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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1065/2024
Oggi 17/02/2025 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte attrice l'avv. Francesca Tancredi in sostituzione dell'avv. ALESSANDRO MARIA SCAVOLINI;
- Per parte convenuta l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Maria Cristina CP_1
Scoccia;
L'avv. Tancredi rileva che la presente controversia, pur basandosi principalmente su prove documentali, richiederebbe un approfondimento istruttorio mediante CTU ai fini della corretta valutazione economica dell'utilizzo dell'imbarcazione "My Squirrel" da parte dell'opposta. In alternativa, attesa la produzione di numerose offerte del web per la stagione su natanti analoghi, il giudicante potrà eseguire la valutazione in proprio, quale peritus peritorum;
tale valutazione risulta, in ogni caso, essenziale ai fini della domanda riconvenzionale proposta da questa difesa, fondata sull'art. 624 c.p.c. e sull'art. 669 del Codice della Navigazione. L'opposizione all'esecuzione si fonda su molteplici profili di illegittimità, tra cui la mancanza di legittimazione attiva della e l'utilizzo non autorizzato Parte_1 dell'imbarcazione in violazione dei diritti del . In particolare, si evidenzia che l'utilizzo Pt_2 commerciale del natante da parte dell'opposta è avvenuto in assenza di qualsiasi consenso da parte del proprietario e in violazione del diritto di prelazione ereditaria. La quantificazione del valore economico dell'utilizzo non autorizzato dell'imbarcazione può essere determinata sulla base di elementi oggettivi ricavabili dal mercato, come dimostrato dalla documentazione già prodotta in atti relativa alle offerte di noleggio per imbarcazioni analoghe, anche se tale valutazione sembra richiedere l'ausilio di un CT che possa fornire una stima precisa e documentata. Il calcolo può essere eseguito considerando notoriamente la stagione di utilizzo in almeno 90 giorni l'anno e tenendo conto che la società opposta ha mantenuto la disponibilità del natante per un periodo di almeno sette anni e mezzo. Pertanto il totale dei giorni calcolabili in quanto redditizi ammonta a 675. Se a tale ammontare periodo si applichi il prezzo medio noleggio, pari ad E. 1.500,00 per ciascun giorno, verrà a conseguirsi un totale di € 900.000. Detraendo il tasso di non utilizzo, che si stima nel 35% delle giornate, le stesse si riducono a 438. Applicando l'importo di € 1500,00 die, il totale della liquidazione per utilizzo ammonterà ad € 657.000,00. Quanto ai valori di stima per il deprezzamento, calcolando un minimo di ammortamento del 5%annuo, detratta l'iva dall'acquisto della barca si avrà l'importo di € 140.000,00. Ergo, il deprezzamento totale, per nn. 7,5 anni, si stima in € 52.500,00. Pertanto, a fronte della richiesta avanzata dal preteso creditore opposto, il controcredito vantato dall'opponente è enormemente superiore, stimandosi in € 657,000,00 per l'utilizzo del natante ed € 52.500,00 a titolo di svalutazione. (per un totale di € 709.500). Inoltre, si insiste sulla necessità di riconoscere il diritto di prelazione ereditaria del Sig. Pt_3
sull'imbarcazione, con conseguente riapertura dei termini per il suo esercizio, in
[...] considerazione delle modalità con cui l'opposta ha acquisito la disponibilità del bene. Pertanto, come risulta dal detto credito, il diritto di prelazione risulterà esercitabile a parità d'importo dall'opponente, pari ad € 30.000,00 lo stesso concordato tra e gli altri eredi, da CP_2 detrarre dal credito vantato dall'opponente, ex tunc. L'avv. Tancredi, pertanto, aderisce alla conversione del rito in quello semplificato, chiedendo provvedersi a valutazione giudiziale, oppure, chiede che venga disposta CTU per un più preciso dettaglio della valutazione economica dell'utilizzo dell'imbarcazione nel periodo contestato, valutazione per la quale si formulano i seguenti quesiti:
1. Determini il CTU il valore di mercato del noleggio dell'imbarcazione "My Squirrel" nel periodo di utilizzo da parte dell'opposta;
2. Verifichi il CTU le condizioni attuali dell'imbarcazione e l'eventuale deprezzamento dovuto all'utilizzo. Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti difensivi, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale per il risarcimento dell'utilizzo non autorizzato dell'imbarcazione e al riconoscimento del diritto di prelazione ereditaria.
L'Avv. contesta integralmente tutto quanto eccepito da controparte, poiché infondato CP_1 sia in fatto che in diritto. Si riporta pertanto a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, insistendo nelle richieste in essi contenuti e si oppone alla richiesta di Ctu, perché assolutamente irrilevante e non necessaria ai fini della decisione. Esprime il consenso alla conversione del rito in quello semplificato e chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo ampia discussione anche in punto di ammissibilità della domanda, formulata direttamente nel giudizio di merito in assenza di provvedimento del GE, l'avv. Tancredi chiede un rinvio al fine di verificare un eventuale componimento bonario e l'avv. si oppone al CP_1 rinvio e chiede che la causa sia decisa.
Il giudice
Dato atto di quanto sopra;
rigetta le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere oralmente la causa in udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.;
Parte attrice insiste per l'accoglimento delle richieste e delle proprie conclusioni, nonché per l'accoglimento di quanto oggi verbalizzato. L'avv. insiste per il rigetta della domanda come da atti difensivi, opponendosi CP_1 all'ammissione dei mezzi istruttori. Dopo la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1065/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Latina, Via Torino Parte_3 C.F._1
n. 12, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO MARIA SCAVOLINI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Porto Santo Stefano di Monte Argentario
(GR) Via del Campone n. 62, presso lo studio dell'avv. MARIA CRISTINA SCOCCIA che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. (procedura R.G.E. n. 238/2024);
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , debitore nella procedura Parte_3
esecutiva RGE 238/2024, incardinata presso il Tribunale di Grosseto, ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo:
- l'insussistenza del diritto del convenuto a procedere in executivis poiché “il debito maturato nei confronti della società ingiungente non può essere computato unicamente a carico del Sig. Pt_3 , bensì deve ritenersi “imputabile” a tutti i coeredi-comproprietari del compendio
[...]
staggito, non oggetto di divisione;
- l'insussistenza di un credito nei suoi confornti dovendo operare la compensazione tra quanto preteso verso il de cuius e quanto da taluni coeredi dovuto, nonché la compensazione tra il credito intimato e le somme dovute agli eredi, tra cui l'odierno attore, per la disponibilità e l'utilizzo del natante da parte dell'opposta “per il periodo corrente dal contratto stipulato con i
creditori affrancati fino alla data della citazione - periodo della durata di oltre sette anni – a danno
degli eredi della Sig.a ”. Persona_1
In particolare, ha chiesto “Accertare e dichiarare invalido ed illegittimo, giacché eseguito da
[...]
in mancanza di divisione ereditaria di bene comune indiviso e di qualsiasi consenso Parte_1
del coerede opponente e di notifica allo stesso dell'intenzione di compensare il credito, in violazione del diritto
di prelazione del coerede, previsto dall'art. 264 co 1 Cod Nav e 732 cc con la cessione delle quote del natante,
così intendendo realizzare il pagamento del debito dei contitolari solidali dello stesso, oggi indebitamente
sollevati dall'azione esecutiva;
- Premesso l'illecito trattenimento del natante, eseguito da Parte_1
ritenere accertato il diritto che esclude l'esecuzione e dichiarare non più dovuta la somma
[...]
pignorata, in quanto compensata con il periodo di utilizzo del bene per frazione ultrasettennale, come in esito
alla stima di giudizio. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
Si è costituita chiedendo in via preliminare dichiararsi Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione poiché, qualificata da parte attrice quale opposizione ex art. 615
comma 1 c.p.c., proposta oltre cinque mesi dalla notifica dell'atto di precetto, nonché eccependo il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle domande formulate da Parte_1
controparte, da far valere nei confronti dei coeredi. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., precisate le conclusioni, viene oggi in decisione.
******
La domanda deve essere dichiarata inammissibile per quanto di seguito motivato.
Emerge pacificamente dagli atti che l'opposizione all'esecuzione, nonostante l'indicazione contenuta nell'atto “atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.”, è stata proposta ad esecuzione già avviata. Viene, invero, espressamente indicata la procedura esecutiva pendente iscritta al n. 238/2024 e nelle conclusioni formulate parte attrice ha chiesto al “Tribunale
adito” disporsi preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.
Ciò detto, risulta altrettanto pacifico che parte attrice abbia volutamente avanzato l'opposizione direttamente in sede di merito, dinanzi al giudice della cognizione, senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, come previsto dall'art. 615 co. 2 c.p.c.
In particolare, nel caso di specie, parte attrice non ha allegato il ricorso in opposizione formulato al giudice di esecuzione in data anteriore al presente giudizio, né l'ordinanza di accoglimento/rigetto emessa dal GE con la quale è stato concesso il termine per la proposizione del presente giudizio di merito. Inoltre, dall'istanza depositata in data 23.12.2024, con la quale parte attrice ha proposto nella presente sede istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva n. R.G.EM. 238/2024,
emerge all'evidenza che la prima fase “cautelare” non sia stata conosciuta dal GE.
Occorre osservare che gli artt. 615, co. 2 e 616 c.p.c. configurano il processo d'opposizione in corso d'esecuzione come di natura bifasica: una prima fase, di natura lato sensu cautelare, conosciuta dal giudice dell'esecuzione; una seconda fase (peraltro eventuale), a cognizione piena, conosciuta dal giudice ordinariamente competente. La prima fase è imprescindibile e necessaria, la seconda eventuale. L'opponente può rinunciare all'istanza di sospensione ove non vi abbia interesse,
circostanza che non sussiste nel caso di specie, considerato che l'attore ha chiesto nella presente sede la sospensione dell'esecuzione, ma ciò non implica la possibilità di eliminare la prima fase ed introdurre direttamente la seconda nel merito.
Come chiarito dalla Suprema Corte, tutte le opposizioni esecutive devono rispettare due princìpi
inderogabili “il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice
dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge
il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica
e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del
procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere
superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018,
n. 25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi:
l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito.
Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la
prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di
provvedimenti urgenti” (cfr. da ultimo Cass Ord. n. 6892/2024). È stato, inoltre, precisato che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta il modello legale qualora non si tratti di “ricorso al giudice dell'esecuzione”, e dunque se “non sia rivolta direttamente al
giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice
competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa” (così sempre Cass. n. 25170/2018 e Cass.
n. 6892/2024 cit.).
Nel caso di specie il giudizio è stato introdotto con atto di citazione indirizzato al “TRIBUNALE DI
GROSSETO” e le richieste contenute nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo sono state rivolte al “Tribunale adito”.
Nel caso de quo, dunque, la struttura bifasica del giudizio di opposizione non è stata rispettata, in quanto la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione è stata del tutto omessa, con la conseguenza che il giudizio di merito (che ne costituisce solo la seconda ed eventuale fase) risulta improcedibile e la relativa domanda introduttiva deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
Ogni ulteriore domanda resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito per cui si procede, considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e l'effettiva attività
svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_4 [...]
che liquida in complessivi € 3.300,00 per compenso Parte_5
professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 18/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
Oggi 17/02/2025 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte attrice l'avv. Francesca Tancredi in sostituzione dell'avv. ALESSANDRO MARIA SCAVOLINI;
- Per parte convenuta l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Maria Cristina CP_1
Scoccia;
L'avv. Tancredi rileva che la presente controversia, pur basandosi principalmente su prove documentali, richiederebbe un approfondimento istruttorio mediante CTU ai fini della corretta valutazione economica dell'utilizzo dell'imbarcazione "My Squirrel" da parte dell'opposta. In alternativa, attesa la produzione di numerose offerte del web per la stagione su natanti analoghi, il giudicante potrà eseguire la valutazione in proprio, quale peritus peritorum;
tale valutazione risulta, in ogni caso, essenziale ai fini della domanda riconvenzionale proposta da questa difesa, fondata sull'art. 624 c.p.c. e sull'art. 669 del Codice della Navigazione. L'opposizione all'esecuzione si fonda su molteplici profili di illegittimità, tra cui la mancanza di legittimazione attiva della e l'utilizzo non autorizzato Parte_1 dell'imbarcazione in violazione dei diritti del . In particolare, si evidenzia che l'utilizzo Pt_2 commerciale del natante da parte dell'opposta è avvenuto in assenza di qualsiasi consenso da parte del proprietario e in violazione del diritto di prelazione ereditaria. La quantificazione del valore economico dell'utilizzo non autorizzato dell'imbarcazione può essere determinata sulla base di elementi oggettivi ricavabili dal mercato, come dimostrato dalla documentazione già prodotta in atti relativa alle offerte di noleggio per imbarcazioni analoghe, anche se tale valutazione sembra richiedere l'ausilio di un CT che possa fornire una stima precisa e documentata. Il calcolo può essere eseguito considerando notoriamente la stagione di utilizzo in almeno 90 giorni l'anno e tenendo conto che la società opposta ha mantenuto la disponibilità del natante per un periodo di almeno sette anni e mezzo. Pertanto il totale dei giorni calcolabili in quanto redditizi ammonta a 675. Se a tale ammontare periodo si applichi il prezzo medio noleggio, pari ad E. 1.500,00 per ciascun giorno, verrà a conseguirsi un totale di € 900.000. Detraendo il tasso di non utilizzo, che si stima nel 35% delle giornate, le stesse si riducono a 438. Applicando l'importo di € 1500,00 die, il totale della liquidazione per utilizzo ammonterà ad € 657.000,00. Quanto ai valori di stima per il deprezzamento, calcolando un minimo di ammortamento del 5%annuo, detratta l'iva dall'acquisto della barca si avrà l'importo di € 140.000,00. Ergo, il deprezzamento totale, per nn. 7,5 anni, si stima in € 52.500,00. Pertanto, a fronte della richiesta avanzata dal preteso creditore opposto, il controcredito vantato dall'opponente è enormemente superiore, stimandosi in € 657,000,00 per l'utilizzo del natante ed € 52.500,00 a titolo di svalutazione. (per un totale di € 709.500). Inoltre, si insiste sulla necessità di riconoscere il diritto di prelazione ereditaria del Sig. Pt_3
sull'imbarcazione, con conseguente riapertura dei termini per il suo esercizio, in
[...] considerazione delle modalità con cui l'opposta ha acquisito la disponibilità del bene. Pertanto, come risulta dal detto credito, il diritto di prelazione risulterà esercitabile a parità d'importo dall'opponente, pari ad € 30.000,00 lo stesso concordato tra e gli altri eredi, da CP_2 detrarre dal credito vantato dall'opponente, ex tunc. L'avv. Tancredi, pertanto, aderisce alla conversione del rito in quello semplificato, chiedendo provvedersi a valutazione giudiziale, oppure, chiede che venga disposta CTU per un più preciso dettaglio della valutazione economica dell'utilizzo dell'imbarcazione nel periodo contestato, valutazione per la quale si formulano i seguenti quesiti:
1. Determini il CTU il valore di mercato del noleggio dell'imbarcazione "My Squirrel" nel periodo di utilizzo da parte dell'opposta;
2. Verifichi il CTU le condizioni attuali dell'imbarcazione e l'eventuale deprezzamento dovuto all'utilizzo. Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti difensivi, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale per il risarcimento dell'utilizzo non autorizzato dell'imbarcazione e al riconoscimento del diritto di prelazione ereditaria.
L'Avv. contesta integralmente tutto quanto eccepito da controparte, poiché infondato CP_1 sia in fatto che in diritto. Si riporta pertanto a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, insistendo nelle richieste in essi contenuti e si oppone alla richiesta di Ctu, perché assolutamente irrilevante e non necessaria ai fini della decisione. Esprime il consenso alla conversione del rito in quello semplificato e chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo ampia discussione anche in punto di ammissibilità della domanda, formulata direttamente nel giudizio di merito in assenza di provvedimento del GE, l'avv. Tancredi chiede un rinvio al fine di verificare un eventuale componimento bonario e l'avv. si oppone al CP_1 rinvio e chiede che la causa sia decisa.
Il giudice
Dato atto di quanto sopra;
rigetta le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere oralmente la causa in udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.;
Parte attrice insiste per l'accoglimento delle richieste e delle proprie conclusioni, nonché per l'accoglimento di quanto oggi verbalizzato. L'avv. insiste per il rigetta della domanda come da atti difensivi, opponendosi CP_1 all'ammissione dei mezzi istruttori. Dopo la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1065/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Latina, Via Torino Parte_3 C.F._1
n. 12, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO MARIA SCAVOLINI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Porto Santo Stefano di Monte Argentario
(GR) Via del Campone n. 62, presso lo studio dell'avv. MARIA CRISTINA SCOCCIA che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. (procedura R.G.E. n. 238/2024);
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , debitore nella procedura Parte_3
esecutiva RGE 238/2024, incardinata presso il Tribunale di Grosseto, ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo:
- l'insussistenza del diritto del convenuto a procedere in executivis poiché “il debito maturato nei confronti della società ingiungente non può essere computato unicamente a carico del Sig. Pt_3 , bensì deve ritenersi “imputabile” a tutti i coeredi-comproprietari del compendio
[...]
staggito, non oggetto di divisione;
- l'insussistenza di un credito nei suoi confornti dovendo operare la compensazione tra quanto preteso verso il de cuius e quanto da taluni coeredi dovuto, nonché la compensazione tra il credito intimato e le somme dovute agli eredi, tra cui l'odierno attore, per la disponibilità e l'utilizzo del natante da parte dell'opposta “per il periodo corrente dal contratto stipulato con i
creditori affrancati fino alla data della citazione - periodo della durata di oltre sette anni – a danno
degli eredi della Sig.a ”. Persona_1
In particolare, ha chiesto “Accertare e dichiarare invalido ed illegittimo, giacché eseguito da
[...]
in mancanza di divisione ereditaria di bene comune indiviso e di qualsiasi consenso Parte_1
del coerede opponente e di notifica allo stesso dell'intenzione di compensare il credito, in violazione del diritto
di prelazione del coerede, previsto dall'art. 264 co 1 Cod Nav e 732 cc con la cessione delle quote del natante,
così intendendo realizzare il pagamento del debito dei contitolari solidali dello stesso, oggi indebitamente
sollevati dall'azione esecutiva;
- Premesso l'illecito trattenimento del natante, eseguito da Parte_1
ritenere accertato il diritto che esclude l'esecuzione e dichiarare non più dovuta la somma
[...]
pignorata, in quanto compensata con il periodo di utilizzo del bene per frazione ultrasettennale, come in esito
alla stima di giudizio. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
Si è costituita chiedendo in via preliminare dichiararsi Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione poiché, qualificata da parte attrice quale opposizione ex art. 615
comma 1 c.p.c., proposta oltre cinque mesi dalla notifica dell'atto di precetto, nonché eccependo il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle domande formulate da Parte_1
controparte, da far valere nei confronti dei coeredi. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., precisate le conclusioni, viene oggi in decisione.
******
La domanda deve essere dichiarata inammissibile per quanto di seguito motivato.
Emerge pacificamente dagli atti che l'opposizione all'esecuzione, nonostante l'indicazione contenuta nell'atto “atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.”, è stata proposta ad esecuzione già avviata. Viene, invero, espressamente indicata la procedura esecutiva pendente iscritta al n. 238/2024 e nelle conclusioni formulate parte attrice ha chiesto al “Tribunale
adito” disporsi preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.
Ciò detto, risulta altrettanto pacifico che parte attrice abbia volutamente avanzato l'opposizione direttamente in sede di merito, dinanzi al giudice della cognizione, senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, come previsto dall'art. 615 co. 2 c.p.c.
In particolare, nel caso di specie, parte attrice non ha allegato il ricorso in opposizione formulato al giudice di esecuzione in data anteriore al presente giudizio, né l'ordinanza di accoglimento/rigetto emessa dal GE con la quale è stato concesso il termine per la proposizione del presente giudizio di merito. Inoltre, dall'istanza depositata in data 23.12.2024, con la quale parte attrice ha proposto nella presente sede istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva n. R.G.EM. 238/2024,
emerge all'evidenza che la prima fase “cautelare” non sia stata conosciuta dal GE.
Occorre osservare che gli artt. 615, co. 2 e 616 c.p.c. configurano il processo d'opposizione in corso d'esecuzione come di natura bifasica: una prima fase, di natura lato sensu cautelare, conosciuta dal giudice dell'esecuzione; una seconda fase (peraltro eventuale), a cognizione piena, conosciuta dal giudice ordinariamente competente. La prima fase è imprescindibile e necessaria, la seconda eventuale. L'opponente può rinunciare all'istanza di sospensione ove non vi abbia interesse,
circostanza che non sussiste nel caso di specie, considerato che l'attore ha chiesto nella presente sede la sospensione dell'esecuzione, ma ciò non implica la possibilità di eliminare la prima fase ed introdurre direttamente la seconda nel merito.
Come chiarito dalla Suprema Corte, tutte le opposizioni esecutive devono rispettare due princìpi
inderogabili “il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice
dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge
il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica
e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del
procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere
superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018,
n. 25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi:
l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito.
Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la
prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di
provvedimenti urgenti” (cfr. da ultimo Cass Ord. n. 6892/2024). È stato, inoltre, precisato che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta il modello legale qualora non si tratti di “ricorso al giudice dell'esecuzione”, e dunque se “non sia rivolta direttamente al
giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice
competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa” (così sempre Cass. n. 25170/2018 e Cass.
n. 6892/2024 cit.).
Nel caso di specie il giudizio è stato introdotto con atto di citazione indirizzato al “TRIBUNALE DI
GROSSETO” e le richieste contenute nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo sono state rivolte al “Tribunale adito”.
Nel caso de quo, dunque, la struttura bifasica del giudizio di opposizione non è stata rispettata, in quanto la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione è stata del tutto omessa, con la conseguenza che il giudizio di merito (che ne costituisce solo la seconda ed eventuale fase) risulta improcedibile e la relativa domanda introduttiva deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
Ogni ulteriore domanda resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito per cui si procede, considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e l'effettiva attività
svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_4 [...]
che liquida in complessivi € 3.300,00 per compenso Parte_5
professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 18/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò