particolare: circa il primo motivo, che la stessa opponente nella premessa dell'atto di citazione in opposizione aveva dato atto della notifica a sé della sentenza in data 11/01/2023 e che in ogni caso il motivo era infondato, stante l'esibita documentazione giustificativa;
circa il secondo motivo, che la sentenza aveva condannato l'Agente al pagamento della somma di €7.000,00 “oltre accessori”, voce nella quale, secondo la prospettazione, ricomprendere anche le spese vive e gli interessi.
Ha perciò concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e istanza ex art. 96 c.p.c. (comparsa di costituzione e risposta depositata il 02/10/2024).
I.3.- All'esito della prima udienza, con ord. 16/01/2025, emessa con riguardo all'istanza di cautela, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase è stato così disposto:
1) è stato riqualificato il primo motivo di opposizione (mancata prova della notifica del titolo esecutivo in copia conforme all'originale) in motivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e ne è stata rilevata d'ufficio la tardività (per esser stato il precetto in rinnovazione notificato il 22/05/2024 e l'opposizione proposta il 26/06/2024);
2) circa il secondo motivo di opposizione, qualificato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. poiché teso a contestare il quantum debeatur, è stata dichiarata la sospensione dell'efficacia a fini esecutivi del precetto con riguardo alla somma di €250,00, genericamente precettata per “spese vive” non meglio circostanziate né documentate nelle difese, costituenti esborsi non previsti nel titolo (potendo ricomprendersi nelle voce “accessori” solo le poste accessorie al credito accertato e non le spese vive, costituenti per l'appunto esborsi), passibile se del caso di correzione per errore materiale;
è stata a ogni modo riscontrata l'assenza del periculum, stente l'esiguità della somma.
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Con la medesima ordinanza, la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note finali (depositate dalla sola parte opposta).
I.4.- In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa è pervenuta quindi all'ud. 03/04/2025, per essere decisa ai sensi art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate.
Va osservato che, sin dalla memoria n. 3) di cui all'art. 171 ter c.p.c., l' ha Pt_1
insistito perché questo magistrato ordinasse alla parte opposta di rendere informazioni in merito ad altro giudizio di opposizione a precetto, di più remota iscrizione e avente per oggetto l'impugnazione del primo precetto fondato sullo stesso titolo (precetto del quale, si rileva, la stessa parte opponente ha ammesso, sin dalla citazione, la perenzione), emergente dagli allegati alla comparsa di costituzione della parte opposta;
l'Agente ha insistito nelle note cartolari finali nella richiesta, pure in merito alla generale attività di precetto posta in essere dal creditore (“Rilevata la scarsa chiarezza della controparte relativamente ai precetti notificati ed all'eventuale altro giudizio in corso, chiede che il Tribunale ordini chiarimenti al contribuente. Impugna e conteste le avverse eccezioni, deduzioni e documentazione per quanto di ragione. Chiede, solo all'esito dei detti chiarimenti che la causa sia decisa”).
L'istanza, evidentemente apodittica ed esplorativa - e per vero temeraria -, non merita accoglimento;
in scia, le circostanze profilate non ostano alla presente decisione, riverberandosi piuttosto il comportamento processuale sulla complessiva regolazione delle spese di lite, nonché, stante l'esponenda soccombenza dell'eccipiente, sulle valutazioni ex art. 96 c.p.c..
Quanto ai “precetti notificati”, salvi gli aspetti di verifica di eventuale abusivo frazionamento del credito (ipotesi nella specie non prefigurata e comunque non ravvisabile sulla base delle emergenze, non constando che il creditore abbia frazionato il credito derivante dal titolo esecutivo del giudice tributario), il giudicante non può evidentemente onerare il creditore di dedurre circa attività notificatorie correlate ad attività di precetto estranee al thema decidendum (oltre che, per giunta, nella potenziale disponibilità dell'Agente stesso, ove effettivamente precettato).
Quanto al giudizio di opposizione pendente (del quale la parte opposta, sin dalla comparsa, ha indicato gli estremi, producendo anche un verbale di udienza ove è indicato il numero di R.G. e di cui l'Agente invece lamenta la mancata indicazione;
nell'ordinanza emessa in udienza, da cui è traibile che l'opposizione è stata
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infondatamente e/o inammissibilmente spiegata in considerazione di pretesi vizi formali, le parti sono state infatti invitate dal giudice ad accordo sulle sole spese di lite), la richiesta di chiarimenti è connotata da estrema vaghezza, non circostanziandosi, finanche embrionalmente, l'eventuale rilevanza, per questo giudizio, dell'altro procedimento in corso;
in ogni caso, si è al cospetto di dati nella piena disponibilità dell'Agente, quale controparte processuale pure costituita nel procedimento oppositivo -
e per di più onerata delle pertinenti comunicazioni interne, a maggior ragione in quanto
Ente preposto alla cura di pubblici interessi (erariali) -.
Da ultimo, è appena il caso di osservare che è cura/onere delle parti produrre eventuali giudicati interferenti e/o, se del caso, rivolgere al giudicante apposite istanze ex artt. 273
o 274 c.p.c. (fattispecie neppure adombrate in corso di causa, né traibili dalle risultanze del procedimento).
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1.- In primo luogo, va confermata la rilevata inammissibilità del primo motivo di opposizione (v. par. I.1.), in quanto motivo ex art. 617 c.p.c. tardivamente formulato;
la conclusione, emergente dalle incontestate risultanze documentali, non è stata superata da differenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti.
II.2.- In riferimento al secondo motivo di opposizione (v. par. I.1.), e posta la laconicità del titolo esecutivo reso dal giudice tributario, va dato atto che, a seguito dell'ord. 16/01/2025, la parte opposta ha reso successive difese idonee a superare la conclusione raggiunta in sede sommaria.
In dettaglio, la parte opposta ha circostanziato la natura effettiva delle “spese vive” precettate per €250,00, ascrivendo tale voce di spesa al versamento del contributo unificato, del quale ha documentato il pagamento (v. memorie del 25/02/2025); sulla base di ciò, ha riportato giurisprudenza di legittimità favorevole alla propria pretesa e alla delibazione da parte del G.E. (e dunque, anche del giudice dell'opposizione esecutiva preventiva), pur in assenza di indicazione nel titolo. Non constano deduzioni di contrasto da parte dell'Agente.
Orbene, sul punto, per Cass., n. 18529/2019, in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del
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d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione.
Ancora, per Cass., n. 18828/2015, il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.
Alla luce della documentata attinenza della spesa precettata al contributo unificato, la posta può perciò ritenersi legittimamente precettata.
Infine, va disattesa anche l'eccezione spiegata dall'Agente in relazione agli interessi moratori (v. par. I.2.).
E' doveroso premettere che non è condivisibile la difesa della parte opposta nella parte in cui reputa la voce degli interessi legittimamente precettata poichè ricompresa nella voce onnicomprensiva del titolo “oltre accessori”.
Infatti, anche in disparte il fatto che gli “accessori”, a rigore, non possano ritenersi poste comprensive pure degli interessi, in ogni caso gli interessi precettati, che risultano circostanziati in precetto sia nel quantum che a livello temporale (€866,94 dal
11/05/2023 al 22/05/2024), riguardano periodo successivo alla sentenza.
La difesa dell'Agente si profila generica: l'eccipiente non confuta con specificità la richiesta avversa né con riguardo al dies a quo di decorrenza né con riguardo alla ricorrenza di un'ipotesi ex d.lgs. 231/2002 (in ogni caso, in merito all'applicabilità del tasso di interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002 anche al rapporto de quo, cfr. Cass. n.
28151/2019); neppure consta la prospettazione di una quantificazione alternativa.
Dunque, anche la richiesta di interessi moratori è da ritenersi legittima, in applicazione degli artt. 1224 c.c. e 4 d.lgs. 231/002, al cospetto di voce dovuta quale conseguenza ex lege dell'intempestivo adempimento del debito.
III.- Stante la palese temerarietà dell'opposizione proposta (al cui riconoscimento non osta la qualitas della parte opponente - cfr. Cass., SS. UU., n.
13899/2013 -, che anzi impone la massima diligenza e cautela nella gestione delle pratiche impugnatorie, ancor più dinanzi a crediti nascenti da titoli esecutivi giudiziali
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non gravati), la parte opponente va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma pari a un quarto delle spese legali riconosciute a titolo di compenso (cfr. Cass., n. 21570/2012).
A riguardo, è considerato, per giurisprudenza pacifica1, meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale, integrato dalla pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
E' evidente che, nel caso de quo, sussistano i requisiti per applicare la citata norma, attesa la manifesta tardività del motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., nonché
l'infondatezza delle istanze di cui all'art. 615 c.p.c. (v. supra), da leggersi unitamente alla condotta temeraria tenuta da parte opponente in merito alla richiesta di deduzione su precetti e procedimenti di cui l'Agente medesimo ha piena disponibilità.
In punto di quantificazione, ci si riporta a quanto statuito da Cass., n. 21570/2012: “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. … disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo … Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Ne deriva, perciò, la condanna in favore della parte opposta di una somma equitativamente determinata, pari a un quarto delle spese legali oggi liquidate in suo favore, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
Altresì, sulla scorta dell'art. 96, co. 4, c.p.c., “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa TRIBUNALE DI BARI
delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”, nella specie nella misura di €500,00, da ritenersi congrua alla luce delle circostanze del caso concreto.
IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per l'ultima fase;
fase istruttoria insussistente).
V.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di RI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 26/06/2024, da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione in relazione al motivo ex art. 617 c.p.c. e la
RIGETTA in relazione al motivo ex art. 615 c.p.c., come da parte motiva;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta:
- della somma di €636,75 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c;
- delle spese processuali, che liquida in €2.547,00, oltre a rimborso forf. spese generali,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) CONDANNA la parte opponente al pagamento della somma di €500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
RI, 08/04/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Seguendo la tesi soggettiva: Cass., Sez. Un., n. 9912 del 20/04/2018: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
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