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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 9.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3825 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio AL, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/09/2022 ed iscritto al n 3825 - 2022 RG , vertente tra
c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Grazia Mirarchi c.f.:
in qualità di legale convenzionato del patronato C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 89135 Reggio CP_1
AL, Via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
Controparte_2
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio
AL Corso Garibaldi 635, in persona del per la Controparte_3
AL AL dott. , elettivamente domiciliato in Reggio CP_4
AL, Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF ), che lo rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_3 di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 Persona_1 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: 1 Motivazione contestuale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 02.09.2022 la ricorrente chiede riconoscimento di malattia professionale ed espone che:
- dall'1/08/1974 svolge attività di pasticcera, presso il proprio laboratorio, essendo titolare di un'azienda artigiana, come risulta dall'estratto conto previdenziale allegato;
- durante l'attività lavorativa la sig.ra prende e trasporta sacchi di Parte_1 farina, zucchero ecc. dal deposito al laboratorio, impasta, realizza prodotti dolciari, inforna, effettua la pulizia delle attrezzature da lavoro, ecc, eseguendo tali attività con continuità per tutto il turno di lavoro;
- lo svolgimento di tali attività lavorative ha causato alla sig.ra Parte_1 danni alle spalle in particolare: Artropatia degenerativa spalle bilaterale;
- la malattia denunciata è tabellata con riferimento alle “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue;
- per la patologia in questione presentava denuncia all' e per essa CP_2 veniva aperta la pratica di malattia professionale la n. 518681067 del
29/11/2021 - gestione: 123;
- l' respingeva la domanda in data 16/03/2022, poiché veniva escluso CP_2 il nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stata esposta e la malattia denunciata, contro di essa, in data 23.03.2022, veniva fatta opposizione pure respinta, per cui la necessità di proporre la domanda giudiziale per cui è causa al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale e di un danno biologico pari al 6% o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- per altre patologie l' ha già riconosciuto un danno biologico CP_2 complessivo del 7% e, quindi, l'eventuale danno biologico da accertarsi dovrà a questo essere riunificato.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l che CP_2 chiede il rigetto del ricorso per insussistenza del nesso causale e mancata esposizione a rischio morbigeno, eccepisce che la malattia non è tabellata per l'attività lavorativa dedotta da controparte, che i sanitari dell non CP_2 hanno nemmeno riscontrato la patologia oggetto di giudizio, le fonti di rischio, che espressamente si contestano, sono solo enunciate da controparte e non risulta in alcun modo provato e documentato che l'odierna ricorrente sia stata esposta a rischio di contrarre la patologia, peraltro a origine degenerativa, aspecifica e comune e costituiscono piuttosto la naturale
2 evoluzione di un quadro patologico artrosico comune e diffuso nella popolazione.
Inoltre precisa che i questionari compilati dalla lavoratrice artigiana, per quanto generici e imprecisi, in particolare con riferimento al presunto sovraccarico biomeccanico sulle spalle, attestano che il lavoro non comportava assunzione di posture incongrue a carico di tali distretti articolari e la ricorrente non usava strumenti vibranti.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Ai fini della decisione si è reso necessario disporre CTU medico-legale sulla persona della ricorrente. Dopo la nomina di un consulente (dr.
[...]
che non ha dato riscontro al conferimento dell'incarico, Persona_2
è stato designato il CTU dott. che ha regolarmente espletato Persona_3
l'incarico peritale. Le risultanze della consulenza tecnica d'Ufficio (brevemente ctu) escludono che la patologia denunciata sia da considerare malattia professionale e, siccome tratte all'esito di diligente indagine, vengono fatte proprie dal giudicante e devono intendersi qui interamente riportate e trascritte.
In primo luogo deve precisarsi che la patologia denunciata non è tabellata per la lavorazione svolta dalla ricorrente, come eccepito dall' . CP_2
Anche il CTU ha rilevato che l'artropatia di spalla risulta riportata nelle tabelle delle malattie professionali (D.M. 9.4.2008) al punto 76/b nel paragrafo delle malattie causate da impiego di utensili/attrezzature/macchine ed apparecchi “che trasmettono vibrazioni al sistema mano- braccio” (ed anche le nuove tabelle pubblicate sulla G.U. del 18.11.2023 confermano al punto 19/b quanto riportato nelle precedenti tabelle al punto 76/b). L'attività espletata dalla ricorrente non comporta l'impiego di attrezzature che trasmettono vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio (come avviene, invece, nel caso ad es. dell'uso di martelletto), pertanto l'infermità denunciata non può considerarsi malattia tabellata.
In estrema sintesi è emerso che “ per l'“Artropatia degenerativa spalla bilaterale” sofferta dalla Sig.ra non risultano Parte_1 soddisfatti i criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso causale e quindi della Malattia Professionale”. La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo della ricorrente e non suscettibile di censure, per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Pertanto il ricorso va rigettato.
3 § 4. Le spese legali vengono compensate in ragione della complessità dell'accertamento della malattia professionale non tabellata. Il costo della ctu viene posto in solido a carico delle parti e viene liquidato come da separato decreto.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali;
- pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio a carico, in solido, della ricorrente e dell' , liquidate come da separato decreto in favore del CP_2 consulente tecnico d'ufficio dott. . Persona_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio AL, 10/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 9.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3825 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio AL, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/09/2022 ed iscritto al n 3825 - 2022 RG , vertente tra
c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Grazia Mirarchi c.f.:
in qualità di legale convenzionato del patronato C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 89135 Reggio CP_1
AL, Via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
Controparte_2
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio
AL Corso Garibaldi 635, in persona del per la Controparte_3
AL AL dott. , elettivamente domiciliato in Reggio CP_4
AL, Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF ), che lo rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_3 di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 Persona_1 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: 1 Motivazione contestuale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 02.09.2022 la ricorrente chiede riconoscimento di malattia professionale ed espone che:
- dall'1/08/1974 svolge attività di pasticcera, presso il proprio laboratorio, essendo titolare di un'azienda artigiana, come risulta dall'estratto conto previdenziale allegato;
- durante l'attività lavorativa la sig.ra prende e trasporta sacchi di Parte_1 farina, zucchero ecc. dal deposito al laboratorio, impasta, realizza prodotti dolciari, inforna, effettua la pulizia delle attrezzature da lavoro, ecc, eseguendo tali attività con continuità per tutto il turno di lavoro;
- lo svolgimento di tali attività lavorative ha causato alla sig.ra Parte_1 danni alle spalle in particolare: Artropatia degenerativa spalle bilaterale;
- la malattia denunciata è tabellata con riferimento alle “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue;
- per la patologia in questione presentava denuncia all' e per essa CP_2 veniva aperta la pratica di malattia professionale la n. 518681067 del
29/11/2021 - gestione: 123;
- l' respingeva la domanda in data 16/03/2022, poiché veniva escluso CP_2 il nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stata esposta e la malattia denunciata, contro di essa, in data 23.03.2022, veniva fatta opposizione pure respinta, per cui la necessità di proporre la domanda giudiziale per cui è causa al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale e di un danno biologico pari al 6% o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- per altre patologie l' ha già riconosciuto un danno biologico CP_2 complessivo del 7% e, quindi, l'eventuale danno biologico da accertarsi dovrà a questo essere riunificato.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l che CP_2 chiede il rigetto del ricorso per insussistenza del nesso causale e mancata esposizione a rischio morbigeno, eccepisce che la malattia non è tabellata per l'attività lavorativa dedotta da controparte, che i sanitari dell non CP_2 hanno nemmeno riscontrato la patologia oggetto di giudizio, le fonti di rischio, che espressamente si contestano, sono solo enunciate da controparte e non risulta in alcun modo provato e documentato che l'odierna ricorrente sia stata esposta a rischio di contrarre la patologia, peraltro a origine degenerativa, aspecifica e comune e costituiscono piuttosto la naturale
2 evoluzione di un quadro patologico artrosico comune e diffuso nella popolazione.
Inoltre precisa che i questionari compilati dalla lavoratrice artigiana, per quanto generici e imprecisi, in particolare con riferimento al presunto sovraccarico biomeccanico sulle spalle, attestano che il lavoro non comportava assunzione di posture incongrue a carico di tali distretti articolari e la ricorrente non usava strumenti vibranti.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Ai fini della decisione si è reso necessario disporre CTU medico-legale sulla persona della ricorrente. Dopo la nomina di un consulente (dr.
[...]
che non ha dato riscontro al conferimento dell'incarico, Persona_2
è stato designato il CTU dott. che ha regolarmente espletato Persona_3
l'incarico peritale. Le risultanze della consulenza tecnica d'Ufficio (brevemente ctu) escludono che la patologia denunciata sia da considerare malattia professionale e, siccome tratte all'esito di diligente indagine, vengono fatte proprie dal giudicante e devono intendersi qui interamente riportate e trascritte.
In primo luogo deve precisarsi che la patologia denunciata non è tabellata per la lavorazione svolta dalla ricorrente, come eccepito dall' . CP_2
Anche il CTU ha rilevato che l'artropatia di spalla risulta riportata nelle tabelle delle malattie professionali (D.M. 9.4.2008) al punto 76/b nel paragrafo delle malattie causate da impiego di utensili/attrezzature/macchine ed apparecchi “che trasmettono vibrazioni al sistema mano- braccio” (ed anche le nuove tabelle pubblicate sulla G.U. del 18.11.2023 confermano al punto 19/b quanto riportato nelle precedenti tabelle al punto 76/b). L'attività espletata dalla ricorrente non comporta l'impiego di attrezzature che trasmettono vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio (come avviene, invece, nel caso ad es. dell'uso di martelletto), pertanto l'infermità denunciata non può considerarsi malattia tabellata.
In estrema sintesi è emerso che “ per l'“Artropatia degenerativa spalla bilaterale” sofferta dalla Sig.ra non risultano Parte_1 soddisfatti i criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso causale e quindi della Malattia Professionale”. La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo della ricorrente e non suscettibile di censure, per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Pertanto il ricorso va rigettato.
3 § 4. Le spese legali vengono compensate in ragione della complessità dell'accertamento della malattia professionale non tabellata. Il costo della ctu viene posto in solido a carico delle parti e viene liquidato come da separato decreto.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali;
- pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio a carico, in solido, della ricorrente e dell' , liquidate come da separato decreto in favore del CP_2 consulente tecnico d'ufficio dott. . Persona_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio AL, 10/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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