Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio EL Giudice EL lavoro-
n. 231/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 17/02/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice EL lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. ZANATTA MOIRA, per la parte resistente l'Avv. VALENTINA CASTELLI e l'Avv. LAURA
CAPOBIANCO in sostituzione ELl'Avv. ALBÈ.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
Rispetto ai conteggi depositati dalla parte ricorrente, la parte resistente, tenuto conto ELle eccezioni proposte sotto questo profilo, dichiara che non vi sono contestazioni nel quantum, tranne che per le posizioni di e Controparte_1 Pt_1
, per i quali oggi i procuratori concordano che le somme richieste sono
[...]
da rettificare nei seguenti termini: per € 3.054,31, per CP_1 Pt_1
4.432,33; spiegano altresì che i conteggi sono stati svolti o fino alla cessazione EL rapporto o fino alla data di deposito ELl'originario ricorso per i lavoratori ancora dipendenti.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura ELla sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito ELla quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura EL dispositivo e ELle seguenti ragioni di fatto e di diritto ELla decisione.
Il Giudice Federica Trovò
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice EL lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 231/2024, avente per oggetto “differenze retributive – modifica unilaterale EL CCNL applicato al rapporto di lavoro”, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._5 Parte_5
), (c.f. , C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._8 Parte_8
), (c.f. ) - con il patrocinio C.F._9 Parte_9 C.F._10
ELl'Avv. MOIRA ZANATTA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_1
Avv.ti GIORGIO ALBÈ e VALENTINA CASTELLI, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
La presente causa è stata generata dallo stralcio ELle posizioni degli odierni ricorrenti dal giudizio rubricato al n. 284/2023 r.g., già deciso da questo giudice con sentenza n. 75/20924, ELla quale si riproduce la parte in fatto, al fine ELla descrizione ELla materia EL contendere:
2 “i lavoratori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona EL giudice EL lavoro, l Controparte_2
, allegando di essere tutti aderenti alla CISL e dipendenti ELla convenuta,
[...] presso la sede di SI AR (LC) o di AN EL LA (LC). I ricorrenti hanno allegato che:
- ai rapporti di lavoro di tutti i propri dipendenti, la resistente ha sempre applicato il
“CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” (CCNL AN PR), sottoscritto da ARIS, associazione datoriale a cui aderiva;
Controparte_2
- in data 28.01.2020 LA ST IG comunicava a tutti i dipendenti e alle OO.SS. la volontà di cessare l'applicazione EL CCNL predetto e di applicare al personale non medico, addetto a tutte le sedi, a far data dal 01.02.2020, il diverso CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie Assistenziali (RSA) e centri di riabilitazione (CDR) sottoscritto per la prima volta nel 2012;
- a seguito di agitazione sindacale, in data 19 febbraio 2020, l Controparte_2
comunicava che, in attesa di risoluzione ELle questioni sollevate
[...] in sede sindacale, si procedeva con la temporanea sospensione EL nuovo CCNL scelto, ma con successiva comunicazione datata 6 novembre 2020, rappresentava la definitiva volontà di continuare ad applicare il CCNL AN privata per i dipendenti impiegati all'interno dei Poli ELl “Eugenio Medea”, ed il CCNL RSA e CDR ai rimanenti Pt_10 dipendenti, in quanto appartenenti ad un comparto non sanitario;
- con nota datata 10 dicembre 2020, l Controparte_2 comunicava ai sindacati coinvolti la revoca ELla sospensione temporanea ELl'applicazione EL CCNL RSA e CDR, per i dipendenti in forza al 31 gennaio 2020 nei Centri di Riabilitazione nonché nelle Direzioni Centrali e Regionali e ciò con effetto retroattivo dal 1 febbraio 2020, in tal modo disponendo la trasformazione ELl'orario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali, conseguentemente stabilendo che le 2 ore settimanali prestate in meno dal 1.11.2020 al 30.04.2021 sarebbero state conteggiate a debito dei lavoratori. La difesa attorea ha evidenziato che:
- nei contratti di lavoro individuali degli odierni ricorrenti viene precisato che il CCNL applicato è quello disciplinante i “Centri di Riabilitazione associati ad ARIS vigente all'epoca ELla presente assunzione”, e ha chiarito che si tratta EL “CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione”, poiché questo era all'epoca l'unico contratto collettivo che disciplinava il rapporto lavorativo per i dipendenti dei centri di riabilitazione, solo nel 2012 essendo stato sottoscritto da ARIS, CISL e UIL il diverso CCNL CDR (Case di Cura);
- anche dopo il 2012, il datore di lavoro -come desumibile anche dalle voci ELle buste paga e dai comunicati sindacali- aveva continuato ad applicare al rapporto con i ricorrenti il CCNL AN privata, pur essendo aderente ad ARIS, associazione che aveva sottoscritto il nuovo contratto specifico per i centri di riabilitazione, quest'ultimo da intendersi non come sostitutivo EL CCNL AN PR, bensì come un altro contratto collettivo, che ha un parziale ambito di applicazione coincidente con il CCNL AN privata, ossia i centri di riabilitazione;
3 - le motivazioni addotte dall'ASSOCIAZIONE LA ST IG
(contenimento dei costi e attinenza EL CCNL all'attività lavorativa) non sono sufficienti per legittimare la modifica unilaterale EL CCNL recepito dai contratti individuali, essendo necessario a tal fine che il CCNL applicato sia venuto a scadenza, tanto non essendo avvenuto nel caso di specie. Assumendo pertanto l'illegittimità ELla condotta ELla convenuta, la quale, applicando il CCNL RSA e CDR, ha reso deteriore il trattamento dei lavoratori, i ricorrenti hanno fatto valere il diritto alle differenze retributive maturate, stante il trattamento peggiorativo EL diverso contratto applicato, anche rivendicando la somma una tantum risarcitoria riconosciuta dal CCNL AN PR per il ritardo nel suo rinnovo. Le parti ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento ELle seguenti conclusioni: causa n. 284/2023 r.g.
1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi applicato al proprio rapporto di lavoro il CCNL “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” come rinnovato in data 08/10/2020, per i titoli e le causali di cui in narrativa, a far data dal rinnovo contrattuale;
2) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, normativi ed economico-retributivi conseguenti e derivanti dall'applicazione di cui al CCNL “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” come rinnovato in data 08/10/2020; 3) Conseguentemente, condannare
l , in persona EL legale rappresentate pro Controparte_2 tempore, al pagamento in favore di tutti i ricorrenti, fatta eccezione per i soli sig.ri , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , Parte_11 Parte_9 Controparte_1 Parte_4
, e e per le ragioni Parte_1 Parte_2 Parte_3 di cui in narrativa, ELl'una tantum risarcitoria ELl'importo di € 1.000,00 cadauno, cui all'art. 54 EL CCNL AN EL 08.10.2020 e/o quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute e/o provate e/o di giustizia, oltre alle ulteriori somme successivamente maturande, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) Sempre conseguentemente, condannare, altresì, l , in persona EL legale Controparte_2 rappresentate pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive da ciascuno maturate a far data dal 01.07.2020 (e/o per i soli sig.ri , , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, Parte_11 Parte_9 Controparte_1 Pt_4
, e dal
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 mese di aprile 2021), per le ragioni di cui in narrativa, il tutto di seguito meglio specificato (…) ovvero quelle maggiori e/o minori somme che saranno ritenute dovute e/o provate e/o di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(…)
4 Si è costituita in giudizio in entrambe le cause l Controparte_2
, chiedendo il rigetto dei ricorsi ed evidenziando, rispetto alla causa n.
[...]
284/2023 r.g., che va tenuto conto ELle diverse posizioni dei ricorrenti, alcuni proponendo per la prima volta il giudizio, altri avendo già proposto giudizio analogo con riferimento al periodo 8.10.2020-20.4.2021, ed infine una ricorrente
[...]
, che si distingue per essersi dimessa volontariamente il 31.10.-2022, per Pt_12 poi essere riassunta dal 1.12.2022 al 31.1.2023 con applicazione espressa EL CCNL CDR, richiamato nel contratto di assunzione. Nella causa n. 284/2023 r.g., la difesa di parte convenuta ha quindi chiesto sospendersi il giudizio ex art. 295 c.p.c., pendendo il giudizio di Cassazione. La convenuta ha, in ogni caso, insistito sulla diversa qualificazione ELl'attività svolta in forma ospedaliera, effettuata presso l'IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) e ELl'attività extraospedaliera effettuata presso il CDR (centro di riabilitazione) ed evidenziando che tutti i ricorrenti sono addetti da anni in via esclusiva alle attività di CDR. Spiegando di avere comunicato ad ARIS il proprio recesso per giusta causa in data 29.7.2020, prima che venisse sottoscritto da quest'ultima, in data 8.10.2020, il CCNL per il personale medico non dipendente ELle strutture che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad Aiop ed Aris per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza (“CCNL IRCCS”), la resistente ha assunto di avere legittimamente applicato al personale non medico addetto ai CDR ed alle Direzioni Centrali e Regionali, il CCNL CDR, nonchè al personale non medico direttamente addetto all'IRCCS, il CCNL AN PR e, dalla sua sottoscrizione e decorrenza, il CCNL IRCCS. Sull'assunto che il CCNL contenente una clausola di ultrattività sia da considerarsi a tempo indeterminato, ciò implicando la facoltà di libero recesso da parte EL datore di lavoro, la parte resistente ha osservato di avere legittimamente disapplicato il CCNL AN PR (che si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato, dopo la sua naturale scadenza al 31.12.2005), scegliendo poi di applicare il CCNL CDR, a ciò non ostando la scadenza di quest'ultimo. La difesa ELla resistente ha inoltre evidenziato che, anche in ipotesi di fondatezza ELl'impostazione attorea, le domande proposte dai ricorrenti , Pt_13 Pt_12
, per le specifiche Pt_6 Pt_14 CP_1 Pt_15 Parte_8 vicende dei rispettivi rapporti di lavoro, potrebbero essere accolte solo in parte (…)”.
L'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata ritenuta fondata con riferimento alle posizioni degli odierni ricorrenti, che avevano già ottenuto sentenza favorevole di questo giudice e la cui posizione è stata pertanto stralciata, in attesa ELla decisione ELla Corte di Cassazione.
Pronunciatasi la Cassazione con ordinanza n. 26958/2024 EL 17.10.2024, la difesa attorea ha riassunto il giudizio.
2. La Corte di Cassazione ha confermato la citata decisione, già emessa da questo giudice in favore degli odierni ricorrenti e confermata in sede di appello.
La sentenza di legittimità è fondata sulle seguenti statuizioni:
5 - i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione ELl'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà ELle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39
Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005);
- ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie. (…) proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione ELla perdurante vigenza EL contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato ELla indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n.
33892/2022);
- trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia EL CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte dalla Corte di
Cassazione (ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima ELla scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito EL presente giudizio);
- peraltro, secondo consolidato insegnamento ELla Corte di Cassazione, al quale si è inteso dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze ELla disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità ELlo stesso, ai sensi ELl'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali
6 stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n.
8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002);
- ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte EL datore di lavoro EL contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento ELla scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso EL singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente -appunto- la scadenza EL termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo
CCNL in virtù EL principio di rappresentanza sindacale;
- nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti ELl'associazione, con conseguente inefficacia ELla sua disdetta EL gennaio 2020.
La Corte di Cassazione ha anche escluso la nullità ELla clausola di ultrattività pattizia EL
CCNL AN privata EL 19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione ELl'art. 1346
c.c., argomentando che la clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento (rinnovazione EL CCNL) al quale è collegata la cessazione ELla durata (rectius ELl'efficacia) EL CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo EL contratto collettivo rappresentano i principali strumenti ELl'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito ELl'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti).
I Giudici di legittimità hanno poi ribadito che “la comunicazione ELl'associazione ricorrente EL 27/01/2020 – ossia che dall'01/02/2020 avrebbe variato il CCNL applicato ai rapporti di lavoro ELle controricorrenti – ha perduto la sua rilevanza a fronte EL comportamento ELle medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d'Appello in termini di
7 prolungata applicazione EL CCNL sanità privata (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la “disdetta” in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo ELl'08/10/2020”.
Sul punto i giudici di legittimità hanno così argomentato: “La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ritenuto questo un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione EL 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che
“quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 era libera di applicare il CCNL CDR o anche CP_3
di non applicarne nessuno, attesa l'efficacia e la validità EL recesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (v. ricorso per cassazione, p. 35). Ma la Corte d'appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinnovato l'08/10/2020. In particolare il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel CCNL sanità privata anche dopo l'08/10/2020 e fino al
10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione ELl'associazione di voler applicare il diverso CCNL CDR, dichiarazione a questo punto irrilevante, poiché ormai l'associazione
[...]
” – pur non essendo più iscritta ad ARIS, ossia ad una ELle organizzazioni Controparte_2
imprenditoriali firmatarie anche EL rinnovo EL CCNL sanità privata, poi divenuto CCNL
IRCCS – mediante quel comportamento concludente si era vincolata all'applicazione di quel
CCNL”.
A detta ELla Corte di Cassazione, nessuna censura può essere sollevata neppure con riferimento all'accertamento EL comportamento concludente, che è avvenuto sulla base di “una pluralità di comportamenti, quali la “sospensione” ELla disdetta EL CCNL sanità per il periodo
01/02/2020 – 08/10/2020 e la continuata applicazione di quel medesimo CCNL per un apprezzabile periodo successivo alla scadenza, cioè dall'08/10/2020 (data EL suo rinnovo, che integrava anche scadenza di quello precedente EL 2005 e che quindi avrebbe legittimato la non applicazione di quel CCNL ormai scaduto) fino al 10/12/2020”.
Quanto al dedotto recesso ELl'Associazione da ARIS, comunicato in data 29/07/2020 e quindi prima ELl'08/10/2020, la Corte di Cassazione ha dedotto che “E' vero che alla data
8 ELl'08/10/2020 ARIS, che aveva sottoscritto il CCNL IRCCS (sostitutivo EL CCNL sanità privata EL 2005), non rappresentava più l'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio 2020. Ma è altresì vero che la Corte d'Appello ha ravvisato la ragione ELl'applicabilità EL nuovo CCNL IRCCS non nel meccanismo ELla rappresentanza sindacale, bensì nel fatto ELl'applicazione integrale di quel CCNL continuata anche dopo l'08/10/2020 e fino al 10/12/2020, ritenuta – con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità – integrante gli estremi EL comportamento concludente in termini di recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte” collettiva e anche EL suo rinnovo (v. sentenza impugnata, p. 11). Tanto è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo ad applicare il CCNL IRCCS in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita”.
3. È quindi passata in giudicato la sentenza che aveva accolto le seguenti domande degli odierni ricorrenti:
Nel merito 1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento di tutte le differenze retributive derivanti dall'applicazione EL “CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” come rinnovato in data
08/10/2020 per i titoli e le causali di cui in narrativa;
2) in particolare, con riferimento a quanto maturato da luglio 2020 al deposito EL presente ricorso o sino a quella diversa data ritenuta di giustizia, condannare l , in persona EL legale Controparte_2
rappresentate pro tempore, al pagamento in favore ELle ricorrenti dei seguenti importi (…)
In quel giudizio la difesa attorea non aveva esplicitamente proposto la domanda qui formulata nei seguenti termini:
1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi applicato al proprio rapporto di lavoro il CCNL “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” come rinnovato in data 08/10/2020, per i titoli e le causali di cui in narrativa, a far data dal rinnovo contrattuale;
2) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, normativi ed economico- retributivi conseguenti e derivanti dall'applicazione di cui al CCNL “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” come rinnovato in data 08/10/2020
9 Tale accertamento rappresenta comunque l'antecedente logico ELla condanna passata in giudicato.
Ciò considerato le domande proposte vanno senz'altro accolte.
4. Rispetto al quantum, in seguito alla richiesta di chiarimenti, la difesa attorea in data 4.2.2025 ha depositato i nuovi conteggi, tenendo conto dei rilievi formulati dalla controparte. Considerate le ulteriori rettifiche congiuntamente formulate a verbale ELl'odierna udienza per due posizioni, va pronunciata condanna ELla resistente per gli importi di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto EL valore ELle domande e ELl'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito EL giudizio proposto da Pt_6
, , , ,
[...] Parte_8 Controparte_1 Parte_5
, , , Parte_7 Parte_9 Parte_4 Pt_1
, , nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od Controparte_2
assorbita, accerta il diritto dei ricorrenti sopra indicati a vedersi applicato il CCNL “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” come rinnovato in data 8.10.2020; condanna l'ASSOCIAZIONE LA ST IG al pagamento in favore dei ricorrenti ELle differenze retributive maturate a far data dal 21.4.2021, così determinate sino alla cessazione EL rapporto di lavoro o sino alla data di deposito EL ricorso:
- per , € 2.120,72; Parte_6
- per , € 3.182,49; Parte_8
- per € 3.054,31; Controparte_1
- per , € 2.840,05; Parte_5
- per , € 4.235,98; Parte_7
10 - per , € 2.997,88; Parte_9
- per € 2.899,53; Parte_4
- per , € 4.432,33; Parte_1
- per , € 2319,83; Parte_2
- per , € 3.479,58 Parte_3
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese EL Controparte_2
giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso ELle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 17 febbraio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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