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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/07/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 287/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Kondi Arjol, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale a Sant'Elpidio a Mare (FM) in strada Monturanense Controparte_1
n. 1401, C.F. e P. IVA in persona della legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva,
[...] dall'avv. Monaldi Massimo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle CP_3 liti a rogito del notaio in Roma del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Per_1
Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 22 luglio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2 maggio 2024 , premettendo di esser stato assunto alle Parte_2 dipendenze della società il 15.01.2019, con contratto di lavoro a tempo Controparte_4 indeterminato ad orario part time di quindici ore settimanali fissate dalle 4,00 alle 7,00 da martedì a sabato, mansione di panettiere e retribuzione mensile di € 1.727,81, esponeva di aver seguito un diverso e maggior orario, in particolare da lunedì a sabato dalle 4,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle
20,00, per tredici ore al giorno, e la domenica dalle 5,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, senza fruire di alcun giorno di riposo.
Rappresentava di aver goduto soltanto di sette giorni di ferie a gennaio 2020 ed altrettanti ad agosto
2020 e di aver svolto, a dispetto delle mansioni contrattuali di panetterie, anche attività di consegne presso le varie attività commerciali, di gestione del punto vendita di Porto Sant'Elpidio e del servizio bar/caffetteria ivi collocato e di gestione dell'incasso e del servizio catering secondo le indicazioni impartite.
Specificava che dalle ore 4,00 fino alle ore 6,00 svolgeva l'attività di panettiere all'interno del laboratorio, dalle ore 6,00 alle ore 8,00 si occupava delle consegne ai supermercati Sì Con Te di
Sant'Elpidio a Mare, di Monte Urano, Conad Farmar di Sant'Elpidio a Mare, di CP_5 CP_6
Sant'Elpidio a Mare, Conad Cheope di Porto Sant'Elpidio, di Sant'Elpidio a Controparte_7
Mare, , Conad di Monte Urano e Spendi Bene di Monte Urano ed ai bar Controparte_8
Lorenzo di Porto Sant'Elpidio, Rendez Pus alla Faleriense e Lady Bar di Porto Sant'Elpidio e nel periodo estate era addetto alle consegne agli chalet Sudo ma godo di Porto Sant'Elpidio Sotto Vento di Porto Sant'Elpidio, Polpette e Pampero di Porto Sant'Elpidio, Raffael Beach di Civitanova Marche
e Galliano di Civitanova Marche.
Aggiungeva di aver effettuato le consegne del pane cd. grani antichi, per due volte a settimana, anche Per_ a di Civitanova Marche, ai supermercati , Madi's di Passo di Parte_3
Treia, al negozio Sospeso di Corridonia, al negozio Paola di Macerata e, all'occorrenza, al bar Kiko di Sant'Elpidio a Mare ed al Bar del Corso a Sant'Elpidio a Mare.
A detta sua, il ricorrente, terminate le consegne, iniziava il servizio vendita e caffetteria nel punto vendita del locale di Porto S. Elpidio fino alle ore 13,00, allorquando portava l'incasso nell'unità di
Sant'Elpidio a Mare, alle 16,00, riprendeva l'attività al punto vendita di Porto Sant'Elpidio per terminarla alle 20,00.
Nel rilevare di aver percepito complessivamente emolumenti di € 22.566.32 dal 01.01.2019 al
26.03.2021, allorquando aveva interrotto il rapporto di lavoro, chiedeva la condanna del datore di lavoro, anche ex art. 36 Cost., alla corresponsione delle differenze retributive maturate secondo la qualità e quantità del lavoro prestato, pari a complessive € € 94.713,43, oltre ad accessori di legge sul credito, ed alla correlata regolarizzazione contributiva.
Con memoria difensiva depositata il 10 giugno 2024 si costituiva la società CP_4 la quale, premettendo di svolgere attività a conduzione familiare in ambito di produzione
[...] artigianale di pani, panificati e altri prodotti da forno, dolci e salati, sia per supermercati ed esercizi commerciali che per la vendita a consumatori finali, rilevava che il ricorrente aveva operato presso il laboratorio artigianale di Sant'Elpidio a Mare, coadiuvando , dipendente e responsabile Per_3 della gestione del laboratorio e della produzione giornaliera e settimanale dei pani e degli altri prodotti da forno, rispettando l'orario di lavoro contrattualmente indicato e non aveva mai gestito il punto vendita di Porto S. Elpidio.
Rappresentava che il ricorrente aveva goduto delle ferie indicate in busta paga e non aveva lavorato durante i giorni di festività, durante la sospensione annuale di dieci giorni dell'attività e nel corso della sospensione dell'attività lavorativa per ricorso a Cassa Integrazione Guadagni a giugno e luglio del 2020 e del ricorso al fondo di solidarietà bilaterale artigiana.
Negava che il ricorrente avesse effettuato le consegne, svolte da e da settembre 2020 a Per_3 gennaio 2021 da , né operato presso il punto vendita di porto S. Elpidio, cui Controparte_9 erano addetti fino al settembre 2019, fino a giugno 2020, CP_10 Parte_4 dal giugno ad agosto del 2020 e poi di nuovo . Controparte_11 Parte_4
Alla stregua di tali rilievi insisteva nella reiezione del ricorso.
Si costituiva, con memoria depositata il 28 dicembre 2024, l' chiedendo la CP_3 regolarizzazione contributiva in base all'accertato orario di lavoro, tenuto conto della prescrizione quinquennale e della sospensione dei termini prescrizionali dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e dal
31/12/2020 al 30/06/2021.
La causa, istruita con le produzioni documentali e la prova testimoniale sui capitoli ammessi, previa ammissione di c.t.u. sulle spettanze retribuite eventualmente dovute al ricorrente è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del 22 luglio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorrente, assunto dall'impresa operante nel settore della Controparte_4 panificazione e derivati, dal 15 gennaio 2019, in forza di contratto a tempo indeterminato con orario a tempo parziale di quindici ore settimanali dalle 4,00 alle 7,00 da martedì a sabato, con qualifica di panettiere ed inquadramento al livello A2 del c.c.n.l. Panificatori Artigiani, risulta essersi dimesso con effetto dal 16 febbraio 2021.
Il reale dispiegarsi del rapporto, in termini di orario e di mansioni espletate, emerge dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi escussi.
Il teste addetto alle consegne tra le 3,30 e le 10,30.-11,00, ha ricordato che il Testimone_1 ricorrente era già operativo presso il laboratorio di S. Elpidio a Mare nella preparazione del pane sia al suo arrivo al lavoro sia la continuava al termine della sua attività e di averlo visto, nel corso delle consegne, presso il punto vendita, distante circa 1,5 km dal laboratorio, ove delle volte l'aveva accompagnato, nel corso del suo giro di consegne.
Il testimone , cliente quotidiano del punto vendita di S. Elpidio a Mare, ha affermato Testimone_2 che, durante l'epidemia da Covid, vi si recava tutte le mattine verso le 8,15-8,30 prima di andare in ufficio, anche per mangiare una pasta, anche perché il suo bar di fiducia era chiuso e, dopo la prima fase del Covid, era andato anche alla sera, quasi tutti i giorni, per acquistare del pane o qualche dolcetto, trovando al mattino sempre a servirlo ed al pomeriggio alcune volte lui, Parte_2 altre un'altra dipendente.
Da luglio del 2021 si era poi trasferito a Fermo e non aveva più visto il ricorrente, venendo informato che non lavorava più per la . CP_4
Il testimone , marito della legale rappresentante della società e cugino del ricorrente, ha Per_3 escluso che questi facesse consegne, cui era addetto egli stesso sino all'arrivo del dipendente Tes_1
ed ha ribadito che il medesimo era addetto al laboratorio, chiuso per due giorni a settimana,
[...] il I gennaio, il giorno dell'Epifania, a Pasqua, il 25 Aprile, il I Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il I novembre, l'8 Dicembre, a Natale ed a S. Stefano, mentre al punto vendita di Porto S. Elpidio erano stati addetti nel corso del tempo e . CP_10 Parte_4 Controparte_11
La testimone ad oggi dipendente della società resistente addetta alla produzione Parte_4 del pane con orario dalle 5,00 alle 12,00, ha confermato che il ricorrente infornava il pane dalle 4,00 alle 8,00 circa per cinque giorni a settimana, da martedì a sabato, essendo l'unità produttiva chiusa di domenica e lunedì, non lavorava nei giorni di festività e per dieci giorni a settembre in cui la struttura era chiusa. Ha negato che costui effettuava consegne, prerogative di e poi di Per_3 Tes_1
.
[...]
Il testimone cliente del bar gestito dalla resistente a Porto S. Elpidio in via S. Testimone_3
Francesco d'Assisi, ha riferito di essersi recato per tre-quattro volte a settimana nel biennio 2020-
2021, tra le 8,00 e le 9,00 del mattino per colazione o per prendere il pane prima di pranzo alcune volte o talvolta i pomeriggi, trovando la maggior parte delle volte il ricorrente e delle volte una dipendente.
Il testimone , dipendente della resistente pe sette anni dal 2013 al 25 agosto 2020 Controparte_11 assegnato al punto vendita di S. Elpidio a Mare e negli ultimi due mesi a quello di Porto S. Elpidio, Per_ ha riferito che il ricorrente era addetto al laboratorio, chiuso la domenica ed il lunedì, durante le festività e per dieci giorni a settembre, non effettuava consegne, svolte da e dal Per_3 CP_9
Dall'escussione orale è complessivamente emerso che il ricorrente iniziava la prestazione lavorativa alle 4,00, occupandosi della produzione del pane ed indicativamente dalle 8,00 si occupava del punto vendita di Porto S. Elpidio, in cui vendeva pane ai clienti a vendita sino a chiusura per pranzo.
Univoche sul punto le testimonianze di , che vedeva il ricorrente nel punto vendita Testimone_2 di Porto S. Elpidio nella prima fascia della mattinata, di che incontrava il ricorrente Testimone_3 sia nella prima fascia della mattinata che poco prima della chiusura per pranzo, mentre la presenza del ricorrente i pomeriggi è risultata alquanto episodica, nonché di che nel corso Persona_4 delle consegne durante la mattinata sino alle 11,00 vedeva il ricorrente operativo nel punto vendita di
S. Elpidio a Mare e delle volte l'aveva pure ivi accompagnato.
Il ricorrente, secondo quanto dichiarato in modo sinergico dai testi , e Per_3 Parte_4
Per_
, non effettuava le consegne, espletate dal e per gran parte del 2020 dal Controparte_11
e non lavorava né la domenica né il lunedì. CP_9
Non risultano, peraltro, sentiti i clienti in ordine all'attività di consegna, che non può neppure ritenersi provata dalle chat estemporanee prodotte, che nulla informano su continuativa attività di consegna.
Ne discende la sussistenza di un orario di lavoro, secondo le mansioni contrattualmente indicate in contratto da martedì a sabato dalle 4,00 alle 13,00, con esclusione delle festività, del periodo di Cassa
Integrazione Covid e delle ferie indicate in busta paga, considerato che è emerso che per dieci giorni i ricorrente nel mese di settembre non prestava attività lavorativa e che il medesimo, come sarebbe stato suo onere, non ha provato di aver lavorato durante gli ulteriori giorni di ferie indicate in busta paga.
In ordine alla quantificazione, reputa il Giudicante di condividere i conteggi analitici e precisi elaborati dalla nominata c.t.u. dott.ssa la quale, al netto di quanto ammesso dal Persona_5 ricorrente sul percepito e di quanto quietanziato, ha stimato, al lordo di ritenute, in € 27.981,49 quanto ancora dovuto al ricorrente in base all'orario di lavoro accertato nel corso della presente controversia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e ad interessi legali sulle somme rivalutate dalla diffida stragiudiziale del 27 aprile 2021 al saldo effettivo.
Segue condanna del datore di lavoro ad effettuare la regolarizzazione contributiva preso l' CP_3 per l'intera durata del rapporto di lavoro, tenuto conto della prescrizione quinquennale di diritto pubblico in materia contributiva, del primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso all' il 25 novembre 2024 e della sospensione della prescrizione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 CP_3
e dal 31/12/2020 al 30/06/2021.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della reciproca soccombenza, vanno compensate le spese di lite tra il lavoratore ed il datore di lavoro, mentre quest'ultimo, quale soccombente, va condannato alla rifusione all' delle spese di lite, liquidate come da CP_3 dispositivo, in base a natura e valore della controversia tenuto conto del d.m. n. 55/2014. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di Controparte_4 avuto riguardo all'esito del giudizio ed al criterio della parte che con il proprio contegno processuale ha dato causa all'ammissione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, accertato che ha seguito per la durata del contratto di lavoro, con le mansioni ivi indicate, un orario Parte_2 lavorativo dalle 4,00 alle 13,00 da martedì a sabato, condanna la società in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al ricorrente, a titolo di differenze retributive e sul t.f.r. l'importo, al lordo di ritenute, di € 27.981,49, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e ad interessi legali sulle somme rivalutate dal 27 aprile 2021 al saldo effettivo e ad effettuare la conseguente regolarizzazione contributiva presso l' del rapporto di lavoro CP_3 secondo l'orario seguito.
Visto l'art. 92 c.p.c., compensa le spese di lite tra e e condanna Parte_2 Controparte_12 la società datoriale resistente alla rifusione all' delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_3
2.890,00, oltre al rimborso spese generali del 15% ed oneri riflessi.
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di Controparte_4
Fermo, 22/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan