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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13943/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
$$Sezione$$
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 13943/2021, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. GUATTA CRISTINA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. NOLLI ANTONIO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.2.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“affidamento condiviso dei figli minori con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre e incontri con il padre a cadenza bisettimanale presso l'abitazione paterna, alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali
e progressiva liberalizzazione come suggerito dai Servizi nelle ultime relazioni depositate;
assegnazione della casa familiare, sita a Dello, in via Padre Pio n. 95, a;
Parte_1
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
e con il versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili per ciascuno (per una somma Per_2 complessiva pari ad € 500,00 mensili), da intendersi comprensivo anche delle spese straordinarie, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici
Istat;
l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre . Parte_1
Le parti chiedono la pronuncia della separazione alle condizioni suddette a spese di lite compensate e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a UT (India) in data 28.12.2004, non trascritto nei registri degli atti di matrimonio italiani, unione dalla quale sono nati i figli (il 25.11.2010) e Per_1
(il 4.6.2015). Per_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso all'udienza presidenziale, all'esito della quale non è stato possibile giungere ad un accordo, il quale è stato raggiunto nella fase successiva dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 26.2.2025, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio in vista della decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità - le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
$$Sezione$$
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 13943/2021, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. GUATTA CRISTINA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. NOLLI ANTONIO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.2.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“affidamento condiviso dei figli minori con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre e incontri con il padre a cadenza bisettimanale presso l'abitazione paterna, alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali
e progressiva liberalizzazione come suggerito dai Servizi nelle ultime relazioni depositate;
assegnazione della casa familiare, sita a Dello, in via Padre Pio n. 95, a;
Parte_1
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
e con il versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili per ciascuno (per una somma Per_2 complessiva pari ad € 500,00 mensili), da intendersi comprensivo anche delle spese straordinarie, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici
Istat;
l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre . Parte_1
Le parti chiedono la pronuncia della separazione alle condizioni suddette a spese di lite compensate e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a UT (India) in data 28.12.2004, non trascritto nei registri degli atti di matrimonio italiani, unione dalla quale sono nati i figli (il 25.11.2010) e Per_1
(il 4.6.2015). Per_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso all'udienza presidenziale, all'esito della quale non è stato possibile giungere ad un accordo, il quale è stato raggiunto nella fase successiva dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 26.2.2025, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio in vista della decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità - le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209