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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/09/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1890/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1890/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Palazzolo Acreide (SR), via Cappuccini n. 30, presso lo studio dell'avv. MARCO RUSSO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Augusta (SR), via Turati n. 91, presso lo studio dell'avv. ANGELA MUNAFO', che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
(C.F.: ); CP_2 C.F._3
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio ha chiesto Parte_1
accertarsi in proprio favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno e del fabbricato siti in Noto (SR), c.da Tradituso, censiti al catasto del predetto Comune al foglio n. 45, particella n. 9 (poi 205), convenendo in giudizio e CP_2 CP_1
in quanto eredi degli originari intestatari e .
[...] Persona_1 Persona_2 A sostegno della propria domanda, l'attore ha rappresentato di aver posseduto i suddetti beni in modo pacifico, continuo ed ininterrotto per oltre un ventennio senza essere mai molestato da chicchessia.
Nessuno dei convenuti si è inizialmente costituito.
La controversia è stata istruita mediante prova orale.
Successivamente, si è costituita , dichiarandosi erede di Controparte_1 Persona_1
e di . Persona_2
In data 18.9.2025 il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituitosi nonostante CP_2
la regolarità della notifica.
Nei confronti di tale convenuto il procedimento notificatorio si è svolto ai sensi della legge n.
53/1994 avendo il difensore di parte attrice provveduto alla spedizione di raccomandata n.
78512486658-3.
Tanto premesso, dall'avviso di ricevimento di quest'ultima emerge che ha CP_2 personalmente ricevuto l'atto notificato in data 11.4.2024, nel rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c. da computarsi rispetto all'udienza tenutasi ex art. 183 c.p.c. in data 3.10.2024 (v. pagg. 10-12 del deposito effettuato da parte attrice in data 3.10.2024).
3. Nel merito, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1 accertarsi in proprio favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno e del fabbricato siti in Noto (SR), c.da Tradituso, censiti al catasto del predetto Comune al foglio n. 45, particella n. 9 (poi 205).
Va anzitutto evidenziato che deve considerarsi erede di e Controparte_1 Persona_2
di Persona_1
La predetta convenuta si è infatti espressamente qualificata tale nella comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta di , ove la Controparte_3 stessa “dichiara … di essere figlia e, come tale, erede legittima dei signori e Persona_2
”). Persona_1
In proposito, com'è noto, “quando […] i chiamati si costituiscono in giudizio dichiarando la propria qualità di eredi dell'originario debitore, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa […], essi compiono un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario” (così Cass.
Civ. Sez. Lav. 18.1.2017, n. 1183).
La domanda oggetto di causa è stata dunque correttamente proposta contro CP_1
essendo quest'ultima erede dei signori e che, secondo
[...] Persona_2 Persona_1
la relazione notarile ipocatastale prodotta in atti, risultavano proprietari degli immobili in discorso (v. all. 2 della citazione).
Tanto premesso, affinché possa dirsi provato l'acquisto per usucapione del diritto dominicale,
è necessario che chi propone tale domanda provi di aver tenuto un comportamento continuo e non interrotto, inequivocabilmente inteso ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, ossia un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, manifestato col compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto
(v., tra le molte, Cass. Civ. Sez. II 8.5.2013, n. 10894; Cass. Civ. Sez. II 5.10.2010, n. 20670;
Cass. Civ. Sez. II 23.5.2012, n. 8158).
All'esito della istruttoria orale espletata nel procedimento, la prova richiesta per l'accertamento dell'usucapione in favore dell'attore deve reputarsi raggiunta.
Escusso all'udienza del 14.11.2024, il primo teste ha dichiarato: Testimone_1
“conosco la c.da Tradituso di Noto;
la frequento circa 7/8 volte l'anno; conosco da tempo
; ho svolto per lui anche lavori di muratura, nell'immobile di contrada Parte_1
Tradituso; a volte siamo anche rimasti lì per mangiare. Conosco da Parte_1 circa 35/40 anni;
sicuramente utilizzava l'immobile di c.da Tradituso Parte_1 negli anni Novanta. […] Ho visto lì prevalentemente nel periodo Parte_1
estivo; mi è capitato tuttavia di vederlo anche in altri periodi. Ogni tanto Parte_1
ha anche pernottato lì. […] confermo che esiste una recinzione, anche se non ho
[...]
visto personalmente realizzarla. Da quando frequento i luoghi esiste Parte_1
la recinzione di cui mi viene chiesto. Ho visto sistemare i muri di pietra Parte_1
esistenti nel fabbricato;
si è anche occupato della pittura degli interni;
a volte anche io l'ho aiutato nella sistemazione degli esterni. […] ho avuto accesso al fabbricato di cui mi viene chiesto;
quando sono entrato mi ha aperto;
non ho mai visto nessuno Parte_1
a parte in questo fabbricato. In mia presenza nessuno ha mai vantato Parte_1 diritti sul bene in questione nei confronti di ”. Parte_1 Il secondo teste , del pari sentito all'udienza del 14.11.2024, ha poi Testimone_2 dichiarato: “conosco da quando è nato, quindi da oltre quarant'anni. Parte_1
Nel 1987 mi sono occupato dell'accatastamento dell'immobile di;
sono geometra;
Parte_1 ricordo che era fine degli anni Ottanta e vi era già nell'immobile . Mi Parte_1
reco sui luoghi circa 10/12 volte l'anno; sono entrato nell'immobile in uso ad Parte_1
e fu lui ad aprirmi. Non ho mai visto nessuno a parte
[...] Parte_1
utilizzare questo immobile. Prevalentemente utilizza l'immobile nelle Parte_1
feste e nel fine settimana. Non ho mai visto nessuno vantare diritti su questo immobile nei confronti di . […] il terreno è recintato. Non ricordo se già nel 1987 la Parte_1
recinzione vi fosse già; vi era senz'altro già il fabbricato utilizzato da . Parte_1
Ho visto occuparsi della sistemazione dei prospetti dell'immobile; si è Parte_1
anche occupato della sistemazione dell'intonaco ammalorato;
si è inoltre occupato delle coperture e degli spazi esterni”.
Ebbene, i testi escussi hanno pienamente confermato come – già da Parte_1
epoca anteriore rispetto al ventennio precedente la notifica della citazione introduttiva del giudizio – in via esclusiva abbia provveduto alla cura dei beni in esame ed abbia avuto la disponibilità degli stessi, regolamentandone gli ingressi.
Non sono poi stati riferiti episodi nei quali siano stati messi in discussione o abbiano formato oggetto di contestazione i diritti vantati dall'attore.
In conclusione, essendo stato dimostrato da parte di il possesso Parte_1
esclusivo per almeno un ventennio degli immobili in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e la domanda attorea deve essere accolta.
Conseguentemente, l'attore va dichiarato proprietario del terreno e del fabbricato siti in Noto
(SR), c.da Tradituso, censiti al catasto del predetto Comune al foglio n. 45, particella n. 9 (poi
205).
4. Nessuna pronuncia va emessa in punto di spese in relazione alla vicenda processuale intercorsa con , avendo parte attrice espressamente rinunciato a queste Controparte_1
ultime per il caso – verificatosi nella specie – di mancata opposizione dei convenuti (v. pag.
4 della citazione, in cui si legge: “con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione”; v. Cass. Civ. Sez. I 22.10.2007, n. 22106, per cui la condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può essere emessa a carico della parte soccombente anche d'ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima, sicché, in tal caso, il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; così anche
Cass. Civ. Sez. I 27.8.2003, n. 12542).
Con riguardo alla posizione di , occorre rilevare che in relazione a quest'ultimo CP_2
non è stata accertata la sua qualità di erede dei signori e Persona_2 Persona_1
Pur nondimeno, per tale vicenda processuale nessuna condanna alle spese va emessa essendo il predetto convenuto rimasto contumace (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12.5.2011, n. 10445, per la quale, ove la parte sia soccombente e la controparte sia rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi consiste nel “nulla a disporre sulle spese”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 1890/2023:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di del diritto di proprietà del terreno Parte_1
e del fabbricato siti in Noto (SR), c.da Tradituso, censiti al catasto del predetto Comune al foglio n. 45, particella n. 9 (poi 205), per le ragioni di cui in motivazione;
- dispone procedersi alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso il competente ufficio dei Registri Immobiliari;
- nulla dispone sulle spese per le ragioni di cui in motivazione.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Siracusa, 26.9.2025.
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1890/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Palazzolo Acreide (SR), via Cappuccini n. 30, presso lo studio dell'avv. MARCO RUSSO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Augusta (SR), via Turati n. 91, presso lo studio dell'avv. ANGELA MUNAFO', che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
(C.F.: ); CP_2 C.F._3
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio ha chiesto Parte_1
accertarsi in proprio favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno e del fabbricato siti in Noto (SR), c.da Tradituso, censiti al catasto del predetto Comune al foglio n. 45, particella n. 9 (poi 205), convenendo in giudizio e CP_2 CP_1
in quanto eredi degli originari intestatari e .
[...] Persona_1 Persona_2 A sostegno della propria domanda, l'attore ha rappresentato di aver posseduto i suddetti beni in modo pacifico, continuo ed ininterrotto per oltre un ventennio senza essere mai molestato da chicchessia.
Nessuno dei convenuti si è inizialmente costituito.
La controversia è stata istruita mediante prova orale.
Successivamente, si è costituita , dichiarandosi erede di Controparte_1 Persona_1
e di . Persona_2
In data 18.9.2025 il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituitosi nonostante CP_2
la regolarità della notifica.
Nei confronti di tale convenuto il procedimento notificatorio si è svolto ai sensi della legge n.
53/1994 avendo il difensore di parte attrice provveduto alla spedizione di raccomandata n.
78512486658-3.
Tanto premesso, dall'avviso di ricevimento di quest'ultima emerge che ha CP_2 personalmente ricevuto l'atto notificato in data 11.4.2024, nel rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c. da computarsi rispetto all'udienza tenutasi ex art. 183 c.p.c. in data 3.10.2024 (v. pagg. 10-12 del deposito effettuato da parte attrice in data 3.10.2024).
3. Nel merito, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1 accertarsi in proprio favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno e del fabbricato siti in Noto (SR), c.da Tradituso, censiti al catasto del predetto Comune al foglio n. 45, particella n. 9 (poi 205).
Va anzitutto evidenziato che deve considerarsi erede di e Controparte_1 Persona_2
di Persona_1
La predetta convenuta si è infatti espressamente qualificata tale nella comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta di , ove la Controparte_3 stessa “dichiara … di essere figlia e, come tale, erede legittima dei signori e Persona_2
”). Persona_1
In proposito, com'è noto, “quando […] i chiamati si costituiscono in giudizio dichiarando la propria qualità di eredi dell'originario debitore, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa […], essi compiono un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario” (così Cass.
Civ. Sez. Lav. 18.1.2017, n. 1183).
La domanda oggetto di causa è stata dunque correttamente proposta contro CP_1
essendo quest'ultima erede dei signori e che, secondo
[...] Persona_2 Persona_1
la relazione notarile ipocatastale prodotta in atti, risultavano proprietari degli immobili in discorso (v. all. 2 della citazione).
Tanto premesso, affinché possa dirsi provato l'acquisto per usucapione del diritto dominicale,
è necessario che chi propone tale domanda provi di aver tenuto un comportamento continuo e non interrotto, inequivocabilmente inteso ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, ossia un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, manifestato col compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto
(v., tra le molte, Cass. Civ. Sez. II 8.5.2013, n. 10894; Cass. Civ. Sez. II 5.10.2010, n. 20670;
Cass. Civ. Sez. II 23.5.2012, n. 8158).
All'esito della istruttoria orale espletata nel procedimento, la prova richiesta per l'accertamento dell'usucapione in favore dell'attore deve reputarsi raggiunta.
Escusso all'udienza del 14.11.2024, il primo teste ha dichiarato: Testimone_1
“conosco la c.da Tradituso di Noto;
la frequento circa 7/8 volte l'anno; conosco da tempo
; ho svolto per lui anche lavori di muratura, nell'immobile di contrada Parte_1
Tradituso; a volte siamo anche rimasti lì per mangiare. Conosco da Parte_1 circa 35/40 anni;
sicuramente utilizzava l'immobile di c.da Tradituso Parte_1 negli anni Novanta. […] Ho visto lì prevalentemente nel periodo Parte_1
estivo; mi è capitato tuttavia di vederlo anche in altri periodi. Ogni tanto Parte_1
ha anche pernottato lì. […] confermo che esiste una recinzione, anche se non ho
[...]
visto personalmente realizzarla. Da quando frequento i luoghi esiste Parte_1
la recinzione di cui mi viene chiesto. Ho visto sistemare i muri di pietra Parte_1
esistenti nel fabbricato;
si è anche occupato della pittura degli interni;
a volte anche io l'ho aiutato nella sistemazione degli esterni. […] ho avuto accesso al fabbricato di cui mi viene chiesto;
quando sono entrato mi ha aperto;
non ho mai visto nessuno Parte_1
a parte in questo fabbricato. In mia presenza nessuno ha mai vantato Parte_1 diritti sul bene in questione nei confronti di ”. Parte_1 Il secondo teste , del pari sentito all'udienza del 14.11.2024, ha poi Testimone_2 dichiarato: “conosco da quando è nato, quindi da oltre quarant'anni. Parte_1
Nel 1987 mi sono occupato dell'accatastamento dell'immobile di;
sono geometra;
Parte_1 ricordo che era fine degli anni Ottanta e vi era già nell'immobile . Mi Parte_1
reco sui luoghi circa 10/12 volte l'anno; sono entrato nell'immobile in uso ad Parte_1
e fu lui ad aprirmi. Non ho mai visto nessuno a parte
[...] Parte_1
utilizzare questo immobile. Prevalentemente utilizza l'immobile nelle Parte_1
feste e nel fine settimana. Non ho mai visto nessuno vantare diritti su questo immobile nei confronti di . […] il terreno è recintato. Non ricordo se già nel 1987 la Parte_1
recinzione vi fosse già; vi era senz'altro già il fabbricato utilizzato da . Parte_1
Ho visto occuparsi della sistemazione dei prospetti dell'immobile; si è Parte_1
anche occupato della sistemazione dell'intonaco ammalorato;
si è inoltre occupato delle coperture e degli spazi esterni”.
Ebbene, i testi escussi hanno pienamente confermato come – già da Parte_1
epoca anteriore rispetto al ventennio precedente la notifica della citazione introduttiva del giudizio – in via esclusiva abbia provveduto alla cura dei beni in esame ed abbia avuto la disponibilità degli stessi, regolamentandone gli ingressi.
Non sono poi stati riferiti episodi nei quali siano stati messi in discussione o abbiano formato oggetto di contestazione i diritti vantati dall'attore.
In conclusione, essendo stato dimostrato da parte di il possesso Parte_1
esclusivo per almeno un ventennio degli immobili in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e la domanda attorea deve essere accolta.
Conseguentemente, l'attore va dichiarato proprietario del terreno e del fabbricato siti in Noto
(SR), c.da Tradituso, censiti al catasto del predetto Comune al foglio n. 45, particella n. 9 (poi
205).
4. Nessuna pronuncia va emessa in punto di spese in relazione alla vicenda processuale intercorsa con , avendo parte attrice espressamente rinunciato a queste Controparte_1
ultime per il caso – verificatosi nella specie – di mancata opposizione dei convenuti (v. pag.
4 della citazione, in cui si legge: “con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione”; v. Cass. Civ. Sez. I 22.10.2007, n. 22106, per cui la condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può essere emessa a carico della parte soccombente anche d'ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima, sicché, in tal caso, il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; così anche
Cass. Civ. Sez. I 27.8.2003, n. 12542).
Con riguardo alla posizione di , occorre rilevare che in relazione a quest'ultimo CP_2
non è stata accertata la sua qualità di erede dei signori e Persona_2 Persona_1
Pur nondimeno, per tale vicenda processuale nessuna condanna alle spese va emessa essendo il predetto convenuto rimasto contumace (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12.5.2011, n. 10445, per la quale, ove la parte sia soccombente e la controparte sia rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi consiste nel “nulla a disporre sulle spese”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 1890/2023:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di del diritto di proprietà del terreno Parte_1
e del fabbricato siti in Noto (SR), c.da Tradituso, censiti al catasto del predetto Comune al foglio n. 45, particella n. 9 (poi 205), per le ragioni di cui in motivazione;
- dispone procedersi alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso il competente ufficio dei Registri Immobiliari;
- nulla dispone sulle spese per le ragioni di cui in motivazione.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Siracusa, 26.9.2025.
Il Giudice dott. Gabriele Patti