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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 745 del Registro Generale Contenzioso 2017
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Patti, C.so Matteotti, 146/F, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Giuseppe Carianni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
p.iva.: , elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti n. 108 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Crinò, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero
Lanza e Matteo Giarratana, giusta procura in atti;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto n. 71/2017 del 10.02.2017, emesso nell'ambito del giudizio iscritto al n. 486/2016 R.G., il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ingiungeva a Pt_1
di pagare in favore di la somma di € 19.597,88 a titolo di
[...] Controparte_1
rate scadute ed impagate (per € 3.627,39) e capitale residuo (per € 16.330,49) del finanziamento n. 11448082 del 25.09.2012, concesso da per l'importo di € CP_2
20.000,00, da rimborsare con n. 84 rate di € 394,33, oltre gli interessi e le spese della procedura monitoria.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificato in data 16.03.2017, con atto di citazione notificato il 21.04.2017, ha proposto opposizione, eccependo: Parte_1
l'insufficienza della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo a provare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile della banca;
la nullità del contratto di finanziamento per omessa sottoscrizione dell'istituto erogante e per violazione degli artt.
33 e 36 del codice del consumo;
la natura usuraria degli interessi corrispettivi, anche tenuto conto i costi di assicurazione;
l'indeterminatezza del contratto ed anatocismo per effetto dell'ammortamento alla francese;
la violazione di buona fede e correttezza precontrattuale e contrattuale da parte dell'istituto finanziatore.
Pertanto, ha chiesto di: “
1. Riconoscere e dichiarare Parte_1
inammissibile e/o con qualsiasi altra statuizione rieggettare il decreto ingiuntivo per i motivi argomentati in diritto.
2. Riconoscere e dichiarare che il contratto di finanziamento oggetto di causa è nullo ex art. 117 TUB, con ogni conseguenza di legge.
3. Riconoscere e dichiarare che le clausole relative agli interessi, alle commissioni, ai ritardi nei pagamenti, alle indennità, alle penali relative al contratto di finanziamento oggetto di causa sono nulle ai sensi degli artt. 33 e 36 del codice del consumo, con ogni conseguenza di legge.
4. Riconoscere e dichiarare che il contratto di finanziamento oggetto di causa è nullo ex art. 125 bis TUB, con ogni conseguenza di legge. 5.
Riconoscere e dichiarare che le somme richieste con il decreto ingiuntivo siano intrise di anatocismo ed usura e, per l'effetto: a) Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di finanziamento nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata e non sul mero capitale. b) Accertare – anche alla luce del contratto - che la ha pattuito CP_1
un Tasso complessivo, posto che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese. c)
Dichiarare che il negozio giuridico de quo è usurato in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso che sommato ai costi, alle commissioni ed alle remunerazioni ed accessori di spesa, ancorché alla polizza convenuta, ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento. d) Accertare se l'istituto di credito abbia applicato tassi d'interessi, commissioni e oneri che hanno travalicato ab origine il tasso soglia e/o durante il rapporto bancario in parola, abbia superato i tassi soglia ratione temporis applicati, come indicati dai D.M. di rilevazioni pubblicati. e)
Ritenere che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma, il contratto in parola è usurato e non sono dovuti interessi. f) In via gradata, per effetto dell'usurarietà dei tassi applicati al contratto di finanziamento, ricalcolare i tassi da applicare, purché entro la soglia prevista dai DM ratione temporis applicati. g)
Accertare e dichiarare il diritto dell'attore a compensare tutte le somme indebitamente pagate, che emergeranno dalla disponenda CTU, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
2033 del cc, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. h) Accertare la discrasia tra i tassi convenuti e i tassi applicati, e valutarne le conseguenze. i) Accertare se nel contratto è desumibile una specifica pattuizione concernente il piano di ammortamento alla “francese” e la relativa formula di calcolo di interesse e se essa è ben determinata e determinabile e se considera il tasso effettivo o quello nominale, con tutte le conseguenze di legge anche ai sensi dell'art. 1283 e 1284 del c.c. j) Accertare la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento (violazione del principio dell'equivalenza dei tassi) e in generale nel rapporto contrattuale tra le parti con tutte le conseguenze di legge anche ai sensi dell'art. 1283 e 1284 del c.c. e dell'art. 117 TUB. k)
Accertare e dichiarare l'annullamento parziale del contratto di finanziamento per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto e per difformità tra tasso contrattuale (indicato agli atti) e quello effettivo di ammortamento, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine ai tassi effettivamente da applicare. l) Soppesare, pertanto, che, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, parte attrice – ove necessario - erogherà all'istituto di credito – fatto salvo il beneficio del termine – quanto emergerà nel corso della disponenda CTU. m) Rideterminare l'effettivo dare avere tra le parti a seguito delle anomalie accertate nel contratto di finanziamento. n) revocare, dunque, il decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti per la sua concessione;
o) negare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato, difettandone i presupposti.
6. Per l'effetto RIDURRE l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti del giusto e del provato e se il caso COMPENSARE quanto verrà comunque accertato dalla disponenda CTU e quanto asseritamente preteso dalla banca ex art. 1241 c.c.
7. In via gradata, adeguare l'importo da erogare all'Istituto
Bancario in ragione degli interessi previsti ex lege. [...]”, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Nella resistenza di la quale si è costituita con comparsa Controparte_1
depositata in data 8.11.2017, con ordinanza del 26.06.2018, depositata il 28.06.20218, è stata concessa la parziale esecutività del decreto ingiuntivo n. 71/2017 del 10.02.2017 limitamente all'importo di € 13.398,40 ed è stato assegnato termine per l'avvio del procedimento di mediazione, infruttuosamente esperito.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata riassegnata al giudice dott. Giuseppe Lo Presti in esecuzione del decreto n. 12/2024 e, successivamente, assegnata alla scrivente a seguito di astensione del predetto magistrato.
Ritenuta non necessaria ai fini del decidere la c.t.u. contabile chiesta da parte opponente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Successivamente, sostituita l'udienza così fissata con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte. ha agito per il pagamento della somma di € 19.597,88 oltre Controparte_1
gli interessi legali, di cui € 3.627,39 a titolo di rate scadute ed impagate ed € 16.330,49 per capitale residuo relativamente al contratto di finanziamento n. 11448082 del
25.09.2012, concesso per l'importo di € 20.000,00, da rimborsare con n. 84 rate di €
394,33.
Anzitutto, ha dedotto l'insufficienza della documentazione Parte_1
prodotta in sede monitoria a provare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile della banca per la somma ingiunta.
Giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non per il fatto che le parti assumono un ruolo "invertito" dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova
(art. 2697 c.c.).
E' infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633
e ss. c.p.c. dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, prosegue con l'opposizione promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre un giudizio autonomo, costituendo essa solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore e che si svolge secondo le norme del procedimento a cognizione piena. Come ogni giudizio ordinario, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione della domanda sulla scorta di tutti gli elementi offerti dal creditore opposto per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso e dal debitore opponente per resistere alla domanda.
In materia bancaria, ciò si traduce nel principio giurisprudenziale secondo cui grava sull'istituto di credito che si assume creditore l'onere di produrre il titolo e tutte le scritture contabili che ad esso fanno riferimento, in modo che, di converso, l'opponente - convenuto in senso sostanziale - possa e debba prendere posizione sulle singole partite in dare e avere ivi registrate e assolvere all'onere di specifica contestazione, anche al fine di evitare le conseguenze di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sez. I,
24/12/2020, n.29577; Cass. Civ., sez. III, 18/05/2011, n.10860).
Una volta prodotti in giudizio detti documenti, essi rappresentano una valida prova scritta del credito vantato e onerano la controparte, che intenda contestare i calcoli o eccepire la nullità delle poste passive addebitate durante il corso del rapporto, di muovere specifiche contestazioni e/o allegazioni tecniche, potendo le movimentazioni bancarie analitiche registrate con continuità dagli estratti conto essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 24/05/2017, n.13127).
Nella specie, come si evince ex actis, a sostegno della pretesa creditoria
[...]
allegava al ricorso il contratto di finanziamento e il relativo piano di CP_1
ammortamento, oltre all'estratto conto certificato ex art. 50 del d. lgs.
1.09.1993 n. 385
(T.U.B.).
La richiamata documentazione era sufficiente per la valida emissione dell'ingiunzione avendo l'odierna parte opposta provato la fonte contrattuale della pretesa creditoria azionata in monitorio ed integrando l'estratto conto certificato prova scritta privilegiata al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo secondo l'insegnamento della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. I, 31/10/2008, n.26318).
Quanto alla prova richiesta nel presente giudizio di merito, Controparte_1
ha integrato la documentazione già prodotta in sede monitoria con il deposito, contestualmente alla propria costituzione in giudizio, dell'estratto conto analitico del rapporto in contestazione, dal quale si evince l'andamento del rapporto dal 25.09.2012, ovvero dalla data di sottoscrizione del finanziamento, non residuando altro onere probatorio gravante sulla banca opposta. Non altrimenti può dirsi con riguardo alla posizione processuale dell'opponente per le ragioni meglio esposte nel prosieguo con specifico riguardo agli altri motivi di opposizioni articolati in atti.
2.1 Con il secondo motivo di opposizione ha eccepito la nullità Parte_1
del contratto di finanziamento in quanto mancante della firma della banca in violazione dell'art. 117 T.U.B.
La superiore difesa non è meritevole di accoglimento.
In tema, occorre richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite che ha affrontato e deciso la questione del contratto c.d. monofirma (firmato solo dal cliente e non anche dalla banca) in tema di intermediazione finanziaria in senso favorevole alla sua piena validità: "in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del
d. lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass. Civ., SS.UU., 16/01/2018, n.898).
Hanno fatto seguito successivi interventi della Suprema Corte che hanno esteso i superiori principi a tutti i contratti bancari (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06/06/2018, n.14646;
Cass. Civ., sez. I, 04/06/2018, n.14243; Cass. Civ., sez. VI, 03/10/2019, n.24669), superando i precedenti giurisprudenziali richiamata dall'opponente.
Il superiore assunto costituisce consolidata e pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi.
2.2 Con il terzo motivo di opposizione ha invocato la nullità Parte_1
parziale di protezione, tratta dalla disciplina consumeristica, delle clausole contrattuali 11
e 12 delle condizioni contrattuali e “di tutte le altre clausole che prevedono imposizione gravose e non trasparenti per il Sig. .”, assumendo la vessatorietà delle Pt_1
pattuizioni per l'eccessiva onerosità della misura degli interessi moratori e delle varie penali ed indennità gravanti sul consumatore e per i caratteri utilizzati nella redazione di dette clausole.
La prospettazione difensiva risulta infondata come fatto palese dalla genericità delle difese articolate, che si limitano a richiamare precedenti giurisprudenziali senza specifico riferimento al rapporto dedotto in giudizio. Basti solo considerare che l'eccessività di interessi e penali è dedotta senza dedurre in concreto alcun profilo rilevante, costituendo detta difesa un mero asserto.
È appena il caso di precisare, poi, che la pattuizione di interessi moratori non costituisce ex se un onere connotato da eccessività in danno del cliente;
piuttosto, gli interessi moratori rappresentano una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo di predeterminare il danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).
A tutto quanto sopra si aggiunga che la doglianza articolata in parte qua non è supportata in punto di interesse in quanto si è limitata a chiedere Controparte_1
gli interessi legali sulle rate scadute e sul capitale residuo, con l'effetto che non sono state applicate le previsioni pattizie sugli interessi di mora e penali e che la doglianza formulata dal prescinde dalla concreta esecuzione del rapporto. Pt_1
Ed invero, parte opponente si è limitata apoditticamente ad affermare l'assunto dell'eccessiva onerosità di interessi e penali, senza specificare, pur essendone onerata, a quali oneri facesse riferimento e senza neanche allegare in che termini e misura essi abbiano inciso sul costo economico dell'operazione di credito, asseritamente determinando uno squilibrio contrattuale rilevante al fine invocato.
Parimenti non è meritevole di accoglimento la dedotta nullità contrattuale per effetto del carattere minuscolo utilizzato per la redazione delle clausole in questione.
Anzitutto, nel caso di specie le clausole in oggetto sono state redatte con il medesimo carattere utilizzato nel resto del contratto, cosicché da detto profilo non può inferirsi la nullità “selettiva” delle pattuizioni su interessi e spese.
In ogni caso e in via dirimente, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale qualora “la clausola risulti scarsamente o per nulla leggibile […] perché
i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria” (Cass. Civ., sez. VI,
12/02/2018, n.3307).
Cosicché la doglianza è, nel caso di specie, infondata.
2.3 Parimenti infondato è il quarto motivo di opposizione con il quale Pt_1
ha dedotto applicazione di interessi e commissioni connotati da usura, oggettiva
[...]
e soggettiva. Come è dato evincere dall'atto introduttivo del presente giudizio di merito,
l'opponente ha dedotto, in termini vaghi e generici, il carattere usurario del rapporto sulla scorta dell'asserita indebita applicazione di spese ed interessi.
Tuttavia, parte opponente non ha allegato e provato in modo specifico le contestazioni sollevate (cfr., ex multis, Tribunale Ferrara, 30/10/2015, n. 927; Corte appello Torino, sez. I, 07/10/2015, n. 1765; Tribunale Monza, sez. III, 23/11/2015, n.
2904), laddove invece le contestazioni devono vertere su specifiche poste passive del rapporto, individuando quali siano i periodi e quali gli importi rispetto ai quali vi sia stata l'applicazione di interessi usurari tali da aver determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Le allegazioni e contestazioni generiche, quindi, sono inammissibili e tali devono ritenersi quelle svolte nel caso di specie, ove l'opponente si è limitato a richiamare precedenti giurisprudenziali, senza alcun riferimento specifico alla regolamentazione del finanziamento e alle modalità con le quali l'istituto bancario vi ha dato esecuzione nel corso del rapporto, senza riferimento al tasso soglia applicato dalla banca e a quello di riferimento.
Inoltre, le generiche doglianze in punto di usurarietà del finanziamento si fondano su un'interpretazione delle disposizioni in materia, non condivisa, secondo cui, ai fini dell'accertamento del superamento del cd. tasso soglia, occorrerebbe sommare il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi di mora.
Ed invero, pur dovendosi applicare la disciplina antiusura anche agli interessi di mora, secondo argomentato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, ai fini della rilevazione del tasso soglia, non sono cumulabili gli interessi moratori con gli interessi corrispettivi.
È ormai assodato in giurisprudenza che la normativa antiusura non si applica soltanto agli interessi corrispettivi e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora e ai costi che il contratto pone a carico della parte finanziata nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.
Il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del c.d. principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione e la circostanza che il ritardo colpevole non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge. Chiarissimo, in tal senso, uno dei principi di diritto dettati dalle Sezioni Unite delle
Suprema Corte secondo le quali “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso" (Cass. Civ., SS.UU., 18/09/2020, n.19597).
Ciò posto, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
Infatti, se la giurisprudenza di legittimità afferma la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, al tempo stessa indica una valutazione separata e distinta dei due tassi, corrispettivo e di mora, incompatibile con la tesi secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento.
Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici: infatti, gli interessi corrispettivi assicurano la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro di cui è espressione la disposizione dell'art. 1282 c.c.; gli interessi moratori rappresentano, invece, una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo di predeterminare il danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).
Dunque, i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (cfr. Cass. Civ., sez.
III, 17/10/2019, n.26286; Cass. Civ., sez. I, 05/05/2022, n.14214).
La riferita natura non omogenea degli interessi in questione comporta che gli stessi non possano essere sommati ai fini della determinazione del confronto del tasso convenzionalmente pattuito con il tasso soglia anti-usura: l'applicazione degli interessi di mora è, infatti, alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi, postulando l'inadempimento da parte del mutuatario e - conseguentemente - l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi. Anche le basi di calcolo sono diverse: il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.
Del resto, dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 – richiamata da parte opponente - non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura.
Invero, in tale sentenza, la Suprema Corte, pronunciandosi in un caso in cui - come frequentemente accade - il tasso di mora era contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi, ha chiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, senza, peraltro, affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.
Da tutto quanto sopra osservato deriva che per valutare il superamento o meno del c.d. tasso soglia non vanno sommati tra loro gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori e che non esiste ai fini del rispetto del tasso soglia, un tasso d'interesse composto derivante dall'applicazione del tasso di mora e di quello corrispettivo.
Applicando i superiori principi al caso di specie, va respinta la difesa di parte opponente circa l'usurarietà del finanziamento per effetto della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora per tutte le ragioni sopra esposte.
Va anche considerato che il tasso di mora, diversamente dal tasso corrispettivo che è volto a remunerare il mutuante, assolve ad una funzione risarcitoria, per cui la sua rilevanza, ai fini del rispetto della normativa antiusura, va valutata solo se e nella misura in cui la clausola negoziale che lo preveda sia stata applicata, circostanza questa non emersa dal momento che la banca opposta ha richiesto solo gli interessi legali sulle rate scadute e sul capitale residuo, senza che sia stato dimostrato il contrario dall'opponente che era gravato della relativa prova. Gli interessi di mora, infatti, non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del costo complessivo del credito e dell'eventuale superamento della soglia di usura, in assenza di concreto addebito al soggetto finanziato. Da ultimo, va precisato che – contrariamente alla prospettazione del – il Pt_1
contratto dedotto in giudizio non prevede alcuna sommatoria come si evince dall'esame della clausola pattizia di cui all'art. 12 per il caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto.
Ed invero, dall'esame del contratto risulta che il T.A.E.G. è pari al 17,13 calcolato includendo le spese analiticamente indicate e quantificate, incluso il premio di copertura assicurativa volontaria, dovendosi ritenere infondata l'eccezione di nullità contrattuale articolata con il sesto motivo di opposizione (unitamente alla richiesta di restituzione dell'importo di € 2.387,28) in quanto detto costo, che risulta volontariamente assunto (in difetto di prova contraria), è stato incluso nel T.A.E.G.
Detto tasso, di cui non è stata dimostrata l'erroneità, è ben al di sotto della soglia antiusura da individuarsi, per il tipo di rapporto (“crediti personali”) e nel periodo di riferimento, in 19,4250, come si ricava dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opponente.
Le osservazioni sopra svolte con riguardo alla genericità della dedotta usurarietà del contratto dedotto in giudizio vanno estese anche con riferimento alla doglianza circa l'usurarietà degli interessi di mora, non meglio allegata e precisata se non mediante aspecifici richiami a precedenti giurisprudenziali, mentre per altro verso la somma ingiunta afferisce alle rate scadute e al capitale residuo, cui sono stati applicati gli interessi legali e non moratori: circostanza questa che rende in nuce infondata la prospettazione di parte opponente e, comunque, già in rito sfornita di interesse con conseguente difetto di una condizione dell'azione, stante la mancata concreta applicazione degli interessi di mora.
2.4 Con il quinto motivo di opposizione ha lamentato Parte_1
l'indeterminatezza degli interessi in ragione del piano di ammortamento c.d. alla francese, che prevede una rata costante nel suo importo, ma di diversa composizione.
Segnatamente, parte opponente ha dedotto l'impossibilità di risalire con certezza alla determinazione degli interessi e al sistema di calcolo o, comunque, la ricorrenza di un sistema di rilevamento incomprensibile, nonché la difformità tra il tasso contrattuale indicato e quello effettivo di ammortamento, per l'effetto invocando la nullità della pattuizione per indeterminatezza e l'applicazione sostitutiva degli interessi legali semplici nel piano di ammortamento.
Ciò posto, l'opponente non ha allegato il maggior costo asseritamente applicato, rispetto al tasso convenuto, dall'istituto finanziatore mediante l'ammortamento alla francesce, con il quale il rimborso della somma mutuata e degli interessi avviene in base ad un piano a rate costanti, comprensive di una quota di capitale (via via crescente) e di una quota interessi (via via decrescente). In sostanza, l'importo della rata rimane identico ed è composto da una parte di interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale e via via sul capitale residuo e da una parte di capitale, pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Tale piano di ammortamento non comporta, tuttavia, la capitalizzazione degli interessi, posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Inoltre, all'art. 5 del contratto di finanziamento viene esplicitata la modalità di calcolo degli interessi corrispettivi mediante ammortamento alla francese, cosicché dall'esame del piano di ammortamento e delle pattuizioni degli interessi corrispettivi l'interesse applicato è determinato e determinabile. Il piano, infatti, indica per ciascuna rata l'importo imputato a capitale e quello imputato ad interessi in relazione a tutte le rate di rimborso.
In ogni caso, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento c.d. alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 29/05/2024, n.15130; Cass. Civ., sez. I,
20/01/2025, n.1403).
Deve escludersi, altresì, che per effetto dell'ammortamento alla francese siano stati applicati interessi anatocistici.
Sul punto, ormai consolidata giurisprudenza ha affermato che “[…] non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi
"scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato". Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra
l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.” (Cass. Civ., n. 1403/2025 cit.).
Le difese di parte opponente rendono l'eccezione di inesistenza del credito meramente esplorativa, limitata ad un'elencazione astratta di nullità contrattuali e di addebiti non dovuti, la cui fondatezza viene rimessa all'adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, ma che invero non esonera parte istante dall'onere di allegare e provare, in concreto ed entro i termini processuali oltre i quali maturano le preclusioni assertive e probatorie, i fatti estintivi o modificativi del credito fatto valere ex adverso.
Allo stesso modo, è esplorativa la consulenza tecnica contabile chiesta dal reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, e non disposta in corso Pt_1
di giudizio, poiché essa non è stata supportata e preceduta dall'indicazione specifica delle voci passive contestate, delle ragioni e dei periodi di riferimento, difettando pure un ricalcolo dei costi del finanziamento e del piano di ammortamento, con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette.
In altri termini, a fronte del credito vantato dalla banca e provato con la produzione del contratto di finanziamento e del relativo piano di rimborso rateale, unitamente alla documentazione contabile del rapporto, l'opponente non può limitarsi ad apodittiche obiezioni, né può sopperire a tale lacuna una consulenza d'ufficio, che - come noto - lungi dal ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti, offre un mero filtro qualificato per la valutazione di fatti ed elementi già rigorosamente introdotti in lite e sottoposti al vaglio giudiziale.
2.5 Con il settimo motivo di opposizione ha contestato il Parte_1
comportamento tenuto da sia nella fase precontrattuale sia nella Controparte_1
fase di esecuzione del contratto, in quanto asseritamente contrario a buona fede e correttezza a causa dell'applicazione, nonostante le difficoltà del soggetto finanziato, di costi illegittimi e privi di causa. Per l'effetto, l'opponente ha chiesto l'annullamento parziale del contratto come si evince dalla conclusione rassegnata alla lettera k) dell'atto di citazione in opposizione.
Detta domanda è infondata.
Fermo restando che non è stato provato in giudizio l'illecito civile ascritto alla banca opposta, in ogni caso vale la nota distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto e la regola secondo cui la violazione delle prime non determina l'invalidità del contratto, ma può dare luogo ad una responsabilità, precontrattuale o contrattuale, di natura risarcitoria (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU., 19/12/2007, n. 26724), domanda invero neanche articolata in giudizio.
2.6 Da ultimo, va ritenuta l'inammissibilità della difesa con la quale parte opponente ha dedotto l'erroneità dell'indicazione del T.A.E.G., con asserita conseguente nullità della clausola degli interessi, articolata per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e quindi nuova e non ammessa.
Per tutto quanto sopra esposto deve ritenersi provato il credito fatto valere dalla banca opposta, restando invece indimostrate le eccezioni dell'opponente in ordine alla sua insussistenza, con assorbimento altresì dell'eccezione di compensazione.
L'opposizione, pertanto, va integralmente rigettata.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente in favore di nella misura liquidata in dispositivo in Controparte_1
applicazione del D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 745/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel Parte_1
presente giudizio da che liquida in € 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 31 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile