Articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 maggio 2024
Art. 5. Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo
degli educatori professionali socio-pedagogici 1. E' istituito l'albo dei pedagogisti.
2. E' istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.
3. E' consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale.
In caso di violazione, si applica l' articolo 622 del codice penale . Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 622 del Codice penale , approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl.
Straordinario, e' il seguente:
«Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Entrata in vigore il 8 maggio 2024
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