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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria LEONE - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 40 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, avverso la sentenza n.1629/2023(RG 5894/2021) pronunciata dal giudice civile di Taranto in materia di locazione, promossa da:
in persona del liquidatore pro tempore Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. V. DE LAURO
- Appellante - contro
Controparte_1
Rappr. e difesa dall'avv. C. SEMERARO
E
Controparte_2
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore
Rappr. e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato(avv. S. LIBERTINI)
-Appellate-
OGGETTO: “Locazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 2/2/2024 la società in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza n. 1629/2023 con la quale il Tribunale ha accolto solo in minima parte la sua domanda di a) accertare l'indebita occupazione da parte della dell'immobile di sua proprietà sito in CP_1
1 Martina Franca (Ta), via Ceglie n. 1, dal 29/11/2013 al 25/8/2020; b)condannare la a CP_1
versare a titolo di indennità di occupazione in suo favore l'importo di € 1.153.599,57; c)condannare la al risarcimento del danno in suo favore per avere lasciato l'immobile in cattive CP_1
condizioni, abbisognando di ristrutturazione per un costo complessivo di € 548.092,52. In particolare il Tribunale ha condannato la in favore della ricorrente al pagamento del solo CP_1
canone di locazione di ottobre 2013, essendo intervenuta in data 31/10/2013 la confisca di prevenzione antimafia dell'immobile locato(già sotto sequestro dal 2011), rigettando invece la domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione per il periodo successivo e fino al 25/8/2020(data di restituzione delle chiavi di accesso da parte della ), nonché la CP_1
domanda risarcitoria spiegata con riferimento alle pessime condizioni in cui era stato lasciato l'immobile, stante l'intervenuta confisca definitiva dell'immobile intervenuta nel 2023; in conseguenza della confisca, infatti, la sentenza ha attribuito l'importo quantificato a mezzo ctu a titolo di risarcimento del danno in favore della per i beni confiscati, stante la Controparte_2
proprietà degli immobili in favore dello Stato.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per non avere considerato che, con decreto n. 9 del 18/1/2016, la Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto sezione penale, aveva revocato parzialmente il decreto di confisca a carico della società istante, liberando dal vincolo l'immobile locato alla Provincia. Tale decreto tuttavia era stato annullato dalla Cassazione in data
20/2/2017 e rimesso nuovamente alla Corte d'appello, che con nuova pronuncia aveva revocato nuovamente la confisca in data 29/7/2020. In data 25/8/2020 venivano restituiti gli immobili alla società appellante. Nel periodo successivo e fino alla confisca definitiva del 2023 essa era stata proprietaria dell'immobile, maturando il diritto sia a percepire l'indennità di occupazione a carico della per il periodo pregresso e fino al rilascio, sia il diritto a percepire il risarcimento del CP_1 danno per le condizioni in cui era stato rilasciato l'immobile. Difatti la confisca, a dire dell'appellante, non produce effetti per il periodo pregresso, ma solo per il periodo successivo, per cui, essendo stata disposta solo in data 2/2-2/3/2023 in via definitiva, spettava alla società proprietaria, anche in costanza di sequestro e di confisca non definitiva, di percepire i frutti della locazione in corso degli immobili sequestrati e confiscati e anche l'indennità di occupazione, nonché il risarcimento del danno, essendo rimasta proprietaria fino alla confisca definitiva.
Tanto premesso ha insistito per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di condanna proposta in primo grado.
Si sono costituite le resistenti riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 12/9/2024 il giudizio è stato interrotto stante l'ammissione
2 della appellante alla liquidazione giudiziale e successivamente è stato riassunto nei confronti di tutte le parti con riproposizione delle domande.
L'appello è infondato.
Per comprendere la situazione oggetto di giudizio occorre ripercorrere brevemente le vicende relative all'immobile locato. Con successivi contratti di locazione dell'11/11/2003 e 20/7/2005 le persone fisiche e locavano alla Provincia l'immobile sito in Martina CP_3 CP_4
Franca via Ceglie 1, da adibire a scuola. In data 1/8/2006 subentrava nella locazione la in Pt_1
quanto nuova proprietaria dei beni(sempre riconducibile alle stesse persone fisiche), la quale in data
10/10/2008 stipulava un nuovo contratto di locazione concernente il piano interrato del medesimo immobile già locato, che si aggiungeva alle parti precedentemente locate.
Nel 2011 interveniva sul compendio immobiliare decreto di sequestro penale n. 52/2011 convalidato in data 15/7/2011, con nomina contestale di amministratore giudiziario nella persona del dott. e in data 28/10/2013 interveniva la confisca del compendio stesso. Per_1
Con nota comunicata a mezzo pec del 17/10/2013 la comunicava all'amministratore CP_1
giudiziario di voler recedere dal contratto di locazione a decorrere dal 21/10/2013 e fissava come data per il rilascio il 10/12/2013. L'amministratore giudiziario non si rendeva disponibile a ricevere il bene, affermando di avere bisogno, prima di riceverlo in restituzione, di visionarlo con l'ausilio di un tecnico di fiducia, che avrebbe dovuto verificare lo stato dell'immobile; ma per nominare un tecnico aveva bisogno di formulare apposita istanza al magistrato che seguiva la misura. Per questa ragione l'amministratore comunicava alla Provincia di volere differire il rilascio impegnandosi a comunicare una nuova data, subordinata alla nomina di un tecnico di fiducia e previa autorizzazione del Tribunale. L'amministratore restava inerte per molti anni, nonostante l'immobile fosse stato già liberato dal novembre 2013(facendosi risentire solo nel 2018 e invitando la a prendere CP_1
contatto per effettuare la verifica tecnica, quando il differimento per la verifica tecnica lo aveva voluto proprio lui).
Nel 2016, poi, la Corte d'appello sezione distaccata di Taranto sezione penale annullava la confisca, però i beni restavano affidati all'amministratore giudiziario, anche perché la Cassazione nel 2017 aveva annullato il decreto di annullamento della confisca e aveva rinviato nuovamente alla Corte
d'appello. Con provvedimento del 29/7/2020 la Corte d'appello disponeva la restituzione del bene e la restituzione veniva eseguita in data 25/8/2020 per il tramite dell'amministratore giudiziario.
Successivamente la società istante ha promosso il presente giudizio per ottenere l'indennità di occupazione nei confronti della e anche il risarcimento del danno in misura pari alle spese CP_1 necessarie per ripristinare l'immobile. Senonchè nel febbraio 2023 prima che la causa venisse decisa in primo grado l'immobile oggetto di locazione è stato definitivamente confiscato.
3 Si è costituita infatti in giudizio l' alla mafia chiedendo Controparte_5
l'attribuzione in suo favore dell'indennità di occupazione e del risarcimento.
Ebbene, già con il decreto di sequestro convalidato il 15/7/2011 l'amministrazione dei beni sequestrati è stata affidata all'amministratore giudiziario che, in base alla legge vigente ratione temporis(L 575/1965, perché il D.lvo 159/2011 è entrato in vigore il 13/10/2011), era tenuto ad amministrare il bene in previsione della confisca, potendo compiere non solo atti conservativi, ma anche atti volti ad incrementarne la produttività. In particolare l'art 2 sexies prevedeva al comma 5
“Fino al decreto di confisca di primo grado l' coadiuva l'amministratore giudiziario sotto CP_2
la direzione del giudice delegato. A tal fine l propone al tribunale l'adozione di tutti i CP_2
provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione”; al comma 7 prevede che “Dopo il decreto di confisca di primo grado,
l'amministrazione dei beni è conferita all , la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. CP_2
L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico”, al comma 8
“ L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione
e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi”
Anche il D.lvo n. 159/2011 in vigore dal 13/10/2011 agli artt 35 e seguenti prevede chiaramente che l'amministratore giudiziario porti avanti la gestione dei beni, sostituendosi al soggetto sottoposto alla misura nel compimento di tutti gli atti di amministrazione e gestione. Ciò significa che l'amministratore doveva amministrare il bene, riscuotere i canoni di locazione, proporre azioni a tutela della proprietà e compiere qualsiasi altro atto concernente la gestione del bene sequestrato.
Dopo la confisca del febbraio 2013 l'amministrazione è passata all' che ha Controparte_2
continuato ad avvalersi del precedente amministratore, che però da questo momento doveva concordare con l' e non più col giudice delegato gli atti da compiere. Pertanto quando la CP_2
ha manifestato in modo corretto, come ha valutato il giudicante e sul punto non vi è CP_1
contestazione, di risolvere il contratto di locazione, la restituzione doveva essere fatta nelle mani dell'amministratore giudiziario quale coadiutore dell'agenzia nazionale, che era proprietaria del bene.
Non è affatto vero dunque che fino alla confisca definitiva il prevenuto mantiene la titolarità e potere di gestione sul bene sequestrato e confiscato, anzi egli viene subito estromesso, già col sequestro, essendo vietato dalla legge lasciare la detenzione e quindi la gestione dei beni allo stesso prevenuto o a un componente della sua famiglia. Trattasi infatti di misura di prevenzione antimafia
4 per sottrarre beni acquistati con i proventi illeciti ed è ovvio che i soggetti sottoposti alla misura siano immediatamente privati della disponibilità dei beni sequestrati.
Come correttamente valutato dal Tribunale l'amministratore giudiziario si sottraeva alla consegna del bene offertogli dalla , rimandando a data da definire, con la giustificazione di dovere CP_1 relazionare all' per chiedere la nomina di un consulente tecnico al quale far visionare CP_2
l'immobile. Nulla gli avrebbe impedito di acquisire le chiavi che gli venivano offerte, posto che l'immobile già nel novembre 2013 era stato del tutto sgomberato e, successivamente procedere alla valutazione dei danni con tutta calma, per potere eventualmente agire separatamente con un'azione di risarcimento.
Per questa ragione è stata esclusa in primo grado la mora della per tutti gli anni CP_1 successivi, perché non può imputarsi alla il ritardo con cui l'amministrazione è tornata in CP_1
possesso del bene, derivando ciò unicamente dalla protratta e inspiegabile inerzia dell'amministratore giudiziario, il quale ha omesso per cinque lunghi anni di recuperare le chiavi, di effettuare un sopralluogo e di disporre una perizia tecnica.
In ogni caso nessun interesse ha l'appellante rispetto alla domanda risarcitoria, nel presente procedimento, dal momento che nelle more del giudizio di primo grado, è intervenuto decreto di confisca definitiva del bene locato alla , per cui l'unico proprietario è divenuto lo Stato CP_1 che ha acquistato a titolo originario il bene. Pertanto l'unico soggetto che dovrà sostenere le spese di ristrutturazione degli immobili è lo Stato attraverso l' , per cui è evidente che il Controparte_2
risarcimento del danno, nella misura del costo necessario per effettuare le riparazioni, vada attribuito all' per i beni confiscati e non alla che non è proprietaria e non Controparte_2 Pt_1
sopporterà alcun costo di ripristino del bene. Il risarcimento del danno è una misura reintegratoria e va a compensare una perdita economica subita. In questo caso la perdita economica l'ha subita l'Agenzia nazionale, che ha acquistato un bene gravemente danneggiato;
nessuna perdita economica invece ha subito la dal momento che il bene locato alla Provincia e da questa Pt_1
danneggiato non è suo ed essa non subirà alcun esborso per rimetterlo in pristino. Né è stato assunto che abbia già subito degli esborsi da rimborsare.
Anche riguardo la pretesa indennità di occupazione fino alla consegna delle chiavi del 25/8/2020, si ribadisce che il bene, in quanto sotto confisca anche se non definitiva, è stato continuativamente amministrato dall'amministratore dott. in qualità di coadiutore dell'Agenzia nazionale Per_1 fino al 25/8/2020, quando lo stesso amministratore ha consegnato le chiavi dell'immobile alla essendo stata disposta la restituzione nel luglio 2020. Fino a tale data spettava Pt_1 all'amministratore giudiziario sollecitare la restituzione e pretendere una indennità di occupazione, posto che la gestione del bene con tutto quello che comporta(riscossione dei canoni, azioni a difesa
5 della proprietà, vendita ecc)spettavano all'amministratore giudiziario(previa autorizzazioni dell' dei beni confiscati). Controparte_2
L'amministratore giudiziario infatti amministrava per conto della proprietà, che in quel momento era l' Dopo che vi è stata la restituzione del bene, la società ha ripreso la legittimazione a CP_2
proporre le azioni a tutela della proprietà e difatti ha intentato causa contro la sul CP_1
presupposto di avere perduto i frutti del bene nel periodo di occupazione e di avere subito danni alla proprietà. Una volta però che è intervenuta la confisca definitiva, prima della decisione sulla domanda, non è più possibile pensare di attribuire alcunché alla società istante, con riferimento non solo ai danni arrecati all'immobile, che dovranno essere riparati successivamente con un esborso che graverà sul proprietario, ma con riguardo a qualsiasi altro danno, anche quello derivante dalla abusiva occupazione(ossia la perdita dei frutti).
In definitiva qualsiasi risarcimento afferente la proprietà degli immobili locati alla spetta CP_1
al proprietario, che è l'unico che può dolersi della mancata fruttuosa utilizzazione del bene nel periodo dell'occupazione abusiva e delle cattive condizioni in cui il bene è stato lasciato.
Solo il proprietario può reclamare il danno subito in relazione alla proprietà degli immobili confiscati, non avendo più titolo la società a richiedere un danno relativo ad un bene che non le appartiene e non le apparteneva nemmeno durante la presunta occupazione abusiva, dal momento che anche in quel periodo era confiscato, quindi essa non avrebbe avuto diritto ai canoni di quel periodo.
L'appello deve essere rigettato.
Si duole infine l'appellante che il Tribunale abbia compensato le spese del giudizio nei confronti della (condannando invece la a rifondere le spese di costituzione dell' CP_1 CP_1 [...]
e le spese di ctu), ma la decisione è invece conforme al diritto, tenuto conto che vi era CP_2
stata soccombenza reciproca tra la società istante e la . CP_1
La nfatti aveva domandato la condanna della per un importo di circa 2 milioni di Pt_1 CP_1 euro(tra l'indennità di occupazione abusiva e il risarcimento del danno) ed è risultata soccombente rispetto ad ambedue i titoli vantati, risultando creditrice di un solo canone di locazione per il periodo anteriore alla confisca.
Le spese di questo giudizio seguono altresì la soccombenza e sull'appellante grava l'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l' appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 12000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, in favore di ciascuna delle controparti. Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 12/2/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella
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