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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/08/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
n. 976/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 976/2020 avente ad oggetto: accertamento della pertinenza riservata in decisione all'udienza del 1.4.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi dom.to alla Via Tertulliano n° 36, (C.F.: Parte_2
) nata a [...] il C.F._2
16/10/1963 e dom.ta in Napoli alla Via Romolo e Remo n° 39 e Pt_3
(C.F.: ), nato a [...] il [...] dom.to in
[...] C.F._3
Napoli alla Via Tertulliano n° 36, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca ME
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto C.F._4
difensore sito in Napoli alla Via Consalvo 120/A P.co Verbena.
ATTORI
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F.: ), nato a [...] il 24 Controparte_1 C.F._5
agosto 1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Meleo (CF: ed elettivamente C.F._6
domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in (03100) Frosinone, Via Aldo
Moro n° 306.
CONVENUTO
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._7
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Emiliano Venturi (C.F. ) ed elettivamente C.F._8
domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Cassino – Piazza P.C.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “All'udienza del 10/12/2024 è stato disposto il rinvio alla nuova udienza del 1/4/2025 per esigenze di ruolo;
ed è stato disposto che la stessa si svolga depositando note di trattazione scritta;
si verbalizza quanto segue: l'avvocato Luca
ME quale difensore degli odierni attori, impugna e contesta le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendone il rigetto per tutti i motivi esplicitati nei propri scritti difensivi;
si riporta alle conclusioni rese nella memoria depositata in data
20/11/2024, alla quale si riporta chiedendone l'integrale accoglimento”
Per la parte convenuta ): “Il sottoscritto avvocato, difensore del Controparte_1
sig. LE NO nel procedimento indicato in epigrafe, in ossequio a quanto statuito dal Giudice, con le presenti “Note di trattazione scritta”, si riporta al contenuto degli scritti difensivi versati in atti nell'interesse del sig. NO, anche verbali
d'udienza, e di seguito formula le proprie deduzioni d'udienza scritte: L'avv. Meleo insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e per il rigetto delle avverse domande.
pagina 2 di 11 In particolare, insiste per l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. NO LE come formulata sin dall'atto introduttivo e così come tra l'altro risulta ancora più evidente dalla stipula dell'atto di divisione del
12.9.2022 per atto Notaio dal quale si evince che gli attori hanno provveduto Per_1
unitamente agli altri condomini alla divisione dell'area comune del fabbricato sito in
ON AN GE alla via Da Vinci con assegnazione dei posti auto con conseguente cessazione della materia del contendere.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da liquidarsi come da nota spese che si deposita unitamente al presente atto (doc. A)”.
Per la parte convenuta ): “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: CP_2
1) in via preliminare: accertare/dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto;
CP_2
2) nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta formulata in via preliminare: chiede che il Giudice, rimessa la causa sul ruolo con ordinanza di riapertura della fase istruttoria, formuli proposta conciliativa, avendo sempre il CP_2
ribadito, sia in sede di partecipazione al procedimento di mediazione, sia nel corso del presente giudizio, la propria disponibilità ad una soluzione bonaria della vicenda.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
, e convenivano
[...] Parte_2 Parte_3
e dinanzi a questo Tribunale per Controparte_1 CP_2
vedersi riconosciuto la pertinenza del posto auto a seguito dell'acquisto immobiliare di cui appresso.
In particolare, a sostegno della domanda la parte attrice esponeva quanto segue:
- in data 2.11.2007 il dr. sottoscriveva, con la società Parte_1 Parte_4
pagina 3 di 11 un contratto preliminare di compravendita per la stipulazione per sè o per persona da nominare che aveva ad oggetto: “una unità immobiliare ubicata in uno stabile da costruire in ON AN GE (FR) sul terreno identificato in catasto terreni del
Comune di ON AN GE al foglio 6 mappali 1404-1458-1457-( ex 1405),
costituita in un appartamento di mq. 73,84 utili………..parcheggio e posto auto…”;
- successivamente, in data 23.12.2008, veniva stipulato il relativo contratto di compravendita, in cui la società vendeva l'immobile così individuato: “Catasto
Fabbricati del Comune di ON AN GE (FR) foglio 7, mappale 232 sub 6,
Via Leonardo da Vinci snc, piano 1, categoria A/2, classe 8, vani 5, RC E. 387,34…”;
- nel contratto di compravendita non veniva contemplato il trasferimento di usufrutto e proprietà del promesso posto auto pertinenziale, in quanto occorreva eseguire una redazione di variazione catastale per frazionamento, propedeutica alla stipula del rogito;
- per tali ragioni, in data 03/03/2017, sia gli attori sia LE NO, quale l.r.p.t. della società sottoscrivevano un'autorizzazione ed una delega nei Parte_4
confronti Geometra al fine di rappresentarli per lo svolgimento delle CP_3
necessarie formalità;
- il geometra provvedeva a espletare tali attività che consentivano alle parti di poter trasferire con idoneo atto notarile sia l'usufrutto che la nuda proprietà Parte_5
del posto auto quale pertinenza dell'immobile; CP_4
- successivamente avveniva tale variazione catastale ma, a seguito dei vari solleciti per effettuare il rogito notarile, il LE NO non dava alcun riscontro;
- in data 12/12/2019 gli istanti avevano convocato la davanti Parte_4
all'organismo di mediazione ADR intesa di Cassino ma la società non si presentava;
- tale società veniva messa in liquidazione, con atto del 20/12/2018, e successivamente veniva cancellata per cessazione di attività in data 25/07/2019;
pagina 4 di 11 - provvedevano, quindi, a convocare davanti all'organismo di mediazione, per la data del 5.02.2020, i soci e compariva solamente e LE NO, quale CP_2
socio di maggioranza e amministratore unico, dichiarava la sua non adesione;
In virtù di tanto, gli attori chiedevano di ottenere una sentenza di accertamento con cui ottengono verificata la qualità di pertinenza del posto auto coperto n.11 catastalmente cosi identificato: foglio 7; part. 232; sub.11, Viale Leonardo da Vinci SNC Comune di
ON AN GE (FR), all'immobile di loro proprietà/usufrutto ed oggetto del contratto di compravendita del 23/12/2008, e venisse dichiarato che con detto contratto gli stessi attori avevano acquisito anche il diritto reale richiesto su detto posto auto;
o in subordine una sentenza costitutiva che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.civ., attribuisse loro il richiesto diritto reale (usufrutto e proprietà) sul medesimo bene.
Si costituiva, all'udienza del 14.10.2020, il NO LE che contestava in fatto e diritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, rilevando quanto segue:
- in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del sig. NO LE, poiché il riparto degli utili era pari a zero e, di conseguenza, l'articolo 2495 c.c. non trova applicazione, in quanto non essendoci stato un riparto degli utili i soci non possono rispondere dei debiti sociali;
- gli attori non agivano per dei debiti sociali ma, solamente per l'emissione di una sentenza di costituzione di un diritto reale di usufrutto nei confronti di una Società dichiarata estinta per cessazione;
- l'intervenuta prescrizione, di dieci anni, dell'obbligazione che nasceva dal contratto preliminare, poiché parti attrici non hanno dimostrato alcun atto interruttivo;
- il disconoscimento formale sull'autenticità e la sottoscrizione della lettera, datata
3.03.2017, dell'incarico formale professionale;
- che nel contratto di compravendita, datato 23.12.2008, si descriveva solo un appartamento al primo piano, composto da cinque vani catastali, senza, quindi, far pagina 5 di 11 riferimento ad alcun posto auto, ne ad altri accessori pertinenziali.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione e nel merito di far dichiarare l'intervenuta prescrizione e di rigettare le domande formulate poiché infondate sia in fatto sia in diritto.
Sempre nella medesima udienza si costituiva che ribadiva la sua piena CP_2
disponibilità al fine di concludere bonariamente l'odierna vicenda processuale, rilevando quanto segue:
- che lo status di socio era intervenuto successivamente alla stipula del contratto di compromesso;
- la cancellazione della società avveniva senza la sua presenza alla relativa assemblea;
- che aveva partecipato all'incontro di mediazione, in cui manifestava la volontà ad una soluzione bonaria.
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tal Giudicante, in via preliminare, ritiene opportuno procedere ad un esame della normativa.
L'articolo 2495 c.c. (Cancellazione della società) prevede quanto segue: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese ((, salvo quanto disposto dal secondo comma.
Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo
2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se pagina 6 di 11 proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
Tale articolo, in relazione al tenore letterale, va a disciplinare la cancellazione delle società del Registro delle Imprese e le conseguenze che da esse derivano.
La cancellazione della società non comporta l'estinzione dei crediti insoddisfatti, ossia quei crediti che venivano vantati nei confronti della società, poiché i debiti, della società, si trasferiscono, come nella successione per causa di morte, nella quale gli eredi subentrano nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius, in capo ai soci, i quali, in coerenza con il principio di limitata responsabilità risponderanno solamente per quanto hanno percepito in relazione al bilancio finale.
A ciò si aggiunge che i creditori potranno rivalersi nei confronti del liquidatore, al fine di ottenere il risarcimento del danno, qualora il mancato pagamento è stato dovuto ad una sua colpa.
Ora, nel caso in specie non c'è stato alcun riparto, tra i soci, di somme di denaro (v. documento 3, parte convenuta NO LE), ciò quindi comporterebbe per un loro difetto di legittimazione, ma in realtà non è così per i motivi che seguono.
La limitazione della responsabilità dei soci, secondo la quale essi rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, per i debiti della società, attiene alle obbligazioni di dare e non di facere.
Tale questione trova conferma nella Suprema Corte, secondo la quale: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6/2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, così come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni
pagina 7 di 11 Unite con le sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 12/03/2013, le cui statuizioni sono state avallate dalla Corte costituzionale con la successiva sentenza n. 198 del 17/07/2013.
La limitazione della responsabilità dei soci – i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali – attiene precipuamente alle obbligazioni di dare.
Quanto alle obbligazioni di facere, non è necessario un ulteriore “prerequisito”, consistente nella percezione da parte di questi ultimi di una quota eventuale dell'attivo, potendo sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 37932 del
28/12/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 26758 del 12/09/2022; Sez. 5, Sentenza n. 2 del
04/01/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 897 del
16/01/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 17243 del 02/07/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 14446 del 05/06/2018; Sez. 5, Sentenza n. 15035 del 16/06/2017; Sez. 5, Sentenza n. 9094 del
07/04/2017).
Pertanto, i soci subentrano e i rapporti obbligatori continuano, essendo i soci equiparati a successori universali per le eventuali sopravvenienze o sopravvivenze non contemplate nel bilancio di liquidazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4060 del
22/02/2010).
E, per altro verso, sul piano della legittimazione sostanziale, si trasferiscono agli ex soci anche i rapporti diversi dai debiti pecuniari. Precisamente in base al fenomeno di tipo successorio che consegue alla cancellazione, sono trasferiti ai soci le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 29108 del 18/12/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 19302 del 19/07/2018;
Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 15/11/2016)” (Cass.15762/2023). pagina 8 di 11 Nel caso in specie gli attori hanno agito al fine di far accertare la loro pertinenza e di conseguenza la dichiarazione della proprietà/usufrutto del posto auto, dovuto al mancato rogito con l'estinta società, ciò ci consente di poter qualificare la loro richiesta in un'obbligazione di facere per la quale non viene richiesta il requisito consistente nella percezione da parte dei soci di una quota eventuale dell'attivo.
Nel documento allegato, Visura storica per immobile Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 07/10/2021, da parte convenuta, LE NO, si legge proprietà, usufrutto e nuda proprietà, con le rispettive quote, a cui segue: “QUOTE
PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE”, ciò comporta che essi possiedono sì una quota, la quale però è provvisoria e, per tali motivi, deve essere formalizzata attraverso un atto legale.
Per tali ragioni si ritiene che sussiste la legittimazione passiva dei convenuti.
Occorre ora soffermarci sul contratto preliminare e definitivo.
Il contratto preliminare e quello definitivo si differenziano, in quanto nel primo le parti si impegnano a prestare il loro consenso in un momento successivo nel secondo, invece, le parti vanno ad attuare il trasferimento del bene.
Talvolta accade che fra il preliminare e il definitivo ci siano delle differenze e su tale situazione la Cassazione va ad applicare il cosiddetto principio “assorbimento del preliminare”, in base al quale qualora ci fossero delle differenze tra il contratto preliminare e il definitivo, si considerano valide le clausole di quest'ultimo, questo accade perché il preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del definitivo, esaurisce le sue funzioni e viene superato dal definitivo.
Il contratto definitivo, quindi, andrà a costituire l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti, occorre però sottolineare che il preliminare può in astratto essere utilizzato per indagare sulla comune intenzione delle parti (Cass. 21951/2019).
Nel caso in specie nel contratto preliminare (v. documento 1 atto di citazione) la società prometteva di vendere al signor che a sua volta CP_5 Parte_1
pagina 9 di 11 prometteva di acquistare, quanto segue: “una unità immobiliare ubicata In uno stablle da costruire in ON AN GE (Fr), sul terreno identificato in catasto terreni del Comune di Pledimonte AN GE al foglio 6 mappali 1404 - 1458 - 1457 (ex
1405), costituita in un appartamento di mg. 73,84 utili circa meglio identificata nella bozza di progetto che controfirmata dalle parti viene allegata alla presente.
Convengono le parti che l'unità immobiliare oggetto del presente verrà compravenduta nel seguente stato: ultimata e rifinita a regola d'arte. Predisposizione impianto di aria condizionata camere
e sala. Predisposizione camino, Videocitofono e luci di emergenza. Infissi esterni in legno alluminio: Parcheggio posto auto. Predisposizione antifurto e impianto surround nella sala.
Punti telefono e televisione in tutte le camere.
Antenna e parabola centralizzata”.
Nel preliminare, quindi, si fa presente della promessa del posto auto il quale, però, non risulta all'interno del contratto definitivo.
Occorre sottolineare però che, secondo la Cassazione le pertinenze, seppur non menzionate nel contratto definitivo, seguono la stessa sorta del bene principale e, pertanto, la relativa proprietà si trasferisce automaticamente.
Ciò quindi, comporta l'irrilevanza della mancata indicazione della pertinenza nel contratto definitivo (Cass. ordinanza 21656/2019).
Orbene, nel caso di specie il contratto definitivo non indicava tali posti auto poiché, come indicato da parte attrice, e a sua volta dimostrato in relazione agli atti che sono stati presentati (v. documenti 3 e 4) era necessario preliminarmente eseguire una redazione di variazione catastale per frazionamento.
Ora però, nel corso del giudizio, precisamente all'udienza del 12.09.2023, viene presentato il rogito, stipulato in data 12.09.2022, con cui i condomini del fabbricato sito in ON AN GE alla Via Da Vinci, hanno proceduto alla divisione dell'area comune con assegnazione dei posti auto.
pagina 10 di 11 Tale attività, come viene riportato all'interno del rogito (v. rogito art. 11, in relazione ai dati catastali), è stata resa possibile in seguito all'intervento del Geometra . CP_3
Ebbene, atteso che agli attori, nel momento cui hanno agito in giudizio, avevano un interesse della causa, ossia quello di ottenere una sentenza al fine di far verificare l'effettiva costituzione, nei loro confronti, del posto auto, dovuto in mancanza del rogito.
In conclusione, in relazione al rogito stipulato in data 12.09.2022, presentato all'udienza
12.09.2023, va dichiarata la cessata materia del contendere del presente giudizio, con la compensazione delle spese tra gli attori e i convenuti come del resto richiesto da primi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara per i motivi esposti la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 14/08/2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 976/2020 avente ad oggetto: accertamento della pertinenza riservata in decisione all'udienza del 1.4.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi dom.to alla Via Tertulliano n° 36, (C.F.: Parte_2
) nata a [...] il C.F._2
16/10/1963 e dom.ta in Napoli alla Via Romolo e Remo n° 39 e Pt_3
(C.F.: ), nato a [...] il [...] dom.to in
[...] C.F._3
Napoli alla Via Tertulliano n° 36, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca ME
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto C.F._4
difensore sito in Napoli alla Via Consalvo 120/A P.co Verbena.
ATTORI
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F.: ), nato a [...] il 24 Controparte_1 C.F._5
agosto 1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Meleo (CF: ed elettivamente C.F._6
domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in (03100) Frosinone, Via Aldo
Moro n° 306.
CONVENUTO
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._7
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Emiliano Venturi (C.F. ) ed elettivamente C.F._8
domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Cassino – Piazza P.C.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “All'udienza del 10/12/2024 è stato disposto il rinvio alla nuova udienza del 1/4/2025 per esigenze di ruolo;
ed è stato disposto che la stessa si svolga depositando note di trattazione scritta;
si verbalizza quanto segue: l'avvocato Luca
ME quale difensore degli odierni attori, impugna e contesta le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendone il rigetto per tutti i motivi esplicitati nei propri scritti difensivi;
si riporta alle conclusioni rese nella memoria depositata in data
20/11/2024, alla quale si riporta chiedendone l'integrale accoglimento”
Per la parte convenuta ): “Il sottoscritto avvocato, difensore del Controparte_1
sig. LE NO nel procedimento indicato in epigrafe, in ossequio a quanto statuito dal Giudice, con le presenti “Note di trattazione scritta”, si riporta al contenuto degli scritti difensivi versati in atti nell'interesse del sig. NO, anche verbali
d'udienza, e di seguito formula le proprie deduzioni d'udienza scritte: L'avv. Meleo insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e per il rigetto delle avverse domande.
pagina 2 di 11 In particolare, insiste per l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. NO LE come formulata sin dall'atto introduttivo e così come tra l'altro risulta ancora più evidente dalla stipula dell'atto di divisione del
12.9.2022 per atto Notaio dal quale si evince che gli attori hanno provveduto Per_1
unitamente agli altri condomini alla divisione dell'area comune del fabbricato sito in
ON AN GE alla via Da Vinci con assegnazione dei posti auto con conseguente cessazione della materia del contendere.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da liquidarsi come da nota spese che si deposita unitamente al presente atto (doc. A)”.
Per la parte convenuta ): “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: CP_2
1) in via preliminare: accertare/dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto;
CP_2
2) nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta formulata in via preliminare: chiede che il Giudice, rimessa la causa sul ruolo con ordinanza di riapertura della fase istruttoria, formuli proposta conciliativa, avendo sempre il CP_2
ribadito, sia in sede di partecipazione al procedimento di mediazione, sia nel corso del presente giudizio, la propria disponibilità ad una soluzione bonaria della vicenda.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
, e convenivano
[...] Parte_2 Parte_3
e dinanzi a questo Tribunale per Controparte_1 CP_2
vedersi riconosciuto la pertinenza del posto auto a seguito dell'acquisto immobiliare di cui appresso.
In particolare, a sostegno della domanda la parte attrice esponeva quanto segue:
- in data 2.11.2007 il dr. sottoscriveva, con la società Parte_1 Parte_4
pagina 3 di 11 un contratto preliminare di compravendita per la stipulazione per sè o per persona da nominare che aveva ad oggetto: “una unità immobiliare ubicata in uno stabile da costruire in ON AN GE (FR) sul terreno identificato in catasto terreni del
Comune di ON AN GE al foglio 6 mappali 1404-1458-1457-( ex 1405),
costituita in un appartamento di mq. 73,84 utili………..parcheggio e posto auto…”;
- successivamente, in data 23.12.2008, veniva stipulato il relativo contratto di compravendita, in cui la società vendeva l'immobile così individuato: “Catasto
Fabbricati del Comune di ON AN GE (FR) foglio 7, mappale 232 sub 6,
Via Leonardo da Vinci snc, piano 1, categoria A/2, classe 8, vani 5, RC E. 387,34…”;
- nel contratto di compravendita non veniva contemplato il trasferimento di usufrutto e proprietà del promesso posto auto pertinenziale, in quanto occorreva eseguire una redazione di variazione catastale per frazionamento, propedeutica alla stipula del rogito;
- per tali ragioni, in data 03/03/2017, sia gli attori sia LE NO, quale l.r.p.t. della società sottoscrivevano un'autorizzazione ed una delega nei Parte_4
confronti Geometra al fine di rappresentarli per lo svolgimento delle CP_3
necessarie formalità;
- il geometra provvedeva a espletare tali attività che consentivano alle parti di poter trasferire con idoneo atto notarile sia l'usufrutto che la nuda proprietà Parte_5
del posto auto quale pertinenza dell'immobile; CP_4
- successivamente avveniva tale variazione catastale ma, a seguito dei vari solleciti per effettuare il rogito notarile, il LE NO non dava alcun riscontro;
- in data 12/12/2019 gli istanti avevano convocato la davanti Parte_4
all'organismo di mediazione ADR intesa di Cassino ma la società non si presentava;
- tale società veniva messa in liquidazione, con atto del 20/12/2018, e successivamente veniva cancellata per cessazione di attività in data 25/07/2019;
pagina 4 di 11 - provvedevano, quindi, a convocare davanti all'organismo di mediazione, per la data del 5.02.2020, i soci e compariva solamente e LE NO, quale CP_2
socio di maggioranza e amministratore unico, dichiarava la sua non adesione;
In virtù di tanto, gli attori chiedevano di ottenere una sentenza di accertamento con cui ottengono verificata la qualità di pertinenza del posto auto coperto n.11 catastalmente cosi identificato: foglio 7; part. 232; sub.11, Viale Leonardo da Vinci SNC Comune di
ON AN GE (FR), all'immobile di loro proprietà/usufrutto ed oggetto del contratto di compravendita del 23/12/2008, e venisse dichiarato che con detto contratto gli stessi attori avevano acquisito anche il diritto reale richiesto su detto posto auto;
o in subordine una sentenza costitutiva che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.civ., attribuisse loro il richiesto diritto reale (usufrutto e proprietà) sul medesimo bene.
Si costituiva, all'udienza del 14.10.2020, il NO LE che contestava in fatto e diritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, rilevando quanto segue:
- in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del sig. NO LE, poiché il riparto degli utili era pari a zero e, di conseguenza, l'articolo 2495 c.c. non trova applicazione, in quanto non essendoci stato un riparto degli utili i soci non possono rispondere dei debiti sociali;
- gli attori non agivano per dei debiti sociali ma, solamente per l'emissione di una sentenza di costituzione di un diritto reale di usufrutto nei confronti di una Società dichiarata estinta per cessazione;
- l'intervenuta prescrizione, di dieci anni, dell'obbligazione che nasceva dal contratto preliminare, poiché parti attrici non hanno dimostrato alcun atto interruttivo;
- il disconoscimento formale sull'autenticità e la sottoscrizione della lettera, datata
3.03.2017, dell'incarico formale professionale;
- che nel contratto di compravendita, datato 23.12.2008, si descriveva solo un appartamento al primo piano, composto da cinque vani catastali, senza, quindi, far pagina 5 di 11 riferimento ad alcun posto auto, ne ad altri accessori pertinenziali.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione e nel merito di far dichiarare l'intervenuta prescrizione e di rigettare le domande formulate poiché infondate sia in fatto sia in diritto.
Sempre nella medesima udienza si costituiva che ribadiva la sua piena CP_2
disponibilità al fine di concludere bonariamente l'odierna vicenda processuale, rilevando quanto segue:
- che lo status di socio era intervenuto successivamente alla stipula del contratto di compromesso;
- la cancellazione della società avveniva senza la sua presenza alla relativa assemblea;
- che aveva partecipato all'incontro di mediazione, in cui manifestava la volontà ad una soluzione bonaria.
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tal Giudicante, in via preliminare, ritiene opportuno procedere ad un esame della normativa.
L'articolo 2495 c.c. (Cancellazione della società) prevede quanto segue: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese ((, salvo quanto disposto dal secondo comma.
Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo
2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se pagina 6 di 11 proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
Tale articolo, in relazione al tenore letterale, va a disciplinare la cancellazione delle società del Registro delle Imprese e le conseguenze che da esse derivano.
La cancellazione della società non comporta l'estinzione dei crediti insoddisfatti, ossia quei crediti che venivano vantati nei confronti della società, poiché i debiti, della società, si trasferiscono, come nella successione per causa di morte, nella quale gli eredi subentrano nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius, in capo ai soci, i quali, in coerenza con il principio di limitata responsabilità risponderanno solamente per quanto hanno percepito in relazione al bilancio finale.
A ciò si aggiunge che i creditori potranno rivalersi nei confronti del liquidatore, al fine di ottenere il risarcimento del danno, qualora il mancato pagamento è stato dovuto ad una sua colpa.
Ora, nel caso in specie non c'è stato alcun riparto, tra i soci, di somme di denaro (v. documento 3, parte convenuta NO LE), ciò quindi comporterebbe per un loro difetto di legittimazione, ma in realtà non è così per i motivi che seguono.
La limitazione della responsabilità dei soci, secondo la quale essi rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, per i debiti della società, attiene alle obbligazioni di dare e non di facere.
Tale questione trova conferma nella Suprema Corte, secondo la quale: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6/2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, così come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni
pagina 7 di 11 Unite con le sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 12/03/2013, le cui statuizioni sono state avallate dalla Corte costituzionale con la successiva sentenza n. 198 del 17/07/2013.
La limitazione della responsabilità dei soci – i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali – attiene precipuamente alle obbligazioni di dare.
Quanto alle obbligazioni di facere, non è necessario un ulteriore “prerequisito”, consistente nella percezione da parte di questi ultimi di una quota eventuale dell'attivo, potendo sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 37932 del
28/12/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 26758 del 12/09/2022; Sez. 5, Sentenza n. 2 del
04/01/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 897 del
16/01/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 17243 del 02/07/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 14446 del 05/06/2018; Sez. 5, Sentenza n. 15035 del 16/06/2017; Sez. 5, Sentenza n. 9094 del
07/04/2017).
Pertanto, i soci subentrano e i rapporti obbligatori continuano, essendo i soci equiparati a successori universali per le eventuali sopravvenienze o sopravvivenze non contemplate nel bilancio di liquidazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4060 del
22/02/2010).
E, per altro verso, sul piano della legittimazione sostanziale, si trasferiscono agli ex soci anche i rapporti diversi dai debiti pecuniari. Precisamente in base al fenomeno di tipo successorio che consegue alla cancellazione, sono trasferiti ai soci le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 29108 del 18/12/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 19302 del 19/07/2018;
Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 15/11/2016)” (Cass.15762/2023). pagina 8 di 11 Nel caso in specie gli attori hanno agito al fine di far accertare la loro pertinenza e di conseguenza la dichiarazione della proprietà/usufrutto del posto auto, dovuto al mancato rogito con l'estinta società, ciò ci consente di poter qualificare la loro richiesta in un'obbligazione di facere per la quale non viene richiesta il requisito consistente nella percezione da parte dei soci di una quota eventuale dell'attivo.
Nel documento allegato, Visura storica per immobile Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 07/10/2021, da parte convenuta, LE NO, si legge proprietà, usufrutto e nuda proprietà, con le rispettive quote, a cui segue: “QUOTE
PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE”, ciò comporta che essi possiedono sì una quota, la quale però è provvisoria e, per tali motivi, deve essere formalizzata attraverso un atto legale.
Per tali ragioni si ritiene che sussiste la legittimazione passiva dei convenuti.
Occorre ora soffermarci sul contratto preliminare e definitivo.
Il contratto preliminare e quello definitivo si differenziano, in quanto nel primo le parti si impegnano a prestare il loro consenso in un momento successivo nel secondo, invece, le parti vanno ad attuare il trasferimento del bene.
Talvolta accade che fra il preliminare e il definitivo ci siano delle differenze e su tale situazione la Cassazione va ad applicare il cosiddetto principio “assorbimento del preliminare”, in base al quale qualora ci fossero delle differenze tra il contratto preliminare e il definitivo, si considerano valide le clausole di quest'ultimo, questo accade perché il preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del definitivo, esaurisce le sue funzioni e viene superato dal definitivo.
Il contratto definitivo, quindi, andrà a costituire l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti, occorre però sottolineare che il preliminare può in astratto essere utilizzato per indagare sulla comune intenzione delle parti (Cass. 21951/2019).
Nel caso in specie nel contratto preliminare (v. documento 1 atto di citazione) la società prometteva di vendere al signor che a sua volta CP_5 Parte_1
pagina 9 di 11 prometteva di acquistare, quanto segue: “una unità immobiliare ubicata In uno stablle da costruire in ON AN GE (Fr), sul terreno identificato in catasto terreni del Comune di Pledimonte AN GE al foglio 6 mappali 1404 - 1458 - 1457 (ex
1405), costituita in un appartamento di mg. 73,84 utili circa meglio identificata nella bozza di progetto che controfirmata dalle parti viene allegata alla presente.
Convengono le parti che l'unità immobiliare oggetto del presente verrà compravenduta nel seguente stato: ultimata e rifinita a regola d'arte. Predisposizione impianto di aria condizionata camere
e sala. Predisposizione camino, Videocitofono e luci di emergenza. Infissi esterni in legno alluminio: Parcheggio posto auto. Predisposizione antifurto e impianto surround nella sala.
Punti telefono e televisione in tutte le camere.
Antenna e parabola centralizzata”.
Nel preliminare, quindi, si fa presente della promessa del posto auto il quale, però, non risulta all'interno del contratto definitivo.
Occorre sottolineare però che, secondo la Cassazione le pertinenze, seppur non menzionate nel contratto definitivo, seguono la stessa sorta del bene principale e, pertanto, la relativa proprietà si trasferisce automaticamente.
Ciò quindi, comporta l'irrilevanza della mancata indicazione della pertinenza nel contratto definitivo (Cass. ordinanza 21656/2019).
Orbene, nel caso di specie il contratto definitivo non indicava tali posti auto poiché, come indicato da parte attrice, e a sua volta dimostrato in relazione agli atti che sono stati presentati (v. documenti 3 e 4) era necessario preliminarmente eseguire una redazione di variazione catastale per frazionamento.
Ora però, nel corso del giudizio, precisamente all'udienza del 12.09.2023, viene presentato il rogito, stipulato in data 12.09.2022, con cui i condomini del fabbricato sito in ON AN GE alla Via Da Vinci, hanno proceduto alla divisione dell'area comune con assegnazione dei posti auto.
pagina 10 di 11 Tale attività, come viene riportato all'interno del rogito (v. rogito art. 11, in relazione ai dati catastali), è stata resa possibile in seguito all'intervento del Geometra . CP_3
Ebbene, atteso che agli attori, nel momento cui hanno agito in giudizio, avevano un interesse della causa, ossia quello di ottenere una sentenza al fine di far verificare l'effettiva costituzione, nei loro confronti, del posto auto, dovuto in mancanza del rogito.
In conclusione, in relazione al rogito stipulato in data 12.09.2022, presentato all'udienza
12.09.2023, va dichiarata la cessata materia del contendere del presente giudizio, con la compensazione delle spese tra gli attori e i convenuti come del resto richiesto da primi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara per i motivi esposti la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 14/08/2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
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