Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4978/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4978 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto vertente tra:
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marianna Amoruso (C.F. ) presso il cui studio sito in C.F._2
TO (Na) alla via Chiesa n. 7, elettivamente domicilia come da procura in atti;
E
nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Marco Mazza (C.F. ), presso il cui studio sito in TO (Na) C.F._4
alla via B. Castiello n. 28, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Il PM ha apposto il visto in data 20 gennaio 2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il giorno 19 dicembre 2024 e Parte_1 Parte_2
premettevano di: aver contratto matrimonio concordatario in IA (Na) il 10 aprile 1999 (Atto n. 19
P. 1 anno 1999) dalla cui unione nasceva un figlio in Novara (No) il 23 ottobre 2006 Persona_1
e, che venuta meno l'affectio coniugalis le parti addivenivano, in via consensuale, alla separazione, definita con decreto di omologa n. 33851 del 13.10.2008 - N.R.G. 33851/2008 del Tribunale di Milano;
pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 27.03.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 20 gennaio 2025.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi alla Dott.ssa Manfredini del Tribunale di Milano, sezione IX civile, in data 22 settembre 2008, nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa n. 33851 del 13.10.2008, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
A) Il sig. vivrà in 80025 Casandrino (Na) alla via L. Milo n. 24; Parte_1
B) la sig.ra continuerà a vivere con il figlio in 80026 IA (Na) alla Parte_2 Per_1
via F. Turati n. 14;
C) considerata l'attuale condizione economica, il sig. , senza occupazione, non verserà Pt_1
alcunché alla sig.ra che si dichiara economicamente autosufficiente;
Pt_2
D) il sig. verserà come contributo la somma di euro 150,00 (centocinquanta) mensili a Pt_1
titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente Per_1
ogni giorno 5 del mese con accredito su carta Bancomat avente il seguente IBAN
pagina 2 di 3 [...] presso Banca Fineco intestata al minore, la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'anno 2024;
E) il sig. verserà il 50% delle spese extra e sanitarie non coperte dal S.S.N. Parte_1
secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Napoli Nord.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole il tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA (Na) il 10 aprile
1999, da nato a [...] il [...] e, nata a Parte_1 Parte_2
Napoli il 5 gennaio 1981, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n. 19 Parte 1, anno 1999) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 03.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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