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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1628/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 463/2021 depositato il 22/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 N.q. Di Leg. Rappr. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1607/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 18/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M100041 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M100041 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M100041 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellante soffermandosi sulla natura di “ente non commerciale” dell'Ricorrente_2, insiste per la non assoggettabilità all'iva e riferisce dell'avvenuto deposito nel fasciolo telematico di giurisprudenza.
L'Ufficio si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto dall'Ricorrente_2 e dal suo rappresentante Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2015 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell'Ricorrente_2 per i seguenti motivi:
1.- riproposizione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto aveva acriticamente richiamato il pvc redatto dal personale dell'Ufficio finanziario.
2. assenza di adeguata motivazione nella delega di firma prodotta in primo grado.
3. riproposizione del motivo relativo al merito della ripresa a tassazione del contributo ottenuto dall'associazione contribuente, dal quale sarebbe scaturito il disconoscimento del regime agevolato per gli enti senza scopo di lucro, dal momento che l'unica entrata dell'associazione sarebbe stata proprio e solo il detto contributo, dal momento che l'associazione era sorta al solo scopo di realizzare una stradella interpoderale fra i vari proprietari di fondi della zona e per chiedere il contributo previsto per questo genere di attività.
4. riproposizione del motivo relativo all'illegittimità della ripresa a tassazione dell'IVA, in quanto a tutto voler concedere alla tesi dell'Ufficio finanziario, il contributo è esente IVA.
5. riproposizione del motivo relativo alla quantificazione sproporzionata delle sanzioni applicate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il motivo n. 2 non è fondato, perché la delega è una mera delega di firma, che non richiede alcuna particolare motivazione.
I motivi nn. 1, 3, 4 possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Come ha affermato la Corte di Nomofilachia:
< associazione sportiva dilettantistica, quale gestore di un impianto sportivo di proprietà del primo, non è soggetto ad imposta qualora, alla luce della convenzione intervenuta tra le parti, non sia legato da nesso sinallagmatico con la prestazione dei servizi offerti all'utenza dall'associazione e costituisca una forma di sovvenzione gratuita, per contribuire alle spese gestionali dell'impianto sportivo, in linea con la natura pubblicistica della concessione in uso di un bene del patrimonio indisponibile comunale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la natura corrispettiva del contributo del Comune di Cesenatico a favore di una associazione sportiva dilettantistica e, dunque, ne ha escluso l'assoggettabilità ad IVA, assumendo all'uopo rilievo le clausole della convenzione con la quale il primo aveva affidato la gestione dello stadio comunale alla seconda, e i richiami da essa fatti alla l.r. Emilia Romagna n.11 del 2007).>>
(Cass. Sez. 6, 17/12/2021, n. 40622, Rv. 663663 - 01)
La Corte ha pure affermato che:
< contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzo dell'operazione; il che accade se esso sia versato all'operatore beneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati e ne diminuisca proporzionalmente il prezzo.>>
(Cass. Sez. 5, 18/11/2021, n. 35154, Rv. 663038 - 01)
Nel caso di specie si trattava di un contributo pubblico per la società di trasporto pubblico della Provincia
Autonoma di Bolzano e la sentenza di seconde cure è stata annullata con rinvio per accertare, al di là del rapporto intercorrente fra Provincia e STP, se vi fosse stata una diminuzione del prezzo corrisposto dall'utente del servizio di pubblico trasporto, che sola avrebbe giustificato il prelievo IVA alla stregua del diritto dell'Unione europea (cfr. Corte giust. 15 luglio 2004, causa C-144/02, Commissione c. Repubblica federale di Germania;
Corte giust. 9 ottobre 2019, cause C-573/18 e C -574/18, C GmbH & co. KG citate al punto 3.1. della motivazione). In questa decisione la Suprema Corte ha precisato che “le operazioni considerate come rilevanti ai fini dell'iva non sono certo quelle compiute a vantaggio di chi corrisponde la somma, bensì quelle erogate in favore del cessionario o del committente (Corte giust. 22 novembre 2001, causa C-184/00, Office des produits wallons, punto 10). Né la circostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia il soggetto che versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idonea a interrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi eseguita e il corrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C-151/13, Le Rayon d'Or SARL, punto 35 …)”. (dal punto 3.2.)
Nota bene “Si giunge a differenti conclusioni qualora dei servizi si avvantaggino non le persone che possono essere chiaramente identificate, ma tutti, e il contributo non sia in alcun modo ragguagliato all'identità e il numero di utenti del servizio (Corte giust. 16 settembre 2021, causa C-21/20, Balgarska natsionalna televizia, punto 37).” (dal punto 4 di Cass. Sez. 5, 18/11/2021, n. 35154).
L'atto impugnato era così motivato sul punto: <<-il contributo ha rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quanto erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere (rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive).
Infatti, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante ai fini dell'IVA perché tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per servizio effettuato;
>>
Una motivazione del genere, che si limita a ripetere il criterio discretivo individuato dalla giurisprudenza, può essere utilizzata in tutti i casi e, quindi, è evidentemente generica e non adeguata a sorreggere la concreta ripresa a tassazione operata.
Anche alla luce delle coordinate ermeneutiche fissate dalla Corte di Nomofilachia, nel caso di specie non esiste un soggetto beneficiario della prestazione diverso dal soggetto finanziato che, certamente, non svolge alcuna prestazione di servizi nei confronti della Regione che ha finanziato l'opera.
Non ricorre, pertanto, il presupposto per l'imposizione IVA.
Motivo 5
Le sanzioni andranno rideterminate escludendo quella collegata alla ripresa a tassazione IVA nella misura minima edittale, con conseguente assorbimento del motivo, dal momento che in questo la sanzione irrogata viene drasticamente ridotta, cessando di essere sproporzionata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza parziale dell'appellato, in considerazione del fatto che il motivo accolto è più rilevante di quelli rigettati nel complesso delle questioni sollevate.
Le spese vanno, pertanto, poste a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura della metà, restando compensate fra le parti nel resto.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Ricorrente_1 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell'Ricorrente_2 della somma indicata in dispositivo (già ridotta della metà) che tiene conto del valore minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
Il contributo unificato, ove effettivamente corrisposto dalla controparte, va rimborsato ai sensi dell'art. 15, comma 2 ter, d.lgs. n. 546/1992 dal soggetto condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, ridetermina la pretesa tributaria di cui all'atto impugnato meglio indicato in epigrafe nei termini indicati in motivazione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Ricorrente_1 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell'Ricorrente_2 delle spese del giudizio nella misura della metà, che liquida nella somma di euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 2.700,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, restando nel resto compensate fra le parti.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe. IL PRESIDENTE
UI PE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 463/2021 depositato il 22/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 N.q. Di Leg. Rappr. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1607/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 18/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M100041 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M100041 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M100041 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellante soffermandosi sulla natura di “ente non commerciale” dell'Ricorrente_2, insiste per la non assoggettabilità all'iva e riferisce dell'avvenuto deposito nel fasciolo telematico di giurisprudenza.
L'Ufficio si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto dall'Ricorrente_2 e dal suo rappresentante Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2015 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell'Ricorrente_2 per i seguenti motivi:
1.- riproposizione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto aveva acriticamente richiamato il pvc redatto dal personale dell'Ufficio finanziario.
2. assenza di adeguata motivazione nella delega di firma prodotta in primo grado.
3. riproposizione del motivo relativo al merito della ripresa a tassazione del contributo ottenuto dall'associazione contribuente, dal quale sarebbe scaturito il disconoscimento del regime agevolato per gli enti senza scopo di lucro, dal momento che l'unica entrata dell'associazione sarebbe stata proprio e solo il detto contributo, dal momento che l'associazione era sorta al solo scopo di realizzare una stradella interpoderale fra i vari proprietari di fondi della zona e per chiedere il contributo previsto per questo genere di attività.
4. riproposizione del motivo relativo all'illegittimità della ripresa a tassazione dell'IVA, in quanto a tutto voler concedere alla tesi dell'Ufficio finanziario, il contributo è esente IVA.
5. riproposizione del motivo relativo alla quantificazione sproporzionata delle sanzioni applicate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il motivo n. 2 non è fondato, perché la delega è una mera delega di firma, che non richiede alcuna particolare motivazione.
I motivi nn. 1, 3, 4 possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Come ha affermato la Corte di Nomofilachia:
< associazione sportiva dilettantistica, quale gestore di un impianto sportivo di proprietà del primo, non è soggetto ad imposta qualora, alla luce della convenzione intervenuta tra le parti, non sia legato da nesso sinallagmatico con la prestazione dei servizi offerti all'utenza dall'associazione e costituisca una forma di sovvenzione gratuita, per contribuire alle spese gestionali dell'impianto sportivo, in linea con la natura pubblicistica della concessione in uso di un bene del patrimonio indisponibile comunale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la natura corrispettiva del contributo del Comune di Cesenatico a favore di una associazione sportiva dilettantistica e, dunque, ne ha escluso l'assoggettabilità ad IVA, assumendo all'uopo rilievo le clausole della convenzione con la quale il primo aveva affidato la gestione dello stadio comunale alla seconda, e i richiami da essa fatti alla l.r. Emilia Romagna n.11 del 2007).>>
(Cass. Sez. 6, 17/12/2021, n. 40622, Rv. 663663 - 01)
La Corte ha pure affermato che:
< contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzo dell'operazione; il che accade se esso sia versato all'operatore beneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati e ne diminuisca proporzionalmente il prezzo.>>
(Cass. Sez. 5, 18/11/2021, n. 35154, Rv. 663038 - 01)
Nel caso di specie si trattava di un contributo pubblico per la società di trasporto pubblico della Provincia
Autonoma di Bolzano e la sentenza di seconde cure è stata annullata con rinvio per accertare, al di là del rapporto intercorrente fra Provincia e STP, se vi fosse stata una diminuzione del prezzo corrisposto dall'utente del servizio di pubblico trasporto, che sola avrebbe giustificato il prelievo IVA alla stregua del diritto dell'Unione europea (cfr. Corte giust. 15 luglio 2004, causa C-144/02, Commissione c. Repubblica federale di Germania;
Corte giust. 9 ottobre 2019, cause C-573/18 e C -574/18, C GmbH & co. KG citate al punto 3.1. della motivazione). In questa decisione la Suprema Corte ha precisato che “le operazioni considerate come rilevanti ai fini dell'iva non sono certo quelle compiute a vantaggio di chi corrisponde la somma, bensì quelle erogate in favore del cessionario o del committente (Corte giust. 22 novembre 2001, causa C-184/00, Office des produits wallons, punto 10). Né la circostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia il soggetto che versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idonea a interrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi eseguita e il corrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C-151/13, Le Rayon d'Or SARL, punto 35 …)”. (dal punto 3.2.)
Nota bene “Si giunge a differenti conclusioni qualora dei servizi si avvantaggino non le persone che possono essere chiaramente identificate, ma tutti, e il contributo non sia in alcun modo ragguagliato all'identità e il numero di utenti del servizio (Corte giust. 16 settembre 2021, causa C-21/20, Balgarska natsionalna televizia, punto 37).” (dal punto 4 di Cass. Sez. 5, 18/11/2021, n. 35154).
L'atto impugnato era così motivato sul punto: <<-il contributo ha rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quanto erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere (rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive).
Infatti, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante ai fini dell'IVA perché tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per servizio effettuato;
>>
Una motivazione del genere, che si limita a ripetere il criterio discretivo individuato dalla giurisprudenza, può essere utilizzata in tutti i casi e, quindi, è evidentemente generica e non adeguata a sorreggere la concreta ripresa a tassazione operata.
Anche alla luce delle coordinate ermeneutiche fissate dalla Corte di Nomofilachia, nel caso di specie non esiste un soggetto beneficiario della prestazione diverso dal soggetto finanziato che, certamente, non svolge alcuna prestazione di servizi nei confronti della Regione che ha finanziato l'opera.
Non ricorre, pertanto, il presupposto per l'imposizione IVA.
Motivo 5
Le sanzioni andranno rideterminate escludendo quella collegata alla ripresa a tassazione IVA nella misura minima edittale, con conseguente assorbimento del motivo, dal momento che in questo la sanzione irrogata viene drasticamente ridotta, cessando di essere sproporzionata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza parziale dell'appellato, in considerazione del fatto che il motivo accolto è più rilevante di quelli rigettati nel complesso delle questioni sollevate.
Le spese vanno, pertanto, poste a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura della metà, restando compensate fra le parti nel resto.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Ricorrente_1 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell'Ricorrente_2 della somma indicata in dispositivo (già ridotta della metà) che tiene conto del valore minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
Il contributo unificato, ove effettivamente corrisposto dalla controparte, va rimborsato ai sensi dell'art. 15, comma 2 ter, d.lgs. n. 546/1992 dal soggetto condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, ridetermina la pretesa tributaria di cui all'atto impugnato meglio indicato in epigrafe nei termini indicati in motivazione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Ricorrente_1 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell'Ricorrente_2 delle spese del giudizio nella misura della metà, che liquida nella somma di euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 2.700,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, restando nel resto compensate fra le parti.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe. IL PRESIDENTE
UI PE