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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4832 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro , 27 98031 C.F._1
Capizzi ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, , ha adito il Tribunale del Lavoro con Parte_1
ricorso depositato in data 31 dicembre 2021, contestando la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni
2011 e 2012 e rivendicando il conseguente diritto alle prestazioni previdenziali correlate. La questione si inserisce nell'ambito delle dispute concernenti l'iscrizione e la reiscrizione nei registri agricoli, un ambito caratterizzato da un quadro normativo particolarmente stratificato e soggetto a continue interpretazioni giurisprudenziali.
L' , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83. Tale norma disciplina i termini di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, stabilendo che il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo lesivo o dalla conoscenza legale dello stesso mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente previdenziale. Il carattere perentorio del termine, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda sull'esigenza di garantire certezza nei rapporti giuridici e nell'organizzazione degli elenchi agricoli.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. n.
5942/2001; n. 8650/2008; n. 25892/2009) ha chiarito come il termine di decadenza debba essere inteso in senso sostanziale, non potendo essere sospeso né interrotto da eventi successivi. Tale interpretazione si basa su un bilanciamento tra il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale e l'esigenza dell'ente previdenziale di operare in un contesto amministrativo certo e predeterminato.
Dall'analisi degli atti processuali emerge che la pubblicazione dell'elenco contenente la cancellazione della ricorrente è avvenuta nel periodo 10 marzo
2020 - 25 marzo 2020, determinando così l'inizio del decorso del termine decadenziale. Ne consegue che la scadenza per la presentazione dell'azione giudiziaria sarebbe dovuta intervenire, al più tardi, entro luglio 2020. Tuttavia, il ricorso è stato iscritto a ruolo soltanto in data 31 dicembre 2021, dunque ben oltre il termine decadenziale stabilito dalla legge. La decadenza dell'azione si è pertanto pienamente maturata, precludendo qualsiasi possibilità di accoglimento della domanda.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 45/2021, ha confermato la legittimità della pubblicazione telematica degli elenchi come strumento valido per la comunicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai lavoratori agricoli, ribadendo che tale modalità non lede il diritto di difesa del lavoratore, bensì garantisce una maggiore efficienza amministrativa e trasparenza. A tal proposito, si evidenzia che la giurisprudenza più recente ha ritenuto non necessario un atto di comunicazione individuale per la decorrenza del termine di impugnazione, ritenendo sufficiente la pubblicazione telematica dell'elenco nominativo. Nel caso in esame, la mancata osservanza del termine di 120 giorni ha determinato la decadenza del diritto e dell'azione, con la conseguente impossibilità per il Tribunale di esaminare la fondatezza delle pretese avanzate.
La questione della decadenza si configura come assorbente rispetto al merito, il quale non può essere esaminato per carenza dei presupposti processuali. Anche in ipotesi di presunta violazione dei diritti della parte ricorrente, la normativa vigente, correttamente interpretata, non consente di disapplicare il termine di decadenza per ragioni di equità.
Considerata la complessità della questione giuridica e la recente evoluzione della giurisprudenza in materia, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale scelta si fonda su un'interpretazione estensiva del principio di equità processuale, in quanto la parte ricorrente potrebbe essere stata indotta in errore dall'oscillante quadro normativo e interpretativo applicabile al caso di specie. Il riconoscimento dell'errore scusabile, sebbene non possa incidere sul rispetto della decadenza, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, dichiara:
• Inammissibile il ricorso proposto da contro Parte_1
l' per intervenuta decadenza; CP_1
• Compensa integralmente le spese processuali tra le parti, in considerazione della complessità della controversia e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
Così deciso in Patti 03/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo