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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. ES DD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 agosto 2025, iscritta al n. 1975 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), al C.so C.F._1
Umberto I n. 91, presso lo studio dell'Avv. Rossella Rizzo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Canino (VT), al C.so Giacomo Matteotti n. 169, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Ruzzi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 4 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti del loro figlio, nato fuori dal Persona_1
matrimonio ad Orvieto (TR) il 17 novembre 2016.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti convengono e concordano espressamente che il figli Persona_2
nato il [...], minore di età, in relazione al Suo interesse morale e
[...]
materiale, rimanga affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la Sig.r Il sig autorizza il trasferimento Parte_1 Parte_2
del figlio, unitamente alla signor in CA OR (RM). La sig.r Pt_1 Pt_1
conferma che il nuovo indirizzo di abitazione e residenza è in Via delle Primule n.6
e la scuola ove il loro figlio frequenterà la IV classe della scuola primaria e la scelta della scuola alla quale sarà iscritto , verrà comunicata al più presto dalla Per_1
madre ed il padre si adopererà all'immediata firma del nulla osta per il trasferi- mento.
2. Ciascuno dei due genitori continuerà a provvedere alla cura, all'istruzione ed all'educazione del figli esercitandone, altresì, la responsabilità Persona_1
genitoriale.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di saranno assunte dai ricorrenti di comune accordo in Persona_1
considerazione delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del fi- glio.
4. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i due ge- nitori potranno inoltre esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
5. Sig assume l'obbligo di versare alla Sig.r entro Parte_2 Parte_1
e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento d la somma mensile di €. 250,00=(duecentocinquanta/00); tale Persona_1
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
importo, sarà oggetto di adeguamento automatico ogni anno, in base all'indice
ISTAT. L'importo derivante dal cosiddetto assegno unico sarà percepisco dalla sig.ra I genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese Parte_1
straordinarie relative al figlio, secondo la regolamentazione di cui al protocollo sti- pulato l'11 settembre 2018 (prot. n. 1961) con il Tribunale di Viterbo. Rimangono escluse le spese di baby-sitter che saranno sostenute esclusivamente dalla sig.ra e senza mai richiederne la partecipazione di spesa. Il minore Parte_1 [...]
trascorrerà con il padre: tre fine settimana al mese a partire dal Persona_3
venerdì pomeriggio (dopo la scuola o dopo eventuale attività extrascolastica) fino alla domenica pomeriggio alle ore 18.00. Nel periodo Natalizio trascorrerà una set- timana con il padre e una con la madre, alternando il Natale con il Capodanno.
Trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore. Il 26 dicembre
è il compleanno della sig.ra pertanto, nei casi in cui il piccolo trascorra Pt_1
con il padre le vacanze natalizie, la madre potrà tenerlo con sé il giorno del 26 dicembre, e il padre prolungherà di un giorno la propria settimana di permanenza con il figlio. Durante le festività di Pasqua tre giorni consecutivi che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il minore trascorrerà due settimane a giugno, due settimane a luglio e due settimane ad agosto con il padre. Su accordo delle parti e compatibilmente con gli impegni prescolastici di il piccolo potrà trascorrere con il padre anche la prima Per_1
settimana di settembre, prima che inizi la scuola (il minore trascorrerà una setti- mana col padre anche a settembre, prima che inizi la scuola). Durante le vacanze estive la madre trascorrerà con il figlio 15 gg anche non consecutivi previa comuni- cazione con il padre. È da escludere una permanenza di 4 settimana consecutive presso un solo genitore. Trascorrerà le altre festività in maniera alternata con cia- scun genitore. Il figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno, il giorno della prima comunione e della cresima con entrambi i genitori ed i rispettivi rami paren- tali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà con gli uni il pranzo e con gli altri la cena, alternando pranzo e cena nelle diverse ricorrenze, previo accordo pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dei genitori;
ed il compleanno dei rispettivi genitori lo trascorrerà con il solo geni- tore festeggiando. Per il compleanno della madre si rimanda a quanto sopra. Per consentire ai turni di visita, salvo diverso accordo, i genitori si incontreranno a Sutri
o a Civitavecchia, condividendo così le distanze per il trasferimento del figlio ed impegnandosi reciprocamente a rispettarlo.
9. I Sig.ri e stabiliscono, altresì, che le date, gli Parte_1 Parte_2
orari ed i periodi sopra indicati per le visite e i soggiorni del figlio con il padre potranno essere modificati sulla base di intesa in ordine alle esigenze del figlio me- desimo nonché lavorative dei genitori, accordando sin da ora il recupero di even- tuali perdite dei giorni di visita.
10. Quando terrà con sé il figlio, il sig dovrà occuparsi di tutte le esigenze Parte_2
del figlio, ivi compreso l'espletamento di tutti i compiti o almeno per quelli previsti al rientro del weekend o dalla festività.
11. I sig.r si impegnano ad assicurare all'altro genitore la più Pt_1 Parte_2
ampia facoltà di comunicazione telefonica, fornendo un'utenza presso la quale il figlio sia sempre raggiungibile, sia permettendo al figlio di comunicare con l'altro genitore a propria discrezione e richiesta mettendo a disposizione il proprio appa- recchio telefonico. Sarà assicurata una video chiamata tutti i giorni e sull'orario an- dranno rispettati gli impegni d . Per_1
12. I genitori si obbligano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di entrambi con il proprio figlio;
si impegnano inoltre a tutelare re- ciprocamente la figura dell'altro genitore evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza del figlio. Al riguardo i geni- tori si impegnano l'un l'altro che lo stesso comportamento e atteggiamento venga assunto dai rispettivi parenti e familiari”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(ES DD)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. ES DD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 agosto 2025, iscritta al n. 1975 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), al C.so C.F._1
Umberto I n. 91, presso lo studio dell'Avv. Rossella Rizzo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Canino (VT), al C.so Giacomo Matteotti n. 169, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Ruzzi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 4 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti del loro figlio, nato fuori dal Persona_1
matrimonio ad Orvieto (TR) il 17 novembre 2016.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti convengono e concordano espressamente che il figli Persona_2
nato il [...], minore di età, in relazione al Suo interesse morale e
[...]
materiale, rimanga affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la Sig.r Il sig autorizza il trasferimento Parte_1 Parte_2
del figlio, unitamente alla signor in CA OR (RM). La sig.r Pt_1 Pt_1
conferma che il nuovo indirizzo di abitazione e residenza è in Via delle Primule n.6
e la scuola ove il loro figlio frequenterà la IV classe della scuola primaria e la scelta della scuola alla quale sarà iscritto , verrà comunicata al più presto dalla Per_1
madre ed il padre si adopererà all'immediata firma del nulla osta per il trasferi- mento.
2. Ciascuno dei due genitori continuerà a provvedere alla cura, all'istruzione ed all'educazione del figli esercitandone, altresì, la responsabilità Persona_1
genitoriale.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di saranno assunte dai ricorrenti di comune accordo in Persona_1
considerazione delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del fi- glio.
4. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i due ge- nitori potranno inoltre esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
5. Sig assume l'obbligo di versare alla Sig.r entro Parte_2 Parte_1
e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento d la somma mensile di €. 250,00=(duecentocinquanta/00); tale Persona_1
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
importo, sarà oggetto di adeguamento automatico ogni anno, in base all'indice
ISTAT. L'importo derivante dal cosiddetto assegno unico sarà percepisco dalla sig.ra I genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese Parte_1
straordinarie relative al figlio, secondo la regolamentazione di cui al protocollo sti- pulato l'11 settembre 2018 (prot. n. 1961) con il Tribunale di Viterbo. Rimangono escluse le spese di baby-sitter che saranno sostenute esclusivamente dalla sig.ra e senza mai richiederne la partecipazione di spesa. Il minore Parte_1 [...]
trascorrerà con il padre: tre fine settimana al mese a partire dal Persona_3
venerdì pomeriggio (dopo la scuola o dopo eventuale attività extrascolastica) fino alla domenica pomeriggio alle ore 18.00. Nel periodo Natalizio trascorrerà una set- timana con il padre e una con la madre, alternando il Natale con il Capodanno.
Trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore. Il 26 dicembre
è il compleanno della sig.ra pertanto, nei casi in cui il piccolo trascorra Pt_1
con il padre le vacanze natalizie, la madre potrà tenerlo con sé il giorno del 26 dicembre, e il padre prolungherà di un giorno la propria settimana di permanenza con il figlio. Durante le festività di Pasqua tre giorni consecutivi che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il minore trascorrerà due settimane a giugno, due settimane a luglio e due settimane ad agosto con il padre. Su accordo delle parti e compatibilmente con gli impegni prescolastici di il piccolo potrà trascorrere con il padre anche la prima Per_1
settimana di settembre, prima che inizi la scuola (il minore trascorrerà una setti- mana col padre anche a settembre, prima che inizi la scuola). Durante le vacanze estive la madre trascorrerà con il figlio 15 gg anche non consecutivi previa comuni- cazione con il padre. È da escludere una permanenza di 4 settimana consecutive presso un solo genitore. Trascorrerà le altre festività in maniera alternata con cia- scun genitore. Il figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno, il giorno della prima comunione e della cresima con entrambi i genitori ed i rispettivi rami paren- tali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà con gli uni il pranzo e con gli altri la cena, alternando pranzo e cena nelle diverse ricorrenze, previo accordo pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dei genitori;
ed il compleanno dei rispettivi genitori lo trascorrerà con il solo geni- tore festeggiando. Per il compleanno della madre si rimanda a quanto sopra. Per consentire ai turni di visita, salvo diverso accordo, i genitori si incontreranno a Sutri
o a Civitavecchia, condividendo così le distanze per il trasferimento del figlio ed impegnandosi reciprocamente a rispettarlo.
9. I Sig.ri e stabiliscono, altresì, che le date, gli Parte_1 Parte_2
orari ed i periodi sopra indicati per le visite e i soggiorni del figlio con il padre potranno essere modificati sulla base di intesa in ordine alle esigenze del figlio me- desimo nonché lavorative dei genitori, accordando sin da ora il recupero di even- tuali perdite dei giorni di visita.
10. Quando terrà con sé il figlio, il sig dovrà occuparsi di tutte le esigenze Parte_2
del figlio, ivi compreso l'espletamento di tutti i compiti o almeno per quelli previsti al rientro del weekend o dalla festività.
11. I sig.r si impegnano ad assicurare all'altro genitore la più Pt_1 Parte_2
ampia facoltà di comunicazione telefonica, fornendo un'utenza presso la quale il figlio sia sempre raggiungibile, sia permettendo al figlio di comunicare con l'altro genitore a propria discrezione e richiesta mettendo a disposizione il proprio appa- recchio telefonico. Sarà assicurata una video chiamata tutti i giorni e sull'orario an- dranno rispettati gli impegni d . Per_1
12. I genitori si obbligano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di entrambi con il proprio figlio;
si impegnano inoltre a tutelare re- ciprocamente la figura dell'altro genitore evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza del figlio. Al riguardo i geni- tori si impegnano l'un l'altro che lo stesso comportamento e atteggiamento venga assunto dai rispettivi parenti e familiari”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(ES DD)
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