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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8922 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 15631/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale , nella perdona del giudice, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 15631/2022
Tra
la società “ , corrente in Napoli alla Calata Trinità Maggiore Parte_1
n. 53 , P. IVA , in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. P.IVA_1
Sig. , C.F. residente in [...] C.F._1
Giuliana n.30, ai presenti fini elettivamente domiciliata in Pompei (NA) alla via Sacra n.14 presso lo studio dell'avv. Antonello Falanga (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta mandato in atti
- OPPONENTE-
ocietà soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1
già (P. IVA. ) con direzione Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 commerciale ed amministrativa in Milano, Via Lorenteggio n. 240, in persona del suo procuratore speciale (C.F. ), giusta procura per Controparte_4 C.F._3
atto notarile dott. allegata al fascicolo monitorio, rappresentata e Persona_1 difesa dall' avvocato (cod. fisc. ) e Controparte_4 C.F._3 dall'avvocato Giuseppe Mensitieri (cod. fisc. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 80136 –Napoli, via Salvator Rosa 160
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Con le note di trattazione scritta le parti si richiamano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I, con ordinanza del 16.06.2025, tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art 190 c.p.c
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 25.05.2022, la notificava alla Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3830/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, in persona di questo giudice, con il quale si ingiungeva il pagamento di € 11.214,57 , oltre interessi, per il mancato pagamento di alcune fatture che l'opposta rilasciava a fronte del contratto di utenza telefonica stipulato con l'opponente. Con atto d'opposizione notificato il 24-6-2022 la società ingiunta contestava il credito rivendicato dalla controparte. Le doglianze mosse da parte opponente si soffermano , in primo luogo, sulla validità del contratto;
dagli atti allegati al ricorso, emergevano solo le condizioni generali del contratto e altri documenti dai quali non si evincerebbero le prestazioni a carico delle parti;
condizioni generali che la resistente nega di aver sottoscritto e delle quali disconosce il contenuto. L'intimata deduce di aver effettuato operazioni telefoniche, ossia chiamate, messaggi, connessioni alla rete, secondo un piano tariffario stabilito arbitrariamente dalla in particolare, i costi addebitati deriverebbero da un'offerta mai presentata e CP_1 accettata dall'ingiunta. Secondo la narrazione dell'intimata, la società avrebbe sottoscritto Parte_1 la proposta di abbonamento Business, al fine di attivare con la compagnia telefonica l'offerta SOLUZIONE HOTEL, al costo di € 280,00, iva esclusa. Al contrario, il piano applicato dalla corrisponderebbe a quello relativo all'offerta SOLUZIONE CP_1
, diversa da quella prescelta dall'attore. Parte_3
Di conseguenza, gli importi richiesti nelle varie fatture notificate sarebbero superiori a quelli previsti nel contratto stipulato. A della resistente, le anomalie in parola sarebbero state oggetto di reclamo indirizzato alla che, però, non avrebbe mai dato riscontro alle lagnanze della CP_1 controparte. Contestazione specifica viene avanzata in relazione alla fattura AL15291161, la quale conterrebbe un importo che, oltre ad essere sproporzionato, includerebbe il corrispettivo preteso dalla per il recesso anticipato dell'ingiunta. Controparte_1
Una pretesa che la società opponente impugna, in quanto il recesso esercitato sarebbe suffragato dalla giusta causa ed inoltre l'applicazione di una penale per il recesso anticipato sarebbe priva di fondamento normativo. L'intimata eccepiva, altresi, in relazione ad alcune delle fatture de quibus, la prescrizione del credito azionato, per decorso del termine biennale, al quale sarebbero soggette le fatture.
pagina 2 di 8 Sulla base di tali premesse l'opponente chiedeva a questo tribunale di accertare la sottoscrizione dell'abbonamento Business “SOLUZIONE HOTEL” e rideterminare, per l'effetto, gli importi dovuti alla . Controparte_1
Chiedeva, inoltre, di accertare l'inesistenza di qualsiasi debito a titolo di indennizzo per il recesso anticipato. L'opposizione si chiudeva con la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della al pagamento di 3000 €, a titolo d'indennizzo per mancato CP_1 riscontro nei termini previsti ai reclami presentati. In data 04.11.2022 si costituiva parte opposta, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni sollevate dalla controparte. La compagnia telefonica evidenziava la mancata contestazione in ordine alla stipula del contratto , allegando a supporto la sentenza emessa Parte_4 dal giudice di pace d'Ivrea in data 26.11.2021. Il contratto intercorso tra le parti, secondo la ricorrente (opposta), non presenterebbe alcun profilo d'invalidità; in particolare, quanto all'oggetto, quest'ultimo può desumersi anche da altri elementi individuati dalle parti, facendo ricorso alle condizioni generali di contratto e ai dati stessi presenti nel contratto sottoscritto. Contestava l'eccezione di prescrizione biennale del credito azionato, in quanto tale termine di prescrizione riguarderebbe crediti sorti dopo il 01.01.2020 e fatti valere nei riguardi di consumatori e microimprese, tra i quali non potrebbe annoverarsi la
[...]
Parte_1
Inoltre, le fatture emesse nei confronti della ingiunta deriverebbero dal servizio di cui avrebbe usufruito la società, la quale nulla avrebbe prodotto per dimostrare l'inesistenza di costi a suo carico. ribadiva, infine, la legittimità dell'importo richiesto a fronte del Controparte_1 recesso anticipato, precisando che tale pretesa economica troverebbe il suo fondamento nell'obbligo gravante sull'intimata di vincolarsi al contratto con la compagnia per un periodo minimo di 30 mesi, obbligo che era stato disatteso e che comportava, pertanto, un esborso per agevolare l'ammortamento dei costi sostenuti per il servizio dalla compagnia telefonica. Tenuto conto della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea, la Controparte_1 dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo de quo e chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento di 7159,18 €, iva compresa, oltre interessi moratori.
Così riassunti i termini della controversia, va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente con riferimento a n.4 fatture poste a base del ricorso monitorio. Al riguardo, è da respingersi la doglianza secondo la quale le fatture emesse nel periodo compreso tra Ottobre 2018 e Aprile 2019 indicherebbero rate prescritte del credito, in quanto soggette alla regola della prescrizione biennale. Va, infatti, evidenziato che gli importi di cui alle fatture in esame sono soggetti alla prescrizione quinquennale, secondo la regola dell'art. 2948 n.4 cc. pagina 3 di 8 La disposizione citata prevede la prescrizione quinquennale per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Ad ogni buon conto, va rilevato che anche a prescindere da quanto sopra, la prescrizione risulta interrotta, nel caso di specie, dal sollecito di pagamento, contenente l'elenco delle fatture rimaste insolute e per cui è causa, trasmesso a mezzo pec del 17.9.2020 (v.doc.10 del fascicolo di parte opposta) dal legale della alla CP_1 Parte_1
Nel merito, invece, la documentazione prodotta dall'opponente ha consentito di rilevare come il contratto che la società intendeva stipulare fosse diverso da quello menzionato nelle fatture dalla compagnia telefonica. Ai sensi dell'art 1325 c.c , uno dei requisiti richiesti per la stipulazione del contratto è l'accordo; posto ciò, per poter considerare raggiunto l'accordo, l'art 1326 c.c evidenzia la necessità che sussista conformità tra proposta e accettazione;
la corrispondenza tra i due atti vale a rendere chiaro come le parti abbiano raggiunto un'intesa su quanto intendono conseguire. Ciò si ricava dal comma 5 dell'articolo succitato in cui si puntualizza come un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta;
alla luce di quanto previsto, non risulta che la abbia proposto alla società Controparte_1 la stipulazione di un contratto diverso da quello corrispondente Parte_1 all'offerta allegata agli atti del giudizio. Di conseguenza, il dato che emerge è la mancanza di un accordo in ordine all'esecuzione del piano tariffario applicato da che farebbe Controparte_1 ritenere nullo o inesistente un eventuale contratto in tal senso;
al contrario, l'offerta alla quale era indirizzata la proposta sottoscritta dalla società era Parte_1
. Parte_5
Dalla proposta di abbonamento sottoscritta dalla società, versata in atti, emerge la chiara intenzione della ingiunta di voler stipulare con la compagnia l'offerta ; ciò è corroborato anche dall'allegazione Parte_5 dell'offerta riservata dalla al sig. e avente numero 2017L8DPP81L. CP_1 Pt_1
Tuttavia, dalle fatture allegate al ricorso monitorio emerge come la compagnia telefonica abbia addebitato all'opponente delle somme di denaro maggiori di quelle previste nell'offerta esercitata dalla società Parte_1
Il contratto di cui l'attore (opponente) lamenta l'inesatta esecuzione è quello corrispondente all'offerta , che prevedeva un costo Parte_5 mensile di 280 €, iva esclusa, mentre la ha applicato nelle fatture il piano CP_1 tariffario dell'offerta In ordine a tale profilo, si Parte_6 rileva che parte opposta, come emergente dagli atti, ha riconosciuto che andava applicata l'offerta indicata dall'ingiunta e ha rimodulato la cifra, che era stata richiesta con il ricorso monitorio.
pagina 4 di 8 Tuttavia, non sono ben chiari i criteri in base ai quali, in sede di costituzione, la compagnia telefonica abbia ricalcolato l'importo dovuto in € 7519,18. A detta della opposta, l'importo ricalcolato dovrebbe tener conto del costo derivante dalla disponibilità dei telefoni, dei quali avrebbe usufruito la società Parte_1
[...
Inoltre , al fine di comprendere il prezzo da corrispondere, parte opposta impugna l'avversa eccezione d'indeterminabilità dell'oggetto del contratto, in quanto sarebbe sufficiente il richiamo alle condizioni generali di contratto, che sarebbero entrate nella disponibilità della controparte. Riguardo a tale eccezione, è da ritenere infondata la doglianza di non conoscibilità da parte dell'intimata, la quale sostiene di non aver mai sottoscritto le condizioni generali di contratto;
d'altronde, esse sono richiamate nella proposta di sottoscrizione del piano di abbonamento. E tanto a prescindere dal rilievo che, eccezion fatta per le clausole vessatorie di cui all'art.1341 comma 2 cc, le condizioni generali di contratto, per essere efficaci, non devono essere necessariamente sottoscritte dall'altra parte, come è chiaramente evincibile dal tenore letterale dell'art.1341 comma 1 cc, alla cui stregua “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.”. Dal chè si ricava che ai fini dell'efficacia delle condizioni generali di contratto è sufficiente la loro conoscenza o conoscibilità mediante l'uso della ordinaria diligenza, non occorrendo la sottoscrizione delle stesse (eccezion fatta per le clausole contemplate dal secondo comma dell'art.1341 cc, per la cui efficacia è prescritta la specifica approvazione per iscritto). Tuttavia, dall'offerta riservata alla società emerge come il prezzo della strumentazione telefonica fosse indicato tra le voci che componevano il piano tariffario riservato all'odierno opponente;
pertanto, è su tale elemento che il sig. ha fatto Pt_1 affidamento ai fini della conclusione del contratto. Inoltre, le condizioni generali di contratto non possono essere utilizzate come valido supporto per comprendere il costo del servizio che viene offerto al cliente. Infatti, queste ultime hanno natura paranormativa, ossia sono volte a porre regole generali e astratte da applicare nell'ambito della stipulazione dei singoli contratti con i clienti. Esse contengono perlopiù regole sull'attivazione di una vasta gamma di servizi offerti dalla compagnia telefonica;
servizi che non sono stati richiesti dalla società
[...]
Parte_1
Ciò emerge dalla stessa proposta di abbonamento sottoscritta da ( allegato 2 Pt_1 bis del fascicolo di parte opponente), in cui è stata opzionata la sola clausola SOLUZIONE HOTEL IPER FIBRA fino a 100 mega con rete sicura Adsl.
In ordine alla richiesta di non debenza dell'importo dovuto a titolo di recesso anticipato, è da condividere l'eccezione sollevata da parte opposta in ordine alla non applicabilità pagina 5 di 8 delle linee guida di cui alla Delibera n.204/18/Cons, aventi ad oggetto l'attuazione del d.l 7/2007, convertito in L. 40/2007. Dalla rubrica dell'atto normativo in oggetto, si evince come le disposizioni in esso contenute siano volte alla tutela dei consumatori. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'esercizio dell'attività professionale o commerciale. Queste caratteristiche non possono riscontrarsi nella società la Parte_1 quale , verosimilmente, ha acquistato i servizi forniti dalla per lo svolgimento CP_1
e la gestione delle proprie incombenze lavorative. Ciò nonostante, il mancato riconoscimento della natura di consumatore non vale ad escludere ogni tutela per il sig. . Pt_1
La cifra richiesta all'opponente, in effetti, viene applicata a titolo di penale ex art 1382 cc, in quanto il cliente non avrebbe adempiuto all'obbligo di rispettare il vincolo con la per il periodo di tempo contrattualmente stabilito. Controparte_1
La ratio di tale disposizione viene individuata nella necessità per la compagnia di ammortizzare i costi sostenuti per consentire alla controparte di godere delle condizioni particolarmente vantaggiose;
pertanto, l'assetto contrattuale prevedeva lo scambio tra un prezzo vantaggioso per il cliente a fronte dell'obbligo di prosecuzione del rapporto contrattuale per un certo lasso temporale. Tuttavia, oltre al fatto che le condizioni vantaggiose richieste dall'ingiunta non sono state applicate, non è data prova della previsione dell'obbligo di pagare un importo a titolo di penale dagli atti prodotti in giudizio. Sotto tale profilo, il richiamo alle condizioni generali ad opera della parte opposta non sembra idoneo a confermare la legittimità dell'importo, che viene richiesto alla
[...]
Parte_1
Ciò, in quanto, ai sensi dell'art 1341 cc comma 2, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che sanciscono, a carico dell'altro contraente, tra l'altro, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. Nel caso di specie, si può affermare come la somma che veniva imposta, in caso d'inadempimento dell'obbligo di rispettare il periodo prefissato dalla compagnia telefonica, costituisse un chiaro esempio di limite alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 1341 cc comma 2, la mancanza di una specifica approvazione per iscritto della clausola consente di ritenere fondata la domanda di accertamento negativo della debenza di € 1229,51, pretesi dalla CP_1
a titolo di penale per recesso anticipato. Si ritiene, inoltre, infondata la domanda, formulata da parte opponente, di liquidazione di € 3000,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo. La domanda avanzata si fonda sull'art 12 della Delibera 73/11/ Cons, allegata agli atti del giudizio, ai sensi del quale Qualora l'operatore non fornisca adeguata risposta al reclamo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 5, entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità sarà tenuto a corrispondere al cliente un pagina 6 di 8 indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore ad euro 20,00 e non superiore ad euro 400,00. Comma 2. L'indennizzo di cui al comma 1 verrà computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio. Tuttavia, l'opponente non ha fornito prova in ordine ai termini da rispettare per il riscontro al reclamo presentato nei confronti della CP_1
Non risulta allegato alcun atto, ad esempio la citata Carta dei servizi, dalla quale poter evincere il comportamento negligente della controparte. Inoltre, la ha fornito documentazione, dalla quale si evince il Controparte_1 tentativo di raggiungere una composizione bonaria della lite, al quale l'opponente non ha dato seguito (v.verbale di conciliazione negativo del Corecom redatto in data 27.09.2018), nonostante egli stesso avesse presentato l'istanza. La stessa corrispondenza instaurata tra le parti e allegata in giudizio ha permesso di evidenziare la presenza di un contatto reciproco tra le parti, che smentisce quanto allegato dall'ingiunta (v. risposte negli allegati 11 e 12 della costituzione di CP_1 quest'ultima). Si respinge, inoltre, la domanda di condanna ex art 96 c.p.c, formulata dall'opponente. Al riguardo, non si ritiene raggiunta la prova della pretestuosità della lite da parte della compagnia telefonica, né, sulla base degli atti, si ravvisa mala fede o colpa grave nel comportamento di quest'ultima. La soccombenza reciproca e la sussistenza di altre, gravi, eccezionali ragioni - da ravvisare nel comportamento tenuto in via stragiudiziale dalla Parte_1 che non si presentava all'incontro fissato presso il in data 27-9-2018, CP_5 pur avendo presentato la domanda di conciliazione - giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento di opposizione.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott. Luigia Stravino, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3830/2022 del Tribunale di Napoli;
- respinge la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente di condanna dell'opposta al pagamento di € 3000,00, a titolo d'indennizzo per mancata risposta nei termini al reclamo;
- respinge la domanda di responsabilità aggravata ex art 96 c.pc., avanzata dall'opponente;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento di opposizione.
Cosi deciso in Napoli, in data 8.10.2025 pagina 7 di 8 Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il provvedimento è stato redatto in collaborazione con il M.O.T. in tirocinio generico, dott. Antonio Tedesco
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale , nella perdona del giudice, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 15631/2022
Tra
la società “ , corrente in Napoli alla Calata Trinità Maggiore Parte_1
n. 53 , P. IVA , in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. P.IVA_1
Sig. , C.F. residente in [...] C.F._1
Giuliana n.30, ai presenti fini elettivamente domiciliata in Pompei (NA) alla via Sacra n.14 presso lo studio dell'avv. Antonello Falanga (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta mandato in atti
- OPPONENTE-
ocietà soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1
già (P. IVA. ) con direzione Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 commerciale ed amministrativa in Milano, Via Lorenteggio n. 240, in persona del suo procuratore speciale (C.F. ), giusta procura per Controparte_4 C.F._3
atto notarile dott. allegata al fascicolo monitorio, rappresentata e Persona_1 difesa dall' avvocato (cod. fisc. ) e Controparte_4 C.F._3 dall'avvocato Giuseppe Mensitieri (cod. fisc. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 80136 –Napoli, via Salvator Rosa 160
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Con le note di trattazione scritta le parti si richiamano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I, con ordinanza del 16.06.2025, tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art 190 c.p.c
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 25.05.2022, la notificava alla Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3830/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, in persona di questo giudice, con il quale si ingiungeva il pagamento di € 11.214,57 , oltre interessi, per il mancato pagamento di alcune fatture che l'opposta rilasciava a fronte del contratto di utenza telefonica stipulato con l'opponente. Con atto d'opposizione notificato il 24-6-2022 la società ingiunta contestava il credito rivendicato dalla controparte. Le doglianze mosse da parte opponente si soffermano , in primo luogo, sulla validità del contratto;
dagli atti allegati al ricorso, emergevano solo le condizioni generali del contratto e altri documenti dai quali non si evincerebbero le prestazioni a carico delle parti;
condizioni generali che la resistente nega di aver sottoscritto e delle quali disconosce il contenuto. L'intimata deduce di aver effettuato operazioni telefoniche, ossia chiamate, messaggi, connessioni alla rete, secondo un piano tariffario stabilito arbitrariamente dalla in particolare, i costi addebitati deriverebbero da un'offerta mai presentata e CP_1 accettata dall'ingiunta. Secondo la narrazione dell'intimata, la società avrebbe sottoscritto Parte_1 la proposta di abbonamento Business, al fine di attivare con la compagnia telefonica l'offerta SOLUZIONE HOTEL, al costo di € 280,00, iva esclusa. Al contrario, il piano applicato dalla corrisponderebbe a quello relativo all'offerta SOLUZIONE CP_1
, diversa da quella prescelta dall'attore. Parte_3
Di conseguenza, gli importi richiesti nelle varie fatture notificate sarebbero superiori a quelli previsti nel contratto stipulato. A della resistente, le anomalie in parola sarebbero state oggetto di reclamo indirizzato alla che, però, non avrebbe mai dato riscontro alle lagnanze della CP_1 controparte. Contestazione specifica viene avanzata in relazione alla fattura AL15291161, la quale conterrebbe un importo che, oltre ad essere sproporzionato, includerebbe il corrispettivo preteso dalla per il recesso anticipato dell'ingiunta. Controparte_1
Una pretesa che la società opponente impugna, in quanto il recesso esercitato sarebbe suffragato dalla giusta causa ed inoltre l'applicazione di una penale per il recesso anticipato sarebbe priva di fondamento normativo. L'intimata eccepiva, altresi, in relazione ad alcune delle fatture de quibus, la prescrizione del credito azionato, per decorso del termine biennale, al quale sarebbero soggette le fatture.
pagina 2 di 8 Sulla base di tali premesse l'opponente chiedeva a questo tribunale di accertare la sottoscrizione dell'abbonamento Business “SOLUZIONE HOTEL” e rideterminare, per l'effetto, gli importi dovuti alla . Controparte_1
Chiedeva, inoltre, di accertare l'inesistenza di qualsiasi debito a titolo di indennizzo per il recesso anticipato. L'opposizione si chiudeva con la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della al pagamento di 3000 €, a titolo d'indennizzo per mancato CP_1 riscontro nei termini previsti ai reclami presentati. In data 04.11.2022 si costituiva parte opposta, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni sollevate dalla controparte. La compagnia telefonica evidenziava la mancata contestazione in ordine alla stipula del contratto , allegando a supporto la sentenza emessa Parte_4 dal giudice di pace d'Ivrea in data 26.11.2021. Il contratto intercorso tra le parti, secondo la ricorrente (opposta), non presenterebbe alcun profilo d'invalidità; in particolare, quanto all'oggetto, quest'ultimo può desumersi anche da altri elementi individuati dalle parti, facendo ricorso alle condizioni generali di contratto e ai dati stessi presenti nel contratto sottoscritto. Contestava l'eccezione di prescrizione biennale del credito azionato, in quanto tale termine di prescrizione riguarderebbe crediti sorti dopo il 01.01.2020 e fatti valere nei riguardi di consumatori e microimprese, tra i quali non potrebbe annoverarsi la
[...]
Parte_1
Inoltre, le fatture emesse nei confronti della ingiunta deriverebbero dal servizio di cui avrebbe usufruito la società, la quale nulla avrebbe prodotto per dimostrare l'inesistenza di costi a suo carico. ribadiva, infine, la legittimità dell'importo richiesto a fronte del Controparte_1 recesso anticipato, precisando che tale pretesa economica troverebbe il suo fondamento nell'obbligo gravante sull'intimata di vincolarsi al contratto con la compagnia per un periodo minimo di 30 mesi, obbligo che era stato disatteso e che comportava, pertanto, un esborso per agevolare l'ammortamento dei costi sostenuti per il servizio dalla compagnia telefonica. Tenuto conto della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea, la Controparte_1 dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo de quo e chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento di 7159,18 €, iva compresa, oltre interessi moratori.
Così riassunti i termini della controversia, va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente con riferimento a n.4 fatture poste a base del ricorso monitorio. Al riguardo, è da respingersi la doglianza secondo la quale le fatture emesse nel periodo compreso tra Ottobre 2018 e Aprile 2019 indicherebbero rate prescritte del credito, in quanto soggette alla regola della prescrizione biennale. Va, infatti, evidenziato che gli importi di cui alle fatture in esame sono soggetti alla prescrizione quinquennale, secondo la regola dell'art. 2948 n.4 cc. pagina 3 di 8 La disposizione citata prevede la prescrizione quinquennale per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Ad ogni buon conto, va rilevato che anche a prescindere da quanto sopra, la prescrizione risulta interrotta, nel caso di specie, dal sollecito di pagamento, contenente l'elenco delle fatture rimaste insolute e per cui è causa, trasmesso a mezzo pec del 17.9.2020 (v.doc.10 del fascicolo di parte opposta) dal legale della alla CP_1 Parte_1
Nel merito, invece, la documentazione prodotta dall'opponente ha consentito di rilevare come il contratto che la società intendeva stipulare fosse diverso da quello menzionato nelle fatture dalla compagnia telefonica. Ai sensi dell'art 1325 c.c , uno dei requisiti richiesti per la stipulazione del contratto è l'accordo; posto ciò, per poter considerare raggiunto l'accordo, l'art 1326 c.c evidenzia la necessità che sussista conformità tra proposta e accettazione;
la corrispondenza tra i due atti vale a rendere chiaro come le parti abbiano raggiunto un'intesa su quanto intendono conseguire. Ciò si ricava dal comma 5 dell'articolo succitato in cui si puntualizza come un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta;
alla luce di quanto previsto, non risulta che la abbia proposto alla società Controparte_1 la stipulazione di un contratto diverso da quello corrispondente Parte_1 all'offerta allegata agli atti del giudizio. Di conseguenza, il dato che emerge è la mancanza di un accordo in ordine all'esecuzione del piano tariffario applicato da che farebbe Controparte_1 ritenere nullo o inesistente un eventuale contratto in tal senso;
al contrario, l'offerta alla quale era indirizzata la proposta sottoscritta dalla società era Parte_1
. Parte_5
Dalla proposta di abbonamento sottoscritta dalla società, versata in atti, emerge la chiara intenzione della ingiunta di voler stipulare con la compagnia l'offerta ; ciò è corroborato anche dall'allegazione Parte_5 dell'offerta riservata dalla al sig. e avente numero 2017L8DPP81L. CP_1 Pt_1
Tuttavia, dalle fatture allegate al ricorso monitorio emerge come la compagnia telefonica abbia addebitato all'opponente delle somme di denaro maggiori di quelle previste nell'offerta esercitata dalla società Parte_1
Il contratto di cui l'attore (opponente) lamenta l'inesatta esecuzione è quello corrispondente all'offerta , che prevedeva un costo Parte_5 mensile di 280 €, iva esclusa, mentre la ha applicato nelle fatture il piano CP_1 tariffario dell'offerta In ordine a tale profilo, si Parte_6 rileva che parte opposta, come emergente dagli atti, ha riconosciuto che andava applicata l'offerta indicata dall'ingiunta e ha rimodulato la cifra, che era stata richiesta con il ricorso monitorio.
pagina 4 di 8 Tuttavia, non sono ben chiari i criteri in base ai quali, in sede di costituzione, la compagnia telefonica abbia ricalcolato l'importo dovuto in € 7519,18. A detta della opposta, l'importo ricalcolato dovrebbe tener conto del costo derivante dalla disponibilità dei telefoni, dei quali avrebbe usufruito la società Parte_1
[...
Inoltre , al fine di comprendere il prezzo da corrispondere, parte opposta impugna l'avversa eccezione d'indeterminabilità dell'oggetto del contratto, in quanto sarebbe sufficiente il richiamo alle condizioni generali di contratto, che sarebbero entrate nella disponibilità della controparte. Riguardo a tale eccezione, è da ritenere infondata la doglianza di non conoscibilità da parte dell'intimata, la quale sostiene di non aver mai sottoscritto le condizioni generali di contratto;
d'altronde, esse sono richiamate nella proposta di sottoscrizione del piano di abbonamento. E tanto a prescindere dal rilievo che, eccezion fatta per le clausole vessatorie di cui all'art.1341 comma 2 cc, le condizioni generali di contratto, per essere efficaci, non devono essere necessariamente sottoscritte dall'altra parte, come è chiaramente evincibile dal tenore letterale dell'art.1341 comma 1 cc, alla cui stregua “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.”. Dal chè si ricava che ai fini dell'efficacia delle condizioni generali di contratto è sufficiente la loro conoscenza o conoscibilità mediante l'uso della ordinaria diligenza, non occorrendo la sottoscrizione delle stesse (eccezion fatta per le clausole contemplate dal secondo comma dell'art.1341 cc, per la cui efficacia è prescritta la specifica approvazione per iscritto). Tuttavia, dall'offerta riservata alla società emerge come il prezzo della strumentazione telefonica fosse indicato tra le voci che componevano il piano tariffario riservato all'odierno opponente;
pertanto, è su tale elemento che il sig. ha fatto Pt_1 affidamento ai fini della conclusione del contratto. Inoltre, le condizioni generali di contratto non possono essere utilizzate come valido supporto per comprendere il costo del servizio che viene offerto al cliente. Infatti, queste ultime hanno natura paranormativa, ossia sono volte a porre regole generali e astratte da applicare nell'ambito della stipulazione dei singoli contratti con i clienti. Esse contengono perlopiù regole sull'attivazione di una vasta gamma di servizi offerti dalla compagnia telefonica;
servizi che non sono stati richiesti dalla società
[...]
Parte_1
Ciò emerge dalla stessa proposta di abbonamento sottoscritta da ( allegato 2 Pt_1 bis del fascicolo di parte opponente), in cui è stata opzionata la sola clausola SOLUZIONE HOTEL IPER FIBRA fino a 100 mega con rete sicura Adsl.
In ordine alla richiesta di non debenza dell'importo dovuto a titolo di recesso anticipato, è da condividere l'eccezione sollevata da parte opposta in ordine alla non applicabilità pagina 5 di 8 delle linee guida di cui alla Delibera n.204/18/Cons, aventi ad oggetto l'attuazione del d.l 7/2007, convertito in L. 40/2007. Dalla rubrica dell'atto normativo in oggetto, si evince come le disposizioni in esso contenute siano volte alla tutela dei consumatori. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'esercizio dell'attività professionale o commerciale. Queste caratteristiche non possono riscontrarsi nella società la Parte_1 quale , verosimilmente, ha acquistato i servizi forniti dalla per lo svolgimento CP_1
e la gestione delle proprie incombenze lavorative. Ciò nonostante, il mancato riconoscimento della natura di consumatore non vale ad escludere ogni tutela per il sig. . Pt_1
La cifra richiesta all'opponente, in effetti, viene applicata a titolo di penale ex art 1382 cc, in quanto il cliente non avrebbe adempiuto all'obbligo di rispettare il vincolo con la per il periodo di tempo contrattualmente stabilito. Controparte_1
La ratio di tale disposizione viene individuata nella necessità per la compagnia di ammortizzare i costi sostenuti per consentire alla controparte di godere delle condizioni particolarmente vantaggiose;
pertanto, l'assetto contrattuale prevedeva lo scambio tra un prezzo vantaggioso per il cliente a fronte dell'obbligo di prosecuzione del rapporto contrattuale per un certo lasso temporale. Tuttavia, oltre al fatto che le condizioni vantaggiose richieste dall'ingiunta non sono state applicate, non è data prova della previsione dell'obbligo di pagare un importo a titolo di penale dagli atti prodotti in giudizio. Sotto tale profilo, il richiamo alle condizioni generali ad opera della parte opposta non sembra idoneo a confermare la legittimità dell'importo, che viene richiesto alla
[...]
Parte_1
Ciò, in quanto, ai sensi dell'art 1341 cc comma 2, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che sanciscono, a carico dell'altro contraente, tra l'altro, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. Nel caso di specie, si può affermare come la somma che veniva imposta, in caso d'inadempimento dell'obbligo di rispettare il periodo prefissato dalla compagnia telefonica, costituisse un chiaro esempio di limite alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 1341 cc comma 2, la mancanza di una specifica approvazione per iscritto della clausola consente di ritenere fondata la domanda di accertamento negativo della debenza di € 1229,51, pretesi dalla CP_1
a titolo di penale per recesso anticipato. Si ritiene, inoltre, infondata la domanda, formulata da parte opponente, di liquidazione di € 3000,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo. La domanda avanzata si fonda sull'art 12 della Delibera 73/11/ Cons, allegata agli atti del giudizio, ai sensi del quale Qualora l'operatore non fornisca adeguata risposta al reclamo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 5, entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità sarà tenuto a corrispondere al cliente un pagina 6 di 8 indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore ad euro 20,00 e non superiore ad euro 400,00. Comma 2. L'indennizzo di cui al comma 1 verrà computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio. Tuttavia, l'opponente non ha fornito prova in ordine ai termini da rispettare per il riscontro al reclamo presentato nei confronti della CP_1
Non risulta allegato alcun atto, ad esempio la citata Carta dei servizi, dalla quale poter evincere il comportamento negligente della controparte. Inoltre, la ha fornito documentazione, dalla quale si evince il Controparte_1 tentativo di raggiungere una composizione bonaria della lite, al quale l'opponente non ha dato seguito (v.verbale di conciliazione negativo del Corecom redatto in data 27.09.2018), nonostante egli stesso avesse presentato l'istanza. La stessa corrispondenza instaurata tra le parti e allegata in giudizio ha permesso di evidenziare la presenza di un contatto reciproco tra le parti, che smentisce quanto allegato dall'ingiunta (v. risposte negli allegati 11 e 12 della costituzione di CP_1 quest'ultima). Si respinge, inoltre, la domanda di condanna ex art 96 c.p.c, formulata dall'opponente. Al riguardo, non si ritiene raggiunta la prova della pretestuosità della lite da parte della compagnia telefonica, né, sulla base degli atti, si ravvisa mala fede o colpa grave nel comportamento di quest'ultima. La soccombenza reciproca e la sussistenza di altre, gravi, eccezionali ragioni - da ravvisare nel comportamento tenuto in via stragiudiziale dalla Parte_1 che non si presentava all'incontro fissato presso il in data 27-9-2018, CP_5 pur avendo presentato la domanda di conciliazione - giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento di opposizione.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott. Luigia Stravino, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3830/2022 del Tribunale di Napoli;
- respinge la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente di condanna dell'opposta al pagamento di € 3000,00, a titolo d'indennizzo per mancata risposta nei termini al reclamo;
- respinge la domanda di responsabilità aggravata ex art 96 c.pc., avanzata dall'opponente;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento di opposizione.
Cosi deciso in Napoli, in data 8.10.2025 pagina 7 di 8 Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il provvedimento è stato redatto in collaborazione con il M.O.T. in tirocinio generico, dott. Antonio Tedesco
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