Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 7856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7856 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07856/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04536/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4536 del 2022, proposto da LI BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Maria Mignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 0031521 del 29 giugno 2022 notificato l'8 luglio 2022 con il quale è stata denegata la S.C.I.A. prot. n. 30574 del 23.06.2022 avente ad oggetto l'accertamento di conformità in riferimento all'ordinanza di demolizione n. 3 del 22 marzo 2022 nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali, dei verbali di accertamento richiamati nel provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora BA LI è proprietaria di un appartamento in San Giorgio a Cremano, ubicato in zona A del PRG e in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 26 luglio 1966; il territorio comunale è stato dichiarato sismico con D.M. 2 luglio 1980.
A seguito di segnalazione di privati il tecnico comunale effettuava un sopralluogo presso l’immobile, sulla base del quale veniva emessa l’ordinanza n. 3 del 22 marzo 2022, con cui il Comune ordinava alla ricorrente la demolizione delle seguenti opere abusive:
- copertura realizzata sul terrazzo prospiciente la cucina con una struttura in scatolari in ferro ancorata al muro del fabbricato e, tramite pilastrini, al muretto di delimitazione del terrazzo;
- realizzazione sul prospetto interno, al cortile, di W.C. in muratura con attiguo ripostiglio e veranda in alluminio anodizzato e vetro, per un totale di circa 4.50 * 1.00mt ad occupare la superficie del balcone accessibile dalla camera da letto.
La signora BA non ha impugnato l’ordinanza entro il termine decadenziale, ma in data 23 giugno 2022 ha presentato SCIA avente ad oggetto l’accertamento di conformità ex art. 37 del D.P.R. 380/2001 per la regolarizzazione delle opere abusive.
Con il presente gravame la ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale notificatole in data 8 luglio 2022 che ha dichiarato irricevibile la SCIA.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi in diritto:
I. Violazione e falsa applicazione di legge. Difetto di istruttoria e motivazione .
L’amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la documentazione prodotta dall’interessata, atta a dimostrare che la tettoia in scatolari presente sul terrazzo è stata realizzata nel 1994, in fase di ristrutturazione dell’unità immobiliare, e ha costituito oggetto di comunicazione al sindaco ai sensi dell’art. 26 della legge 47/85. L’originaria copertura era in pilastrini in alluminio e plexiglass trasparente ed è stata successivamente sostituita con elementi in lamiera coibentata.
2. Manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento gravato per l’inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto in riferimento all’abuso mai commesso dalla ricorrente. Carenza di istruttoria – illogicità manifesta .
Il wc in muratura, esterno al balcone, è stato realizzato in data anteriore al 1931, come risulta dalla documentazione depositata in Comune unitamente all’accertamento di conformità. Pertanto tale opera non è stata eseguita dalla ricorrente ed è legittima.
3. Violazione e falsa applicazione delle regole sul giusto procedimento. - Difetto di istruttoria. - Difetto di motivazione. - Erronea qualificazione in riferimento all’assenza del titolo abilitativo. - Assenza di valutazione in ordine all’interesse pubblico protetto .
La veranda sul balcone in alluminio anodizzato è stata realizzata in epoca anteriore al 1967, come risulta dalla autocertificazione della ricorrente datata 15 febbraio 1996 e trasmessa in data 16 febbraio 1996 al sindaco. Originariamente era in legno e vetro, ma in occasione della ristrutturazione dell’appartamento è stata sostituita con una in alluminio e vetro.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’intimato Comune di San Giorgio a Cremano.
La difesa dell’amministrazione con la relazione allegata alla memoria di data 18 ottobre 2023 ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, evidenziando che il Comune dopo l’instaurazione del giudizio ha effettuato ulteriore istruttoria, esaminato i chiarimenti della ricorrente e quindi con ordinanza dirigenziale n. 21 del 23 dicembre 2022 ha annullato d’ufficio in autotutela l’ordinanza di demolizione n. 3 del 22 marzo 2022 e disposto la demolizione solo di parte delle opere inizialmente oggetto dell’ordine di ripristino (i.e. una tettoia e la veranda), essendo emersa l’effettiva risalenza nel tempo del wc in muratura. La nuova ordinanza di ripristino è stata impugnata dalla ricorrente con autonomo ricorso, assunto al NRG 1231/2023 (allo stato pendente). Nel merito la difesa comunale ha ribadito l’infondatezza delle censure articolate nel gravame chiedendone, in subordine, il rigetto.
Nulla ha più replicato o prodotto la ricorrente.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025 e ivi trattenuto in decisione.
DIRITTO
Deve essere dichiarata l’improcedibilità parziale del gravame; infatti l’adozione, in pendenza di giudizio, di un’ordinanza che ha riconosciuto la legittima edificazione del Wc in muratura realizzato sulla veranda determina la carenza di interesse all’accoglimento del secondo motivo di ricorso, che riguarda proprio la legittimità di tale manufatto.
I motivi I e III sono invece infondati.
Occorre precisare che il Comune di San Giorgio a Cremano ha dichiarato irricevibile la SCIA per lavori eseguiti in dichiarata ottemperanza all’ordine di ripristino, rilevando che gli interventi realizzati sono privi di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione sismica.
Come evidenziato dall’amministrazione resistente l’ubicazione dell’unità immobiliare in area di notevole interesse pubblico ai sensi del DM 26 luglio 1966 comportava l’obbligo per il proponente “ di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l’aspetto esteriore della località ”.
Si tratta di un adempimento che non risulta ottemperato con riferimento all’intervento edilizio di cui è questione.
Per regolarizzare i manufatti erano necessari entrambi i titoli, quello edilizio e quello paesaggistico. Ulteriormente va rilevato che a termini dell’art. 167 comma 4 del d.lgs. 42/2004 costituisce impedimento al rilascio della sanatoria paesaggistica e quindi alla regolarizzazione ex post qualunque incremento di volumetria realizzato in assenza delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche.
Tanto basta a respingere il ricorso, atteso che nulla la ricorrente ha dedotto in merito alla legittimità delle opere sotto il profilo paesaggistico.
Infatti, a fronte di un provvedimento plurimotivato, ovvero basato su plurimi e autonomi elementi ostativi, le censure articolate dalla ricorrente si appuntano unicamente sull’asserita legittimità dell’intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio e pertanto risultano inidonee a sostenere una declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato. Infatti anche in caso di fondatezza dei motivi di doglianza, il provvedimento non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da autonome ragioni giustificative, non censurate.
Per quanto riguarda peraltro, nello specifico, l’asserita legittimità urbanistica delle opere, va evidenziato che la ricorrente ha dichiarato che la veranda è stata realizzata in epoca anteriore al 1967 ma non ha provato la data di costruzione, atteso che l’unico elemento fornito a supporto delle sue argomentazioni è un’autocertificazione resa dalla medesima ricorrente (che peraltro fa riferimento alla realizzazione ante 1985 ). Le “fotografie storiche” prodotte quale allegato 10 risultano del tutto prive di datazione. La stessa deducente ammette di aver sostituito il materiale di copertura originario e i materiali della terrazza con un intervento di demo-ricostruzione che richiedeva titolo edilizio (l’invocato articolo 26 della l. 47/1985 consentiva di realizzare senza titolo solo le opere interne che non comportassero modifiche di sagoma né aumento di volume e per gli immobili in zona A rispettassero le originarie caratteristiche costruttive).
Va ricordato come secondo un consolidato orientamento interpretativo “ l'onere della prova dell'ultimazione di un'opera edilizia abusiva in data antecedente al 1967, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad avere la disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 24/06/2024, n. 5547) .” (Consiglio di Stato sez. V, 3/11/2025, n. 8534).
E inoltre “ tale prova dev'essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca, e comunque su elementi oggettivi, con la conseguenza che l'eventuale incertezza (nella fattispecie neppure riscontrabile, per quanto già anticipato) non può che ridondare a danno del privato (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, n. 1086/2023; id., n. 10904/2022; id., n. 499/2022; id., n. 1476/2019; id., n. 4168/2018; id., IV, n. 2020/2018); - a tale stregua, non possono reputarsi sufficienti le sole dichiarazioni rese da terzi, o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà incluse nei contratti di compravendita ex art. 46 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto insuscettibili di essere verificate (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, n. 9612/2023; id., n. 2524/2020) ” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 28 ottobre 2025, n. 7001).
Come evidenziato dal Comune resistente, inoltre, la zona di edificazione alla data di entrata in vigore della legge 1150/1992 faceva parte del centro abitato, sicché anche prima del 1967 l’edificazione richiedeva apposita licenza.
Pertanto, ferma la considerazione che l’accoglimento dell’istanza ex art. 37 del TU Edilizia avrebbe richiesto la dimostrazione della “doppia conformità” urbanistica dell’intervento, la ricorrente non ne ha dimostrato la legittimità nemmeno con riferimento all’epoca di realizzazione.
Il ricorso va quindi respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, anche in considerazione del successivo provvedimento comunale che ha riconosciuto la legittimità di uno dei manufatti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per quanto riguarda il secondo motivo, e in parte lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
EN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | LO IN |
IL SEGRETARIO