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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 29 luglio 2025, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 310/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Neri, A. Guariso, L. Venini)
CONTRO
OP
(Avv.ti C. Bousier Niutta e E. Baldassarre)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la OP
per sentir: accertare l'illegittimità, anche per violazione dell'art. 5 D.lgs. 81/2015, della mancata puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, nel periodo in cui è stata prestata attività a tempo parziale;
accertare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'inapplicabilità delle c.d. clausole elastiche che dovessero essere eventualmente ritenute apposte al contratto di lavoro del ricorrente;
condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 10, comma 2 (ovvero, in subordine, comma 3), D.lgs. 81/2015, in una somma da liquidarsi in via equitativa e comunque non inferiore a € 8.725,09 ovvero, in subordine, ad € 8.343,68; che, a decorrere dall'1.10.2023, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, tra il ricorrente e la convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, ovvero, in subordine, in caso di accoglimento delle domande sub lett. a) e/o b), determinare la collocazione della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs. 81/2015, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, tenendo conto delle esigenze personali, familiari e lavorative dello stesso, come dedotte in ricorso;
in via subordinata, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento di una indennità per giornata lavorata pari a € 0,52, dalla data di assunzione (e, dunque, dal
13.6.2021) sino al 31.12.2023, ai sensi dell'art. H6 del CCNL Trasporto Aereo –
Sezione Handlers e conseguentemente per sentir condannare la convenuta al pagamento, per tale titolo, della somma lorda di € 148,20 (ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile); in ogni caso per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrato, a decorrere dal
13.6.2021 e sino al 28.2.2022, o, in subordine, a decorrere dall'1.3.2023 o, in ulteriore subordine, a decorrere dal
13.9.2023, ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia, nel livello 5° del CCNL
Trasporto Aereo Sezione Handlers e per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrato, a decorrere dall'1.3.2022, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel livello 4° del CCNL Trasporto
Aereo Sezione Handlers e conseguentemente per sentir condannare la convenuta al pagamento, per tale titolo, della somma lorda di €
2.542,68 (ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile), nonché ad accantonare a titolo di TFR la somma lorda di
€ 188,34 (ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile); per sentir accertare e dichiarare che il tempo impiegato nel tragitto dall'ingresso dell'aeroporto alla timbratrice “interna” posta in ufficio, e dalla timbratrice
“interna” posta in ufficio all'uscita dall'aeroporto, è da considerarsi orario di lavoro e che, in ogni caso, deve essere retribuito al ricorrente come lavoro straordinario e/o supplementare (ovvero, in subordine, come lavoro ordinario); per sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione, maggiorata ex art. H10 del CCNL Sezione
Handlers, per il lavoro straordinario e/o supplementare svolto dal 13.6.2021 al
31.12.2023 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia) secondo gli orari indicati in ricorso e conseguentemente per sentir condannare la convenuta al pagamento, per tale titolo, la somma lorda di € 3.661,94 (ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile), nonché ad accantonare a titolo di TFR la somma lorda di
€ 271,25 (ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile); per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento delle ferie computando nello stesso l'incidenza di quanto percepito per le seguenti voci: indennità giornaliera di prestazione e/o indennità di turno e/o indennità di campo, ovvero le diverse indennità e/o maggiorazioni ritenute di giustizia, anche con valutazione equitativa e conseguentemente per sentir condannare la convenuta al pagamento, per tale titolo, della somma lorda di € 229,04, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
tutto oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tali pretese il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla convenuta con contratto a tempo determinato del 13.6.2021 (trasformato a tempo indeterminato il 27.9.2021) con contratto part-time di 20 ore settimanali, inquadramento al 6° livello CCNL Trasporto aereo sezione
Handlers e mansioni di addetto di scalo presso l'aeroporto di Orio al Serio, rivendicava, in primo luogo, il riconoscimento di un rapporto a tempo pieno, ritenendo che fosse intervenuto in tal senso un accordo verbale a far data dall'1.10.2023.
Il chiariva che la mancata Pt_1
formalizzazione dell'accordo conciliativo Parte dinanzi all non poteva pregiudicare gli effetti già prodottisi dall'accordo verbale.
Il ricorrente lamentava poi la mancata collocazione del suo orario part-time, evidenziando che in sede di assunzione non era stata stabilita in alcun modo la collocazione delle ore settimanali di lavoro all'interno dei singoli giorni della settimana, del mese, dell'anno in cui avrebbe dovuto lavorare.
Il , nell'aggiungere di aver lavorato Pt_1
sulla base di turni sempre variabili, escludeva che la violazione sopra denunciata potesse essere sanata attraverso clausole elastiche, la cui funzione è quella di variare collocazioni orarie predeterminate, ed in ogni caso eccepiva l'inesistenza e l'illegittimità di eventuali clausole elastiche.
Il ricorrente rivendicava quindi il risarcimento del danno sofferto a tale titolo che quantificava nel 15% della retribuzione percepita nei periodi in cui era stato alle dipendenze della resistente, pari a complessivi € 8.725,09 lordi.
Il ricorrente, inoltre, nel dare atto di aver svolto mansioni di “addetto allo scalo” e specificatamente di “addetto di rampa”, evidenziava che in base al CCNL applicato al rapporto gli addetti alle operazioni di scalo debbono essere inquadrati, sulla base di progressioni di livello risultano subordinate alla sola condizione del trascorrere del tempo: per i primi 18 mesi di servizio, nel livello 6°; per i successivi 24 mesi di servizio, nel livello 5°; a seguito della maturazione di entrambi i periodi, nel livello
4°.
Il ricorrente rilevava poi come il CCNL, con riguardo ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, disponga che “per il personale con orario di lavoro a tempo parziale, i predetti tempi di attestazione sono determinati moltiplicandoli per il coefficiente convenzionale parti a 1,5”, sicché nelle ipotesi di lavoro part-time deve essere applicata la seguente scansione temporale ai fini dell'acquisizione del superiore livello: livello 6° per i primi 27 mesi di servizio (18 x 1,5); livello 5° per i successivi 36 mesi di servizio (24 x 1,5); livello 4° a seguito della maturazione di entrambi i periodi, per un totale di 63 mesi di servizio.
Il , riferendo di aver già lavorato alle Pt_1
dipendenze della convenuta in virtù di precedenti rapporti di somministrazione, riteneva di aver maturato il diritto all'inquadramento al 5° livello sin dall'inizio del rapporto di lavoro e quello al
4° livello dall'1.3.2022, con conseguente diritto alle relative differenze retributive pari ad € 2.542,68, oltre all'accantonamento del TFR per € 188,34.
Il ricorrente, inoltre, nell'evidenziare come l'indennità giornaliera, l'indennità di turno e l'indennità di campo, pur erogate in via continuativa, fossero state escluse dalla retribuzione delle ferie, contestava la legittimità di tale operato della datrice di lavoro e rivendicava a tale titolo la somma di
€ 229,04.
Il dava inoltre atto di aver dedicato, Pt_1
quotidianamente, almeno 17 minuti per percorrere il tragitto dall'ingresso dell'aeroporto alla timbratrice di inizio turno ed almeno 15 nel tragitto dalla timbratrice all'uscita.
Egli rivendicava quindi il pagamento di tale orario come lavoro supplementare/straordinario per complessivi € 3.661,94, oltre all'accantonamento del TFR per € 271,25.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, ritualmente citata, si è costituita, resistendo in maniera articolata a tutte le domande di cui chiedeva il rigetto.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente è stato assunto dalla convenuta con contratto a tempo determinato del
13.6.2021 (trasformato a tempo indeterminato il 27.9.2021) con contratto part-time di 20 ore settimanali, inquadramento al 6° livello
CCNL Trasporto aereo sezione Handlers e mansioni di addetto di scalo presso l'aeroporto di Orio al Serio.
Tra le parti erano incorse trattative per la trasformazione del rapporto da part-time a full-time previa formalizzazione, in costanza di rapporto, di un verbale di conciliazione che avrebbe dovuto essere sottoscritto dinanzi Parte all' (v. doc. 11 fasc. ricorrente).
Nell'ambito di tale verbale di conciliazione il lavoratore doveva dare “atto di non avere più nulla a pretendere nei confronti di AGS
Handling S.r.l, nonché di ogni Società controllante, controllata, partecipata od anche solo ad essa collegata, per qualsiasi titolo, causa o ragione correlata allo svolgimento ed alla cessazione dei pregressi rapporti di lavoro instaurati con la Società; ciò con riferimento a tutti gli istituti di
Legge e di contratto, anche a titolo risarcitorio. In via esemplificativa e non esaustiva il sig. rinunzia ad Parte_1 ogni diritto ed azione in ordine alla validità dei precedenti contratti a termine stipulati con la Società, anche per tramite di contratti di somministrazione, ed al riconoscimento di retribuzioni arretrate, di differenze retributive, di anzianità convenzionali maturate, dell'orario di lavoro applicato, di un superiore livello di inquadramento contrattuale, di indennità per ferie e festività non godute, di indennità ex art. 32,
Legge 183/2010, maggiorazioni per lavoro festivo, straordinario e notturno, integrazioni e/o ricalcoli del TFR, bonus e premi, differenze per tredicesima e quattordicesima mensilità, risarcimento per danni anche biologici” (v. doc. 11 fasc. ricorrente).
Il , ritenendo che fossero state inserite Pt_1
condizioni non preventivamente discusse e concordate, non ha proceduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione e la convenuta, di conseguenza, non ha provveduto alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time.
Tuttavia, non può ritenersi che tra le parti fosse stato definitivamente raggiunto l'accordo in ordine alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time, posto che, quanto meno nelle intenzioni della società, che ha predisposto il verbale di conciliazione inviandolo al tale trasformazione era Pt_1 subordinata ad una serie di rinunce da parte del lavoratore, tanto da voler formalizzare l'accordo in sede protetta.
Non vi è quindi prova che vi sia stato quel assoluto e completo incontro di volontà che poteva dar luogo alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time anche in assenza di una successiva formalizzazione.
Passando quindi ad analizzare la domanda relativa alla mancata collocazione oraria della prestazione lavorativa del ricorrente, questa risulta fondata.
Viene lamentato che in sede di assunzione non
è stata stabilita in alcun modo, nel contratto individuale, la collocazione delle ore settimanali di lavoro all'interno dei singoli giorni della settimana, del mese, dell'anno in cui il avrebbe dovuto lavorare. Pt_1
Esaminando il contratto individuale si evince come in questo non sia stato in alcun modo prevista la collocazione oraria della prestazione, né la quota di ore settimanali, mensili ed annuali, né delle relative le fasce orarie (v. doc. 2 fasc. ricorrente).
Nel contratto di lavoro si legge infatti
“ORARIO DI LAVORO: la sua prestazione lavorativa si svolgerà con le caratteristiche del part time orizzontale 20 ore settimanali”
(v. doc. 2 fasc. ricorrente).
L'art. 5, comma 2, d.lgs. 81/15, prevede che il contratto di lavoro a tempo parziale debba contenere la “puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”.
Il terzo comma dell'art. 5 d.lgs. 81/15 stabilisce, infine, che “quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”. Il contratto per cui è causa, benchè riferito a prestazioni che pacificamente si svolgevano
(e si svolgono) su turni, non contengono la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, nè indicano le fasce orarie nell'ambito delle quali la prestazione lavorativa doveva essere resa sulla base di turni programmati.
Peraltro, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente e quanto confermato dall'istruttoria testimoniale, la prestazione veniva svolta in base a turni non predeterminati, ma comunicati bisettimanalmente tramite un gruppo whatsapp
(v. dep. , . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Ciò evidentemente, unito all'assoluta mancanza di una collocazione oraria nell'ambito del contratto di lavoro ed a una predeterminazione di massima dei turni, è completamente contrario alla funzione del part-time, essendo ormai noto il principio per cui “in tema di lavoro a tempo parziale organizzato in turni,
è necessaria la puntuale indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa, con riferimento a giorno, settimana, mese ed anno, non essendo consentito al datore di lavoro, nemmeno in base all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 81 del
2015, derogare a tale esigenza e indicare l'orario di lavoro su turni successivamente alla conclusione del contratto”, mentre è evidente che eventuali clausole flessibili ed elastiche possono intervenire solo ove il contratto contenga una qualche indicazione circa la collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa (cass. civ. ord.
11333/24, nonché, pur con riferimento a previgente disciplina, cass. civ. 6900/18 secondo cui “le cd. clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere
"a comando" la prestazione lavorativa dedotta in un contratto a tempo parziale, sono illegittime, stante la "ratio" dell'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. in l.
n. 863 del 1984, che richiede la pattuizione per iscritto della collocazione temporale dell'orario ridotto”).
Nessuna previsione di legge, di contratto collettivo o di contratto individuale prevede il potere unilaterale che la datrice di lavoro ha preteso di esercitare con l'indicare i turni al proprio dipendente part time solo successivamente alla conclusione del contratto tramite una chat whatsapp.
E' evidente come ciò incida profondamente sulla funzione del contratto part-time, snaturandola completamente, venendo del tutto meno la possibilità del lavoratore di programmare altre attività, con le quali integrare il reddito ricavato dal lavoro a tempo parziale.
E' noto infatti che la ratio sottesa al rapporto part-time è quella di consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero, nonché di percepire (con più rapporti di lavoro a tempo parziale) una retribuzione complessiva che sia sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa, coerentemente con il disposto di cui all'art. 36 Cost..
Nella situazione in esame, la totale assenza di indicazioni circa la collocazione oraria della prestazione, che è stata di fatto rimessa alla mera discrezionalità della datrice di lavoro, ha senza dubbio causato un pregiudizio al ricorrente, il quale si è trovato nella assoluta impossibilità di tutelare il suo diritto.
Peraltro, il particolare settore in cui il opera, quello aeroportuale, connotato da Pt_1
orari anche molto “spezzati” in funzione della necessità di concentrare il personale nelle fasce orarie connotate dal maggior numero di voli, ha inciso indubbiamente sul disagio derivante dalla mancata individuazione, nell'ambito del contratto individuale, della collocazione della prestazione lavorativa.
Oltretutto, come già evidenziato,
l'istruttoria testimoniale ha dato conto del fatto che i turni venivano comunicati con un anticipo di appena due settimane e che vi era pure una possibile variazione dei turni, imposta dalla datrice di lavoro, con appena 48 ore di anticipo rispetto al turno stesso (v. dep. . Tes_1
Tale violazione, considerata nella sua gravità, dà luogo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs.
81/2015, risarcimento da stabilirsi in via di equitativa nella misura pari al 15% della retribuzione percepita nei periodi lavorati in violazione della previsione di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. 81/15.
In ordine alla determinazione del risarcimento si ritiene equa, in considerazione delle modalità della violazione come sopra già evidenziate, la percentuale del 15% prevista dall'art. 6, 6° comma, d.lgs. 81/15 a compensazione della flessibilità derivante da clausole elastiche legittime (v. art. 6, comma
6, d.lgs. 81/15 laddove dispone che “le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti”). Al ricorrente spetta quindi a titolo di risarcimento del danno la somma di € 8.343,68 lordi, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Per quanto attiene, invece, alla richiesta avente ad oggetto la determinazione della collocazione lavorativa del ricorrente, l'art. 10, 2° comma, d.lgs. 81/15 prevede che
“qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro.
Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”. Nella situazione in esame, il ricorrente non ha dato conto delle sue condizioni e responsabilità familiari, né della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa.
Peraltro, dalla documentazione in atti, che rappresenta solo un modesto campione, emerge come i turni e gli orari fossero estremamente diversificati, risultando quindi impossibile stabilire quale fosse, in via prioritaria od orinaria, l'orario lavorativo di fatto osservato dal (v. doc.
7-10 fasc. Pt_1 ricorrente).
D'altro canto, neppure la convenuta ha offerto elementi utili in tal senso, ma del resto deve ritenersi che il settore aeroportuale, soprattutto quello del sito di Orio Al Serio, abbia necessità di personale in qualsiasi fascia oraria.
L'unica circostanza che si desume dai pochi prospetti turni e dai messaggi whatsapp in atti è che la prestazione lavorativa del ricorrente era maggiormente concentrata nella fascia pomeridiana (v. doc.
7-10 fasc. ricorrente).
Pertanto, la collocazione della prestazione lavorativa del EO può essere determinata dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore
19.00, fatto salvo un diverso accordo tra le parti. Passando ad analizzare la domanda relativa al superiore inquadramento, il ricorrente è sempre stato inquadrato al 6° livello CCNL sezione Handlers con la mansione di addetto scalo (v. contratto in atti).
Secondo l'art. H2, paragrafo 4, del CCNL sono inquadrati al livello 4° (quello oggetto di rivendicazione in questa sede) “gli impiegati che sulla base delle disposizioni ricevute svolgono mansioni di concetto di rilevante complessità richiedenti notevole esperienza, preparazione professionale ed autonomia, anche coordinando un gruppo di i lavoratori di livello inferiore;
gli operai che, pur partecipando al lavoro di latri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore”, quali, come esplicitamente indicato, tra cui rientra a titolo esemplificativo l'addetto di scalo (v. CCNL in atti).
Appartengono invece al 6° livello CCNL, per quel che qui interessa, “gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e/o nell'ambito di procedure specifiche, svolgono mansioni di concetto richiedenti esperienza e preparazione professionale, anche coordinando lavoratori di livello inferiore;
gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, la attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore;
gli operai che, a seguito di adeguato tirocinio ed efficiente preparazione teorico-pratica, eseguono a regola d'arte tutti i lavori affidatigli, in linea di massima più strettamente inerenti l'attività aeronautica” ed a titolo esemplificativo vi rientra l'operatore unico aeroportuale o l'addetto toilette aeromobile, che come si desume sono figure con una professionalità ben diversa rispetto a quella che il ricorrente aveva e che i testi hanno ampiamente descritto
(v. ccnl in atti e dep. in atti).
In ogni caso, a prescindere dalla valutazione delle deposizioni testimoniali circa l'attività svolta dal (peraltro Pt_1
indubbiamente qualificata), sempre l'art. H2, al paragrafo 2, dispone che “i livelli sono definiti dalle declaratorie -di seguito riportate al successivo punto 4- intese come espressioni dei contenuti della professionalità in termini di conoscenze professionali, responsabilità e autonomia operativa. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata dalle esemplificazioni proprie di ciascun livello. Tali esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione previsto per la relativa posizione di lavoro, raggiungibile secondo le modalità ed i tempi specificamente indicati al successivo punto in riconoscimento dell'esperienza e/o della completa autonomia di esecuzione che si conviene gli interessati abbiano progressivamente acquisito nel corso del relativo servizio effettuato nei diversi livelli in cui è collocata la specifica posizione e nei quali questa si intende convenzionalmente esemplificata”.
La progressione tra livelli è quindi esplicitata al successivo punto 5, laddove si prevede, con specifico riferimento al 4° livello CCNL (ovvero le mansioni sotto la numerazione (8) tra cui l'addetto di scalo) che “la posizione di lavoro è collocata su tre livelli: 6-5-4. Il lavoratore sarà inizialmente assegnato al livello 6 e, dopo 18 mesi di servizio, al livello 5, per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio, il livello 4” (v. CCNL in atti).
Con specifico riferimento ai lavoratori part- time il CCNL stabilisce inoltre che “i predetti tempi di attestazione sono determinati moltiplicandoli per il coefficiente convenzionale parti a 1,5”, per cui, come correttamente evidenziato in ricorso, nel caso del ricorrente deve essere applicata la seguente scansione temporale ai fini dell'acquisizione del superiore livello: livello 6° per i primi 27 mesi di servizio (18
x 1,5); livello 5° per i successivi 36 mesi di servizio (24 x 1,5); livello 4° a seguito della maturazione di entrambi i periodi, per un totale di 63 mesi di servizio.
Pertanto, valutato che il è stato Pt_1
assunto per lo svolgimento della mansione di addetto di scalo, con inquadramento iniziale al 6° livello, egli aveva diritto alla progressione automatica prevista dal contratto collettivo, secondo le tempistiche ivi indicate (e tenuto conto delle percentuali derivanti dal rapporto part-time), anche in considerazione della completezza nel ruolo, della autonomia e della professionalità acquisite negli anni, per come univocamente descritte nell'ambito dell'istruttoria testimoniale.
Tuttavia, ai fini della maturazione del diritto al superiore inquadramento non possono essere considerati i periodi lavorati in somministrazione, essendo di molto risalenti rispetto all'attuale rapporto subordinato alle dirette dipendenze della OP
ed essendovi stata, nelle more,
[...]
ampia soluzione di continuità.
Infatti, l'ultimo rapporto in somministrazione presso la è OP cessato il 30.9.2016, mentre l'attuale rapporto di lavoro ha avuto inizio il 13.6.2021 e nelle more il ha lavorato Pt_1
presso l'aeroporto di Malpensa alle dipendenze di e poi presso Controparte_2
quello di Orio al Serio alle dipendenze di
[...]
Controparte_3
In definitiva al ricorrente va riconosciuto il diritto ad essere inquadrato al 5° livello
CCNL Trasporto Aereo Sezione Handlers a decorrere dal marzo 2023, nonchè le relative differenze retributive nella misura di €
697,49, oltre ad € 51,67 a titolo di incidenza sul TFR, meritando adesione i conteggi depositati in data 18.7.2025.
Passando quindi ad analizzare la domanda diretta ad ottenere il pagamento delle ferie computando l'incidenza di quanto percepito per l'indennità giornaliera di prestazione,
l'indennità di turno e l'indennità di campo, secondo quanto si evince anche dalle buste paga in atti tali emolumenti sono stati corrisposti in via continuativa (v. doc. 6 fasc. ricorrente).
L'art. H14, primo comma, CCNL Sezione Handler stabilisce che “la retribuzione mensile è costituita da: a) stipendio di fatto (minimo tabellare più aumenti periodici di anzianità più aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare); b) indennità di contingenza;
c) ove non sia diversamente previsto, la retribuzione cosi stabilita deve essere calcolata ad ogni effetto contrattuale”, mentre al secondo comma dispone che “le retribuzioni aggiuntive sono costituite da: a) 13ª mensilità; b) 14ª mensilità; c) eventuali ulteriori indennità”
(v. ccnl in atti).
La Suprema Corte ha ormai affermato che
“la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo” (v. cass. civ. ord. 25840/24).
Ed ancor più chiaramente, nel ricordare che dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, ha introdotto una nozione europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, è stato ritenuto che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale” (cass. civ. sent.
13932/24).
Le indennità di cui trattasi (indennità giornaliera di prestazione, indennità di turno e indennità di campo) non hanno affatto natura premiale od aleatoria, essendo invece direttamente collegate all'esecuzione delle mansioni, nella specie di addetto scalo, ed allo status personale e professionale del lavoratore, per cui vanno computate nella retribuzione da erogare durante il periodo di ferie (v. CCNL in atti). Infatti, l'indennità giornaliera è dovuta “per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro” in virtù della mera esecuzione della prestazione lavorativa, l'indennità di turno è tesa a compensare il disagio derivante dalla complessa articolazione su turni della prestazione di lavoro (essendo erogata “al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati
(h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore”), mentre l'indennità di campo ha la funzione di compensare il disagio per la collocazione del luogo di lavoro, essendo erogata “al personale dipendente che presta servizio in aeroporto”
(…) “per ogni giornata di presenza” (v. ccnl in atti, art. H19, H20 e H21).
Di conseguenza, la corresponsione di tali indennità, in forma continuativa, è immediatamente collegata alle mansioni di addetto di scalo proprie del ricorrente.
Al EO spetta quindi a tale titolo la somma di € 229,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, meritando adesione i conteggi di parte ricorrente.
Analizzando, infine, la domanda relativa al pagamento, come orario di lavoro, del cd.
“tempo tragitto”, la stessa non può essere accolta. In proposito, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico” (v. cass. civ. 14843/24 e cass. civ. 37286/21).
In proposito, la teste indotta da Tes_1
parte ricorrente, nel riferire che il personale della resistente non ha un parcheggio dedicato, ha precisato che appena entrati in aeroporto devono passare “i varchi ed i controlli di sicurezza, si tratta degli archetti che usano tutti”, ma attraverso un accesso privilegiato e poi da lì c'è un tragitto di circa 10-12 minuti prima di arrivare all'ufficio ove si trova la timbratrice (v. dep. ). Tes_1 In senso analogo si è espresso il teste nel riferire che per arrivare Tes_2
all'ufficio “esistono due strade: una quella del varco 1 sud localizzato alla fine di via
Orio Al Serio e l'altra dal varco staff della postazione, quello da cui passano i passeggeri” (v. dep. . Tes_2
Il teste ha aggiunto che la maggior parte del personale scegli di utilizzare il varco 1 Sud che dista 10-15 minuti a piedi dall'ufficio
(v. dep. ). Tes_2
Da tali deposizioni si desume quindi che il tragitto per arrivare alla timbratrice, logisticamente collocato all'interno dell'aeroporto di Orio Al Serio non è eterodiretto dalla datrice di lavoro, non avendo quest'ultima altra scelta che collocare la postazione lavorativa (in particolare quella di coloro che come il ricorrente sono addetti di scalo) all'interno di un sito, quello aeroportuale, che non è nella sua esclusiva disponibilità e per il cui accesso non vi è altra alternativa che compiere a piedi un determinato tragitto.
E' peraltro emerso che per il raggiungimento della timbratrice esistono due percorsi alternativi, tra cui i dipendenti sono liberi di scegliere ed uno di questi, secondo quanto riferito dalla teste , è quello Tes_1 (dedicato) presso i varchi ed i controlli di sicurezza.
Si tratta, come riferito dalla medesima teste, dello stesso accesso dei passeggeri che, come noto, conduce all'area nell'ambito della quale sono dislocati negozi, bar, caffetterie ed altri esercizi della ristorazione, per cui non
è escluso che il personale, prima di timbrare
(come pure dopo averlo fatto a fine turno) possa trattenersi in tale area per prendere un caffè o mangiare qualcosa.
Pure tale circostanza porta a ritenere che nell'arco temporale necessario per raggiungere la timbratrice (e viceversa) i dipendenti della resistente siano liberi di autodeterminarsi e non assoggettati al potere gerarchico della datrice di lavoro, con la conseguenza che la domanda diretta alla remunerazione del cd. “tempo tragitto” non può essere accolta.
In definitiva, il ricorso può essere accolto nei termini sopra evidenziati, con accertamento del diritto di ad Parte_1
essere inquadrato al 5° livello CCNL Trasporto
Aereo Sezione Handlers a decorrere dal marzo
2023 e con condanna della convenuta al pagamento, in favore del medesimo
[...]
delle seguenti somme, tutte oltre ad Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo: € 8.343,68, a titolo di risarcimento del danno per la mancata collocazione della prestazione lavorativa;
€ 697,49 (oltre ad €
51,67 a titolo di incidenza sul TFR) a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori;
€ 229,04 a titolo di differenze retributive sul trattamento delle ferie.
Le spese legali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 310/2024 R.G.
1) in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto di diritto di
[...] ad essere inquadrato al 5° Pt_1 livello CCNL Trasporto Aereo Sezione
Handlers a decorrere dal marzo 2023 e condanna la OP
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del medesimo Parte_1
delle seguenti somme, tutte oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo: € 8.343,68, a titolo di risarcimento del danno per la mancata collocazione della prestazione lavorativa;
€ 697,49 (oltre ad € 51,67 a titolo di incidenza sul TFR) a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori;
€ 229,04 a titolo di differenze retributive sul trattamento delle ferie;
2) individua la collocazione della prestazione lavorativa di Parte_1
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
3) respinge il ricorso nel resto;
4) condanna la OP
, in persona del legale
[...] rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini