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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/11/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa EL DR,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3282/2023 R.G., promossa
DA
c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ALLEVA PIERGIOVANNI del Foro di Roma
Pec Email_1
e dall'Avv. ALESSANDRA RAFFI del Foro di Forlì-Cesena
Pec Email_2
parte attrice
CONTRO
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIA ROMUALDI del Foro di Forlì-Cesena pec Email_3
parte convenuta
Conclusioni per parte attrice:
Dichiarare tenuta e condannare la convenuta Signora a corrispondere CP_1 all'attore Dott. la somma di € 600.000,00 o diversa risultante di giustizia a Parte_1
titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c. per tutti i danni derivanti dal fatto illecito consistente nell'aver reso la stessa Signora testimonianza difforme dal vero all'udienza CP_1
tenutasi presso il Tribunale di Forlì – Sez. Lavoro il 04 marzo 2014, con conseguente soccombenza dello stesso nel giudizio intercorso con la ex datrice di lavoro Pt_1 [...]
. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali CP_2
come per legge. 1 Conclusioni per la parte convenuta: in via preliminare dichiarare prescritto il diritto azionato dal Dott. per Parte_1 intervenuta prescrizione;
nel merito rigettare siccome infondata e comunque non provata ogni domanda avanzata da . Parte_1
Voglia altresì a norma degli artt.li 88 e 89 c.p.c. disporre la cancellazione della frase: “Infine produciamo un evidente esempio di quanto qui si afferma con riguardo al modus operandi per l'invio di qualsiasi bene che venisse dismesso a e, soprattutto, del Parte_2
CARATTERE MENZOGNERO delle affermazioni della Signora ” nonchè della CP_1
frase: “ … una volta che le bolle dell'emittente dello stabilimento di sono giunte Parte_2 all'amministrazione di Forlì, ovvero all'ineffabile impiegata ”. Con condanna alle Parte_3
spese di lite nonché, nel caso di accertata responsabilità aggravata, disporre condanna ex art. 96, c. 3, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 13 dicembre 2023,
a convenuto in giudizio chiedendone la condanna Parte_1 CP_1 al risarcimento ex art. 2043 c.c. del danno subito a causa della testimonianza falsa dalla convenuta resa all'udienza del 4 marzo 2014 nel giudizio dinanzi il G.L., conclusosi con la sentenza n. 351/2016 resa il 7 settembre 2017, con la quale il Tribunale di Forlì aveva rigettato il ricorso proposto da contro avente ad oggetto Pt_1 Controparte_3
l'impugnativa del licenziamento per giusta causa e senza preavviso irrogato dalla società datrice di lavoro in data 7 maggio 2012.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione depositata il 10 dicembre 2024, si è costituita , eccependo CP_1
preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e concludendo, nel merito, come in epigrafe.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., l'udienza di decisione ex art. 281 sexies
è stata posticipata a quella del 18 novembre 2025, della quale è stata al contempo disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
4. La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, in quanto - applicando il principio della ragione più liquida e assorbita quindi ogni altra questione e in particolare
2 l'eccezione di prescrizione proposta dalla parte convenuta - non vi è prova in atti della falsità delle dichiarazioni rese dalla convenuta nella qualità di testimone all'udienza del 4 marzo
2014, dinanzi al G.L. del Tribunale di Forlì.
5. Giova innanzi tutto ricordare che, come chiarito da costante giurisprudenza di merito e di legittimità, la disposizione di cui all'art. 372 c.p. prevede la realizzazione del reato, oltre che attraverso una forma omissiva, reticenza, anche attraverso una forma commissiva:
l'affermazione del falso o la negazione del vero.
Per poter definire falsa una testimonianza - sia come affermazione del falso, che come negazione del vero - deve farsi riferimento al c.d. vero soggettivo: la falsità della testimonianza dipende non già dal contrasto tra il dichiarato e l'accaduto, ma dal contrasto tra il dichiarato e il percepito e quindi è falsa non già la deposizione che contrasta con la realtà oggettiva, ma quella che contrasta con ciò che il deponente sa per aver visto ed udito.
La concezione della falsità della testimonianza come soggettiva alterazione della realtà percepita riconosce che l'elemento materiale del reato non consiste nella difformità tra le dichiarazioni del testimone e la realtà vera e propria, ma nella difformità tra quanto egli depone e quanto egli conosce dei fatti sui quali viene interrogato.
Ancora, secondo il costante insegnamento della S.C., la mendace deposizione deve riguardare circostanze pertinenti - in relazione all'oggetto della prova ed alla situazione processuale esistente al momento in cui la deposizione è resa - e rilevanti cioè suscettibili di portare, in astratto, un contributo alla decisione, a prescindere dal fatto che il giudice abbia o meno utilizzato la deposizione o che la stessa abbia influito sulla sua decisione o che la prova del fatto sia acquisita aliunde.
6 Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, parte attrice ha lamentato la falsità della deposizione testimoniale resa dalla convenuta nel giudizio avente ad oggetto la legittimità del licenziamento irrogato nel maggio 2012 all'attore dalla soc. CP_3 all'udienza del 4 marzo 2014, ove aveva così riferito: “Sono
[...] CP_1
dipendente da agosto 2009. Sono in amministrazione;
conosco il e CP_3 Pt_1 abbiamo lavorato insieme fino al 2011 o inizio 2012. ADR posso dire che avendo effettuato un controllo tra i beni consegnati a er la rottamazione, non vi erano Parte_4
nel documento di trasporto in uscita i beni che mi sono stati letti da 1-18. Comunicai al Pt_1 che non mi risultavano detti beni tra quelli rottamati nel 2010, lui mi disse che la rottamazione
3 avvenne nel 2011; tuttavia non riscontrai nulla neppure nei documenti relativi alla rottamazione del 2011. …Mancano anche i beni che mi si leggono sub 19 e 20. ADR ho consultato un libro cespiti dove sono indicati tuti i beni che si trovavano a . Il dott. Parte_2
si occupò personalmente dello smantellamento del magazzino di su Pt_1 Parte_2 indicazione del CDS. Alcuni beni sono stati trasferiti alla sede di Forlì, alcuni sono stati rottamati e altri vennero spediti in Germania. Facendo un controllo incrociato con libro cespiti e documenti di trasporto dei beni in uscita, mi accorsi che i beni che mi sono stati indicati non erano compresi tra quelli di cui al documento di trasporto. Quindi ne chiesti spiegazioni al con la mail (doc. 16) che mi viene mostrata che riconosco come da me inviata il Pt_1
22.11.22 ADR. L'amministratore delegato della all'epoca il sig. … mi disse che CP_3
il responsabile dello smantellamento dello stabilimento di era il dott. e il … Parte_2 Pt_1 mi disse altresì che il arebbe stato il mio referente per quella operazione in quanto, Pt_1
peraltro, io non saprei distinguere un materiale (ad es. una cassa di schermatura) da un altro.
… Non ho i documenti che attestino l'intervenuto trasferimento in Germania. Io non ero in ufficio il 24.8.2011 mi fu detto dalla collega … che il sig. era venuto in ufficio Pt_1
chiedendo di me e non avendomi trovata… mi lasciò detto che avrebbe fatto una lista del materiale prelavato …non ha mai avuto la suddetta lista sebbene l'abbia pure sollecitata verbalmente e anche per telefono. … Il mi assicurò che mi avrebbe fornito l'indicazione Pt_1 richiesta ma così non fece. ADR Normalmente viene registrato ciò che esce dal magazzino, nel caso di specie non so perché il materiale non sia stato registrato. So solo che la … mi disse che il dott. a rassicurò che avrebbe fornito l'elenco dei beni. …”. Pt_1
7 Non vi è dubbio che la suddetta testimonianza riguardasse circostanze pertinenti e rilevanti ai fini della decisione.
Il Tribunale, infatti, con la sentenza n. 351/2016 ha così statuito: “La contestazione, precisamente, si incentra sulla situazione di incertezza determinata dal ricorrente in relazione allo stato di destinazione di materiali ed impianti dello stabilimento oggetto di rottamazione e ciò in ragione dell'assenza di documentazione di riscontro. All'interessato, pertanto, è stato mosso l'addebito non per la scelta del soggetto incaricato della rottamazione o per la sorte riservata ai beni (oggetto di analitica considerazione nella contestazione), né per l'avvenuta
(o meno) rottamazione;
gli si addebita il fatto di non aver consentito alla resistente di avere cognizione dell'effettivo stato e/o condizione in cui si trovavano i beni in questione, fatto
4 contestato come gravissimo in ragione dei doveri di comunicazione e registrazione che gravano sulla società sia per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie nella procedura di demolizione dei beni, sia per quanto riguarda la corretta tenuta dei libri sociali, nonché
l'ordinata e completa gestione dei beni strumentali. Il problema, dunque, sta nella mancanza di evidenze documentali circa la sorte dei beni.
2.1. L'impugnativa è infondata proprio perché in ricorso nulla si deduce circa l'avvenuto esatto adempimento di quegli obblighi, concentrandosi l'argomentazione attorea (punto n. 26 e ss.) soltanto sull'effettività della rottamazione e della cessione dei beni Ma il punto, si ripete, non è verificare l'avvenuta cessione - aspetto non contestato - ma la mancanza di tracciabilità della stessa per mancanza della relativa evidenza probatoria che, in virtù degli obblighi in questione (inerenti alle comunicazioni obbligatorie nella procedura di demolizione dei beni, alla corretta tenuta dei libri sociali, all'ordinata e completa gestione dei beni strumentali) non poteva che essere di tipo documentale. L'assenza di deduzioni sul punto da parte del in ricorso non Pt_1 consente di ritenere adempiuti i predetti obblighi. E trattasi di indicazioni che avrebbero dovuto essere affidate all'atto introduttivo, non essendo ammissibili successive integrazioni anche in sede istruttoria.”.
Con la sentenza n. 1045/2018, la Corte di Appello di Bologna, ha così statuito: La mancanza di documentazione idonea ad acclarare il destino dei beni è stata confermata, in sede testimoniale da , dipendente della con mansioni amministrative CP_1 CP_3
delegata proprio alla attività amministrativa inerente la dismissione dei cespiti riferiti allo stabilimento di della cui attività sotto il profilo gestionale era stato incaricato Parte_2
La predetta ha confermato che rispetto ai beni elencati nella contestazione, nonostante Pt_1
le numerose sollecitazioni effettuate al per chiarire il destino, non è mai stata fornita la Pt_1 documentazione. Dalla documentazione prodotta, dal carteggio relativo alle e-mail scambiate tra le parti e dalle stesse difese dell'appellante la contestazione appare poi confermata laddove non ha neppure in giudizio fornito contezza documentale della destinazione dei beni, Pt_1
manifestando una gestione di essi inidonea a supportare gli oneri documentali e gestori della società tenuta alla compilazione delle scritture contabili secondo criteri di tracciabilità delle operazioni e di assolvimento delle normative speciali anche in materia di smaltimento e rottamazione dei materiali. Con la prova testimoniale dedotta poi l'appellante si è attardato a cercare di dimostrare una, mancata appropriazione personale dei beni, mai peraltro di fatto
5 contestata mentre viceversa la stessa è risultata inutile per ricostruire quale fossero le modalità gestionali dei beni sotto il profilo documentale e gli eventuali motivi per i quali i documenti riferiti a un rilevante numero di beni non siano mai stati consegnati in amministrazione. Il teste già magazziniere presso lo stabilimento di ha Testimone_1 Parte_2 affermato genericamente che vi erano bolle per il materiale oggetto di rottamazione e per quello oggetto di spedizione, ma non ha fornito elementi per fare emergere quale fosse l'iter amministrativo nella gestione dei documenti né ha chiarito quali fossero le indicazioni fornite da e i controlli da questo compiuti per conseguire la consona tenuta della Pt_1
documentazione. legale rappresentante della a Testimone_2 Parte_4 confermato di avere provveduto alo smaltimento di rottami metallici per conto della e ha riferito che i rifiuti consegnati per la rottamazione sono accompagnati da un CP_3 documento chiamato identificazione dei rifiuti obbligatorio e da egli conservato sicchè appare evidente come, se tra i cespiti oggetto della contestazione vi fossero stati beni di tale tipo,
e avrebbe potuto facilmente procurarsi la documentazione allorché era stato richiesto Pt_1 di fornire il materiale documentale all'inizio del percorso che ha portato alla contestazione”.
8 Al fine di provare la lamentata falsità delle su riportate dichiarazioni, parte attrice ha chiesto ammettersi prova orale con i testi , e Testimone_1 Tes_3
a conferma delle seguenti dichiarazioni dagli stessi rilasciate per Testimone_4 iscritto: “Quando lo stabilimento fu smantellato i beni Strumentali furono inviati alla rottamazione o ad altra destinazione. Per ognuno di questi beni, quale che fosse la loro destinazione, fu fatta bolla di accompagnamento (in tre copie). La copia della bolla di pertinenza del mittente è stata inviata a Forlì e io stesso ho provveduto a caricare le bolle di accompagnamento, sistemate in classificatori diretti al magazzino di Forlì sito in via dei
Mercanti n. 11, come da indicazioni ricevute dalla direzione” ( D.); “Le Tes_1
attrezzature presenti nel distaccamento di fino a quando sono stata in forza Parte_2 all'azienda a mia conoscenza furono rottamate o inviate in altri luoghi per essere riutilizzate.
Per ogni bene dismesso, anche solo per essere rottamato, compilavo come prassi voleva i relativi documenti di accompagnamento in tre copie, una copia per il destinatario della merce, una copia per il vettore, una copia per il mittente;
idem della merce veniva inviata alla sede di Forlì nel magazzino di via dei Mercanti n. 11. Ribadisco che nel periodo di dismissione dell'azienda quando ero ancora in forza all'azienda a mia conoscenza nessuna attrezzatura o
6 materiale ha lasciato il sito senza relativo documento di trasporto” ); Tes_3
“Quando lo stabilimento fu smantellato i beni strumentali furono inviati alla rottamazione o ad altra destinazione. Per ognuno di questi beni, quale che fosse la loro destinazione, fu fatta bolla di accompagnamento (in tre copie). La copia della bolla di pertinenza del mittente è stata inviata a Forlì e io stesso ho provveduto a caricare le bolle di accompagnamento, sistemate in classificatori e in scatoloni diretti al magazzino di Forlì sito in via dei Mercanti
n. 11, come da indicazioni ricevute dalla direzione” ( . Parte_5
Le suddette dichiarazioni, tuttavia, si rivelano del tutto inconducenti ai fini di causa, ove parte attrice avrebbe dovuto provare la falsità della dichiarazione della teste in CP_1 particolare nella parte in cui la stessa ha riferito che “facendo un controllo incrociato con libro cespiti e documenti di trasporto dei beni in uscita, mi accorsi che i beni che mi sono stati indicati non erano compresi tra quelli di cui al documento di trasporto … Non ho i documenti che attestino l'intervenuto trasferimento in Germania. … mi lasciò detto che avrebbe fatto una lista del materiale prelavato …non ha mai avuto la suddetta lista sebbene l'abbia pure sollecitata verbalmente e anche per telefono. … Il mi assicurò che mi avrebbe fornito Pt_1
l'indicazione richiesta ma così non fece”.
Le suddette testimonianze, in altri termini - anche in quanto del tutto generiche, non facendo invero specifico riferimento ai 26 beni in parola - non possono provare (né sono a tanto dirette) che i documenti di trasporto dei beni di cui all'elenco della lettera di contestazione disciplinare del 21 marzo 2012 fossero in realtà nella disponibilità della testimone e che, quindi, quest'ultima abbia detto il falso quando ha affermato che, attraverso un controllo incrociato con il libro cespiti, era emersa la mancanza di titolo giustificativo dell'uscita dal magazzino di quei 26 cespiti.
9 Nella fattispecie in esame non sussiste alcuna prova, quindi, che le dichiarazioni rese nel giudizio dinanzi il G.L. dalla odierna convenuta siano false. A tanto non soggiunge neppure la bolla n. 89 del 23 settembre 2010, che nei registri contabili della società corrisponde non già al bene n. 26, ossia ad una macchina universale per assemblaggio porte, bensì ad un bene diverso (id est n. 3 carrelli per porte, cfr. all. 4 alla memoria di costituzione).
10. Visti gli artt. 88 e 89 c.p.c. mentre deve ritenersi che la frase: “Infine produciamo un evidente esempio di quanto qui si afferma con riguardo al modus operandi per l'invio di qualsiasi bene che venisse dismesso a e, soprattutto, del CARATTERE Parte_2
7 MENZOGNERO delle affermazioni della Signora ” Costituisca legittima CP_1
espressione del diritto di difesa in giudizio, essendo attinente all'oggetto della controversia e volta ad indirizzare la decisione e vincere la lite, deve invece essere disposta la cancellazione della parola “ineffabile” nella frase: “ … una volta che le bolle dell'emittente dello stabilimento di sono giunte all'amministrazione di Forlì, ovvero all'ineffabile Parte_2
impiegata ”, aggettivo utilizzato non già al fine di meglio esercitare il proprio Parte_3 diritto di difesa bensì sarcasticamente.
11 Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva. Deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96, c. 3 c.p.c. atteso che non è emersa la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, non potendosi invero ritenere a tal fine sufficiente la mera infondatezza - anche ove manifesta - delle tesi prospettate e dovendosi nel caso di specie senz'altro escludersi anche la prospettazione di un abuso dello strumento processuale (cfr. ex multis Cass. ord. 14/10/2021, n. 28226).
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta la domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1
. CP_1
Dispone la cancellazione della parola “ineffabile” contenuta a pagina 7 della citazione introduttiva del giudizio.
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
15.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Forlì, lì 29 novembre 2025 Il Giudice
EL DR
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