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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/12/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 13/2023 R. G., cui è stata riunita la n. 369/2023
R. G., vertenti la n. 13/2023 R. G.: tra in persona della procuratrice speciale dr.ssa Parte_1
in qualità di deliberante con funzione di responsabile di struttura di Parte_2 terzo livello con funzione “legale”, livello di procura D5, giusta procura del 15 giugno 2021 a ministero del Notaio dr. di iscritta nel Registro delle Imprese di al Persona_1 Pt_1 Pt_1
n. , stesso numero di codice fiscale, elettivamente domiciliata presso il domicilio P.IVA_1 digitale dell'avv. Maurizio Parisi (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per mandato rilasciato su foglio separato sottoscritto digitalmente e inserito nella busta telematica contenente l'atto di appello,
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...], c. f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via del CodiceFiscale_2
Mare n. 34, presso il recapito professionale dell'avv. Massimo Alosi (con PEC indicata), che li rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001,
1 APPELLATI
e contro in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_3 con sede in Milazzo, P. I.: , elettivamente domiciliata in Milazzo, via G. Medici P.IVA_2
n.8, presso lo studio dell'avv. I. Natascia Fazzeri (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura resa su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
******** la n. 369/2023 R. G.: tra in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_3 con sede in Milazzo, P. I.: , elettivamente domiciliata in Milazzo, via G. Medici P.IVA_2
n.8, presso lo studio dell'avv. I. Natascia Fazzeri (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura resa su foglio separato ed allegata all'atto di appello,
APPELLANTE (da intendersi) INCIDENTALE contro nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...], c. f.: Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via del Mare n. C.F._2
34, presso il recapito professionale dell'avv. Massimo Alosi (con PEC indicata), che li rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001,
APPELLATI
e contro in persona della procuratrice speciale dr.ssa Controparte_4 nella qualità di responsabile di struttura di secondo livello con funzione legale CP_5 della banca, munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura C5) come da procura speciale ai rogiti Dott. notaio in in data 17 aprile 2023, iscritta Persona_1 Pt_1 nel Registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice fiscale, Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi (con PEC indicata) per procura rilasciata in foglio separato, sottoscritto digitalmente e inserito nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
____________________
2 OGGETTO: Appelli riuniti avverso la sentenza n. 1299/2022 emessa l'8 novembre 2022 dal
Tribunale di Barcellona P. G. – sezione civile in materia di credito al consumo
- vendita di cose mobili – risoluzione dei contratti di vendita e finanziamento – restituzione somme.
_______________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante nel giudizio n. 13/2023: “precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto di appello e ai successivi atti difensivi chiedendo che la Corte d'Appello di Messina VOGLIA:
1) in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione;
2) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare prescritte, inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare le domande attrici;
3) in via gradata, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento, condannare al pagamento di tutto Parte_3 quanto fosse condannata a pagare a Controparte_4 Controparte_1
e , e ciò anche a norma dell'art. 125- quinquies del Testo Unico Bancario; Controparte_2
4) dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto da Parte_3
e comunque disporne con qualsiasi statuizione il rigetto;
5) condannare
[...]
, e al Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e (in entrambi i giudizi Controparte_1 Controparte_2 riuniti): “nel riportarsi ai propri atti difensivi, contesta integralmente le deduzioni avversarie, destituite del benché minimo fondamento in fatto ed in diritto. Insiste nell'eccezione di inammissibilità dei singoli appelli proposti, come meglio in atti e nei precedenti verbali dedotto. In particolare, per quanto attiene al gravame interposto dalla ne Parte_3 rileva l'intervenuta decadenza insistendo, in via gradata, nell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc;
il tutto più dettagliatamente precisato in sede di costituzione, le cui ragioni vengono qui richiamate per brevità. In ordine alla costituzione della Parte_3 nel procedimento portante, se ne contesta integralmente il contenuto, sia in punto di fatto che di diritto, per cui ci si riserva di controdedurre in sede di memorie ex art. 190 cpc, di cui sin
d'ora si chiede ammissione. L'avv. Alosi, pertanto, precisa le proprie conclusioni, riportandosi
a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa, qui da intendersi tutti trascritti, e chiede pronunciarsi il rigetto degli interposti appelli e di ogni avversa domanda, eccezione e difesa, con conferma della sentenza n. 1299/2022 pronunciata nel giudizio n. 850/2018 R.G. dal Tribunale di Barcellona P.G. (…) Con vittoria di spese e compensi difensivi, del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, chiedendosi la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione,
3 separatamente per ciascuna causa, in relazione all'attività prestata in ognuna di esse;
ed unica, con applicazione della maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 (Cass. 31 maggio 2022 n.17693), per le fasi successive alla riunione…”.
Per l'appellata/appellante (da considerare) incidentale Controparte_3
“insiste in tutto quanto già chiesto dedotto ed eccepito e si riporta
[...] integralmente alla propria posizione processuale. Precisa le proprie conclusioni come da atti
e verbali di causa e chiede che il presente giudizio, cui è stato riunito il giudizio di cui al r.g.n.
369/23, venga assegnato a sentenza con concessione dei termini di legge”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2023 la Controparte_4
(breviter solo ), in persona della rappresentante p.t. (in virtù di procura speciale
[...] CP_4 in atti), ha impugnato davanti a questa Corte, contro e Controparte_1 [...]
e nei confronti di in persona del CP_2 Parte_3 legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti, per brevità, ), la sentenza indicata CP_3 in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona P.G., pronunciando sulle domande avanzate da e in accoglimento in parte qua delle stesse, Controparte_1 Controparte_2 ha dichiarato la responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta in persona del legale rappresentante p.t., in Parte_3 solido con la convenuta in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., dichiarando risolti, per l'effetto, il contratto di compravendita stipulato dagli attori con la , e, allo stesso modo, il contratto di finanziamento “scaturito” dal CP_3 primo, oltre che non dovuto il pagamento delle rate rimaste insolute;
ha condannato poi le convenute, in solido tra loro, alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 30.029,65, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo;
ha, infine, rigettato le ulteriori domande attoree ed ha condannato le parti convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore degli attori (liquidate come in dispositivo), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La ha impugnato la sentenza nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra, formulando CP_4 le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3 maggio 2023 si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 aderendo, in parte, all'appello della AN (tranne che quanto alla domanda di rivalsa) e deducendo, in particolare, l'insussistenza di un contratto di compravendita col CP_1
4 di qualsivoglia collegamento negoziale, comunque, tra la vendita e il finanziamento, con conseguente nullità del diritto di rivalsa esercitato dall'appellante nei suoi confronti.
Ha chiesto, dunque, che, previa dichiarazione di inesistenza del contratto di compravendita e di qualsivoglia collegamento legale fra contratto di finanziamento e il presunto contratto di compravendita, fosse ritenuta e dichiarata improcedibile e prescritta l'azione di inadempimento contrattuale e/o, in ogni caso, che fossero rigettate nel merito tutte le richieste avanzate dai
; in via gradata, ove ritenuta fondata l'azione di rivalsa, ha domandato Parte_4 la rideterminazione delle somme effettivamente dovute al enendo conto delle CP_1 somme erogate a favore di essa deducente e di quanto dalla stessa rimborsate, per conto di lui,
a Consum.it s.p.a..
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4 maggio 2023 si sono costituiti CP_1
e resistendo all'appello, di cui hanno contestato i motivi, e
[...] Controparte_2 chiedendone il rigetto, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, con ricorso ex art. 351, comma 2, c.p.c., depositato il 19 gennaio 2023, la ha chiesto la sospensione della provvisoria CP_4 esecutività della sentenza impugnata ed è stato, pertanto, avviato un sub-procedimento (iscritto al n. 13-1/2023 R.G.), conclusosi con ordinanza del 28 marzo 2023 (di rigetto dell'istanza).
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da ordinanza riservata dell'8 maggio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 18 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per carico di ruolo, al 2 dicembre 2024 con ordinanza resa in pari data 18 marzo 2024, nella quale si è dato atto anche dell'avvenuta riunione, al presente procedimento, di quello di più nuova iscrizione (n. 369/2023 R.G.) avente ad oggetto l'appello avverso la medesima sentenza impugnata nel n. 13/2023 R.G. proposto, con atto notificato in data 8 maggio 2023, dalla Parte_3 in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti dei e della Parte_4 in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_4
Entrambe le predette parti si sono costituite nel procedimento n. 369/2023 R.G. con rispettive comparse del 19 settembre 2023 e del 18 settembre 2023.
All'udienza suddetta, fissata per la precisazione delle conclusioni, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c. (come inserito dal D. L. vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, le cause riunite sono state assunte in decisione,
5 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
1) APPELLO nel proc. n. 13/2923 R.G. Controparte_4
Col primo motivo di appello la critica la sentenza impugnata per aver erroneamente CP_4 rigettato l'eccezione di prescrizione riferendola al contratto di finanziamento anziché al contratto di vendita.
Evidenzia, in particolare, che, come risulta dalla documentazione in atti, l'azione giudiziaria è stata promossa a distanza di dodici anni dalla stipula del contratto di compravendita – avvenuta, secondo l'assunto attoreo, in data 11 novembre 2006 -, e precisamente il 30 ottobre 2018
(indicata nell'appello come 30 ottobre 2012, evidentemente per un refuso), con domande volte alla risoluzione per inadempimento della del contratto con essa stipulato, cui CP_3 sarebbe collegato il finanziamento Consum.it s.p.a., e conseguente risoluzione di quest'ultimo, stipulato il 13 novembre 2006.
A sostegno della censura richiama gli artt. 1497 e 1495 c.c., evidenziando che l'azione di risoluzione per vizi della cosa venduta è soggetta a decadenza e prescrizione, con termine annuale dalla consegna, che nella specie sarebbe decorso.
Sostiene, in ogni caso, che, anche a voler qualificare l'azione come risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., la stessa sarebbe comunque prescritta essendo decorso il termine decennale.
Aggiunge che le diffide del 2015 e 2016 non sarebbero idonee ad interrompere la prescrizione, non contenendo alcuna espressa volontà di risolvere il contratto, ma solo richieste di consegna del bene.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non merita accoglimento.
Va premesso che nella comparsa di costituzione di primo grado, tempestivamente depositata, la ha eccepito la prescrizione in questi termini testuali: “occorre preliminarmente CP_4 rilevare come le domande siano prescritte risalendo i fatti contestati ad oltre dieci anni antecedenti la presente azione”.
Pure nella sua genericità, l'eccezione ha evidentemente riguardato tutti i diritti azionati da controparte con le domande dalla stessa avanzate (di cui si è detto sopra), tra cui quella di accertamento della responsabilità contrattuale e dell'inadempimento di e CP_3 della Consum.it s.p.a. (poi , quella di Controparte_4 risoluzione del contratto per inadempimento della e, conseguentemente, CP_3 quella di risoluzione del contratto di finanziamento n. 2095277/PA del 13 novembre 2006, al
6 primo collegato, nonché la domanda di condanna della , in solido con CP_4
, alla restituzione della somma di € 45.899,50 in favore degli attori (oltre alle CP_3 altre, rigettate dal primo Giudice).
Insufficiente si appalesa, dunque, in questo quadro, la statuizione del Tribunale che si è limitata ad esaminare l'eccezione di prescrizione relativamente alla sola domanda restitutoria delle rate del prestito, essendo sul punto condivisibile, in linea di principio, la doglianza dell'appellante.
Vale precisare subito che, pure in mancanza di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della , sussiste la legittimazione della ad eccepirla, anche con CP_3 CP_4 riferimento alla risoluzione del contratto di compravendita - di cui essa, si badi, non è stata direttamente parte, in quanto, a norma dell'art. 2939 c.c. la prescrizione può essere opposta
(anche) “da chiunque vi ha interesse”, come tale dovendosi intendere, secondo la dominante giurisprudenza, il soggetto titolare di un interesse giuridicamente qualificato e meritevole di tutela inerente a specifici rapporti tra la parte ed il terzo, e non di un mero interesse materiale di fatto consistente in un'utilità che il terzo, indipendentemente da un qualsiasi rapporto col soggetto titolare, si ripromette di conseguire da una situazione eventualmente prodottasi a favore di altri (tra le tante v. Cass. civ. nn. 12911/2014; 893/1977; 2099/1971).
Nel caso di specie, il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento che gli attori hanno posto alla base delle loro domande è idoneo a fondare l'interesse giuridicamente qualificato della AN (parte del rapporto di finanziamento) ad eccepire la prescrizione non solo dei diritti nascenti dal contratti di finanziamento, ma anche, e prima ancora, di quelli inerenti al contratto di compravendita, per l'evidente ragione che la mancata estinzione di questi ultimi si riverbererebbe negativamente sulla mancata estinzione degli altri, mentre, al contrario, il riconoscimento dell'estinzione dei primi integrerebbe causa di estinzione anche delle pretese nascenti dal finanziamento.
Posta l'ammissibilità dell'eccezione sotto il profilo della legittimazione soggettiva dalla
, non si dubita della sua ammissibilità sul piano contenutistico, in quanto, seppure CP_4 genericamente formulata, essa contiene l'allegazione minima necessaria ai fini di una compiuta formulazione dell'eccezione medesima, ossia la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi (v. Cass. civ. n.
24828/2005).
È noto, infatti, che, in tema di prescrizione estintiva, non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della stessa, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio “iura novit curia” (ex multis v. Cass. civ. nn.
30303/2021; 21357/2020; 15631/2016; 21752/2010, 11843/2007).
7 Tanto chiarito e tornando al motivo di appello, rileva la Corte, anzitutto, come non sia per nulla pertinente il richiamo fatto dall'appellante alla disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.) e/o per la mancanza di qualità della stessa (art. 1497 c.c.), con i relativi termini di decadenza e prescrizione, dato che non soltanto questi richiami costituiscono un novum in appello, essendo stati fatti dalla eccipiente per la prima volta in questa sede, CP_4 ma anche e soprattutto non se ne apprezza la coerenza rispetto alle domande attoree che, lungi dall'essersi fondate sulla tutela per i vizi del bene compravenduto o per la mancanza di qualità essenziali dello stesso, hanno avuto quali petita l'accertamento dell'inadempimento da parte del venditore dell'obbligo di consegna del bene oggetto della vendita (autocaravan SKY 50 tg.
CT 302 EG) e la conseguente risoluzione del contratto medesimo, oltre che, consequenzialmente, del contratto di finanziamento collegato, e la restituzione delle somme già pagate quale corrispettivo dell'acquisto; in particolare, le ragione delle predette domande è stata individuata dagli attori nella dedotta ineseguibilità della prestazione per impossibilità giuridica del venditore di trasferire la proprietà del bene, in quanto non titolare del relativo diritto dominicale al momento della stipula.
La fattispecie dedotta in giudizio non integra, pertanto, gli estremi della vendita di aliud pro alio, né quelli della vendita di cosa affetta da vizi redibitori, con conseguente inapplicabilità del regime decadenziale e prescrizionale previsto dall'art. 1495 c.c., pur invocato dall'appellante, che presuppone la denuncia del vizio entro otto giorni dalla scoperta e l'esercizio dell'azione entro un anno dalla consegna.
Essa va ricondotta, piuttosto, nel paradigma della risoluzione per inadempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1479 e 1453 c.c., con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., trattandosi di azione di tipo contrattuale.
Fermo quanto esposto, s'impone ora una riflessione in ordine alla decorrenza, nel caso concreto, del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2935 c.c. secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ossia dalla data in cui si realizza la possibilità giuridica per il titolare di farlo valere.
In tale prospettiva, con specifico riferimento all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso che in tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione medesima il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento, ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, sicché nell'ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non
8 immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell'adempimento eccede ogni limite di tolleranza (così Cass. civ. n. 11640/2003).
Quando poi, come nella specie, non risulta previsto un termine entro il quale la prestazione debba essere eseguita, il creditore potrebbe esigerla immediatamente, ma non è obbligato a costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c.: costituisce, a riguardo, approdo ermeneutico consolidato che, qualora il contratto non preveda un termine specifico per l'esecuzione della prestazione, la decorrenza del termine prescrizionale deve essere individuata nel momento in cui, avuto riguardo alla natura del rapporto, agli usi negoziali e all'interesse delle parti, risulti superata la soglia di normale tollerabilità dell'attesa da parte del creditore.
In questa prospettiva, è l'intollerabilità dell'inadempimento ad assumere rilievo quale criterio di delimitazione del dies a quo ai fini del decorso della prescrizione, quando, come nella specie, non sia stato previsto un termine convenzionale, la valutazione della quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, che, sulla base delle circostanze concrete del caso, è chiamato a stabilire se e quando l'attesa del creditore abbia cessato di essere compatibile con la buona fede contrattuale (Cass. civ. n. 40988/2021; Cass. civ. nn. 14243/2020; 19414/2010; 15796/2009).
Declinando il superiore insegnamento nella fattispecie in esame, evidenzia la Corte che la mancata previsione di un termine per la consegna del bene oggetto di compravendita – che nel caso in esame non risulta essere stato fissato dalle parti - impone di individuare il momento dell'inadempimento non già in astratto, bensì in concreto, avuto riguardo al contegno delle parti anche nella fase stragiudiziale, in questa prospettiva potendosi fare riferimento alla data in cui la si è posta definitivamente nelle condizioni oggettive di non potere CP_3 adempiere alla propria obbligazione di consegna dell'autocaravan (oppure di farne acquistare la proprietà ai , a voler configurare la vendita de qua ai sensi dell'art. Parte_4
1478 c.c.), avendo alienato a terzi il veicolo medesimo, con atto trascritto al P.R.A. in data 28 gennaio 2010.
Risulta documentato in atti, infatti, che gli acquirenti (odierni appellanti), non avendo ottenuto la consegna del veicolo acquistato, hanno effettuato in data 21 marzo 2014 un'ispezione presso il P.R.A., facendosi rilasciare apposita certificazione cronologica, avendo così preso cognizione certa, anzitutto, del fatto che, all'epoca della vendita, la non era proprietaria CP_3 del caravan, ma solo locataria in virtù di leasing stipulato con la titolare della proprietà,
Findomestic Leasing, locazione avente scadenza il 20 dicembre 2007, prorogata poi al 14 gennaio 2010.
Dalla visura in atti – prodotta dagli attori in primo grado – si ricava, poi, che la
, divenuta proprietaria del bene in data 13 gennaio 2010, lo ha trasferito a tale CP_3
9 con atto del 26 gennaio 2010, trascritto il successivo 28 gennaio 2010, rendendosi CP_6 così definitivamente inadempiente alle obbligazioni nascenti dal contratto di vendita stipulato nel novembre 2006 con i . Parte_4
È noto, infatti, che nelle obbligazioni senza prefissazione di un termine può parlarsi di inadempimento definitivo, come tale non più tollerabile, solo quando la prestazione divenga materialmente o giuridicamente impossibile, ovvero il soggetto manifesti, con atti e comportamenti concludenti, l'intenzione di non adempiere (cfr. in parte motiva Cass. civ. n.
5124/1997)
Orbene, dalla suddetta data del 28 gennaio 2010 a quella dell'introduzione del presente giudizio
(ottobre 2018) non è decorso evidentemente il termine decennale di prescrizione dell'azione di risoluzione della compravendita per inadempimento della (e, men che mai, CP_3 del contratto di finanziamento, la cui ultima rata, stando al modulo contrattuale in atti, avrebbe dovuto essere pagata dopo dieci anni – ossia 120 mesi – a partire dal quarto mese successivo alla sua stipula, ossia dal marzo 2007, dunque nel marzo 2017),
Tanto è sufficiente al fine di escludere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta (in primo grado) e qui ribadita dalla stessa, con particolare riferimento CP_4 alla pretesa di risoluzione del contratto stipulato da con la Parte_4
, mentre non può, di contro, attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione CP_3 del diritto medesimo ai due atti stragiudiziali di “diffida ad adempiere e costituzione in mora” rispettivamente del giugno 2015 e del maggio 2016 (prodotti in atti in primo grado).
Ciò non già in ragione del contenuto degli stessi – come vorrebbe l'appellante che, sul punto, ha dedotto che con essi gli acquirenti si sarebbero limitati a chiedere alla venditrice la consegna del bene senza esercitare il diritto alla risoluzione -, ma per il motivo, dirimente in punto di diritto, secondo il quale l'atto di costituzione in mora ex art. 2943, comma 4, c.c. è idoneo a interrompere la prescrizione solamente con riguardo ai diritti di credito e non anche rispetto ai diritti potestativi, tra cui rientra la risoluzione per inadempimento contrattuale, per i quali la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, con irrilevanza di ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora (v. Cass. civ. nn. 20705/2017; 6974/2017; 8417/2016; 25468/2010).
Col secondo motivo l'appellante censura la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, in particolare per avere ritenuto sussistente un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita del veicolo e il contratto di finanziamento stipulato dagli attori con Consum.it s.p.a. (oggi . Controparte_4
10 Tale ricostruzione, che ha condotto il primo Giudice, in applicazione della disciplina sul credito al consumo, a disporre la risoluzione del contratto di finanziamento quale effetto conseguito alla risoluzione del contratto di vendita, sarebbe, secondo la appellante, priva di CP_4 fondamento sia sotto il profilo testuale, che sotto quello giuridico, non essendo ravvisabile, a suo dire, alcun vincolo di interdipendenza — né di natura legale, né volontaria — tra i due negozi, i quali dovrebbero, piuttosto, ritenersi autonomi e distinti nella loro struttura e funzione causale.
Sostiene, infatti, che, in assenza nella specie di un accordo tra finanziatore e fornitore, che attribuisse al primo la “esclusiva” per la concessione di credito ai clienti del fornitore — presupposto necessario, ai sensi dell'art. 42 del codice del consumo applicabile ratione temporis, per consentire al consumatore di agire nei confronti del finanziatore —, la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del fornitore non avrebbe potuto in alcun modo incidere sull'efficacia e vincolatività del rapporto creditizio, rimasto autonomo e pienamente obbligatorio per i mutuatari.
Il contratto di finanziamento – continua parte appellante –, stipulato in data 13 novembre 2006 per l'importo di € 32.000,00, costituirebbe un mero prestito personale con cui l'allora Consum.it s.p.a. si era obbligata, anche a norma dell'art. 6 del contratto, a rimborsare “l'intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate” in esso, del tutto privo di condizione e/o di vincolo di scopo.
A suo dire la mera enunciazione nel testo contrattuale che il mutuatario avrebbe utilizzato la somma erogatagli per una data attività ovvero per conseguire un determinato risultato non sarebbe idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata a pag. 19 dell'atto di appello), per aversi tale tipologia di negozio è necessario che concorra anche un interesse diretto e specifico del mutuante.
Ribadisce che nessun collegamento di natura legale, né di tipo negoziale, sarebbe intercorso tra il contratto di finanziamento e l'impiego, da parte dei , delle somme Parte_4 da loro ricevute: ed infatti – evidenzia –, sebbene nel contratto di finanziamento sia stata indicata la finalità prevalente del prestito, sarebbe stato, nondimeno, espressamente stabilito che: “l'indicazione della finalità ha valore puramente statistico. Resta esclusa qualsiasi responsabilità di Consum.it in merito alla destinazione della eventuale somma erogata al
Cliente, anche ai sensi dell'art.125 quinquies del Testo Unico Bancario, non ricorrendo le condizioni previste nella normativa vigente e non trattandosi pertanto di un prestito finalizzato
a finanziare la fornitura di un bene o di un servizio”.
11 Aggiunge che Consum.it s.p.a. avrebbe regolarmente adempiuto l'obbligo a suo carico di erogare integralmente le somme concesse in prestito direttamente ai , Parte_4 con la conseguenza che, a prescindere dall'utilizzo concretamente da loro effettuato di dette somme, gli stessi ne avrebbero comunque tratto beneficio, essendo, perciò, tenuti al pagamento delle rate elargite.
Evidenzia anche che la pendenza di un contratto di locazione finanziaria sul bene compravenduto non costituirebbe elemento idoneo a compromettere la validità del negozio, dato che l'utilizzatore, nella specie avrebbe potuto legittimamente Parte_3 riscattare il bene e trasferirne la proprietà agli acquirenti, i quali, peraltro, avrebbero potuto conoscere tale circostanza in quanto emergente dalla visura P.R.A. (prodotta in atti).
Conclude, pertanto, nel senso che dovrebbe escludersi qualsiasi responsabilità della CP_4 stessa in relazione al contratto di vendita, non sussistendo alcun collegamento negoziale o legale tra i due rapporti contrattuali.
Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante pone a fondamento della propria doglianza essenzialmente l'assunto della mancanza di collegamento tra il finanziamento, da un lato, e la vendita, dall'altro, ricavandolo, anzitutto, dal fatto che nel caso in esame non sarebbe stata prevista nel contratto di prestito la clausola di “esclusiva”, che, secondo l'art. 42 del codice del consumo nel testo vigente ratione temporis (prima cioè della sua abrogazione ad opera del D. Lgs. n. 141/2010), costituiva conditio sine qua non dell'azione del consumatore contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, in caso di inadempimento del fornitore.
Questa impostazione – osserva il Collegio - contrasta con l'insegnamento invalso pacificamente nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale, posto che nell'art. 42 anzidetto è stata trasfusa la norma ex art. 125 T.U.B., nella vigenza dello stesso (anteriormente, cioè, alla riforma del d. lgs. n. 141 del 2010), in tema di vendita dei beni di consumo, in ipotesi d'inadempimento contrattuale da parte del fornitore, il compratore può domandare la risoluzione del contratto di credito collegato, con conseguente diritto alla restituzione delle somme, pure nel caso in cui non vi sia una clausola di esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti del fornitore;
e ciò in virtù dell'esistenza di un collegamento negoziale di fonte legale tra i due contratti (tra le tante si vedano Cass. civ. nn. 19434/2021;
32915/2018; 19000/2016; 19522/2015; 20477/2014).
Come bene evidenziato anche dal primo Giudice, è oltremodo granitico l'orientamento del
Giudice nomofilattico che ha chiarito come il collegamento tra il contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di determinati beni o servizi ed il contratto di acquisto dei medesimi
12 abbia fonte legale, la quale prescinde dalla sussistenza di un'“esclusiva” del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori, non avendo alcun rilievo in senso contrario la volontà dei contraenti.
Secondo il Giudice di legittimità, più in particolare, mentre prima dell'introduzione delle norme di cui all'art. 121 e ss. del T.U.B il riscontro dell'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il successivo contratto volto a procurare l'acquisto per il quale era stata richiesta la somma mutuata presupponeva che il collegamento scaturisse dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trovasse la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, a seguito dell'introduzione della disciplina del T.U.B. è stata positivizzata e fornita una precisa nozione di credito al consumo, ossia “la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”, prevedendo anche le categorie di soggetti cui è riservato il relativo esercizio.
Il dato normativo è ora inequivocabilmente nel senso di riconoscere l'esistenza di un collegamento tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto, dovendosi ribadire – continua il Giudice nomofilattico - che per i contratti in questione (di credito al consumo) è la stessa legge a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente.
Si tratta di un collegamento negoziale in senso propri, dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie, senza che sia necessaria l'esistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, contemplato nell'art. 125.
Posti siffatti consolidati principi di diritto vivente, nel caso di specie non è revocabile in dubbio che il contratto stipulato dai con la Consum.it (oggi Parte_4 [...]
rientri nell'ambito del contratto di credito al consumo di cui al Controparte_4 citato art. 121 T.U.B., del quale presenta tutte le caratteristiche di forma e contenuto, dato che dal testo del negozio prodotto in atti, intitolato “richiesta di finanziamento per acquisto beni/servizi” e contenente l'indicazione delle parti del rapporto di finanziamento, la
13 specificazione del bene oggetto dell'acquisto, del suo prezzo, dell'ammontare del finanziamento, delle modalità di pagamento, del TAN e del TAEG, del numero di rate e quant'altro, nonché sottoscritto anche dalla si evince Parte_3 inequivocabilmente che si è trattato di un'operazione di finanziamento finalizzata all'acquisto di un bene determinato – autocaravan modello Sky 50 targato CT 302 EG - scelto dai prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel Parte_4 contratto di finanziamento e pagato direttamente dalla finanziatrice Consum.it al fornitore
( ). CP_3
Nel contratto è, infatti, è espressamente indicato che la somma mutuata di € 32.000,00 (da restituire in 120 rate da euro 416,50 ciascuna, TAN 9,00% e TAEG 9,50%) sarebbe stata finalizzata all'acquisto del summenzionato autocaravan Sky 50 per il prezzo di € 35.00,00, di cui 3.000,00 già anticipati in contanti.
Siffatte circostanze, oltre a confermare la destinazione specifica del finanziamento alla fornitura di quel bene, evidenziano la stretta connessione funzionale tra i due negozi giuridici: il contratto di credito non si limita, invero, a menzionare genericamente l'utilizzo della somma mutuata, ma ne precisa la destinazione concreta, indicando che l'importo finanziato è stato erogato direttamente dall'ente finanziatore al venditore del bene, rendendo palese la strumentalità del finanziamento rispetto alla compravendita. E ciò, unitamente alla chiara individuazione del bene all'interno del contratto, integra pienamente la seconda delle condizioni previste dall'art. 121, lett. d), T.U.B., e consente di qualificare il rapporto come contratto di credito collegato ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
Senza tacere, ad ulteriore sostegno, che il finanziamento risulta elargito da un intermediario finanziario in favore di una persona fisica che ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale.
Del resto su tale ricostruzione operata dal primo Giudice le contestazioni sollevate dall'appellante – secondo le quali, in sintesi, le somme sarebbero state erogate da Consum.it direttamente ai in maniera autonoma e slegata da qualsivoglia finalità Parte_4
e dall'utilizzo concreto che poi le parti avrebbero fatto, laddove l'indicazione della finalità per la quale il prestito sarebbe stato erogato avrebbe avuto, nella specie, valore puramente statistico
– non sono in primis ammissibili in quanto si fondano sull'allegazione di circostanze non addotte in primo grado dalla stessa convenuta, e quindi nuove;
sono, in ogni caso, infondate in quanto contrastano con le emergenze degli atti secondo cui la somma oggetto di finanziamento non è stata erogata direttamente ai , come vorrebbe l'appellante, bensì, Parte_4 come di regola avviene in operazioni simili e come risulta pacificamente dalla “ricevuta di bonifico” prodotta in atti in primo grado dagli attori, alla Parte_3
14 Confliggono, inoltre, col testo del contratto medesimo, il quale univocamente, come si è specificato poco sopra, depone nel senso della sua piena conformità alla tipologia del “contratto di credito” di cui al citato art. 121 T.U.B., senza che la mera affermazione della valenza puramente “statistica” dell'indicazione della finalità del prestito (argomento introdotto dalla
, peraltro, per la prima volta in sede di appello) possa valere, ove anche leggibile, a CP_4 inficiare la comprovata ricostruzione dell'operazione quale contratto di credito al consumo.
Riconosciuta, dunque, l'assoluta infondatezza dell'assunto dell'appellante circa la mancanza di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, vale ricordare, in chiusura dell'argomento, che, secondo insegnamento pacifico della Suprema Corte, la risoluzione della vendita per inadempimento del venditore travolge il contratto di finanziamento (credito al consumo) sottostante proprio per via del collegamento negoziale a carattere funzionale sussistente tra i due, di matrice legale, in virtù del quale i due negozi vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico)
L'esistenza di questo collegamento negoziale comporta, infatti, che le vicende del contratto di compravendita si ripercuotano sul contratto di finanziamento ad esso geneticamente e funzionalmente collegato;
i negozi collegati, invero, si caratterizzano per il fatto che, pur conservando una propria causa autonoma, si trovano tra loro in rapporto di interdipendenza funzionale finalizzata alla realizzazione di un risultato economico unitario e complesso, che dà luogo ad una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, tale che le vicende dell'uno si ripercuotono necessariamente sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia in base al principio del “simul stabunt, simul cadent”
(tra le tante v. da ultimo Cass. civ. n. 18006/2025; 15757/2014; 7255/2013).
Nel caso concreto, di fronte all'acclarato definitivo inadempimento da parte di degli obblighi di consegna del bene (e/o di farne acquistare al compratore la CP_3 proprietà, a voler qualificare la vendita in oggetto ai sensi dell'art. 1478 c.c.), il finanziamento ha perso la sua funzione economico-giuridica, rendendo la prestazione inutilizzabile, con la conseguenza che, in applicazione del principio dell'interdipendenza funzionale tra i contratti collegati, la sopravvenuta impossibilità della causa, derivante dalla risoluzione del contratto di compravendita, comporta la caducazione del contratto di finanziamento, con diritto del consumatore alla restituzione delle somme eventualmente versate e alla sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate residue (Cass. civ. n. 16315/2007).
Ne deriva il rigetto del motivo d'appello in esame, in tutte le sue articolazioni.
15 Col terzo motivo l'appellante censura l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda di rivalsa proposta nei confronti di , in via gradata, per il caso di eventuale CP_3 condanna della al rimborso delle somme versate dai coniugi . CP_4 Parte_4
Deduce al riguardo che, ai sensi dell'art. 125-quinquies del T.U.B., la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di restituire al consumatore le rate già corrisposte, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, riconoscendo nel contempo, al medesimo finanziatore, il diritto di ripetizione nei confronti del fornitore.
Lamenta, pertanto, che il Giudice di prime cure, pur a fronte di una domanda espressa e specifica, abbia omesso qualsivoglia statuizione sul punto, e conclude chiedendo la condanna della a rifondere le somme dovute ai predetti consumatori. CP_3
La doglianza non può accogliersi.
Con la comparsa di costituzione di primo grado – tempestivamente depositata in data 27 novembre 2018, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 702 bis, comma
3, c.p.c. (nel testo allora vigente) – la AN ha avanzato in via riconvenzionale, seppure subordinatamente all'eventuale accoglimento delle richieste avverse, domanda di concessione di “azione di rivalsa” in danno di in relazione Parte_3 alle somme al pagamento delle quali fosse stata condannata in favore degli attori.
Il Tribunale l'ha implicitamente rigettata.
In questa sede la , dolendosi di tale statuizione (a suo dire omessa), ha chiesto la CP_4 condanna della lla corresponsione della somma che sarebbe costretta Parte_3
a pagare ai predetti . Parte_4
La s.a.s. appellata ha resistito sul punto, deducendo che nessun diritto di rivalsa competerebbe alla , stante la nullità del collegamento negoziale tra i due contratti e, in ogni caso, che CP_4 il riconoscimento di tale diritto potrebbe essere effettuato nei limiti di quanto erogato a suo tempo da Consum.it s.p.a., e cioè € 32.150,00, detratti € 12.869,85 per rate pagate dalla deducente medesima a Consum.it, come riconosciuto dagli stessi attori in primo grado.
La domanda di “rivalsa” avanzata dall'appellante non merita accoglimento e non già per la ragione dedotta da (nullità del collegamento negoziale tra i due contratti) - CP_3 dal momento che, secondo quanto si è detto in sede di disamina del secondo motivo di appello,
è da ritenere valido, pienamente efficace e legalmente fondato, nella specie, il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita dell'autocaravan da parte dei CP_7
(risolto per inadempimento della , con pronuncia divenuta
[...] CP_3
16 giudicato interno) e il contratto di finanziamento stipulato con l'allora Consum.it s.p.a. -, bensì per il motivo di cui appresso.
L'appellante, invero, invoca a fondamento della pretesa in esame il disposto dell'art. 125 quinquies del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), rubricato “inadempimento del fornitore” – introdotto in attuazione della direttiva 87/102/CEE e, successivamente, recepito nella direttiva
2008/48/CE –, il quale disciplina espressamente le conseguenze dell'inadempimento del fornitore nel quadro dei contratti di credito collegati (quali quelli in oggetto).
La norma prevede che in detti contratti, qualora il fornitore dei beni o dei servizi non adempia le proprie obbligazioni contrattuali, il consumatore, previa costituzione in mora del fornitore rimasta infruttuosa, può ottenere la risoluzione del contratto di credito, purché sussistano, in relazione al contratto di fornitura, le condizioni di cui all'art. 1455 c.c..
La risoluzione del contratto di credito comporta, in tal caso, l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già corrisposte, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, ma non comporta (però) che il consumatore debba rimborsare al finanziatore le somme da quest'ultimo già versate al fornitore.
È fatto salvo, nondimeno, il diritto del finanziatore, nei confronti del fornitore, di ottenere in restituzione l'importo versato, al fine di riequilibrare il rischio gravante sul primo.
La previsione normativa in parola prevede, dunque, un rimedio specifico in favore del consumatore, in presenza del suddetto collegamento negoziale di fonte legale, consentendogli l'azione diretta nei confronti del finanziatore in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi (di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102/CE), costituente – come affermato da ultimo dalla Suprema Corte – “una protezione supplementare offerta nei riguardi del creditore”, la quale si aggiunge alle azioni che il consumatore potrebbe già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale, mantenendo, comunque, il meccanismo della sussidiarietà, posto che, per l'esercizio di detta azione diretta, rimangono pur sempre necessarie, sebbene sufficienti, la messa in mora del fornitore e la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., ovvero che l'inadempimento del fornitore sia connotato dalla gravità necessaria a determinare la risoluzione del contratto.
Ciò significa – sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte – che, in virtù di tale speciale tutela, non necessariamente il consumatore debba esercitare l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento nei confronti del fornitore, ma che, comunque, i presupposti di detta risoluzione, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da quella consumeristica più favorevole, debbano essere accertati, anche incidenter tantum, dal giudice adito con azione diretta (così, da ultimo, Cass. civ. n. 6639/2025).
17 Dunque, il diritto del finanziatore (nel caso che ci occupa, la ) “di ripetere” dal fornitore CP_4
(in tal caso la ) le somme “rimborsate” al consumatore (in tal caso i CP_3
), a seguito dell'accertato inadempimento del contratto di fornitura, è Parte_4 un rimedio peculiare, previsto ed attivabile nella specifica ipotesi di azione diretta del consumatore verso il finanziatore esperita (fruttuosamente) ai sensi del citato art. 125 quinquies
T.U.B..
Questo elemento tecnico-giuridico va tenuto necessariamente presente ai fini della soluzione della questione di cui al terzo motivo di appello.
Vale notare, invero, che, nel caso all'attenzione del Collegio, i hanno Parte_4 esercitato l'azione ordinaria di risoluzione del contratto di vendita, previo accertamento della relativa responsabilità della invocando, conseguentemente, anche la Parte_3 risoluzione di quello di finanziamento per via del collegamento funzionale giuridico-economico tra i due contratti, di matrice legale, ex art. 121 e segg. T.U.B. secondo quanto si è detto sin qui, ed hanno chiesto, per l'effetto, che sia la , che la , fossero condannate CP_3 CP_4
“in solido” alla restituzione della somma da loro corrisposta, pari a € 45.899,50.
Il Tribunale, come si è detto, ha accolto le domande, per l'effetto condannando tutte e due le parti convenute, in solido tra loro, alla restituzione agli attori della somma versata alla
Consum.it s.p.a. (al netto di quanto già corrisposto dalla , pari a € Parte_3
30.029,65, oltre interessi di legge.
In questo quadro, non può ragionarsi tecnicamente in termini di “ripetizione” delle somme pagate dalla ai sensi dell'art. 125 quinquies T.U.B., in quanto – si ripete – il “diritto CP_4 di ripetizione” previsto da tale norma presuppone l'esercizio, da parte del consumatore, della peculiare azione diretta nei confronti del finanziatore, con il suo accoglimento, né, sotto altro profilo, può concretamente riconoscersi alla AN il diritto di “rivalersi” su delle somme al cui pagamento è stata condannata in favore degli originari CP_3 attori, trattandosi di una condanna chiesta e pronunciata dal Tribunale in via solidale.
Il meccanismo dell'azione diretta e dei suoi effetti ex art. 125 quinquies T.U.B. è quello di trasferire sul finanziatore il rischio dell'inadempimento del fornitore, che normalmente grava sul cliente: in caso, infatti, d'inadempimento del fornitore, il cliente potrà rivolgersi direttamente (solo) al finanziatore, il quale, una volta pagato, potrà riavere dal fornitore quanto corrisposto al cliente.
Nell'ipotesi diversa, qual è la presente, in cui gli acquirenti (consumatori) hanno agito non in via diretta verso il finanziatore, ma, in primis, con l'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita verso la società venditrice, con conseguente estensione della domanda di risoluzione nei confronti della AN finanziatrice (stante il collegamento
18 negoziale di fonte legale tra i due contratti), essendo stata giudizialmente riconosciuta la responsabilità solidale di entrambe le convenute, non può operare il meccanismo di cui all'art. 125 quinquies T.U.B., mancandone il suddetto presupposto giuridico essenziale, e nemmeno l'azione di “rivalsa”.
Vale ricordare che questo termine evoca una finalità lato sensu recuperatoria, costituendo uno strumento a disposizione del solvens per rimuovere il depauperamento patrimoniale risentito.
Il sistema del codice civile non disciplina quella di “rivalsa” come azione di carattere generale, prevedendo, piuttosto, una varietà di istituti tra loro eterogenei – diversamente denominati quale
“regresso”, “rivalsa”, “pagamento con surrogazione” – accomunati solo dalla ratio ispiratrice rappresentata dall'attribuzione al solvens della facoltà di recuperare in tutto o in parte, a seconda dei casi, quanto pagato, facoltà che deve essere conformata, di volta in volta, alla specificità della fattispecie, sì da redistribuire il sacrificio patrimoniale fra i soggetti in modo che ciascuno risponda in misura correlata al proprio interesse nella vicenda obbligatoria.
Può darsi, infatti, che il solvens debba eseguire nei confronti del creditore la prestazione dovuta posta “anche” a suo carico in quanto contitolare, allo stesso titolo o per titoli diversi, dell'interesse debitorio, oppure vi potrebbe essere non coincidenza, bensì dissociazione, tra il titolare dell'interesse passivo ed il solvens, il quale interviene nella vicenda obbligatoria, eseguendo il pagamento dovuto da altri, per contratto o per legge.
Posto ciò in linea più generale e non essendo questa la sede per approfondimenti teorici dei vari istituti, ai fini precipui che ci occupano è importante rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore: essa, perciò, non è ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del creditore per l'intero
(salva solo l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito nella misura determinata, per regolamentare i rapporti interni tra i condebitori solidali, che, evidentemente,
è istituto diverso da quello di rivalsa, come sopra delineato. Tra le altre cfr. Cass. civ. nn.
25087/2020; 28987/2019; 8371/2000)
In questo quadro, il ragionamento dell'appellante si appalesa inficiato in iure dalla pretesa
(erronea) che l'invocata azione di “rivalsa” trovi, nella specie, il suo fondamento nel “diritto alla ripetizione” di cui al citato art. 125 quinquies T.U.B., mentre, in realtà, in presenza di un vincolo di solidarietà riconosciuto affermato dal primo Giudice e non oggetto di impugnazione specifica in parte qua, sussiste in questa sede un'evidente preclusione al riconoscimento della pretesa della di rivalersi su , dato che – si ripete CP_4 CP_3
-, in linea con l'insegnamento del Giudice di legittimità sopra richiamato, vi è giuridica
19 incompatibilità tra la “rivalsa” e la solidarietà dell'obbligazione, presupponendo la prima che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore, e non essendo, perciò, ipotizzabile in presenza di più debitori tenuti in solido, come nella specie acclarato con sentenza non oggetto di impugnazione in parte qua, che, una volta pagato, l'uno possa
“rivalersi” sull'altro (salvo, comunque, il “regresso” di cui all'art. 1299, comma 1, c.c. – da distinguere, ontologicamente e giuridicamente, dalla “rivalsa” come si è spiegato più sopra).
Col quarto e ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta il capo relativo alle spese processuali, deducendo che la corretta valutazione delle domande formulate dalle parti avrebbe dovuto condurre il primo Giudice a condannare le controparti al rimborso delle stesse in suo favore.
Il motivo non merita accoglimento.
Immune da censure è, infatti, la sentenza di primo grado in punto di spese avendo il Tribunale fatto buon governo del principio della soccombenza di cui al primo comma dell'art. 91 c.p.c. laddove ha posto il rimborso delle spese a carico solidale delle parti convenute, prevalentemente perdenti sulle domande attoree.
È appena il caso di evidenziare, da ultimo, che la richiesta di riforma della sentenza di primo grado (con rigetto delle domande attoree), avanzata dall'appellata el Parte_3 presente proc. n. 13/2023 R.G., non sono ammissibili essendo state formulate nella comparsa di costituzione depositata il 3 maggio 2023, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione (24 aprile 2023), non potendo valere, perciò, quale appello incidentale.
2) APPELLO nel proc. n. 369/2023 R. G. ( . Parte_3
Come si è accennato sopra, la ha proposto Parte_3 appello (autonomo), con atto notificato a quest'ultima e ai in data 8 Parte_4 maggio 2023, avverso la medesima sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1299/2022 dell'8 novembre 2022 (già impugnata come sopra dalla Controparte_4
.
[...]
Ne è derivata l'iscrizione del procedimento al n. 369/2023 R.G..
Il gravame si è articolato in tre motivi, con i quali la società ha dedotto, in primis, l'omessa e/o carente e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all'eccezione di
20 improcedibilità del giudizio per mancato avvio della negoziazione assistita, basata essenzialmente sul difetto di notifica e sula violazione dei principi sottesi all'art. 170 c.p.c.; ha poi denunciato l'omessa e/o carente e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al raggiungimento della prova dell'esistenza del contratto di compravendita, l'omessa errata valutazione delle prove, la violazione dei principi di diritto previsti dagli art. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1376, 2721, 2727, 2729 c.c. e, infine, l'omessa e/o carente e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al raggiungimento della prova dell'esistenza di un accordo in ragione del quale la somma erogata da Consum.it sarebbe appartenuta nella misura del 50% a e la violazione dei principi di diritto previsti Parte_3 dagli art. 115 e 116 cpc in relazione agli artt. 1376, 2721, 2727, 2729 c.c..
In punto di diritto processuale deve premettersi che è ius receptum per costante e consolidato insegnamento della Suprema Corte, anche di recente ribadito, che l'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione (così Cass. Civ. nn. 33127/2024; 3830/2020;
26811/2019; 15687/2001), laddove l'espressione “depositato” deve essere intesa, come si evince dalla parte motiva delle citate sentenze della S.C., in caso di appello, quale notifica dell'atto di impugnazione.
Orbene, nel caso in esame l'appello della el giudizio n. 369/2023 R. Parte_3
G. è stato notificato alle controparti, come detto, in data 8 maggio 2023, ossia abbondantemente oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza del 24 aprile 2023 alla quale la stessa era stata citata a comparire con l'atto di appello notificatole dalla CP_3 [...] proc. n. 13/2023 R. G.), essendo perciò intempestivo ai Controparte_4 sensi e per gli effetti di cui all'art. 343, comma 1, c.p.c. e, come tale, inammissibile.
L'inammissibilità non deriva, come invece sostenuto dalla difesa , dal Parte_4 fatto che sarebbe decorso per la il termine breve di impugnazione per effetto CP_3 della notificazione dell'impugnazione principale, essendo pacificamente ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. sia se riguardi un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, sia se investa lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (ex multis v. Cass. civ. 10477/2024; S. U. 8486/2024).
21 Ciò che conta ai fini dell'ammissibilità dell'appello autonomo convertibile in appello incidentale, è, però, che esso sia proposto con atto depositato nel rispetto del termine di cui al primo comma dell'art. 343 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), ossia venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di appello “principale”; condizione che nella specie, come detto, non risulta rispettata.
Donde l'inammissibilità dell'appello di nel proc. n. 369/2023 R.G.. Parte_5
3) LE SPESE di LITE.
Sulle spese di lite va ricordato che il loro regime deve essere stabilito tenendo conto della regola di carattere generale per cui, sebbene riuniti, ciascun giudizio mantiene la propria autonomia, dovendosi perciò, in linea di principio, valutare partitamente le posizioni ed i rapporti processuali dell'uno e degli altri (cfr. Cass. Civ. nn. 27295/2022; 15860/2014; 15954/2006).
Tanto premesso, nel caso in esame, quanto al primo giudizio (n. 13/2023 R.G.), appare opportuno distinguere il rapporto processuale tra la appellante e i CP_4 CP_7
, da un lato, e quello tra la predetta appellante e la dall'altro.
[...] CP_3
Quanto al primo, stante la totale soccombenza di parte appellante, la stessa deve essere condannata al rimborso delle spese del presente grado in favore dei – Parte_4 pur con la precisazione di cui più avanti quanto alla fase decisionale -, che si liquidano in base ai parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al disputatum (scaglione di € 26.001 a € 52.000), applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della natura della controversia nel presente grado e delle questioni da essa implicate, di bassa difficoltà, determinandole perciò in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario - di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. civ. n. 8561/2023) e € 1.735 per la fase decisionale (salvo, per questa fase, quanto si preciserà più avanti) -, senza l'aumento, solo facoltativo, per la pluralità di parti assistite, vista la loro identica posizione processuale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Quanto al rapporto processuale tra la appellante e l'appellata CP_4 Parte_3 appare equo, invece, compensare tra loro le spese del presente grado in ragione dei 2/3, tenuto conto della parziale coincidenza delle posizioni di entrambe – avendo la Parte_3 parzialmente aderito, nella sostanza, alle ragioni dell'appello nella parte relativa alla risoluzione dei contratti ed al rimborso delle somme versate dai -, ponendo la Parte_4 restante quota di 1/3 a carico della , pari a € 1.665 (liquidato l'onorario in base agli CP_4 stessi criteri suddetti), stante il rigetto della domanda di rivalsa dalla stessa avanzata ai danni
22 della oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA Parte_3
(ove dovuta).
Anche per il giudizio riunito è opportuno operare una distinzione tra i due rapporti processuali, quello, cioè, tra l'appellante e i e, Parte_3 Parte_4 rispettivamente, quello tra la prima e la CP_4
In relazione al primo, stante l'inammissibilità dell'appello, la per la Parte_3 regola della soccombenza (pacificamente applicabile anche in ipotesi di pronunce in rito), va condannata al rimborso delle spese in favore degli appellati , dato che Parte_4 il gravame ha riguardato essenzialmente la contestazione delle domande da loro formulate, accolte dal primo Giudice.
L'onorario della fase di studio, della fase introduttiva e di quella di trattazione – fasi tutte antecedenti alla riunione dei due procedimenti - va liquidato, seguendo gli stessi parametri e criteri sopra indicati, nella misura di complessivi € 3.261,00 (come sopra ripartiti), mentre quanto alla fase decisionale, svoltasi dopo la riunione, va liquidato l'importo di € 520,50 (pari all'aumento del 30% dell'onorario ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 4 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, liquidato come sopra per detta fase nella misura di €
1.735,00. Cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ. n. 13276/2018; 17095/2009).
Sul punto giova precisare che il rimborso dell'onorario complessivo per la fase decisionale
- pari alla somma di € 1.735,00 + 30%, ossia € 2.255,50 - va posto a carico solidale di entrambi i rispettivi appellanti nei giudizi riuniti (v. Cass. civ. n. 17281/2011).
Sono inoltre dovuti il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Massimo Alosi.
Appare equo, infine, compensare interamente le spese tra l'appellante e la CP_3
, dal momento che nei confronti della stessa non sono state (dalla prima) avanzate CP_4 domande, né contestazioni specifiche.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e ss. mm. ii., secondo cui “(…) quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1 bis (…)”, si dà atto della sussistenza, quanto alla appellante (nel CP_4 proc. n. 13/2023 R.G.) e, rispettivamente, quanto alla nel proc. riunito Parte_3
n. 369/2023 R.G.), dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
23
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti rispettivamente da
[...] in persona del legale rappresentante p. t. (proc. n. Controparte_4
13/2023 R. G.), contro e e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
con atto notificato il 4 gennaio 2023, e da Controparte_3 ontro e Controparte_3 Controparte_1 [...]
e nei confronti di con atto CP_2 Controparte_4 notificato il 8 maggio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 1299/2022 emessa l'8 novembre 2022, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello di in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t. (n. 13/2023 R.G.);
• dichiara inammissibile l'appello (da intendersi incidentale) della Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t. (proc. n. 369/23 R.G.);
[...]
• condanna la in persona del legale CP_4 Controparte_4 Controparte_4 rappresentante p.t., al rimborso delle spese del presente grado di giudizio (proc. n. 13/2023
R.G.) in favore di e liquidate, a titolo di Controparte_1 Controparte_2 onorario, in complessivi € 3.261,00 per la fase di studio, introduttiva e di trattazione (per la fase decisionale si dirà infra), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA (ove dovuta), distraendole in favore del difensore anticipatario avv. Massimo Alosi;
• dichiara compensate tra la e la Controparte_4 nelle persone dei rispettivi legali Parte_3 rappresentanti p.t., le spese del presente grado nel giudizio n. 13/2023 R. G. in ragione dei
2/3, ponendo la restante quota di 1/3 – liquidata in complessivi € 1.665,00 – a carico della appellante, in persona del legale rappresentante p.t., oltre rimborso spese generali CP_4 nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• condanna in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., al rimborso delle spese del presente grado di giudizio (proc. n. 369/2023
R.G.) in favore di e liquidate, a titolo di Controparte_1 Controparte_2 onorario, in complessivi € 3.261,00 per la fase di studio, introduttiva e di trattazione (per la fase decisionale si dirà infra), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA (ove dovuta), distraendole in favore del difensore anticipatario avv. Massimo Alosi;
• quanto al compenso per la fase decisionale (dei due procedimenti riuniti), condanna in solido la e Controparte_4 Parte_3
nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al rimborso dello stesso
[...]
24 in favore dei , liquidato in complessivi € 2.255,00, oltre rimborso Parte_4 forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA ove dovuta;
• dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio nel proc. n.
369/2023 R.G. tra la e la Parte_3 CP_4 [...]
nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; Controparte_4
• dà atto che sussistono i presupposti perché ciascuno degli appellanti nei giudizi riuniti nn.
13/2023 e 369/2023 R.G. – ossia, rispettivamente, Controparte_4
e nelle persone dei rispettivi legali
[...] Parte_3 rappresentanti p.t. -, in quanto rispettivamente soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa rispettiva impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 13/2023 R. G., cui è stata riunita la n. 369/2023
R. G., vertenti la n. 13/2023 R. G.: tra in persona della procuratrice speciale dr.ssa Parte_1
in qualità di deliberante con funzione di responsabile di struttura di Parte_2 terzo livello con funzione “legale”, livello di procura D5, giusta procura del 15 giugno 2021 a ministero del Notaio dr. di iscritta nel Registro delle Imprese di al Persona_1 Pt_1 Pt_1
n. , stesso numero di codice fiscale, elettivamente domiciliata presso il domicilio P.IVA_1 digitale dell'avv. Maurizio Parisi (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per mandato rilasciato su foglio separato sottoscritto digitalmente e inserito nella busta telematica contenente l'atto di appello,
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...], c. f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via del CodiceFiscale_2
Mare n. 34, presso il recapito professionale dell'avv. Massimo Alosi (con PEC indicata), che li rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001,
1 APPELLATI
e contro in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_3 con sede in Milazzo, P. I.: , elettivamente domiciliata in Milazzo, via G. Medici P.IVA_2
n.8, presso lo studio dell'avv. I. Natascia Fazzeri (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura resa su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
******** la n. 369/2023 R. G.: tra in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_3 con sede in Milazzo, P. I.: , elettivamente domiciliata in Milazzo, via G. Medici P.IVA_2
n.8, presso lo studio dell'avv. I. Natascia Fazzeri (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura resa su foglio separato ed allegata all'atto di appello,
APPELLANTE (da intendersi) INCIDENTALE contro nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...], c. f.: Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via del Mare n. C.F._2
34, presso il recapito professionale dell'avv. Massimo Alosi (con PEC indicata), che li rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001,
APPELLATI
e contro in persona della procuratrice speciale dr.ssa Controparte_4 nella qualità di responsabile di struttura di secondo livello con funzione legale CP_5 della banca, munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura C5) come da procura speciale ai rogiti Dott. notaio in in data 17 aprile 2023, iscritta Persona_1 Pt_1 nel Registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice fiscale, Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi (con PEC indicata) per procura rilasciata in foglio separato, sottoscritto digitalmente e inserito nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
____________________
2 OGGETTO: Appelli riuniti avverso la sentenza n. 1299/2022 emessa l'8 novembre 2022 dal
Tribunale di Barcellona P. G. – sezione civile in materia di credito al consumo
- vendita di cose mobili – risoluzione dei contratti di vendita e finanziamento – restituzione somme.
_______________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante nel giudizio n. 13/2023: “precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto di appello e ai successivi atti difensivi chiedendo che la Corte d'Appello di Messina VOGLIA:
1) in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione;
2) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare prescritte, inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare le domande attrici;
3) in via gradata, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento, condannare al pagamento di tutto Parte_3 quanto fosse condannata a pagare a Controparte_4 Controparte_1
e , e ciò anche a norma dell'art. 125- quinquies del Testo Unico Bancario; Controparte_2
4) dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto da Parte_3
e comunque disporne con qualsiasi statuizione il rigetto;
5) condannare
[...]
, e al Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e (in entrambi i giudizi Controparte_1 Controparte_2 riuniti): “nel riportarsi ai propri atti difensivi, contesta integralmente le deduzioni avversarie, destituite del benché minimo fondamento in fatto ed in diritto. Insiste nell'eccezione di inammissibilità dei singoli appelli proposti, come meglio in atti e nei precedenti verbali dedotto. In particolare, per quanto attiene al gravame interposto dalla ne Parte_3 rileva l'intervenuta decadenza insistendo, in via gradata, nell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc;
il tutto più dettagliatamente precisato in sede di costituzione, le cui ragioni vengono qui richiamate per brevità. In ordine alla costituzione della Parte_3 nel procedimento portante, se ne contesta integralmente il contenuto, sia in punto di fatto che di diritto, per cui ci si riserva di controdedurre in sede di memorie ex art. 190 cpc, di cui sin
d'ora si chiede ammissione. L'avv. Alosi, pertanto, precisa le proprie conclusioni, riportandosi
a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa, qui da intendersi tutti trascritti, e chiede pronunciarsi il rigetto degli interposti appelli e di ogni avversa domanda, eccezione e difesa, con conferma della sentenza n. 1299/2022 pronunciata nel giudizio n. 850/2018 R.G. dal Tribunale di Barcellona P.G. (…) Con vittoria di spese e compensi difensivi, del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, chiedendosi la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione,
3 separatamente per ciascuna causa, in relazione all'attività prestata in ognuna di esse;
ed unica, con applicazione della maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 (Cass. 31 maggio 2022 n.17693), per le fasi successive alla riunione…”.
Per l'appellata/appellante (da considerare) incidentale Controparte_3
“insiste in tutto quanto già chiesto dedotto ed eccepito e si riporta
[...] integralmente alla propria posizione processuale. Precisa le proprie conclusioni come da atti
e verbali di causa e chiede che il presente giudizio, cui è stato riunito il giudizio di cui al r.g.n.
369/23, venga assegnato a sentenza con concessione dei termini di legge”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2023 la Controparte_4
(breviter solo ), in persona della rappresentante p.t. (in virtù di procura speciale
[...] CP_4 in atti), ha impugnato davanti a questa Corte, contro e Controparte_1 [...]
e nei confronti di in persona del CP_2 Parte_3 legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti, per brevità, ), la sentenza indicata CP_3 in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona P.G., pronunciando sulle domande avanzate da e in accoglimento in parte qua delle stesse, Controparte_1 Controparte_2 ha dichiarato la responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta in persona del legale rappresentante p.t., in Parte_3 solido con la convenuta in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., dichiarando risolti, per l'effetto, il contratto di compravendita stipulato dagli attori con la , e, allo stesso modo, il contratto di finanziamento “scaturito” dal CP_3 primo, oltre che non dovuto il pagamento delle rate rimaste insolute;
ha condannato poi le convenute, in solido tra loro, alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 30.029,65, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo;
ha, infine, rigettato le ulteriori domande attoree ed ha condannato le parti convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore degli attori (liquidate come in dispositivo), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La ha impugnato la sentenza nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra, formulando CP_4 le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3 maggio 2023 si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 aderendo, in parte, all'appello della AN (tranne che quanto alla domanda di rivalsa) e deducendo, in particolare, l'insussistenza di un contratto di compravendita col CP_1
4 di qualsivoglia collegamento negoziale, comunque, tra la vendita e il finanziamento, con conseguente nullità del diritto di rivalsa esercitato dall'appellante nei suoi confronti.
Ha chiesto, dunque, che, previa dichiarazione di inesistenza del contratto di compravendita e di qualsivoglia collegamento legale fra contratto di finanziamento e il presunto contratto di compravendita, fosse ritenuta e dichiarata improcedibile e prescritta l'azione di inadempimento contrattuale e/o, in ogni caso, che fossero rigettate nel merito tutte le richieste avanzate dai
; in via gradata, ove ritenuta fondata l'azione di rivalsa, ha domandato Parte_4 la rideterminazione delle somme effettivamente dovute al enendo conto delle CP_1 somme erogate a favore di essa deducente e di quanto dalla stessa rimborsate, per conto di lui,
a Consum.it s.p.a..
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4 maggio 2023 si sono costituiti CP_1
e resistendo all'appello, di cui hanno contestato i motivi, e
[...] Controparte_2 chiedendone il rigetto, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, con ricorso ex art. 351, comma 2, c.p.c., depositato il 19 gennaio 2023, la ha chiesto la sospensione della provvisoria CP_4 esecutività della sentenza impugnata ed è stato, pertanto, avviato un sub-procedimento (iscritto al n. 13-1/2023 R.G.), conclusosi con ordinanza del 28 marzo 2023 (di rigetto dell'istanza).
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da ordinanza riservata dell'8 maggio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 18 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per carico di ruolo, al 2 dicembre 2024 con ordinanza resa in pari data 18 marzo 2024, nella quale si è dato atto anche dell'avvenuta riunione, al presente procedimento, di quello di più nuova iscrizione (n. 369/2023 R.G.) avente ad oggetto l'appello avverso la medesima sentenza impugnata nel n. 13/2023 R.G. proposto, con atto notificato in data 8 maggio 2023, dalla Parte_3 in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti dei e della Parte_4 in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_4
Entrambe le predette parti si sono costituite nel procedimento n. 369/2023 R.G. con rispettive comparse del 19 settembre 2023 e del 18 settembre 2023.
All'udienza suddetta, fissata per la precisazione delle conclusioni, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c. (come inserito dal D. L. vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, le cause riunite sono state assunte in decisione,
5 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
1) APPELLO nel proc. n. 13/2923 R.G. Controparte_4
Col primo motivo di appello la critica la sentenza impugnata per aver erroneamente CP_4 rigettato l'eccezione di prescrizione riferendola al contratto di finanziamento anziché al contratto di vendita.
Evidenzia, in particolare, che, come risulta dalla documentazione in atti, l'azione giudiziaria è stata promossa a distanza di dodici anni dalla stipula del contratto di compravendita – avvenuta, secondo l'assunto attoreo, in data 11 novembre 2006 -, e precisamente il 30 ottobre 2018
(indicata nell'appello come 30 ottobre 2012, evidentemente per un refuso), con domande volte alla risoluzione per inadempimento della del contratto con essa stipulato, cui CP_3 sarebbe collegato il finanziamento Consum.it s.p.a., e conseguente risoluzione di quest'ultimo, stipulato il 13 novembre 2006.
A sostegno della censura richiama gli artt. 1497 e 1495 c.c., evidenziando che l'azione di risoluzione per vizi della cosa venduta è soggetta a decadenza e prescrizione, con termine annuale dalla consegna, che nella specie sarebbe decorso.
Sostiene, in ogni caso, che, anche a voler qualificare l'azione come risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., la stessa sarebbe comunque prescritta essendo decorso il termine decennale.
Aggiunge che le diffide del 2015 e 2016 non sarebbero idonee ad interrompere la prescrizione, non contenendo alcuna espressa volontà di risolvere il contratto, ma solo richieste di consegna del bene.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non merita accoglimento.
Va premesso che nella comparsa di costituzione di primo grado, tempestivamente depositata, la ha eccepito la prescrizione in questi termini testuali: “occorre preliminarmente CP_4 rilevare come le domande siano prescritte risalendo i fatti contestati ad oltre dieci anni antecedenti la presente azione”.
Pure nella sua genericità, l'eccezione ha evidentemente riguardato tutti i diritti azionati da controparte con le domande dalla stessa avanzate (di cui si è detto sopra), tra cui quella di accertamento della responsabilità contrattuale e dell'inadempimento di e CP_3 della Consum.it s.p.a. (poi , quella di Controparte_4 risoluzione del contratto per inadempimento della e, conseguentemente, CP_3 quella di risoluzione del contratto di finanziamento n. 2095277/PA del 13 novembre 2006, al
6 primo collegato, nonché la domanda di condanna della , in solido con CP_4
, alla restituzione della somma di € 45.899,50 in favore degli attori (oltre alle CP_3 altre, rigettate dal primo Giudice).
Insufficiente si appalesa, dunque, in questo quadro, la statuizione del Tribunale che si è limitata ad esaminare l'eccezione di prescrizione relativamente alla sola domanda restitutoria delle rate del prestito, essendo sul punto condivisibile, in linea di principio, la doglianza dell'appellante.
Vale precisare subito che, pure in mancanza di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della , sussiste la legittimazione della ad eccepirla, anche con CP_3 CP_4 riferimento alla risoluzione del contratto di compravendita - di cui essa, si badi, non è stata direttamente parte, in quanto, a norma dell'art. 2939 c.c. la prescrizione può essere opposta
(anche) “da chiunque vi ha interesse”, come tale dovendosi intendere, secondo la dominante giurisprudenza, il soggetto titolare di un interesse giuridicamente qualificato e meritevole di tutela inerente a specifici rapporti tra la parte ed il terzo, e non di un mero interesse materiale di fatto consistente in un'utilità che il terzo, indipendentemente da un qualsiasi rapporto col soggetto titolare, si ripromette di conseguire da una situazione eventualmente prodottasi a favore di altri (tra le tante v. Cass. civ. nn. 12911/2014; 893/1977; 2099/1971).
Nel caso di specie, il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento che gli attori hanno posto alla base delle loro domande è idoneo a fondare l'interesse giuridicamente qualificato della AN (parte del rapporto di finanziamento) ad eccepire la prescrizione non solo dei diritti nascenti dal contratti di finanziamento, ma anche, e prima ancora, di quelli inerenti al contratto di compravendita, per l'evidente ragione che la mancata estinzione di questi ultimi si riverbererebbe negativamente sulla mancata estinzione degli altri, mentre, al contrario, il riconoscimento dell'estinzione dei primi integrerebbe causa di estinzione anche delle pretese nascenti dal finanziamento.
Posta l'ammissibilità dell'eccezione sotto il profilo della legittimazione soggettiva dalla
, non si dubita della sua ammissibilità sul piano contenutistico, in quanto, seppure CP_4 genericamente formulata, essa contiene l'allegazione minima necessaria ai fini di una compiuta formulazione dell'eccezione medesima, ossia la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi (v. Cass. civ. n.
24828/2005).
È noto, infatti, che, in tema di prescrizione estintiva, non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della stessa, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio “iura novit curia” (ex multis v. Cass. civ. nn.
30303/2021; 21357/2020; 15631/2016; 21752/2010, 11843/2007).
7 Tanto chiarito e tornando al motivo di appello, rileva la Corte, anzitutto, come non sia per nulla pertinente il richiamo fatto dall'appellante alla disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.) e/o per la mancanza di qualità della stessa (art. 1497 c.c.), con i relativi termini di decadenza e prescrizione, dato che non soltanto questi richiami costituiscono un novum in appello, essendo stati fatti dalla eccipiente per la prima volta in questa sede, CP_4 ma anche e soprattutto non se ne apprezza la coerenza rispetto alle domande attoree che, lungi dall'essersi fondate sulla tutela per i vizi del bene compravenduto o per la mancanza di qualità essenziali dello stesso, hanno avuto quali petita l'accertamento dell'inadempimento da parte del venditore dell'obbligo di consegna del bene oggetto della vendita (autocaravan SKY 50 tg.
CT 302 EG) e la conseguente risoluzione del contratto medesimo, oltre che, consequenzialmente, del contratto di finanziamento collegato, e la restituzione delle somme già pagate quale corrispettivo dell'acquisto; in particolare, le ragione delle predette domande è stata individuata dagli attori nella dedotta ineseguibilità della prestazione per impossibilità giuridica del venditore di trasferire la proprietà del bene, in quanto non titolare del relativo diritto dominicale al momento della stipula.
La fattispecie dedotta in giudizio non integra, pertanto, gli estremi della vendita di aliud pro alio, né quelli della vendita di cosa affetta da vizi redibitori, con conseguente inapplicabilità del regime decadenziale e prescrizionale previsto dall'art. 1495 c.c., pur invocato dall'appellante, che presuppone la denuncia del vizio entro otto giorni dalla scoperta e l'esercizio dell'azione entro un anno dalla consegna.
Essa va ricondotta, piuttosto, nel paradigma della risoluzione per inadempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1479 e 1453 c.c., con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., trattandosi di azione di tipo contrattuale.
Fermo quanto esposto, s'impone ora una riflessione in ordine alla decorrenza, nel caso concreto, del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2935 c.c. secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ossia dalla data in cui si realizza la possibilità giuridica per il titolare di farlo valere.
In tale prospettiva, con specifico riferimento all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso che in tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione medesima il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento, ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, sicché nell'ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non
8 immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell'adempimento eccede ogni limite di tolleranza (così Cass. civ. n. 11640/2003).
Quando poi, come nella specie, non risulta previsto un termine entro il quale la prestazione debba essere eseguita, il creditore potrebbe esigerla immediatamente, ma non è obbligato a costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c.: costituisce, a riguardo, approdo ermeneutico consolidato che, qualora il contratto non preveda un termine specifico per l'esecuzione della prestazione, la decorrenza del termine prescrizionale deve essere individuata nel momento in cui, avuto riguardo alla natura del rapporto, agli usi negoziali e all'interesse delle parti, risulti superata la soglia di normale tollerabilità dell'attesa da parte del creditore.
In questa prospettiva, è l'intollerabilità dell'inadempimento ad assumere rilievo quale criterio di delimitazione del dies a quo ai fini del decorso della prescrizione, quando, come nella specie, non sia stato previsto un termine convenzionale, la valutazione della quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, che, sulla base delle circostanze concrete del caso, è chiamato a stabilire se e quando l'attesa del creditore abbia cessato di essere compatibile con la buona fede contrattuale (Cass. civ. n. 40988/2021; Cass. civ. nn. 14243/2020; 19414/2010; 15796/2009).
Declinando il superiore insegnamento nella fattispecie in esame, evidenzia la Corte che la mancata previsione di un termine per la consegna del bene oggetto di compravendita – che nel caso in esame non risulta essere stato fissato dalle parti - impone di individuare il momento dell'inadempimento non già in astratto, bensì in concreto, avuto riguardo al contegno delle parti anche nella fase stragiudiziale, in questa prospettiva potendosi fare riferimento alla data in cui la si è posta definitivamente nelle condizioni oggettive di non potere CP_3 adempiere alla propria obbligazione di consegna dell'autocaravan (oppure di farne acquistare la proprietà ai , a voler configurare la vendita de qua ai sensi dell'art. Parte_4
1478 c.c.), avendo alienato a terzi il veicolo medesimo, con atto trascritto al P.R.A. in data 28 gennaio 2010.
Risulta documentato in atti, infatti, che gli acquirenti (odierni appellanti), non avendo ottenuto la consegna del veicolo acquistato, hanno effettuato in data 21 marzo 2014 un'ispezione presso il P.R.A., facendosi rilasciare apposita certificazione cronologica, avendo così preso cognizione certa, anzitutto, del fatto che, all'epoca della vendita, la non era proprietaria CP_3 del caravan, ma solo locataria in virtù di leasing stipulato con la titolare della proprietà,
Findomestic Leasing, locazione avente scadenza il 20 dicembre 2007, prorogata poi al 14 gennaio 2010.
Dalla visura in atti – prodotta dagli attori in primo grado – si ricava, poi, che la
, divenuta proprietaria del bene in data 13 gennaio 2010, lo ha trasferito a tale CP_3
9 con atto del 26 gennaio 2010, trascritto il successivo 28 gennaio 2010, rendendosi CP_6 così definitivamente inadempiente alle obbligazioni nascenti dal contratto di vendita stipulato nel novembre 2006 con i . Parte_4
È noto, infatti, che nelle obbligazioni senza prefissazione di un termine può parlarsi di inadempimento definitivo, come tale non più tollerabile, solo quando la prestazione divenga materialmente o giuridicamente impossibile, ovvero il soggetto manifesti, con atti e comportamenti concludenti, l'intenzione di non adempiere (cfr. in parte motiva Cass. civ. n.
5124/1997)
Orbene, dalla suddetta data del 28 gennaio 2010 a quella dell'introduzione del presente giudizio
(ottobre 2018) non è decorso evidentemente il termine decennale di prescrizione dell'azione di risoluzione della compravendita per inadempimento della (e, men che mai, CP_3 del contratto di finanziamento, la cui ultima rata, stando al modulo contrattuale in atti, avrebbe dovuto essere pagata dopo dieci anni – ossia 120 mesi – a partire dal quarto mese successivo alla sua stipula, ossia dal marzo 2007, dunque nel marzo 2017),
Tanto è sufficiente al fine di escludere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta (in primo grado) e qui ribadita dalla stessa, con particolare riferimento CP_4 alla pretesa di risoluzione del contratto stipulato da con la Parte_4
, mentre non può, di contro, attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione CP_3 del diritto medesimo ai due atti stragiudiziali di “diffida ad adempiere e costituzione in mora” rispettivamente del giugno 2015 e del maggio 2016 (prodotti in atti in primo grado).
Ciò non già in ragione del contenuto degli stessi – come vorrebbe l'appellante che, sul punto, ha dedotto che con essi gli acquirenti si sarebbero limitati a chiedere alla venditrice la consegna del bene senza esercitare il diritto alla risoluzione -, ma per il motivo, dirimente in punto di diritto, secondo il quale l'atto di costituzione in mora ex art. 2943, comma 4, c.c. è idoneo a interrompere la prescrizione solamente con riguardo ai diritti di credito e non anche rispetto ai diritti potestativi, tra cui rientra la risoluzione per inadempimento contrattuale, per i quali la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, con irrilevanza di ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora (v. Cass. civ. nn. 20705/2017; 6974/2017; 8417/2016; 25468/2010).
Col secondo motivo l'appellante censura la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, in particolare per avere ritenuto sussistente un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita del veicolo e il contratto di finanziamento stipulato dagli attori con Consum.it s.p.a. (oggi . Controparte_4
10 Tale ricostruzione, che ha condotto il primo Giudice, in applicazione della disciplina sul credito al consumo, a disporre la risoluzione del contratto di finanziamento quale effetto conseguito alla risoluzione del contratto di vendita, sarebbe, secondo la appellante, priva di CP_4 fondamento sia sotto il profilo testuale, che sotto quello giuridico, non essendo ravvisabile, a suo dire, alcun vincolo di interdipendenza — né di natura legale, né volontaria — tra i due negozi, i quali dovrebbero, piuttosto, ritenersi autonomi e distinti nella loro struttura e funzione causale.
Sostiene, infatti, che, in assenza nella specie di un accordo tra finanziatore e fornitore, che attribuisse al primo la “esclusiva” per la concessione di credito ai clienti del fornitore — presupposto necessario, ai sensi dell'art. 42 del codice del consumo applicabile ratione temporis, per consentire al consumatore di agire nei confronti del finanziatore —, la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del fornitore non avrebbe potuto in alcun modo incidere sull'efficacia e vincolatività del rapporto creditizio, rimasto autonomo e pienamente obbligatorio per i mutuatari.
Il contratto di finanziamento – continua parte appellante –, stipulato in data 13 novembre 2006 per l'importo di € 32.000,00, costituirebbe un mero prestito personale con cui l'allora Consum.it s.p.a. si era obbligata, anche a norma dell'art. 6 del contratto, a rimborsare “l'intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate” in esso, del tutto privo di condizione e/o di vincolo di scopo.
A suo dire la mera enunciazione nel testo contrattuale che il mutuatario avrebbe utilizzato la somma erogatagli per una data attività ovvero per conseguire un determinato risultato non sarebbe idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata a pag. 19 dell'atto di appello), per aversi tale tipologia di negozio è necessario che concorra anche un interesse diretto e specifico del mutuante.
Ribadisce che nessun collegamento di natura legale, né di tipo negoziale, sarebbe intercorso tra il contratto di finanziamento e l'impiego, da parte dei , delle somme Parte_4 da loro ricevute: ed infatti – evidenzia –, sebbene nel contratto di finanziamento sia stata indicata la finalità prevalente del prestito, sarebbe stato, nondimeno, espressamente stabilito che: “l'indicazione della finalità ha valore puramente statistico. Resta esclusa qualsiasi responsabilità di Consum.it in merito alla destinazione della eventuale somma erogata al
Cliente, anche ai sensi dell'art.125 quinquies del Testo Unico Bancario, non ricorrendo le condizioni previste nella normativa vigente e non trattandosi pertanto di un prestito finalizzato
a finanziare la fornitura di un bene o di un servizio”.
11 Aggiunge che Consum.it s.p.a. avrebbe regolarmente adempiuto l'obbligo a suo carico di erogare integralmente le somme concesse in prestito direttamente ai , Parte_4 con la conseguenza che, a prescindere dall'utilizzo concretamente da loro effettuato di dette somme, gli stessi ne avrebbero comunque tratto beneficio, essendo, perciò, tenuti al pagamento delle rate elargite.
Evidenzia anche che la pendenza di un contratto di locazione finanziaria sul bene compravenduto non costituirebbe elemento idoneo a compromettere la validità del negozio, dato che l'utilizzatore, nella specie avrebbe potuto legittimamente Parte_3 riscattare il bene e trasferirne la proprietà agli acquirenti, i quali, peraltro, avrebbero potuto conoscere tale circostanza in quanto emergente dalla visura P.R.A. (prodotta in atti).
Conclude, pertanto, nel senso che dovrebbe escludersi qualsiasi responsabilità della CP_4 stessa in relazione al contratto di vendita, non sussistendo alcun collegamento negoziale o legale tra i due rapporti contrattuali.
Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante pone a fondamento della propria doglianza essenzialmente l'assunto della mancanza di collegamento tra il finanziamento, da un lato, e la vendita, dall'altro, ricavandolo, anzitutto, dal fatto che nel caso in esame non sarebbe stata prevista nel contratto di prestito la clausola di “esclusiva”, che, secondo l'art. 42 del codice del consumo nel testo vigente ratione temporis (prima cioè della sua abrogazione ad opera del D. Lgs. n. 141/2010), costituiva conditio sine qua non dell'azione del consumatore contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, in caso di inadempimento del fornitore.
Questa impostazione – osserva il Collegio - contrasta con l'insegnamento invalso pacificamente nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale, posto che nell'art. 42 anzidetto è stata trasfusa la norma ex art. 125 T.U.B., nella vigenza dello stesso (anteriormente, cioè, alla riforma del d. lgs. n. 141 del 2010), in tema di vendita dei beni di consumo, in ipotesi d'inadempimento contrattuale da parte del fornitore, il compratore può domandare la risoluzione del contratto di credito collegato, con conseguente diritto alla restituzione delle somme, pure nel caso in cui non vi sia una clausola di esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti del fornitore;
e ciò in virtù dell'esistenza di un collegamento negoziale di fonte legale tra i due contratti (tra le tante si vedano Cass. civ. nn. 19434/2021;
32915/2018; 19000/2016; 19522/2015; 20477/2014).
Come bene evidenziato anche dal primo Giudice, è oltremodo granitico l'orientamento del
Giudice nomofilattico che ha chiarito come il collegamento tra il contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di determinati beni o servizi ed il contratto di acquisto dei medesimi
12 abbia fonte legale, la quale prescinde dalla sussistenza di un'“esclusiva” del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori, non avendo alcun rilievo in senso contrario la volontà dei contraenti.
Secondo il Giudice di legittimità, più in particolare, mentre prima dell'introduzione delle norme di cui all'art. 121 e ss. del T.U.B il riscontro dell'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il successivo contratto volto a procurare l'acquisto per il quale era stata richiesta la somma mutuata presupponeva che il collegamento scaturisse dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trovasse la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, a seguito dell'introduzione della disciplina del T.U.B. è stata positivizzata e fornita una precisa nozione di credito al consumo, ossia “la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”, prevedendo anche le categorie di soggetti cui è riservato il relativo esercizio.
Il dato normativo è ora inequivocabilmente nel senso di riconoscere l'esistenza di un collegamento tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto, dovendosi ribadire – continua il Giudice nomofilattico - che per i contratti in questione (di credito al consumo) è la stessa legge a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente.
Si tratta di un collegamento negoziale in senso propri, dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie, senza che sia necessaria l'esistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, contemplato nell'art. 125.
Posti siffatti consolidati principi di diritto vivente, nel caso di specie non è revocabile in dubbio che il contratto stipulato dai con la Consum.it (oggi Parte_4 [...]
rientri nell'ambito del contratto di credito al consumo di cui al Controparte_4 citato art. 121 T.U.B., del quale presenta tutte le caratteristiche di forma e contenuto, dato che dal testo del negozio prodotto in atti, intitolato “richiesta di finanziamento per acquisto beni/servizi” e contenente l'indicazione delle parti del rapporto di finanziamento, la
13 specificazione del bene oggetto dell'acquisto, del suo prezzo, dell'ammontare del finanziamento, delle modalità di pagamento, del TAN e del TAEG, del numero di rate e quant'altro, nonché sottoscritto anche dalla si evince Parte_3 inequivocabilmente che si è trattato di un'operazione di finanziamento finalizzata all'acquisto di un bene determinato – autocaravan modello Sky 50 targato CT 302 EG - scelto dai prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel Parte_4 contratto di finanziamento e pagato direttamente dalla finanziatrice Consum.it al fornitore
( ). CP_3
Nel contratto è, infatti, è espressamente indicato che la somma mutuata di € 32.000,00 (da restituire in 120 rate da euro 416,50 ciascuna, TAN 9,00% e TAEG 9,50%) sarebbe stata finalizzata all'acquisto del summenzionato autocaravan Sky 50 per il prezzo di € 35.00,00, di cui 3.000,00 già anticipati in contanti.
Siffatte circostanze, oltre a confermare la destinazione specifica del finanziamento alla fornitura di quel bene, evidenziano la stretta connessione funzionale tra i due negozi giuridici: il contratto di credito non si limita, invero, a menzionare genericamente l'utilizzo della somma mutuata, ma ne precisa la destinazione concreta, indicando che l'importo finanziato è stato erogato direttamente dall'ente finanziatore al venditore del bene, rendendo palese la strumentalità del finanziamento rispetto alla compravendita. E ciò, unitamente alla chiara individuazione del bene all'interno del contratto, integra pienamente la seconda delle condizioni previste dall'art. 121, lett. d), T.U.B., e consente di qualificare il rapporto come contratto di credito collegato ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
Senza tacere, ad ulteriore sostegno, che il finanziamento risulta elargito da un intermediario finanziario in favore di una persona fisica che ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale.
Del resto su tale ricostruzione operata dal primo Giudice le contestazioni sollevate dall'appellante – secondo le quali, in sintesi, le somme sarebbero state erogate da Consum.it direttamente ai in maniera autonoma e slegata da qualsivoglia finalità Parte_4
e dall'utilizzo concreto che poi le parti avrebbero fatto, laddove l'indicazione della finalità per la quale il prestito sarebbe stato erogato avrebbe avuto, nella specie, valore puramente statistico
– non sono in primis ammissibili in quanto si fondano sull'allegazione di circostanze non addotte in primo grado dalla stessa convenuta, e quindi nuove;
sono, in ogni caso, infondate in quanto contrastano con le emergenze degli atti secondo cui la somma oggetto di finanziamento non è stata erogata direttamente ai , come vorrebbe l'appellante, bensì, Parte_4 come di regola avviene in operazioni simili e come risulta pacificamente dalla “ricevuta di bonifico” prodotta in atti in primo grado dagli attori, alla Parte_3
14 Confliggono, inoltre, col testo del contratto medesimo, il quale univocamente, come si è specificato poco sopra, depone nel senso della sua piena conformità alla tipologia del “contratto di credito” di cui al citato art. 121 T.U.B., senza che la mera affermazione della valenza puramente “statistica” dell'indicazione della finalità del prestito (argomento introdotto dalla
, peraltro, per la prima volta in sede di appello) possa valere, ove anche leggibile, a CP_4 inficiare la comprovata ricostruzione dell'operazione quale contratto di credito al consumo.
Riconosciuta, dunque, l'assoluta infondatezza dell'assunto dell'appellante circa la mancanza di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, vale ricordare, in chiusura dell'argomento, che, secondo insegnamento pacifico della Suprema Corte, la risoluzione della vendita per inadempimento del venditore travolge il contratto di finanziamento (credito al consumo) sottostante proprio per via del collegamento negoziale a carattere funzionale sussistente tra i due, di matrice legale, in virtù del quale i due negozi vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico)
L'esistenza di questo collegamento negoziale comporta, infatti, che le vicende del contratto di compravendita si ripercuotano sul contratto di finanziamento ad esso geneticamente e funzionalmente collegato;
i negozi collegati, invero, si caratterizzano per il fatto che, pur conservando una propria causa autonoma, si trovano tra loro in rapporto di interdipendenza funzionale finalizzata alla realizzazione di un risultato economico unitario e complesso, che dà luogo ad una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, tale che le vicende dell'uno si ripercuotono necessariamente sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia in base al principio del “simul stabunt, simul cadent”
(tra le tante v. da ultimo Cass. civ. n. 18006/2025; 15757/2014; 7255/2013).
Nel caso concreto, di fronte all'acclarato definitivo inadempimento da parte di degli obblighi di consegna del bene (e/o di farne acquistare al compratore la CP_3 proprietà, a voler qualificare la vendita in oggetto ai sensi dell'art. 1478 c.c.), il finanziamento ha perso la sua funzione economico-giuridica, rendendo la prestazione inutilizzabile, con la conseguenza che, in applicazione del principio dell'interdipendenza funzionale tra i contratti collegati, la sopravvenuta impossibilità della causa, derivante dalla risoluzione del contratto di compravendita, comporta la caducazione del contratto di finanziamento, con diritto del consumatore alla restituzione delle somme eventualmente versate e alla sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate residue (Cass. civ. n. 16315/2007).
Ne deriva il rigetto del motivo d'appello in esame, in tutte le sue articolazioni.
15 Col terzo motivo l'appellante censura l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda di rivalsa proposta nei confronti di , in via gradata, per il caso di eventuale CP_3 condanna della al rimborso delle somme versate dai coniugi . CP_4 Parte_4
Deduce al riguardo che, ai sensi dell'art. 125-quinquies del T.U.B., la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di restituire al consumatore le rate già corrisposte, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, riconoscendo nel contempo, al medesimo finanziatore, il diritto di ripetizione nei confronti del fornitore.
Lamenta, pertanto, che il Giudice di prime cure, pur a fronte di una domanda espressa e specifica, abbia omesso qualsivoglia statuizione sul punto, e conclude chiedendo la condanna della a rifondere le somme dovute ai predetti consumatori. CP_3
La doglianza non può accogliersi.
Con la comparsa di costituzione di primo grado – tempestivamente depositata in data 27 novembre 2018, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 702 bis, comma
3, c.p.c. (nel testo allora vigente) – la AN ha avanzato in via riconvenzionale, seppure subordinatamente all'eventuale accoglimento delle richieste avverse, domanda di concessione di “azione di rivalsa” in danno di in relazione Parte_3 alle somme al pagamento delle quali fosse stata condannata in favore degli attori.
Il Tribunale l'ha implicitamente rigettata.
In questa sede la , dolendosi di tale statuizione (a suo dire omessa), ha chiesto la CP_4 condanna della lla corresponsione della somma che sarebbe costretta Parte_3
a pagare ai predetti . Parte_4
La s.a.s. appellata ha resistito sul punto, deducendo che nessun diritto di rivalsa competerebbe alla , stante la nullità del collegamento negoziale tra i due contratti e, in ogni caso, che CP_4 il riconoscimento di tale diritto potrebbe essere effettuato nei limiti di quanto erogato a suo tempo da Consum.it s.p.a., e cioè € 32.150,00, detratti € 12.869,85 per rate pagate dalla deducente medesima a Consum.it, come riconosciuto dagli stessi attori in primo grado.
La domanda di “rivalsa” avanzata dall'appellante non merita accoglimento e non già per la ragione dedotta da (nullità del collegamento negoziale tra i due contratti) - CP_3 dal momento che, secondo quanto si è detto in sede di disamina del secondo motivo di appello,
è da ritenere valido, pienamente efficace e legalmente fondato, nella specie, il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita dell'autocaravan da parte dei CP_7
(risolto per inadempimento della , con pronuncia divenuta
[...] CP_3
16 giudicato interno) e il contratto di finanziamento stipulato con l'allora Consum.it s.p.a. -, bensì per il motivo di cui appresso.
L'appellante, invero, invoca a fondamento della pretesa in esame il disposto dell'art. 125 quinquies del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), rubricato “inadempimento del fornitore” – introdotto in attuazione della direttiva 87/102/CEE e, successivamente, recepito nella direttiva
2008/48/CE –, il quale disciplina espressamente le conseguenze dell'inadempimento del fornitore nel quadro dei contratti di credito collegati (quali quelli in oggetto).
La norma prevede che in detti contratti, qualora il fornitore dei beni o dei servizi non adempia le proprie obbligazioni contrattuali, il consumatore, previa costituzione in mora del fornitore rimasta infruttuosa, può ottenere la risoluzione del contratto di credito, purché sussistano, in relazione al contratto di fornitura, le condizioni di cui all'art. 1455 c.c..
La risoluzione del contratto di credito comporta, in tal caso, l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già corrisposte, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, ma non comporta (però) che il consumatore debba rimborsare al finanziatore le somme da quest'ultimo già versate al fornitore.
È fatto salvo, nondimeno, il diritto del finanziatore, nei confronti del fornitore, di ottenere in restituzione l'importo versato, al fine di riequilibrare il rischio gravante sul primo.
La previsione normativa in parola prevede, dunque, un rimedio specifico in favore del consumatore, in presenza del suddetto collegamento negoziale di fonte legale, consentendogli l'azione diretta nei confronti del finanziatore in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi (di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102/CE), costituente – come affermato da ultimo dalla Suprema Corte – “una protezione supplementare offerta nei riguardi del creditore”, la quale si aggiunge alle azioni che il consumatore potrebbe già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale, mantenendo, comunque, il meccanismo della sussidiarietà, posto che, per l'esercizio di detta azione diretta, rimangono pur sempre necessarie, sebbene sufficienti, la messa in mora del fornitore e la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., ovvero che l'inadempimento del fornitore sia connotato dalla gravità necessaria a determinare la risoluzione del contratto.
Ciò significa – sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte – che, in virtù di tale speciale tutela, non necessariamente il consumatore debba esercitare l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento nei confronti del fornitore, ma che, comunque, i presupposti di detta risoluzione, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da quella consumeristica più favorevole, debbano essere accertati, anche incidenter tantum, dal giudice adito con azione diretta (così, da ultimo, Cass. civ. n. 6639/2025).
17 Dunque, il diritto del finanziatore (nel caso che ci occupa, la ) “di ripetere” dal fornitore CP_4
(in tal caso la ) le somme “rimborsate” al consumatore (in tal caso i CP_3
), a seguito dell'accertato inadempimento del contratto di fornitura, è Parte_4 un rimedio peculiare, previsto ed attivabile nella specifica ipotesi di azione diretta del consumatore verso il finanziatore esperita (fruttuosamente) ai sensi del citato art. 125 quinquies
T.U.B..
Questo elemento tecnico-giuridico va tenuto necessariamente presente ai fini della soluzione della questione di cui al terzo motivo di appello.
Vale notare, invero, che, nel caso all'attenzione del Collegio, i hanno Parte_4 esercitato l'azione ordinaria di risoluzione del contratto di vendita, previo accertamento della relativa responsabilità della invocando, conseguentemente, anche la Parte_3 risoluzione di quello di finanziamento per via del collegamento funzionale giuridico-economico tra i due contratti, di matrice legale, ex art. 121 e segg. T.U.B. secondo quanto si è detto sin qui, ed hanno chiesto, per l'effetto, che sia la , che la , fossero condannate CP_3 CP_4
“in solido” alla restituzione della somma da loro corrisposta, pari a € 45.899,50.
Il Tribunale, come si è detto, ha accolto le domande, per l'effetto condannando tutte e due le parti convenute, in solido tra loro, alla restituzione agli attori della somma versata alla
Consum.it s.p.a. (al netto di quanto già corrisposto dalla , pari a € Parte_3
30.029,65, oltre interessi di legge.
In questo quadro, non può ragionarsi tecnicamente in termini di “ripetizione” delle somme pagate dalla ai sensi dell'art. 125 quinquies T.U.B., in quanto – si ripete – il “diritto CP_4 di ripetizione” previsto da tale norma presuppone l'esercizio, da parte del consumatore, della peculiare azione diretta nei confronti del finanziatore, con il suo accoglimento, né, sotto altro profilo, può concretamente riconoscersi alla AN il diritto di “rivalersi” su delle somme al cui pagamento è stata condannata in favore degli originari CP_3 attori, trattandosi di una condanna chiesta e pronunciata dal Tribunale in via solidale.
Il meccanismo dell'azione diretta e dei suoi effetti ex art. 125 quinquies T.U.B. è quello di trasferire sul finanziatore il rischio dell'inadempimento del fornitore, che normalmente grava sul cliente: in caso, infatti, d'inadempimento del fornitore, il cliente potrà rivolgersi direttamente (solo) al finanziatore, il quale, una volta pagato, potrà riavere dal fornitore quanto corrisposto al cliente.
Nell'ipotesi diversa, qual è la presente, in cui gli acquirenti (consumatori) hanno agito non in via diretta verso il finanziatore, ma, in primis, con l'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita verso la società venditrice, con conseguente estensione della domanda di risoluzione nei confronti della AN finanziatrice (stante il collegamento
18 negoziale di fonte legale tra i due contratti), essendo stata giudizialmente riconosciuta la responsabilità solidale di entrambe le convenute, non può operare il meccanismo di cui all'art. 125 quinquies T.U.B., mancandone il suddetto presupposto giuridico essenziale, e nemmeno l'azione di “rivalsa”.
Vale ricordare che questo termine evoca una finalità lato sensu recuperatoria, costituendo uno strumento a disposizione del solvens per rimuovere il depauperamento patrimoniale risentito.
Il sistema del codice civile non disciplina quella di “rivalsa” come azione di carattere generale, prevedendo, piuttosto, una varietà di istituti tra loro eterogenei – diversamente denominati quale
“regresso”, “rivalsa”, “pagamento con surrogazione” – accomunati solo dalla ratio ispiratrice rappresentata dall'attribuzione al solvens della facoltà di recuperare in tutto o in parte, a seconda dei casi, quanto pagato, facoltà che deve essere conformata, di volta in volta, alla specificità della fattispecie, sì da redistribuire il sacrificio patrimoniale fra i soggetti in modo che ciascuno risponda in misura correlata al proprio interesse nella vicenda obbligatoria.
Può darsi, infatti, che il solvens debba eseguire nei confronti del creditore la prestazione dovuta posta “anche” a suo carico in quanto contitolare, allo stesso titolo o per titoli diversi, dell'interesse debitorio, oppure vi potrebbe essere non coincidenza, bensì dissociazione, tra il titolare dell'interesse passivo ed il solvens, il quale interviene nella vicenda obbligatoria, eseguendo il pagamento dovuto da altri, per contratto o per legge.
Posto ciò in linea più generale e non essendo questa la sede per approfondimenti teorici dei vari istituti, ai fini precipui che ci occupano è importante rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore: essa, perciò, non è ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del creditore per l'intero
(salva solo l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito nella misura determinata, per regolamentare i rapporti interni tra i condebitori solidali, che, evidentemente,
è istituto diverso da quello di rivalsa, come sopra delineato. Tra le altre cfr. Cass. civ. nn.
25087/2020; 28987/2019; 8371/2000)
In questo quadro, il ragionamento dell'appellante si appalesa inficiato in iure dalla pretesa
(erronea) che l'invocata azione di “rivalsa” trovi, nella specie, il suo fondamento nel “diritto alla ripetizione” di cui al citato art. 125 quinquies T.U.B., mentre, in realtà, in presenza di un vincolo di solidarietà riconosciuto affermato dal primo Giudice e non oggetto di impugnazione specifica in parte qua, sussiste in questa sede un'evidente preclusione al riconoscimento della pretesa della di rivalersi su , dato che – si ripete CP_4 CP_3
-, in linea con l'insegnamento del Giudice di legittimità sopra richiamato, vi è giuridica
19 incompatibilità tra la “rivalsa” e la solidarietà dell'obbligazione, presupponendo la prima che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore, e non essendo, perciò, ipotizzabile in presenza di più debitori tenuti in solido, come nella specie acclarato con sentenza non oggetto di impugnazione in parte qua, che, una volta pagato, l'uno possa
“rivalersi” sull'altro (salvo, comunque, il “regresso” di cui all'art. 1299, comma 1, c.c. – da distinguere, ontologicamente e giuridicamente, dalla “rivalsa” come si è spiegato più sopra).
Col quarto e ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta il capo relativo alle spese processuali, deducendo che la corretta valutazione delle domande formulate dalle parti avrebbe dovuto condurre il primo Giudice a condannare le controparti al rimborso delle stesse in suo favore.
Il motivo non merita accoglimento.
Immune da censure è, infatti, la sentenza di primo grado in punto di spese avendo il Tribunale fatto buon governo del principio della soccombenza di cui al primo comma dell'art. 91 c.p.c. laddove ha posto il rimborso delle spese a carico solidale delle parti convenute, prevalentemente perdenti sulle domande attoree.
È appena il caso di evidenziare, da ultimo, che la richiesta di riforma della sentenza di primo grado (con rigetto delle domande attoree), avanzata dall'appellata el Parte_3 presente proc. n. 13/2023 R.G., non sono ammissibili essendo state formulate nella comparsa di costituzione depositata il 3 maggio 2023, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione (24 aprile 2023), non potendo valere, perciò, quale appello incidentale.
2) APPELLO nel proc. n. 369/2023 R. G. ( . Parte_3
Come si è accennato sopra, la ha proposto Parte_3 appello (autonomo), con atto notificato a quest'ultima e ai in data 8 Parte_4 maggio 2023, avverso la medesima sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1299/2022 dell'8 novembre 2022 (già impugnata come sopra dalla Controparte_4
.
[...]
Ne è derivata l'iscrizione del procedimento al n. 369/2023 R.G..
Il gravame si è articolato in tre motivi, con i quali la società ha dedotto, in primis, l'omessa e/o carente e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all'eccezione di
20 improcedibilità del giudizio per mancato avvio della negoziazione assistita, basata essenzialmente sul difetto di notifica e sula violazione dei principi sottesi all'art. 170 c.p.c.; ha poi denunciato l'omessa e/o carente e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al raggiungimento della prova dell'esistenza del contratto di compravendita, l'omessa errata valutazione delle prove, la violazione dei principi di diritto previsti dagli art. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1376, 2721, 2727, 2729 c.c. e, infine, l'omessa e/o carente e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al raggiungimento della prova dell'esistenza di un accordo in ragione del quale la somma erogata da Consum.it sarebbe appartenuta nella misura del 50% a e la violazione dei principi di diritto previsti Parte_3 dagli art. 115 e 116 cpc in relazione agli artt. 1376, 2721, 2727, 2729 c.c..
In punto di diritto processuale deve premettersi che è ius receptum per costante e consolidato insegnamento della Suprema Corte, anche di recente ribadito, che l'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione (così Cass. Civ. nn. 33127/2024; 3830/2020;
26811/2019; 15687/2001), laddove l'espressione “depositato” deve essere intesa, come si evince dalla parte motiva delle citate sentenze della S.C., in caso di appello, quale notifica dell'atto di impugnazione.
Orbene, nel caso in esame l'appello della el giudizio n. 369/2023 R. Parte_3
G. è stato notificato alle controparti, come detto, in data 8 maggio 2023, ossia abbondantemente oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza del 24 aprile 2023 alla quale la stessa era stata citata a comparire con l'atto di appello notificatole dalla CP_3 [...] proc. n. 13/2023 R. G.), essendo perciò intempestivo ai Controparte_4 sensi e per gli effetti di cui all'art. 343, comma 1, c.p.c. e, come tale, inammissibile.
L'inammissibilità non deriva, come invece sostenuto dalla difesa , dal Parte_4 fatto che sarebbe decorso per la il termine breve di impugnazione per effetto CP_3 della notificazione dell'impugnazione principale, essendo pacificamente ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. sia se riguardi un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, sia se investa lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (ex multis v. Cass. civ. 10477/2024; S. U. 8486/2024).
21 Ciò che conta ai fini dell'ammissibilità dell'appello autonomo convertibile in appello incidentale, è, però, che esso sia proposto con atto depositato nel rispetto del termine di cui al primo comma dell'art. 343 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), ossia venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di appello “principale”; condizione che nella specie, come detto, non risulta rispettata.
Donde l'inammissibilità dell'appello di nel proc. n. 369/2023 R.G.. Parte_5
3) LE SPESE di LITE.
Sulle spese di lite va ricordato che il loro regime deve essere stabilito tenendo conto della regola di carattere generale per cui, sebbene riuniti, ciascun giudizio mantiene la propria autonomia, dovendosi perciò, in linea di principio, valutare partitamente le posizioni ed i rapporti processuali dell'uno e degli altri (cfr. Cass. Civ. nn. 27295/2022; 15860/2014; 15954/2006).
Tanto premesso, nel caso in esame, quanto al primo giudizio (n. 13/2023 R.G.), appare opportuno distinguere il rapporto processuale tra la appellante e i CP_4 CP_7
, da un lato, e quello tra la predetta appellante e la dall'altro.
[...] CP_3
Quanto al primo, stante la totale soccombenza di parte appellante, la stessa deve essere condannata al rimborso delle spese del presente grado in favore dei – Parte_4 pur con la precisazione di cui più avanti quanto alla fase decisionale -, che si liquidano in base ai parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al disputatum (scaglione di € 26.001 a € 52.000), applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della natura della controversia nel presente grado e delle questioni da essa implicate, di bassa difficoltà, determinandole perciò in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario - di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. civ. n. 8561/2023) e € 1.735 per la fase decisionale (salvo, per questa fase, quanto si preciserà più avanti) -, senza l'aumento, solo facoltativo, per la pluralità di parti assistite, vista la loro identica posizione processuale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Quanto al rapporto processuale tra la appellante e l'appellata CP_4 Parte_3 appare equo, invece, compensare tra loro le spese del presente grado in ragione dei 2/3, tenuto conto della parziale coincidenza delle posizioni di entrambe – avendo la Parte_3 parzialmente aderito, nella sostanza, alle ragioni dell'appello nella parte relativa alla risoluzione dei contratti ed al rimborso delle somme versate dai -, ponendo la Parte_4 restante quota di 1/3 a carico della , pari a € 1.665 (liquidato l'onorario in base agli CP_4 stessi criteri suddetti), stante il rigetto della domanda di rivalsa dalla stessa avanzata ai danni
22 della oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA Parte_3
(ove dovuta).
Anche per il giudizio riunito è opportuno operare una distinzione tra i due rapporti processuali, quello, cioè, tra l'appellante e i e, Parte_3 Parte_4 rispettivamente, quello tra la prima e la CP_4
In relazione al primo, stante l'inammissibilità dell'appello, la per la Parte_3 regola della soccombenza (pacificamente applicabile anche in ipotesi di pronunce in rito), va condannata al rimborso delle spese in favore degli appellati , dato che Parte_4 il gravame ha riguardato essenzialmente la contestazione delle domande da loro formulate, accolte dal primo Giudice.
L'onorario della fase di studio, della fase introduttiva e di quella di trattazione – fasi tutte antecedenti alla riunione dei due procedimenti - va liquidato, seguendo gli stessi parametri e criteri sopra indicati, nella misura di complessivi € 3.261,00 (come sopra ripartiti), mentre quanto alla fase decisionale, svoltasi dopo la riunione, va liquidato l'importo di € 520,50 (pari all'aumento del 30% dell'onorario ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 4 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, liquidato come sopra per detta fase nella misura di €
1.735,00. Cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ. n. 13276/2018; 17095/2009).
Sul punto giova precisare che il rimborso dell'onorario complessivo per la fase decisionale
- pari alla somma di € 1.735,00 + 30%, ossia € 2.255,50 - va posto a carico solidale di entrambi i rispettivi appellanti nei giudizi riuniti (v. Cass. civ. n. 17281/2011).
Sono inoltre dovuti il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Massimo Alosi.
Appare equo, infine, compensare interamente le spese tra l'appellante e la CP_3
, dal momento che nei confronti della stessa non sono state (dalla prima) avanzate CP_4 domande, né contestazioni specifiche.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e ss. mm. ii., secondo cui “(…) quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1 bis (…)”, si dà atto della sussistenza, quanto alla appellante (nel CP_4 proc. n. 13/2023 R.G.) e, rispettivamente, quanto alla nel proc. riunito Parte_3
n. 369/2023 R.G.), dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
23
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti rispettivamente da
[...] in persona del legale rappresentante p. t. (proc. n. Controparte_4
13/2023 R. G.), contro e e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
con atto notificato il 4 gennaio 2023, e da Controparte_3 ontro e Controparte_3 Controparte_1 [...]
e nei confronti di con atto CP_2 Controparte_4 notificato il 8 maggio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 1299/2022 emessa l'8 novembre 2022, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello di in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t. (n. 13/2023 R.G.);
• dichiara inammissibile l'appello (da intendersi incidentale) della Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t. (proc. n. 369/23 R.G.);
[...]
• condanna la in persona del legale CP_4 Controparte_4 Controparte_4 rappresentante p.t., al rimborso delle spese del presente grado di giudizio (proc. n. 13/2023
R.G.) in favore di e liquidate, a titolo di Controparte_1 Controparte_2 onorario, in complessivi € 3.261,00 per la fase di studio, introduttiva e di trattazione (per la fase decisionale si dirà infra), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA (ove dovuta), distraendole in favore del difensore anticipatario avv. Massimo Alosi;
• dichiara compensate tra la e la Controparte_4 nelle persone dei rispettivi legali Parte_3 rappresentanti p.t., le spese del presente grado nel giudizio n. 13/2023 R. G. in ragione dei
2/3, ponendo la restante quota di 1/3 – liquidata in complessivi € 1.665,00 – a carico della appellante, in persona del legale rappresentante p.t., oltre rimborso spese generali CP_4 nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• condanna in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., al rimborso delle spese del presente grado di giudizio (proc. n. 369/2023
R.G.) in favore di e liquidate, a titolo di Controparte_1 Controparte_2 onorario, in complessivi € 3.261,00 per la fase di studio, introduttiva e di trattazione (per la fase decisionale si dirà infra), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA (ove dovuta), distraendole in favore del difensore anticipatario avv. Massimo Alosi;
• quanto al compenso per la fase decisionale (dei due procedimenti riuniti), condanna in solido la e Controparte_4 Parte_3
nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al rimborso dello stesso
[...]
24 in favore dei , liquidato in complessivi € 2.255,00, oltre rimborso Parte_4 forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA ove dovuta;
• dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio nel proc. n.
369/2023 R.G. tra la e la Parte_3 CP_4 [...]
nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; Controparte_4
• dà atto che sussistono i presupposti perché ciascuno degli appellanti nei giudizi riuniti nn.
13/2023 e 369/2023 R.G. – ossia, rispettivamente, Controparte_4
e nelle persone dei rispettivi legali
[...] Parte_3 rappresentanti p.t. -, in quanto rispettivamente soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa rispettiva impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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