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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5716 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/12/2022 ed iscritto al n 5716 - 2022 RG , vertente tra
- cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Coppola (cod. fisc.:
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in C.F._2
Reggio Calabria - via Demetrio Tripepi n°65, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA con Sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , ( ), C.F._4 Controparte_2 C.F._5
DA C. RN ( ) e dall'avv. Ettore Triolo C.F._6
( ) successivamente costituitosi come nuovo C.F._7 difensore;
- resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente proponeva in data 27.12.2022 opposizione avverso e per l'annullamento dei seguenti avvisi di addebito:
- n°394 2022 00026053 44 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026057 48 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026054 45 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026058 49 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026055 46 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026052 43 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026056 47 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022, che gli sono stati tutti notificati dall' in data 25.11.2022, per il recupero CP_1 della indennità di disoccupazione agricola erogata durante gli anni dal 2011 al 2017, per l'importo complessivo di € 14.216,76. Esponeva :
- che trattasi di somme delle quali si chiedeva la restituzione a seguito di provvedimento di cancellazione della odierna opponente dalle liste degli agricoli per le suddette annualità e conseguente venir meno della posizione contributiva idonea a beneficiare della prestazione assistenziale percepita;
- che tali avvisi erano stati preceduti dalla comunicazione ricevuta in data 08 e 09\07\2020, di reiezione su riesame delle domande di disoccupazione agricola presentate dalla sig.ra in relazione agli Pt_1 anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016 e 2017, per revoca della di lei iscrizione nelle liste degli agricoli, come da elenco di variazione prot. 3 del 15\12\2019, adottato dall a seguito di accertamento ispettivo CP_1 eseguito sull'azienda datrice di lavoro;
- che con ulteriori avvisi bonari di pagamento comunicati in data 27\07\2020, valevoli quali missive di diffida e messa in mora, l'istituto resistente richiedeva la restituzione delle somme liquidate negli anni in
2 oggetto, a titolo di indennità di disoccupazione indebitamente percepita, pari complessivamente ad € 14.216,76;
- che l'istante, esauriti i rimedi amministrativi avverso i citati provvedimenti di cancellazione dalle liste dei lavoratori in agricoltura e contestuale revoca su riesame del beneficio della disoccupazione agricola relativa alle annualità dal 2011 al 2017, proponeva tempestivamente ricorso di merito davanti a codesto Tribunale Civile di Reggio Calabria sez. lavoro, portante il n°3868\2020 di RG, definito sulla sola eccezione preliminare, con sentenza di rigetto n°666\2022, avverso la quale, alla data dell'istaurazione del presente giudizio, era pendente gravame davanti alla Corte di Appello di RC sez. lavoro RG n°513\2022. Eccepiva “in via preliminare e assorbente” l'illegittimità e\o nullità e\o inefficacia degli avvisi di addebito in questione poichè emessi dall' CP_1
in violazione di quanto statuito dall'art. 24, comma 3, D.Lgs
[...]
n°46\1999, in materia di divieto di iscrizione a ruolo et similia, in pendenza di giudizio sull'atto presupposto. Deduceva inoltre: “Nella presente opposizione si rinnovano e richiamano le eccezioni e deduzioni tutte formulate nel giudizio di merito in primo grado RG n°3868\2020 ed in quello di gravame RG n°513\2022, allo stato ancora pendente, entrambi volti all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura della per le annualità contestate, con Pt_1 conseguente ripristino della di lei integrale posizione contributiva ed annullamento degli indebiti assistenziali relativi alla indennità di disoccupazione agricola percepita, oggetto degli avvisi di addebito opposti.”
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' come in CP_1 epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Nelle deduzioni difensive ribadiva l'eccezione di decadenza già accolta giudizialmente con la sentenza n. 666/22 resa inter partes dall'intestato Tribunale a definizione del procedimento n. 3868/20 R.G. che ha rigettato il ricorso avverso la cancellazione dagli EE.LL.AA. per gli anni rilevanti per le prestazioni risultate così indebite, precisando che avverso la predetta sentenza risultava interposto gravame davanti alla Corte d'Appello con il procedimento n. 513/22 R.G.. Nulla deduceva in ordine alla violazione dell'art. 24 comma 3 d.lgs n°46\1999 lamentata dalla controparte, limitandosi a scrivere: “Stante la perdurante inadempienza della ricorrente, si è successivamente provveduto all'iscrizione a ruolo delle rispettive partite debitorie così notificate con gli avvisi di addebito.”
§ 3. Nelle more del presente giudizio è stato deciso l'appello iscritto al n. RG 513/2022, che era stato proposto avverso la sentenza n. 666/22 resa inter partes dall'intestato Tribunale a definizione del procedimento n. 3868/20
3 R.G. che aveva rigettato il ricorso avverso la cancellazione dagli EE.LL.AA. per gli anni rilevanti per le prestazioni risultate così indebite. La Corte d'Appello nella citata sentenza n. 571/2025 ha rigettato l'appello che era stata proposto dall'odierna ricorrente ed ha precisato: “confermata la maturata decadenza sostanziale ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 della legge n. 83/1970 di conversione del D.L. n. 7/1970 e 11 del decreto legislativo n. 375/1993; tanto preclude ogni esame nel merito della sussistenza del rapporto di lavoro (su cui ha insistito l'appellante, invocando l'assunzione di prova testimoniale).” Resta pertanto preclusa in questa sede, per il principio del ne bis in idem, la trattazione delle domande formulate nelle conclusioni del ricorso alla lettera B) punti n. 1 e 2; ne consegue anche l'inammissibilità della richiesta di ammissione dei mezzi istruttori per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo disconosciuto dall' , richiesta istruttoria CP_1 sulla quale la difesa della ricorrente insiste anche nelle ultime note di trattazione scritta omettendo di considerare il giudicato già esistente. L'odierna ricorrente è rimasta soccombente in primo e secondo grado nel giudizio proposto avverso il disconoscimento dell' , sicchè si è ormai CP_1 cristallizzato il fatto costitutivo della pretesa creditoria per la quale sono stati notificati gli avvisi di addebito per cui è la presente causa.
§ 4. Ciò premesso, deve esaminarsi il primo e principale motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n°46\1999. L'art. 24, c. 3, D. Lgs. 46/99, dispone: "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice". Su tale questione di diritto la difesa dell' non ha svolto difesa alcuna. CP_1
Osserva il giudicante:
- gli avvisi di addebito impugnati recano nell'intestazione in alto a sinistra, subito dopo il numero identificato dell'avviso di addebito, “formato il 9 novembre 2022” data che s'identifica con l'iscrizione a ruolo, e gli stessi avvisi di addebito sono stati tutti notificati in data 25.11.2022;
- la sentenza di primo grado n. 666/2022 è stata pubblicata in data 29/03/2022 (NRG Lav. 3868/2020) dal Tribunale di Reggio Calabria e avverso la stessa è stata proposto appello;
- la citata sentenza n. 666/2022 ha natura dichiarativa dell'intervenuta decadenza sostanziale, non è una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 431 cpc e deve escludersi la sua provvisoria esecutività anche ex art. 282 cpc (cfr. in tal senso Cass. n. 1211/2018 e successive conformi, secondo cui la sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi quale bracciante agricolo, ha natura CP_1
4 dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.);
- in pendenza dell'impugnazione dell'accertamento e mancando un provvedimento esecutivo del giudice, l non poteva procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo;
- ne consegue che gli avvisi di addebito devono essere annullati, fermo restando la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa dell' . CP_1
Il ricorso in tali limiti deve essere parzialmente accolto.
§ 5. Le spese legali seguono il principio della soccombenza. Deve darsi atto che la ricorrente è stata ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con delibera n. 1872/2022 del 20.12.2022, al patrocinio a spese dello Stato e che ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore che nel caso di specie è stata versata in atti. Non risultano motivi ostativi all'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Pertanto il compenso spettante, ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 115/2002, al difensore della ricorrente (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) viene liquidato come da separato decreto e posto a carico dello Stato. Nel dispositivo deve disporsi la condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle spese legali direttamente a favore dello Stato (come dispone l'art. 133 DPR 115/2002).
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito impugnati n°394 2022 00026053 44 000- n°394 2022 00026057 48 000 - n°394 2022 00026054 45 000 - n°394 2022 00026058 49 000 - n°394 2022 00026055 46 000 - n°394 2022 00026052 43 000 - n°394 2022 00026056 47 000;
- condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali
[...] direttamente a favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2022, nella misura di euro 1.685,00 a titolo di compenso per avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge se dovuti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 5.12.2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5716 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/12/2022 ed iscritto al n 5716 - 2022 RG , vertente tra
- cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Coppola (cod. fisc.:
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in C.F._2
Reggio Calabria - via Demetrio Tripepi n°65, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA con Sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , ( ), C.F._4 Controparte_2 C.F._5
DA C. RN ( ) e dall'avv. Ettore Triolo C.F._6
( ) successivamente costituitosi come nuovo C.F._7 difensore;
- resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente proponeva in data 27.12.2022 opposizione avverso e per l'annullamento dei seguenti avvisi di addebito:
- n°394 2022 00026053 44 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026057 48 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026054 45 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026058 49 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026055 46 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026052 43 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022;
- n°394 2022 00026056 47 000 emesso in data 09\11\22 e notificato addì 25\11\2022, che gli sono stati tutti notificati dall' in data 25.11.2022, per il recupero CP_1 della indennità di disoccupazione agricola erogata durante gli anni dal 2011 al 2017, per l'importo complessivo di € 14.216,76. Esponeva :
- che trattasi di somme delle quali si chiedeva la restituzione a seguito di provvedimento di cancellazione della odierna opponente dalle liste degli agricoli per le suddette annualità e conseguente venir meno della posizione contributiva idonea a beneficiare della prestazione assistenziale percepita;
- che tali avvisi erano stati preceduti dalla comunicazione ricevuta in data 08 e 09\07\2020, di reiezione su riesame delle domande di disoccupazione agricola presentate dalla sig.ra in relazione agli Pt_1 anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016 e 2017, per revoca della di lei iscrizione nelle liste degli agricoli, come da elenco di variazione prot. 3 del 15\12\2019, adottato dall a seguito di accertamento ispettivo CP_1 eseguito sull'azienda datrice di lavoro;
- che con ulteriori avvisi bonari di pagamento comunicati in data 27\07\2020, valevoli quali missive di diffida e messa in mora, l'istituto resistente richiedeva la restituzione delle somme liquidate negli anni in
2 oggetto, a titolo di indennità di disoccupazione indebitamente percepita, pari complessivamente ad € 14.216,76;
- che l'istante, esauriti i rimedi amministrativi avverso i citati provvedimenti di cancellazione dalle liste dei lavoratori in agricoltura e contestuale revoca su riesame del beneficio della disoccupazione agricola relativa alle annualità dal 2011 al 2017, proponeva tempestivamente ricorso di merito davanti a codesto Tribunale Civile di Reggio Calabria sez. lavoro, portante il n°3868\2020 di RG, definito sulla sola eccezione preliminare, con sentenza di rigetto n°666\2022, avverso la quale, alla data dell'istaurazione del presente giudizio, era pendente gravame davanti alla Corte di Appello di RC sez. lavoro RG n°513\2022. Eccepiva “in via preliminare e assorbente” l'illegittimità e\o nullità e\o inefficacia degli avvisi di addebito in questione poichè emessi dall' CP_1
in violazione di quanto statuito dall'art. 24, comma 3, D.Lgs
[...]
n°46\1999, in materia di divieto di iscrizione a ruolo et similia, in pendenza di giudizio sull'atto presupposto. Deduceva inoltre: “Nella presente opposizione si rinnovano e richiamano le eccezioni e deduzioni tutte formulate nel giudizio di merito in primo grado RG n°3868\2020 ed in quello di gravame RG n°513\2022, allo stato ancora pendente, entrambi volti all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura della per le annualità contestate, con Pt_1 conseguente ripristino della di lei integrale posizione contributiva ed annullamento degli indebiti assistenziali relativi alla indennità di disoccupazione agricola percepita, oggetto degli avvisi di addebito opposti.”
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' come in CP_1 epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Nelle deduzioni difensive ribadiva l'eccezione di decadenza già accolta giudizialmente con la sentenza n. 666/22 resa inter partes dall'intestato Tribunale a definizione del procedimento n. 3868/20 R.G. che ha rigettato il ricorso avverso la cancellazione dagli EE.LL.AA. per gli anni rilevanti per le prestazioni risultate così indebite, precisando che avverso la predetta sentenza risultava interposto gravame davanti alla Corte d'Appello con il procedimento n. 513/22 R.G.. Nulla deduceva in ordine alla violazione dell'art. 24 comma 3 d.lgs n°46\1999 lamentata dalla controparte, limitandosi a scrivere: “Stante la perdurante inadempienza della ricorrente, si è successivamente provveduto all'iscrizione a ruolo delle rispettive partite debitorie così notificate con gli avvisi di addebito.”
§ 3. Nelle more del presente giudizio è stato deciso l'appello iscritto al n. RG 513/2022, che era stato proposto avverso la sentenza n. 666/22 resa inter partes dall'intestato Tribunale a definizione del procedimento n. 3868/20
3 R.G. che aveva rigettato il ricorso avverso la cancellazione dagli EE.LL.AA. per gli anni rilevanti per le prestazioni risultate così indebite. La Corte d'Appello nella citata sentenza n. 571/2025 ha rigettato l'appello che era stata proposto dall'odierna ricorrente ed ha precisato: “confermata la maturata decadenza sostanziale ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 della legge n. 83/1970 di conversione del D.L. n. 7/1970 e 11 del decreto legislativo n. 375/1993; tanto preclude ogni esame nel merito della sussistenza del rapporto di lavoro (su cui ha insistito l'appellante, invocando l'assunzione di prova testimoniale).” Resta pertanto preclusa in questa sede, per il principio del ne bis in idem, la trattazione delle domande formulate nelle conclusioni del ricorso alla lettera B) punti n. 1 e 2; ne consegue anche l'inammissibilità della richiesta di ammissione dei mezzi istruttori per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo disconosciuto dall' , richiesta istruttoria CP_1 sulla quale la difesa della ricorrente insiste anche nelle ultime note di trattazione scritta omettendo di considerare il giudicato già esistente. L'odierna ricorrente è rimasta soccombente in primo e secondo grado nel giudizio proposto avverso il disconoscimento dell' , sicchè si è ormai CP_1 cristallizzato il fatto costitutivo della pretesa creditoria per la quale sono stati notificati gli avvisi di addebito per cui è la presente causa.
§ 4. Ciò premesso, deve esaminarsi il primo e principale motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n°46\1999. L'art. 24, c. 3, D. Lgs. 46/99, dispone: "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice". Su tale questione di diritto la difesa dell' non ha svolto difesa alcuna. CP_1
Osserva il giudicante:
- gli avvisi di addebito impugnati recano nell'intestazione in alto a sinistra, subito dopo il numero identificato dell'avviso di addebito, “formato il 9 novembre 2022” data che s'identifica con l'iscrizione a ruolo, e gli stessi avvisi di addebito sono stati tutti notificati in data 25.11.2022;
- la sentenza di primo grado n. 666/2022 è stata pubblicata in data 29/03/2022 (NRG Lav. 3868/2020) dal Tribunale di Reggio Calabria e avverso la stessa è stata proposto appello;
- la citata sentenza n. 666/2022 ha natura dichiarativa dell'intervenuta decadenza sostanziale, non è una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 431 cpc e deve escludersi la sua provvisoria esecutività anche ex art. 282 cpc (cfr. in tal senso Cass. n. 1211/2018 e successive conformi, secondo cui la sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi quale bracciante agricolo, ha natura CP_1
4 dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.);
- in pendenza dell'impugnazione dell'accertamento e mancando un provvedimento esecutivo del giudice, l non poteva procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo;
- ne consegue che gli avvisi di addebito devono essere annullati, fermo restando la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa dell' . CP_1
Il ricorso in tali limiti deve essere parzialmente accolto.
§ 5. Le spese legali seguono il principio della soccombenza. Deve darsi atto che la ricorrente è stata ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con delibera n. 1872/2022 del 20.12.2022, al patrocinio a spese dello Stato e che ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore che nel caso di specie è stata versata in atti. Non risultano motivi ostativi all'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Pertanto il compenso spettante, ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 115/2002, al difensore della ricorrente (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) viene liquidato come da separato decreto e posto a carico dello Stato. Nel dispositivo deve disporsi la condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle spese legali direttamente a favore dello Stato (come dispone l'art. 133 DPR 115/2002).
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito impugnati n°394 2022 00026053 44 000- n°394 2022 00026057 48 000 - n°394 2022 00026054 45 000 - n°394 2022 00026058 49 000 - n°394 2022 00026055 46 000 - n°394 2022 00026052 43 000 - n°394 2022 00026056 47 000;
- condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali
[...] direttamente a favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2022, nella misura di euro 1.685,00 a titolo di compenso per avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge se dovuti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 5.12.2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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