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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Catia Cusimano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2412 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa da
((P.IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1 P.IV_1 amministratore, rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente, dagli avv.ti Caterina Di Lernia e Pierfrancesco Ursini, giusta procura in calce all'atto di citazione del presente giudizio.
-attrice opponente -
CONTRO
(P.IV , in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bugada, CP_2 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Voglia l'adito Giudicante: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in favore del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 8 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 30.11.2018 e, in subordine, accertare e dichiarare il difetto di competenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale Ordinario di Udine;
nonché, in via ulteriormente subordinata e in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 3689/2022, R.G. n. 7919/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 19.12.2022, sanzionando l'inadempimento della convenuta opposta rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato con la Spese come Parte_1 per legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bergamo, ogni contraria eccezione e domanda disattese, previo ogni ulteriore, necessaria od opportuna statuizione, I] NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: RIGETTARE l'opposizione, in quanto totalmente infondata, confermando il decreto opposto. Con vittoria di spese e compensi di difesa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 24.03.2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3689/2022, R.G. n. 7919/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 19.12.2022 con cui le era stato ingiunto “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 92.964,00; 2. gli
1 interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.200,00 per compensi e in € 406,50 per spese esenti, oltre 15% per spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. sugli importi imponibili, rimborso delle ulteriori spese necessarie relative al costo delle copie autentiche del decreto, al costo della sua notifica e agli esborsi per la registrazione dello stesso, nonché rimborso di € 70,00 per spese notarili relative all'estratto autentico delle scritture contabili”. Tale somma risulterebbe dovuta, asseritamente, per quanto dettagliato nelle fatture n. 57, 58 e 60 del 7.02.2022 emesse dalla società convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente, in ragione della vendita dei beni meglio indicati nelle fatture stesse.
2. A sostegno della proposta opposizione eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Parte_1 Tribunale, in favore del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 8 del denominato “Contratto di compravendita per n. 9 convogliatori di trasporto a catena”, concluso dalle parti in causa il 30.11.2018 e avente ad oggetto la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio presso il nuovo stabilimento della società opponente, sito in Coseano (UD), di macchinari convogliatori a catena modello “114-TP”; eccepiva, in via subordinata, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quella del Tribunale Ordinario di Udine sempre in virtù della suddetta clausola contrattuale;
contestava l'esistenza di qualsivoglia credito vantato dall'ingiungente stante Controparte_1 l'inadempimento contrattuale riconducibile alla medesima e, pertanto, la consequenziale legittima applicazione del principio di diritto “Inadimplenti non est adimplendum”, di cui all'art. 1460, primo comma c.c.: in particolare, con riferimento al sistema di trasporto per la lavorazione delle mandorle che la società opposta avrebbe dovuto realizzare sulla base del vincolo contrattuale, sarebbero state riscontrate numerose problematiche tali da integrare, per l'appunto, un inadempimento contrattuale. Sul punto, vista l'impossibilità di definire bonariamente la vertenza, in data 15.11.2022, l'odierna opponente instaurava presso il Tribunale di Udine un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., finalizzato all'ammissione di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, rubricato al n. R.G. 3910/2022;
3. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.06.2023, la convenuta opposta la quale resisteva, contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della Controparte_1 proposta opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra trascritte. Nel dettaglio, eccepiva preliminarmente l'errata scelta del rito da parte dell'avversa, sostenendo l'errore della medesima nella formulazione della vocatio in ius e nella concessione del termine a comparire di cui all'art. 164 c.p.c., con conseguente nullità dell'atto di citazione;
chiedeva fissarsi nuova udienza, nel rispetto dei termini di legge, per integrare le proprie difese e, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione.
4. Con decreto del 20.06.2023, questo Tribunale, preso atto della eccezione di nullità della citazione ex art. 164, primo comma, c.p.c. sollevata dalla convenuta opposta e ritenuta tale eccezione meritevole di accoglimento, fissava la nuova udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. per il
14.11.2023, assegnando a parte convenuta termine sino a venti giorni prima per integrare le proprie difese.
5. Seguiva, in data 24.10.2023, il deposito di memoria integrativa dal canto di parte convenuta opposta. Al riguardo, l'opposta insisteva per la declaratoria di infondatezza dell'avversa eccezione di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Bergamo per la ragioni in narrativa, nonché eccepiva l'intervenuta decadenza di dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 Pt_1
c.c., con conseguente inidoneità delle eccezioni avversarie.
6. Con ordinanza del 23.11.2023, con cui veniva sciolta la riserva assunta all'udienza del 14.11.2023, questo Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 3.12.2024, alle ore 10,30.
2 7. Le parti, mediante deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni, insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, poi reiterate all'udienza del 3.12.2024, in cui il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
L'eccezione sollevata da parte attrice opponente di difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 8 del contratto d'Appalto sottoscritto il 30.11.2018 prodotto (cfr.doc.2) è fondata e va perciò accolta con carattere assorbente.
Infatti, in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art. 8 del “Contratto di compravendita per n. 9 convogliatori di trasporto a catena”, concluso in data 30.11.2018 e avente ad oggetto la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio presso il nuovo stabilimento della società opponente, sito in Coseano (UD), di macchinari convogliatori a catena modello “114-TP” “…Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti contraenti, in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà deferita ad un foro di Udine rituale composto da tre arbitri. Ciascuna delle parti provvederà alla nomina di un arbitro, ed i due arbitri, così nominati, designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale. In caso di inerzia di una delle parti o di disaccordo tra i due arbitri circa la designazione del terzo la nomina sarà effettuata, a seguito di istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Udine che nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto entro il termine di giorni 20 dall'invito formulatole dalla controparte. La sede dell'arbitrato sarà Udine. Gli arbitri procederanno secondo equità ma in via rituale…”.
Trattasi di clausola valida ed efficace.
Non può condividersi il rilievo di parte convenuta opposta che assume l'invalidità della clausola in quanto mancherebbe l'approvazione specifica della clausola n.8 come prescritto dalle disposizioni di cui all'art.1341 comma II cod.civ..
Invero, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Al contrario, non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad uno specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. per tutte Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 20461 del 28/09/2020). Il testo negoziale in esame, per il quale non vi è peraltro evidenza che sia stato predisposto unilateralmente da regola un unico complesso rapporto contrattuale Parte_1 intercorrente con formalizzato con il richiamato documento sottoscritto il 30.11.2018 Controparte_1
e successivamente integrato dalle parti, in ragione delle modifiche tecniche convenute e delle nuove linee di trasporto commissionate dalla e fornite dalla in relazione al Parte_1 Controparte_1 medesimo stabilimento. Ne segue l'inequivoca volontà delle parti di derogare alla giurisdizione ordinaria e di riservare ad arbitri la definizione di ogni controversia.
L'applicazione della suddetta clausola alla fattispecie in esame è, altresì, incontrovertibile, alla luce della inequivoca circostanza per la quale le tre fatture, azionate con il decreto ingiuntivo impugnato e depositate in atti, richiamano esplicitamente offerte economiche dell'odierna opposta nonchè successive conferme d'ordine emesse ad integrazione dell'originario contratto, in ragione delle
3 modifiche tecniche convenute nelle more e delle nuove linee di trasporto commissionate dalla Pt_1
e fornite dalla in relazione al medesimo stabilimento in Coseano (Ud). Si osservi
[...] Controparte_1 in proposito che il contratto del 30.11.2018 risulta espressamente richiamato nella fattura n. 58/2022.
Proprio il richiamo esplicito ed espresso al contratto in questione smentisce la tesi di parte opposta secondo cui il contratto non regolerebbe le fatture azionate in via monitoria.
A conferma ulteriore della piena efficacia del contratto del 30.11.2018 e della clausola arbitrale ivi contenuta nella fattispecie in esame valga quanto già statuito dal Tribunale di Udine con ordinanza del 22.3.2023 (cfr. doc.3 fascicolo opponente), resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 3910/2022 R.G. instaurato da che nel ritenere priva di fondamento Parte_1 l'eccezione di difetto di competenza in tale sede sollevata dalla , ha esattamente rilevato che CP_1
“la controversia tra le parti è stata sottoposta pattiziamente al giudizio di un collegio arbitrale, con individuazione della competenza del Tribunale di Udine. Ne consegue, a mente della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2010, che l'ATP prodromico a tale controversia, anche se a fini conciliativi, avendo latamente natura cautelare e non potendo, perciò, essere sottoposto a giudizio arbitrale, va instaurato davanti al giudice ordinario che sarebbe competente per il merito, ossia il Tribunale di Udine in forza della citata clausola compromissoria”.
La presenza di una (valida) clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (cfr. per tutte Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 25939 del
24/09/2021 e Sez. 2, sentenza n. 5265 del 04/03/2011).
Come noto, se da un lato, il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio), dall'altro lato, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri (tra le molte, Cass. 1° aprile 2019, n. 9035; 18 settembre 2017, n. 21550; 28 luglio 1999,
n. 8166).
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, la soccombenza dell'opposta, da ravvisarsi per la manifestata insistenza nell'operatività della giurisdizione ordinaria a fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, ne impone la condanna alla refusione. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, così come modificato con D.M. n. 147/2022, in base ai valori minimi di liquidazione per le fasi svolte, avuto riguardo al valore della lite e alla natura e semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
R.G. 2412/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in favore del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 8 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 30.11.2018, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
4 di questo tribunale n. 7919/2022 R.G. – 3689/2022 D.I. del 19 dicembre 2022, per essere la controversia riservata ad un collegio arbitrale e, per l'effetto, revoca detto decreto;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.217,00 ( di cui per fase di studio euro
1.276,00, per fase introduttiva euro 814,00, per fase decisionale euro 2.127,00) a titolo di compensi professionali, oltre anticipazioni di € 379,50 per contributo unificato e di euro 27,00 per marca, rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 26 marzo 2025
Il giudice onorario
Catia Cusimano
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21
febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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