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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 12096/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Buono Benedetto e dell'avv. Zizzo Bonaventura, in Parte_1 virtù di procura speciale in atti
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Notaristefano Marina e dell'avv. Callà Controparte_1
Luca, in virtù di procura speciale in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 4.12.2024
Per il P.M. nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.07.2024, ha adito il Tribunale, chiedendo, Parte_1 anche inaudita altera parte, l'autorizzazione al trasferimento abitativo della figlia minore a Vercelli e la rimodulazione del diritto di visita paterno.
Con decreto in data 12.7.2024 è stata respinta la richiesta attorea di provvedere inaudita altera parte ex art. 473bis 15 cpc e, previamente riqualificata la domanda di autorizzazione al trasferimento di residenza della minore ai sensi dell'art. 473bis 38 cpc, è stata fissata udienza per la relativa trattazione nel contraddittorio delle parti. Con il medesimo decreto è stata, altresì, fissata una successiva udienza per la trattazione delle ulteriori domande ex art. 473bis 29 cpc.
Nell'ambito del procedimento incidentale (Rg 12096/24 sub 1), si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo il rigetto della domanda autorizzativa avversaria e, in subordine, per il caso di trasferimento della controparte a Vercelli, la modifica della collocazione abitativa della minore, disponendola presso di sé, con conseguente regolamentazione delle visite materne e revisione delle disposizioni relative al mantenimento della figlia.
Instaurato il contraddittorio e sentite le parti in udienza, il Giudice Relatore pronunciava ordinanza in data 3.9.2024 con cui veniva accolta la domanda della e veniva, per l'effetto, Pt_1 autorizzato il trasferimento di residenza anagrafica della figlia minore a Vercelli con la Per_1 madre, riservando al prosieguo del giudizio ogni determinazione sulle ulteriori domande formulate.
Con successiva comparsa depositata il 4.11.2024, chiedeva Controparte_1 disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, una diversa regolamentazione delle visite padre-figlia e la previsione di un contributo per il mantenimento della minore a proprio carico di E. 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 04.12.2024 avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e venivano sentite. All'esito raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in udienza a parziale modifica delle statuizioni del decreto del Tribunale di Torino del 2023.
Il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in esatta conformità all'accordo delle parti, in quanto conforme all'interesse della minore e nulla ostando al suo accoglimento in fatto e in diritto.
Le spese di lite sono compensate in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, in parziale modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 27.02.2023 come già integrato con sentenza n. 4970/2023 emessa in data 1.12.2023, così provvede:
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salve diverse intese fra le parti:
− a week-end alternati, dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio sino, a partire dal primo weekend di spettanza paterna dopo le festività pasquali 2025, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 9 in assenza di scuola;
− nella settimana che si conclude con il week-end materno, due pomeriggi consecutivi dall'uscita dalla scuola, entrambi seguiti da pernottamento (indicativamente il mercoledì e il giovedì);
− nella settimana che si conclude con il week-end paterno, un pomeriggio dall'uscita dalla scuola con pernotto (indicativamente il martedì);
− periodi festivi come da decreto del Tribunale di Torino del 27.02.2023, con la seguente integrazione, come prevista dalla sentenza del Tribunale di Torino del 01.12.2023: salvo diverso accordo tra i genitori, la minore potrà trascorrere, nei mesi di giugno o luglio, un ulteriore periodo di vacanza di due settimane presso i nonni materni e di una settimana presso i nonni paterni;
DISPONE che il a partire dal mese di gennaio 2025, contribuisca al mantenimento della CP_1 figlia, corrispondendo alla , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00, Pt_1 somma da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa di Torino;
CONFERMA, nel resto, le statuizioni del decreto del Tribunale di Torino del 27.2.2023 come già integrate con sentenza n. 4970/2023;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 20.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 12096/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Buono Benedetto e dell'avv. Zizzo Bonaventura, in Parte_1 virtù di procura speciale in atti
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Notaristefano Marina e dell'avv. Callà Controparte_1
Luca, in virtù di procura speciale in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 4.12.2024
Per il P.M. nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.07.2024, ha adito il Tribunale, chiedendo, Parte_1 anche inaudita altera parte, l'autorizzazione al trasferimento abitativo della figlia minore a Vercelli e la rimodulazione del diritto di visita paterno.
Con decreto in data 12.7.2024 è stata respinta la richiesta attorea di provvedere inaudita altera parte ex art. 473bis 15 cpc e, previamente riqualificata la domanda di autorizzazione al trasferimento di residenza della minore ai sensi dell'art. 473bis 38 cpc, è stata fissata udienza per la relativa trattazione nel contraddittorio delle parti. Con il medesimo decreto è stata, altresì, fissata una successiva udienza per la trattazione delle ulteriori domande ex art. 473bis 29 cpc.
Nell'ambito del procedimento incidentale (Rg 12096/24 sub 1), si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo il rigetto della domanda autorizzativa avversaria e, in subordine, per il caso di trasferimento della controparte a Vercelli, la modifica della collocazione abitativa della minore, disponendola presso di sé, con conseguente regolamentazione delle visite materne e revisione delle disposizioni relative al mantenimento della figlia.
Instaurato il contraddittorio e sentite le parti in udienza, il Giudice Relatore pronunciava ordinanza in data 3.9.2024 con cui veniva accolta la domanda della e veniva, per l'effetto, Pt_1 autorizzato il trasferimento di residenza anagrafica della figlia minore a Vercelli con la Per_1 madre, riservando al prosieguo del giudizio ogni determinazione sulle ulteriori domande formulate.
Con successiva comparsa depositata il 4.11.2024, chiedeva Controparte_1 disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, una diversa regolamentazione delle visite padre-figlia e la previsione di un contributo per il mantenimento della minore a proprio carico di E. 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 04.12.2024 avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e venivano sentite. All'esito raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in udienza a parziale modifica delle statuizioni del decreto del Tribunale di Torino del 2023.
Il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in esatta conformità all'accordo delle parti, in quanto conforme all'interesse della minore e nulla ostando al suo accoglimento in fatto e in diritto.
Le spese di lite sono compensate in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, in parziale modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 27.02.2023 come già integrato con sentenza n. 4970/2023 emessa in data 1.12.2023, così provvede:
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salve diverse intese fra le parti:
− a week-end alternati, dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio sino, a partire dal primo weekend di spettanza paterna dopo le festività pasquali 2025, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 9 in assenza di scuola;
− nella settimana che si conclude con il week-end materno, due pomeriggi consecutivi dall'uscita dalla scuola, entrambi seguiti da pernottamento (indicativamente il mercoledì e il giovedì);
− nella settimana che si conclude con il week-end paterno, un pomeriggio dall'uscita dalla scuola con pernotto (indicativamente il martedì);
− periodi festivi come da decreto del Tribunale di Torino del 27.02.2023, con la seguente integrazione, come prevista dalla sentenza del Tribunale di Torino del 01.12.2023: salvo diverso accordo tra i genitori, la minore potrà trascorrere, nei mesi di giugno o luglio, un ulteriore periodo di vacanza di due settimane presso i nonni materni e di una settimana presso i nonni paterni;
DISPONE che il a partire dal mese di gennaio 2025, contribuisca al mantenimento della CP_1 figlia, corrispondendo alla , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00, Pt_1 somma da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa di Torino;
CONFERMA, nel resto, le statuizioni del decreto del Tribunale di Torino del 27.2.2023 come già integrate con sentenza n. 4970/2023;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 20.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.